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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8331 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MONGARDI CHIARA parte attrice contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato FERRARA ANTONELLA parte convenuta
Avv Rossella De Giorgi
Curatore speciale della minore
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 10.12.2024
F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge , unione celebrata a Controparte_1
BOLOGNA in data 10/12/2016 e dalla quale è nata la figlia;
la ricorrente Per_1
dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo della figlia_ con collocamento presso la sua abitazione;
chiedeva disporsi la regolamentazione della frequentazione paterna, con la determinazione in € 500,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione Controparte_1 chiedendo, però, l'affido condiviso della figlia, con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visite paterne in termini paritari e la fissazione di un contributo paterno al mantenimento della figlia in via diretta o in subordine con
300 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In seguito ai provvedimenti provvisori ed urgenti veniva emessa sentenza sul vincolo .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria veniva svolta Ctu e nominato un curatore speciale per la minore
.
All'udienza del'10.12,.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 7.5.2025 .
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza parziale Controparte_1
n.56/2023 resa da questo Tribunale, passata in giudicato.
pagina 2 di 10 Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'affido e sul collocamento della prole
La questione maggiormente controversa della causa si impernia sulle modalità di affido e di frequentazione.
In particolare la ricorrente fonda la propria richiesta di affido esclusivo allegando problemi di tossicodipendenza e di consumo di sostanze alcoliche da parte del marito.
Come emerge dagli atti e verbali di causa e dalla Ctu alla quale è stato demandata la valutazione delle capacità genitoriali, le parti, fortemente in conflitto, hanno incentrato attenzione ed energie sulla questione del consumo o meno di sostanze stupefacenti da parte del padre, senza riflettere sulle conseguenze dei propri agiti nei confronti della situazione psicologica della figlia.
La ctu, le cui conclusioni si condividono essendo esenti da vizi logici, ha individuato fragilità sia in capo al padre, sia in capo alla madre.
Su quest'ultima è stato osservato “La ricaduta del funzionamento personale e relazionale della signora sul versante genitoriale, è identficabile Parte_1 nell'esposizione della figlia , pur involontaria e indiretta, alle proprie Per_1
personali preoccupazioni afferenti alla figura paterna, ammantate di note ansiose, in grado di amplificare le aree problematiche, suggerite dalle convinzioni espresse riguardo la condizione psicopatologica del padre (smentita dalle indagini espletate), oltre che in ordine al consumo di stupefacenti infatti, risulta difficile escludere riverberi sui vissuti della bambina, di cui rischiano di essere rinforzate le paure piiuttosto che favorita la loro elaborazione e il loro superamento”.
Per il padre “non sono emersi indici suggestivi di un funzionamento personale patologico, anche escluso dagli approfondimento psicodiagnostici, che descrivono caratteristiche psicologiche e condizioni psicoemotive inscrivibili in un profilo personologico indenne da segnali di spessore clinico, se pur non esente da evidenze critiche.
In particolare, l'osservazione espletata, integrata dagli accertamenti psicodiagnostici, depone per la sussistenza di insicurezze personali tutt'ora non elaborate, in ragione delle ridotte abitudini introspettive e di una percezione di sé
pagina 3 di 10 poco orientata a rilevare le aree critiche, atta ad incoraggiare atteggiamento di autoindulgenza e minimizzazione delle difficoltà personali, rimandando nel complesso alla persistenza di spunti di immaturità psicologica.
Le caratteristiche psicologiche del padre si traducono in una sintonizzazione attenuata con le istanze e gli stati d'animo della figlia, pur correttamente riconosciute, con il supporto di rivelate attitudini riflessive, che non trovano, tuttavia, piena corrispondenza sul piano concreto. , malgrado il CP_1
profondo legame affettivo che lo unisce alla figlia e la rivelata capacità di interpretarne i vissuti, fatica sul piano comportamentale a rinunciare ad una prospettiva autocentrata rispetto alla gestone delle difficoltà e delle problematiche, fino a porsi su un piano di simmetria con la bambina, laddove la stessa venga chiamata al compimento di scelte in relazione agli assetti familiari o ad affrontare le proprie paure;
il descritto approccio genitoriale, peraltro, oltre a non tenere la bimba al riparo dal confronto con le difficoltà interconnesse alla complessa dinamica familiare attuale, concorre all'ingaggio di nella dinamica Per_1
antagonista intragenitoriale, secondo una modalità speculare a quella addebitata e rimproverata alla madre, ritenuta unica responsabile del perpetuarsi dei conflitti e del disagio sperimentato dalla bambina, di cui di fatto rischiano di non essere tenute pienamente in considerazione le esigenze e le istanze di natura emotiva, in particolare relative alla percezione di sicurezza, pur essendo corrisposti i bisogni affettivi e di cura.
La prevalenza di istanze risarcitorie e la centratura sul rapporto antagonista con la madre, limitano allo stato i movimenti autocritici di , che tradisce la CP_1
fatica di mantenere un funzionamento efficace in risposta all'accrescere della complessità. Ne costituisce un esempio la mancata comunicazione in corso di
CTU degli esiti dell'esame tossicologico eseguito in prima battuta sulla formazione pilifera della barba”. In definitiva “il funzionamento personale e relazionale dei due genitori, ancora pienamente immersi in una dinamica belligerante, sorretta da sentimenti di reciproca sfiducia e dalla logica antagonista sottesa ai reciproci addebiti e al reciproco discredito, pur espressi su piani diversi, rimandano ad una scarsa disponibilità intersoggettva, oltre a segnalare una ridotta pagina 4 di 10 espressione delle attitudini riflessive, in relazione con rinvenute carenze autocritiche sia sul versante materno che sul versante paterno. Il problematico rapporto di coppia descritto concorre a mantenere la figlia ostaggio di una Per_1
dinamica in grado di ostacolare, o per lo meno, di rallentare le possibilità evolutive della bambina in direzione di uno stato di effettivo benessere psicologico, per via delle implicita delegittimazione che ciascun genitore agisce a scapito dell'altro L'esame integrato dei dati evinto dalla lettura dei documenti e dai colloqui espletati ha permesso di rilevare elementi critici afferenti al funzionamento personale e relazionale degli adulti, che rendono conto della registrata attuale condizione di stallo degli assetti familiari, e della correlata sofferenza della minore, anche in interconnesione con la scoperta relativamente recente del consumo di stupefacenti (cocaina) da parte del sig. , che ha CP_1
impaato in maniera deflagrante sulla relazione tra gli adulti e, inevitabilmente, sulle dinamiche familiari nel suo complesso. La condotta problematica, inedita e inaspettata, del sig. , ha in effetti agito da elemento di rottura familiare, CP_1
lasciando tuttavia emergere sottese difficoltà riguardanti la coppia, inerenti in particolare alla gestione e condivisione delle dimensioni problematiche, da ricondurre alle caratteristiche personali di ciascuno.
Nel corso della presente consulenza l'attenzione è stata concentrata in maniera quasi esclusiva ad opera delle parti proprio sul consumo di stupefacenti da parte del sig. , in direzione accusatoria sul versante materno e in chiave CP_1 autodifensiva sul fronte paterno, perdendo di fatto di vista l'articolazione delle componenti in gioco nella declinazione della genitorialità.
Di fatto, la focalizzazione sul consumo di stupefacenti da parte del sig. , CP_1
peraltro non più attuale sulla base degli accertamenti espletate, che oltretutto suggeriscono un'assunzione non abituale, a parere del dr. ausiliario della Per_2 scrivente CTU, coerente con i rilievi evinti dall'esame psicodiagnostici.
Nel caso specifico, pare che la condotta problematica che il sig. ha CP_1
espresso in un periodo circostanziato, se pur non esattamente definito, della sua vita, abbia alimentato sul versante materno comprensibili preoccupazioni e dubbi, sfociati tuttavia nella convinzione di un funzionamento patologico, suggellata pagina 5 di 10 dalla postulata sussistenza di una patologia psichiatrica, non suffragata dagli accertamenti psicologici e psicodiagnostici espletati nell'ambito della presente
CTU. Ne è conseguita la scarsa considerazione per le altre dimensioni critiche rinvenute rispettivamente a carico del padre e della madre, a parere della scrivente da individuare in via prevalente, da un lato, nella fragilità paterna rispetto alla gestione ed alla elaborazione degli elementi di complessità, che confrontano il sig.
con le proprie sottostanti insicurezze, scarsamente integrabili con l'evinto CP_1 bisogno di preservare l'immagine elevata di sé, atta a rendere conto della condotta problematica con cui pare aver risposto al momento depressivo CP_1 attraversato. Sul versante materno, d'altronde, la rinvenuta scarsa flessibilità personale e di pensiero risulta sfociare in una ridotta considerazione per la prospettiva dell'altro, anche rinforzata da spunti di diffidenza, in grado di limitare la disponibilità della sig.ra a compiere movimenti evolutivi, soprattutto Parte_1
in chiave autocritica.
L'analisi espletata ha permesso di evidenziare come sul fronte della relazione intragenitoriale risultano in definitiva sacrificata l'intersoggettvità e dunque mortificata la possibilità di una comunicazione declinata in chiave cooperativa, malgrado i potenziali rinvenuti, anche in quanto l'inclinazione a mantenere un vertice di valutazione autocentrato riduce la capacità, per entrambi gli adulti , di sintonizzazione con i bisogni e le istanze dell'altro, così penalizzando le esigenze affettive e relazionali della figlia ”. Per_1
La ctu ha, quindi, sottolineato il legame affettivamente pregnante che lega ad ambedue i genitori e la contraddittorietà dei vissuti emotivi espressi Per_1
dalla minore, difficilmente disancorabili dai sentimenti e dai pensieri genitoriali oltre che dagli evidenti antagonismi intragenitoriali.
In definitiva, entrambi i genitori hanno dimostrato fragilità e hanno messo sullo sfondo lo stato d'animo della minore che si dovuta destreggiare tra le spinte ansiose della madre, cagionate anche dalle preoccupazione non sopite derivanti dalla traumatizzante scoperta della vicenda dell'assunzione di stupefacenti da parte del marito e da un suo comportamento talvolta superficiale, quale quello, da ultimo, del cellulare consegnato alla figlia senza previa cancellazione di tutti i pagina 6 di 10 files. Le preoccupazioni della madre, seppur comprensibili, soprattutto nella fase iniziale hanno assunto, tuttavia, un carattere preponderante e pervasivo, senza che sia stato data al sig la possibilità di far valere le proprie giustificazioni CP_1
in merito all' occasionalità della propria crisi determinata da circostanze contingenti.
è stata ingaggiata in questa dinamica altamente conflittuale, senza che i Per_1
suoi bisogni siano stati adeguatamente compresi e recepiti.
Tenuto conto della sensibilità e maturità dimostrata da anche al Curatore Per_1
speciale, pur avendo entrambi i genitori mostrato delle fragilità acuite dall'incomunicabilità, si ritiene di seguire l'indicazione del curatore speciale che ha evidenziato l'opportunità di un affido condiviso per non penalizzare il sentire della bambina, già molto matura, la quale potrebbe soffrire nello sperimentare, in caso di affido esclusivo ad un genitore o a terzi, sensazioni di diversità rispetto ai suoi pari.
Vista l'elevata conflittualità tra le parti, si dispone il monitoraggio dei Servizi sociali sulla situazione della minore per due anni. I Servizi sociali dovranno accertarsi che continui a beneficiare del percorso di elaborazione Per_1
psicoterapeutica già intrapreso.
E, inoltre, opportuno predisporre un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori.
Il Collegio osserva che, sulla base dell'accertamento della Ctu, si può sostenere che il consumo di stupefacenti da parte del sig sia stato occasionale e CP_1
legato ad uno specifico e particolare momento legato alla malattia della sorella.
Le indagini psicodiagnostiche compiute dalla dr.ssa escludono attitudini Per_3
al consumo patologico di alcool e stupefacenti, e , nelle proprie considerazioni conclusive, il dr. ha così concluso: “è possibile escludere una abitudine Per_2 all'uso di cocaina in modo occasionale, frequente o continuativo
Pertanto, visto il tempo trascorso dal deposito dell'elaborato appare superfluo un ulteriore monitoraggio dei Servizi su un consumo di stupefacenti da parte del sig
CP_1
pagina 7 di 10 Quanto al collocamento, viene collocata presso la madre con Per_1 conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale .
Il padre, in considerazione dell'età della minore e del regime di visita fin qui sperimentato, potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì al Per_1
lunedì mattina, con un pomeriggio infrasettimanale nel giorno del mercoledì, con pernottamento, quando il fine settimana è di competenza del padre e dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina quando il fine settimana è di competenza materna.
Per le festività di Natale i genitori trascorreranno con una settimana a testa Per_1
alternando Natale e Capodanno, le festività Pasquali i genitori trascorreranno tre giorni a testa alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la minore per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile. In caso di disaccordo la madre deciderà negli anni dispari.
Sulle questioni economiche
Quanto al profilo concernente il mantenimento indiretto da parte del padre a favore della figlia, tenuto conto degli oneri gravanti sul padre (che paga mensilmente una rata di mutuo per la casa in comproprietà. pari ad € 250,00 e
650,00 di affitto ) e del suo reddito (€ 2200,00- 2300 circa netti mensili) e della situazione economica della madre che paga la propria quota di mutuo pari ad euro
250,00 e guadagna in edia 2600,00 euro ( cfr Modelli unici in atti) deve ritenersi equa la somma mensile pari ad € 250.00, salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda. Inoltre, il padre
è tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono compensate a causa della soccombenza reciproca, Parte_1
su affido e quantum di contributo e su richiesta di tempi paritetici di CP_1
frequentazione
Le spese di Ctu e di ciratore speciale sono poste a carico delle pati nella misura pagina 8 di 10 del 505 ciascuna .
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dispone che sia affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_1
l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, sita in Casalecchio di
Reno , via Zampieri 10 , che resta assegnata alla madre;
regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che il padre possa sentire la figlia minore quando lo vorrà e vederla e tenerla con sé potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, con Per_1
un pomeriggio infrasettimanale nel giorno del mercoledì, con pernottamento, quando il fine settimana è di competenza del padre e dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina quando il fine settimana è di competenza materna.
Per le festività di Natale i genitori trascorreranno con una settimana a testa Per_1
alternando Natale e Capodanno, le festività Pasquali i genitori trascorreranno tre giorni a testa alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la minore per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile. In caso di disaccordo la madre deciderà negli anni dispari.
3. Dispone il monitoraggio dei Servizi sociali sulla situazione della minore per due anni. I Servizi sociali dovranno accertarsi che continui a Per_1
beneficiare del percorso di elaborazione psicoterapeutica già intrapreso e predisporre un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori.
4. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie pagina 9 di 10 disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna;
5. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
6. pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna il compenso spettante al CTU, liquidato con separato decreto agli atti;
7. pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e in favore dello
Stato il compenso spettante al curatore speciale liquidato in euro 3800,00 oltre accessori di legge Iva e Cassa come per legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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