Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8200/2018
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 22.4.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in inte- stazione
E' comparsa per (già denominata , mandataria di Parte_1 Parte_2
su delega dell'Avv. Paoloandrea Monticelli, Parte_3
l'Avv. Rosa Capolongo che si riporta agli atti e alla prodotta documentazione non- ché a quanto dedotto, richiesto, eccepito e concluso nel Foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 17.04.2025, unitamente alla CTU contabile, espletata in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo N. 1014/2016 e all'atto di intervento ex art. 111 cpc spiegato da sempre in detto Parte_3
giudizio, pendente innanzi al Tribunale di Nola, RG 4899/2016, udienza p.v.
8.05.2025. L'Avv. Capolongo, quindi, conclude da di precisazione delle Pt_4
conclusioni, insiste per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., chiede assegnarsi la causa a sen- tenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di memorie conclusive ed, in subordine, chiede disporsi un rinvio in prosieguo ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a 10 giorni prima della nuova udienza fissata per deposito di memoria conclusiva.
È altresì presente il p. Avv. Abilitato Antonio Sabatino, il quale impugna e contesta in toto quanto dichiarato dalla controparte e chiede l'espunzione delle note non autorizzate irritualmente depositate in data 17.4.25, e si riporta alle conclusioni rassegnate per l'udienza del giorno 1.4.25
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Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 8200/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8200/2018 r.g.a.c.
TRA
(già denominata quale mandataria di Pt_1 Parte_2 [...]
(p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paoloan- Parte_5 P.IVA_1
drea Monticelli (c.f. in virtù di procura in atti ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Crispi, n. 62
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- ATTRICE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati in Salerno alla via F.sco Farao n. 4, C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Antonio Sabatino (c.f. ) dal quale sono C.F._4
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale allegato alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice adiva l'intestato Tribunale pre- mettendo di essere creditrice di , in forza di garanzia fino alla concorren- Controparte_1
za di €.1.170.000,00 prestata da quest'ultimo (in data 28.09.2011) per i debiti contratti dalla società dichiarata fallita con provvedimento del 8.11.2013 (debiti Parte_6
derivanti dal conto corrente n. 500021905 e conto anticipi n. 500029157, funzionalmente collegato al primo presso la odierna . Tanto premesso ed esposto, parte Controparte_3
attrice rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, reiecta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la inefficacia sino all'importo dichiarato in atti dell'atto di vendita per Notaio del 27.12.2013, rep. 191.618, racc. 5.900, trascritto presso Persona_1
la Conservatoria dei RR II di Napoli 2 in data 3.01.2014, reg. gen. 107, reg. part. 95, con il quale il sig. ha alienato alla sig.ra i seguenti beni: A. nuda Controparte_1 CP_2
proprietà (gravata di usufrutto vitalizio in favore di , nato a [...] in Persona_2
data 13 giugno 1962) di terreno agricolo in Sant'Anastasia alla località Ulivella della consi- stenza di are 4 e centiare 65, confinante da un lato con particella 294, da un lato con stra- da, da un lato con particella 480 e da un lato con particella 571, salvo altri o più aggiornati
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confini, nel Catasto Terreni di Sant'Anastasia al foglio di mappa 15, particella 572, ha.
00.04.65, R.D. Euro 10,09, R.A. Euro 4,32; B. deposito in Sant'Anastasia Via Zazzera
Olivella, n. 5, piano terreno (pertinenziale al bene C), della consistenza di metri quadrati
17, confinante con cortile comune da due lati, con passaggio comune e con proprietà
, salvo altri o più aggiornati confini, nel Catasto Fabbricati di Sant'Anasta- Persona_2
sia al foglio di mappa 15, particella 344/2, Via Zazzera Olivella n. 5, p.T, ctg. C/2, classe
4, mq. 17, R.C. Euro 31,61; C. appartamento in Sant'Anastasia, Via Zazzera Olivella n. 5, piano rialzato, composto da saloncino con angolo cottura, tre camere ed accessori e so- vrastante lastrico di copertura in verticale e ballatoio, il tutto nel Catasto Fabbricati di
Sant'Anastasia al foglio di mappa 15, particelle: 344/4, Via Zazzera Olivella n. 5, p. 1, ctg.
A/3, classe 2, v.c. 4, R.C. Euro 173,53, foglio di mappa 15, 345/1 (particella graffata);
756/1, Via Zazzera Olivella n. 5, p. 1, ctg. A/3, classe 2, v.c. 1, R.C. Euro 43,38. 2. Voglia ordinare al Conservatore dei RR. II di Napoli 2, con esonero di responsabilità, la trascri- zione della emittenda sentenza. Il tutto munendo la stessa di clausola con condanna dei convenuti pari al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali, oltre IVA e
CPA, come per legge”.
Si costituivano i convenuti, i quali rassegnavano le seguenti conclusioni “1) Accertata e dichiarata l'infondatezza della presentata domanda e, parimenti, la nullità della prestata presunta garanzia da parte del sig. rigettare la medesima, con tutte le Controparte_1
conseguenze di Legge, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Accertata e dichiarata la pretestuosità e temerarietà delle lite, condannare l'attrice ai sensi di Legge;
3) Per effetto della soccombenza, condannare l'attrice al pagamento delle spese processuali.”
Nel merito, ritiene questo giudicante che la domanda di revocatoria ordi- naria ex art. 2901 c.c., sia fondata e meriti accoglimento. Ed invero, sussistono tutti i presupposti per il vittorioso esperimento della detta azione. Non appare fuori luogo ri-
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cordare che i medesimi sono così schematicamente sintetizzabili: 1) l'esistenza di un credi- to, ancorché litigioso, 2) l'eventus damni (e, cioè, il danno derivante dal compimento dell'atto dispositivo) nonché, 3) per gli atti a titolo oneroso il consilium fraudis.
Indubbia è la ricorrenza del primo dei predetti presupposti. Ed invero, sulla sus- sistenza del credito e sulla dedotta nullità della garanzia prestata dal pende separato CP_1
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dall'istituto di credito, e, pertanto, in questa sede non è possibile trattarsi. Non è infatti compito del giudice investito dell'azione revocatoria pronunciarsi, di regola, nel merito della sussisten- za del credito, essendo sufficiente, richiamare il principio più che consolidato per il quale l'azione revocatoria, come già osservato, può essere proposta anche ove il credito in essa dedotto sia in contestazione o comunque sottoposto ad accertamento giudiziale (cfr.
Corte d'Appello di Roma, Sez. IV, Sent. n. 7744 del 6.12.2024). A tale ultimo riguardo, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia, a mente della quale
“in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credi- to, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli mera- mente eventuali […]” (Cfr. ex multis Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023).
Alla luce di ciò deve affermarsi l'esistenza del predetto credito – sia pure ai soli fini del primo dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.ed ancorchè sub iudice-, in quanto parte attrice ha prodotto in giudizio il contratto sottoscritto dal in data 28.09.2011 a mezzo del CP_1
quale quest'ultimo si costituiva garante per i debiti della società fino Parte_6
all'importo di €.1.700.000,00.
Con riguardo all'eventus damni si osserva che, ad avviso di condivisibile orien-
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tamento della Suprema Corte, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddi- sfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso”, precisandosi, con riferimento agli oneri probatori, che “tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 7767 del 29/03/2007). A tale ultimo riguardo, si è altresì ulteriormente specificato che
“l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimo- niale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimo- nio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15265 del 04/07/2006).
Orbene, nel caso di specie, anche tale presupposto è indubbio, avendo l'attore dimostrato, mediante il deposito dell'atto costitutivo, la stipula di una compravendita avvenuta in data
27.12.2013, avente ad oggetto una pluralità di beni ed in particolare: 1) la nuda proprietà di un terreno agricolo in Sant'Anastasia, 2) deposito in Sant'Anastasia alla via Zazzera
Olivella, n. 5 e 3) appartamento in Sant'Anastasia alla via Zazzera Olivella n.
5. Il prezzo pattuito quale corrispettivo è stato fissato in €.55.000,00, di cui €.31.252,41 “mediante accollo della residua quota capitale del mutuo n. 0619700303017 dovuto dalla CP_4
parte alienante e garantito da ipoteca gravante su consistenza immobiliare non compresa in quest'atto, attualmente dell'importo di euro 31.252,42” ed €.13.400,00 da corrispondere
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entro il 31.12.2021. Pur a voler prescindere dal legame sanguigno dei convenuti (entrambi figli del sig. ) e dalle modalità di riscossione di quanto pattuito nella pre- Persona_2
detta stipula contrattuale, rileva il Tribunale una notevole modificazione qualitativa oltre che quantitativa del patrimonio debitorio, di per sé da sola sufficiente ad integrare l'eventus damni. Ed invero, la fuoriuscita dal patrimonio del di tre beni immobili a fronte della CP_1
riscossione immediata (all'atto della stipula della compravendita) di soli €.10.347,59 de- termina con sicurezza una variazione rilevante ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
Anche con riferimento all'elemento psicologico, non vi è dubbio in ordine alla sua sussistenza. Al riguardo deve, innanzitutto, evidenziarsi che il legislatore ha inteso distinguere a seconda che l'atto a dispositivo sia anteriore o posteriore al sorgere del credi- to: nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è necessario il dolo specifico del debitore e che il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro. (cfr. la recentissima Cass. S.U. Sentenza, 27/01/2025, n.
1898); nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito (come nel caso di specie) è invece sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori da parte del terzo, pur in mancanza dello specifico intento di ledere i creditori. Ed invero, specificamente per gli atti a titolo oneroso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma, n.
2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arre- care alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di pre- sunzioni. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 15/02/2011, n. 3676, Cass. Sez. 6, 03/12/2014,
n.25614.) Calando i suddetti principi alla fattispecie in esame, non può non rilevare questo
Tribunale come in data 28.09.2011 è stata prestata garanzia dal per i debiti della CP_1
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in data 9.11.2013 è stato emesso decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Parte_6
, in solido con altro soggetto, quale fideiussore della Controparte_1 Parte_6
avente ad oggetto la somma di €.544.824,77 ed in data 27.12.2013 è stato posto in essere l'atto dispositivo per cui è proposta l'odierna azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
La circostanza per cui entrambi i contraenti siano fratelli unilaterli, unitamente alla se- quenza cronologica sopra descritta ed al fallimento della società in data 8.11.2013 (un mese prima della compravendita) rende palese e manifesta anche la sussistenza del predet- to elemento psicologico.
Dalla disamina innanzi condotta emerge, pertanto, in maniera cristallina la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione esperita.
Poiché l'azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica as- sicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere, essa – in caso di esito vittorioso – non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, bensì ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva in caso di perdurante inadempimento del debitore (Cass.14.6.2007 n. 13972;
Cass.22.5.2007 n.11830; Cass. 30.7.2004 n. 14625).
Pertanto, deve essere dichiarato inefficace, ex art. 2901 comma 1 c.c., nei confronti della uale mandataria di 'atto di com- Parte_2 Parte_3
pravendita per Notaio del 27.12.2013, rep. 191.618, racc. 5.900, tra- Persona_1
scritto presso la Conservatoria dei RR II di Napoli 2 in data 3.01.2014, reg. gen. 107, reg. part. 95.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente
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esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, nonché in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda proposta ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara inefficacie, nei confronti di quale mandataria di l'atto di com- Parte_2 Parte_3
pravendita per Notaio del 27.12.2013, rep. 191.618, racc. 5.900, tra- Persona_1
scritto presso la Conservatoria dei RR II di Napoli 2 in data 3.01.2014, reg. gen. 107, reg. part. 95.
2) condanna i convenuti a rifondere in favore di quale mandataria di Parte_2 [...]
le spese di giudizio, che liquida in €.7.052,00 per onorari, oltre rim- Parte_3
borso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, nelle aliquote previste.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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