Accoglimento
Sentenza 3 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03916/2025REG.PROV.COLL.
N. 09504/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9504 del 2024, proposto da
AR TE, nonché da NU IO, RA OV, RA ET, RA IA NT, RA LA, RA UI, quali eredi di RA NI, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via S. Sonnino, 37;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Putzu e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04044/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Piero Franceschi e Alessandra Putzu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio AR TE, nonché NU IO, RA OV, RA ET, RA IA NT, RA LA e RA UI, nella loro qualità di eredi di RA NI, hanno chiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza n. 4044 del 2024 di questo Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l’appello della Regione Sardegna avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tar Sardegna aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, della AR e del RA avverso la nota dell’11 marzo 2014 (e atti correlati e conseguenti) con cui l’Agenzia Regionale Esigenze Abitative-Area aveva rideterminato (e successivamente liquidato) le indennità per compensi dovuti ai componenti dei propri organi di controllo e revisione, fra cui appunto i ricorrenti quali membri del collegio dei revisori.
Per quanto di rilievo, i ricorrenti impugnano la sentenza d’appello nella parte in cui, riformando la decisione del Tar in accoglimento dell’appello della Regione, ha respinto in parte il ricorso di primo grado a fronte dei profili di ritenuta applicabilità (anche) del decreto del Presidente della Regione n. 113 del 2013 ai fini della determinazione del compenso spettante ai ricorrenti, applicabilità nella specie affermata appunto dalla sentenza revocanda.
2. Il vizio revocatorio invocato consisterebbe nel non essersi la sentenza avveduta del fatto che i compensi dei ricorrenti erano stati in realtà già determinati anteriormente al decreto del Presidente della Regione n. 113 del 2013, scaturito dal rinvio di cui alla D.G.R. n. 30/7 del 2013.
In tale prospettiva, la Sezione avrebbe erroneamente ritenuto che la normativa regionale sui compensi fosse rimasta inattuata sino ad agosto 2013, quando in realtà le precedenti D.G.R. n. 27/45 e n. 28/10 del 2012, nonché n. 15/22 del 2013 non necessitavano di decreti attuativi giacché prevedevano già i compensi dovuti, e comunque non contenevano alcun rinvio a decreti del Presidente della Giunta regionale.
Per converso, solo la D.G.R. n. 30/07 del 2013 aveva demandato la definizione dei compensi dei revisori a un D.P.G.R., perciò adottato nell’agosto 2013 ( i.e. , il D.P.G.R. n. 113/2013, appunto).
Di qui l’errore di fatto revocatorio commesso dal giudice d’appello, consistente nell’aver ritenuto che, anteriormente al D.P.G.R. n. 113/2013, i compensi degli organi di revisione non fossero determinati.
A conferma di ciò, i ricorrenti deducono che le suddette delibere mandavano già agli Assessori regionali gli adempimenti per l’attuazione, senza necessità di un ulteriore D.P.G.R.
A fini rescissori, i ricorrenti invocano la conferma della sentenza di primo grado, con accertamento del loro diritto ai compensi commisurati ai minimi fissati dalle tariffe professionali richiamate dalla D.G.R. n. 27/45 fino al 30 luglio 2013.
3. Resiste al gravame la Regione Sardegna, chiedendone la reiezione.
4. All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1. Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., dovrebbe consistere ed esaurirsi nella semplice “ errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto ” ( ex permultis , Cons. Stato, V, 17 febbraio 2025, n. 1253; 23 gennaio 2024, n. 744; 9 maggio 2023, n. 4644; IV, 18 aprile 2023, n. 3893; III, 30 marzo 2023, n. 3318; V, 28 dicembre 2022, n. 11487; II, 29 novembre 2022, n. 10490; III, 3 novembre 2022, n. 9659; 31 dicembre 2021, n. 8752; V, 14 dicembre 2021, n. 8323; IV, 31 dicembre 2020, n. 8566; III, 19 ottobre 2020, n. 6316; V, 17 dicembre 2019, n. 8533; 1° ottobre 2018, n. 5608; cfr. anche Cons. Stato, IV, 2 aprile 2019, n. 2163; V, 20 marzo 2019, n. 1818; 10 giugno 2019, n. 3880; 26 ottobre 2018, n. 6113; cfr. ancora, inter multis , Id., V, 14 luglio 2021, n. 5319, in cui si pone in risalto come l’errore revocatorio sia confìgurabile esclusivamente nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, mentre lo stesso “ non coinvolge la successiva attività di ragionamento , di apprezzamento , di interpretazione e di valutazione del contenuto della documentazione processuale, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio ”).
Inoltre, l’errore revocatorio deve “ attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato ”, e deve altresì consistere in “ un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa ” (Cons. Stato, n. 744 del 2024, cit.; Id., V, 4 dicembre 2023, n. 10447; VII, 12 aprile 2023, n. 3705; V, 8 aprile 2021, n. 2845; 16 giugno 2020, n. 3877; VI, 6 febbraio 2020, n. 947; V, 2 dicembre 2019, n. 8245; 25 giugno 2019, n. 4339; 21 febbraio 2019, n. 1212; 2 marzo 2018, n. 1297; 7 febbraio 2018, n. 813; 11 maggio 2017, n. 2194; III, 25 marzo 2019, n. 1971; 4 febbraio 2019, n. 862; IV, 14 giugno 2018, n. 3671; sul profilo della causalità, cfr. anche Cons. Stato, IV, 19 aprile 2023, n. 3968; V, 3 agosto 2023, n. 7491).
Nel caso di specie, a ben vedere difetta in radice la dedotta svista senso-percettiva invocata dai ricorrenti.
Emerge infatti dalla lettura della sentenza come questa abbia ben percepito e indichi espressamente i contenuti delle D.G.R. n. 27/45, n. 28/10 del 2012 e n. 15/22 del 2013, in tesi mal percepite dal giudice d’appello.
Si legge infatti nella sentenza revocanda che:
“ con delibera n. 27/45 del 9 giugno 2012 la Giunta regionale ha stabilito per le nomine successive all’entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2011 che ‘ i compensi da attribuire ai componenti degli organi di controllo e/o di revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione sono determinati in relazione ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali ’ ” (cfr. sentenza revocanda, par. 1, lett. c), in fatto );
“ con delibera n. 28/10 del 26 giugno 2012 la Giunta regionale, avvedutasi dell’abrogazione del tariffario professionale quale conseguenza del d.l. n. 1 del 2012, ha sospeso l’attuazione di quanto disposto con la delibera n. 27/45 del 19 giugno 2012 relativamente alla determinazione dei compensi da attribuire ai componenti degli organi di controllo degli enti, dando mandato alla Direzione generale della Presidenza di procedere alla ricognizione sull’impatto finanziario dell’applicazione del tariffario professionale per la determinazione dei compensi e di effettuare gli approfondimenti necessari in ordine all’applicabilità del detto indirizzo agli organi già nominati e attualmente in carica, nonché in relazione agli organi nominati nelle more delle predette verifiche di contemperare il riferimento alle tariffe professionali con l’imposizione di un tetto massimo ai compensi liquidabili, con finalità di contenimento della spesa pubblica ” (par. 1, lett. d) in fatto );
“ con delibera n. 15/22 del 29 marzo 2013 la Giunta regionale: 1) ha revocato l’indirizzo dettato con la delibera n. 27/45 del 19 giugno 2012, limitatamente alla parte in cui prevedeva la determinazione dei compensi degli organi di controllo e degli organi di revisione in relazione ai minimi delle tariffe professionali; 2) ha preso atto dell’efficacia temporalmente limitata della deliberazione n. 28/10 del 26 giugno 2012, volta a fissare dei criteri per le nomine effettuate nelle more dell’espletamento degli approfondimenti previsti; 3) ha stabilito che i compensi annui spettanti agli organi di controllo e a quelli di revisione degli enti, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati o controllati dalla Regione, restino invariati per l’intero periodo di durata in carica e siano determinati in somme fisse diversificate in relazione all’attivo patrimoniale dell’ente e alla funzione di presidente o componente; 4) ha ritenuto i compensi onnicomprensivi; 5) ha previsto che i compensi degli organi di controllo e di quelli di revisione, già nominati, restino determinati sulla base della normativa vigente all’atto della nomina, seppur successivamente abrogata ” (par. 1, lett. e) in fatto ).
Di qui la manifesta percezione, da parte del giudice d’appello, dei contenuti delle D.G.R. (ivi inclusa, nella specie, la determinazione dei compensi, nei termini suindicati) la cui mancata percezione i ricorrenti invocano invece quale errore di fatto revocatorio.
Il che è ulteriormente confermato dalle successive affermazioni in diritto, ove la sentenza riporta i contenuti della decisione del Tar (“[…] il giudice di primo grado afferma che: ‘ il criterio per la determinazione dei compensi era quello delle tariffe professionali; 3) la delibera della G.R. 27/45 aveva stabilito di applicare i minimi delle tariffe in attuazione della L.R. 12/2011; 4) le modifiche allo statuto di AREA sono entrate in vigore successivamente alla nomina dei revisori; (…) 6) la posizione della Regione ha fondamento solo a partire dal DPGR n. 113 del 2013 (cioè 28.8.2013) ’, concludendo nel senso che ‘ prima di quella data non esisteva nessuna giustificazione atta a consentire la riduzione a € 12.000 del compenso spettante ai componenti dei Collegi dei Revisori, in vigenza delle tariffe professionali e dei parametri, seppur col tetto di € 30.000 di competenze (al netto degli accessori) […] ’ ”, cfr. sentenza, par. 10 in diritto ).
Ancora, la sentenza dà conto espressamente (e nuovamente) della “ delibera di Giunta n. 27/45 del 9 giugno 2012, che aveva stabilito di applicare le tariffe professionali (pur senza considerarne l’intervenuta abrogazione ad opera del d.l. n. 1 del 2012) ” (sentenza, sub par. 10.1), e nondimeno perviene alla conclusione che “ ai fini della determinazione del compenso degli appellati ” non potesse farsi riferimento alla sola detta D.G.R. n. 27/45, ma occorresse “ tenere conto del decreto del Presidente della Regione n. 113 del 2013 che [aveva] dato applicazione alla normativa regionale stabilendo l’indennità di carica annua spettante ai componenti dei collegi dei revisori ” (sentenza, par. 10.1, cit.).
In tale prospettiva, la conclusione fatta propria dal giudicante in ordine alla necessaria applicazione del D.P.G.R. n. 113/2013 costituisce a ben vedere l’esito di una precisa opzione interpretativa accolta dal giudice d’appello in relazione all’art. 6, comma 4- bis , l.r. n. 20 del 1995 (punto 10.1 in diritto , che richiama anche la normativa d’interpretazione autentica di cui all’art. 3 l.r. n. 10 del 2013), come tale non censurabile con mezzo revocatorio, proprio perché rientrante nell’attività di interpretazione normativa e giudizio del giudice d’appello, al di fuori di profili inerenti alla dimensione senso-percettiva, su cui il giudicante sarebbe incorso in errore.
Ciò, del resto, in un contesto in cui la necessaria determinazione dell’indennità a mezzo di atto complesso, composto da D.G.R. e D.P.G.R., ovvero direttamente ed autonomamente a norma della D.G.R. n. 27/45, aveva costituito - come posto in risalto dalla stessa sentenza - profilo controverso fra le parti, a fronte appunto del secondo motivo d’appello proposto dalla Regione (cfr. la sentenza, sub par. 2, punto 2, in fatto , ove sintetizza il secondo motivo d’appello: “ Ad avviso della Regione appellante in base alla normativa regionale l’indennità di carica annua per revisori e sindaci deve essere fissata con un atto complesso, composto dalla delibera della Giunta regionale e dal successivo decreto del Presidente della Regione e, quindi, la sentenza impugnata sarebbe erronea sia nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la delibera della Giunta regionale n. 27/45 per la determinazione delle indennità, sia nella parte in cui ha considerato applicabili, per la determinazione del compenso, le tariffe professionali, seppure con il tetto di € 30.000, perché alla data di adozione della citata delibera n. 27/45 le tariffe professionali erano già state abrogate dal d.l. n. 1 del 2012, né avrebbe potuto trovare applicazione il d.m. n.140 del 2012 ”; in tal senso, cfr. il secondo motivo dell’appello, pag. 14 ss.; ciò in un contesto in cui peraltro la stessa sentenza revocanda, par. 1, lett. l), in fatto , dà conto del diverso tenore della sentenza di primo grado al riguardo, che “ ha accolto il ricorso per la parte relativa agli eredi di NI RA e a TE AR statuendo che prima del decreto del Presidente della Regione n. 113 del 2013 (cioè 28 agosto 2013) ‘ non esisteva nessuna giustificazione atta a consentire la riduzione a € 12.000 del compenso spettante ai componenti dei Collegi dei Revisori, in vigenza delle tariffe professionali e dei parametri, seppur col tetto di € 30.000 di competenze (al netto degli accessori) ’ e che ‘ nei limiti appena indicati il ricalcolo effettuato è da considerarsi illegittimo e quindi l’atto deve essere, sempre in quei limiti, annullato ’ ”).
D’altra parte, la stessa prospettazione dei ricorrenti finisce a ben vedere per lamentare un errore interpretativo circa le D.G.R. (come visto, correttamente percepite, sul piano sensoriale, da parte del giudicante), in specie in ordine alla loro non necessità di ulteriori atti esecutivi, ciò che del pari sfugge di suo al rimedio revocatorio, non attenendo a un profilo senso-percettivo in quanto tale.
Di qui l’inammissibilità del motivo di revocazione.
6. In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6.1. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO