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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/04/2024, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 843/2022
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 19/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti RUTILI PIETRO AUGUSTO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti BONADIES CP_1 P.IVA_1
MASSIMO/ resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
al fine di ottenerne la condanna al pagamento della rendita per le malattie professionali denunciate.
L' si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda. CP_1
La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica anche ambientale, è stata quindi, decisa sulle conclusioni precisate, alla udienza odierna, mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento. Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami, ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: Cont
“
1. La sig.ra ha denunciato in forma di RIZOARTROSI Parte_1
BILATERALE.
2. L'esame clinico e quello documentale della presente CTU, hanno confermato la diagnosi rilevando trattarsi di forma clinicamente iniziale con minimo danno funzionale (dx>sin).
3. Per la medesima patologia si può individuare il rapporto causale/concausale con l'attività lavorativa dichiarata tenendo conto delle informazioni tecniche ricavate dal DVR aziendale.
4. Il Danno Biologico permanente attribuibile alla MP denunciata si attesta nell'ordine del 3% (2% per la mano dx;
1% per la mano sinistra).
5. L'unificazione dei postumi, con quelli derivanti da MP in precedenza riconosciute e valutati nella misura del 14%, comporta un danno biologico permanente complessivo nell'ordine del 16% (sedici percento).”
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
Essendo stato accertato il 16 % sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che a causa delle malattie professionali alla ricorrente sono Parte_1
stati riconosciuti postumi permanenti nella misura del 16% a far tempo dalla domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento: CP_1
- della rendita corrispondente, detratta la quota già percepita a titolo di indennizzo;
- con la decorrenza di cui sopra e nella misura di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati;
Pag. 2 di 3 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, nell'intero in CP_1 complessivi €. 1.000,00 oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da CP_1
decreto in atti.
Il GOP
Dott.ssa Barbara Pomponi
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 843/2022
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 19/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti RUTILI PIETRO AUGUSTO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti BONADIES CP_1 P.IVA_1
MASSIMO/ resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
al fine di ottenerne la condanna al pagamento della rendita per le malattie professionali denunciate.
L' si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda. CP_1
La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica anche ambientale, è stata quindi, decisa sulle conclusioni precisate, alla udienza odierna, mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento. Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami, ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: Cont
“
1. La sig.ra ha denunciato in forma di RIZOARTROSI Parte_1
BILATERALE.
2. L'esame clinico e quello documentale della presente CTU, hanno confermato la diagnosi rilevando trattarsi di forma clinicamente iniziale con minimo danno funzionale (dx>sin).
3. Per la medesima patologia si può individuare il rapporto causale/concausale con l'attività lavorativa dichiarata tenendo conto delle informazioni tecniche ricavate dal DVR aziendale.
4. Il Danno Biologico permanente attribuibile alla MP denunciata si attesta nell'ordine del 3% (2% per la mano dx;
1% per la mano sinistra).
5. L'unificazione dei postumi, con quelli derivanti da MP in precedenza riconosciute e valutati nella misura del 14%, comporta un danno biologico permanente complessivo nell'ordine del 16% (sedici percento).”
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
Essendo stato accertato il 16 % sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che a causa delle malattie professionali alla ricorrente sono Parte_1
stati riconosciuti postumi permanenti nella misura del 16% a far tempo dalla domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento: CP_1
- della rendita corrispondente, detratta la quota già percepita a titolo di indennizzo;
- con la decorrenza di cui sopra e nella misura di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati;
Pag. 2 di 3 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, nell'intero in CP_1 complessivi €. 1.000,00 oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da CP_1
decreto in atti.
Il GOP
Dott.ssa Barbara Pomponi
Pag. 3 di 3