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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 819/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
D'ONOFRIO LISETTA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/05/2022 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1) - dichiarare il ricorrente in primis inabile e bisognevole di assistenza continua
e di accompagnamento con decorrenza dalla domanda inoltrata dall' CP_1
(16.12.2019) ovvero dalla diversa successiva epoca che emergerà dagli atti processuali , e portatrice di handicap con connotazione di gravità (Cat.4) onde ottenere previo riconoscimento del requisito sanitario i seguenti benefici di cui alla legge 104/92:Assistenza sanitaria domiciliare (art.9) ;Prestazioni specialistiche e cure termali (art.11);Integrazione lavorativa (art. 18);
Precedenza nell'assegnazione di sede lavorativa (art.21) ;Contributi per modifica adattamenti di guida (art.27) ; Contrassegni -corsie preferenziali – soste nei parcheggi (art.28);Riserva di alloggi (art.31);Agevolazioni fiscali(art.32) ;Tutte le agevolazioni lavorative(art.33 L.104/92 n.53/2000) onde ottenere la liquidazione delle provvidenze di cui alle citate leggi, previo riconoscimento del requisito sanitario;
2) - per effetto di tale declaratoria, condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda (16.12.2019) o da quella data successiva che riterrà equa stabilire;
3) - Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti ai CP_1 sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA
e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
15.1.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Leucemia Linfatica Cronica a cellule B con anemia, già trattata con trasfusioni ed eritropoietina, in attuale terapia con Acalabrutinib e cortisone. Carcinoma epidermoide al braccio destro (Grado istologico G1-G2). Artrosi osteoporotica polidistrettuale con prevalente impegno funzionale del rachide. Sindrome ansioso- depressiva endoreattiva di grado marcato con aspetti involutivi. Ipertensione arteriosa. Deficit acustico misto bilaterale. Intorbidamento vitreale occhio sinistro. Diverticolosi del sigma.”
Il CTU ha aggiunto che “In sede di valutazioni medico-legali, il grave quadro patologico da cui è affetta, a carattere evolutivo secondo un inquadramento clinico – biologico dei fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità, è tale da renderla totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza
Pag. 2 di 4 continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase e di quella di ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Parte_1
[nata a [...] il [...]], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonchè handicap con connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal mese di
Pag. 3 di 4 dicembre 2022;
2) Compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_1
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 819/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
D'ONOFRIO LISETTA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/05/2022 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1) - dichiarare il ricorrente in primis inabile e bisognevole di assistenza continua
e di accompagnamento con decorrenza dalla domanda inoltrata dall' CP_1
(16.12.2019) ovvero dalla diversa successiva epoca che emergerà dagli atti processuali , e portatrice di handicap con connotazione di gravità (Cat.4) onde ottenere previo riconoscimento del requisito sanitario i seguenti benefici di cui alla legge 104/92:Assistenza sanitaria domiciliare (art.9) ;Prestazioni specialistiche e cure termali (art.11);Integrazione lavorativa (art. 18);
Precedenza nell'assegnazione di sede lavorativa (art.21) ;Contributi per modifica adattamenti di guida (art.27) ; Contrassegni -corsie preferenziali – soste nei parcheggi (art.28);Riserva di alloggi (art.31);Agevolazioni fiscali(art.32) ;Tutte le agevolazioni lavorative(art.33 L.104/92 n.53/2000) onde ottenere la liquidazione delle provvidenze di cui alle citate leggi, previo riconoscimento del requisito sanitario;
2) - per effetto di tale declaratoria, condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda (16.12.2019) o da quella data successiva che riterrà equa stabilire;
3) - Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti ai CP_1 sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA
e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
15.1.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Leucemia Linfatica Cronica a cellule B con anemia, già trattata con trasfusioni ed eritropoietina, in attuale terapia con Acalabrutinib e cortisone. Carcinoma epidermoide al braccio destro (Grado istologico G1-G2). Artrosi osteoporotica polidistrettuale con prevalente impegno funzionale del rachide. Sindrome ansioso- depressiva endoreattiva di grado marcato con aspetti involutivi. Ipertensione arteriosa. Deficit acustico misto bilaterale. Intorbidamento vitreale occhio sinistro. Diverticolosi del sigma.”
Il CTU ha aggiunto che “In sede di valutazioni medico-legali, il grave quadro patologico da cui è affetta, a carattere evolutivo secondo un inquadramento clinico – biologico dei fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità, è tale da renderla totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza
Pag. 2 di 4 continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase e di quella di ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Parte_1
[nata a [...] il [...]], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonchè handicap con connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal mese di
Pag. 3 di 4 dicembre 2022;
2) Compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_1
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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