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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 5377/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Massimo Vaccari PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
24/04/2025
DA
(c. f. ), nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 16/09/1976
(c. f. ) nato in [...] il Parte_2 C.F._2
27/05/1976, rappresentati e difesi da Avv.to MASCIA DANIELE, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. ), nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 16/09/1976
1 (c. f. ) nato in [...] il Parte_2 C.F._2
27/05/1976, celebrato il 17/02/2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) al Num.
6 - PARTE I -
SERIE / - ANNO 2007, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) Assegnare la casa familiare sita a San Martino Buona Albergo (Vr), in via
Sant'Antonio, 50/D, alla sig.ra già proprietaria Parte_1 dell'immobile.
3) Il figlio minore viene affidato esclusivamente alla madre Persona_1
per ciò che riguarda le scelte fondamentali Parte_1
(istruzioni, educazione, anche religiosa, salute) tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo atteso che il padre vivrà all'estero e non sarà sempre reperibile e atteso che di fatto la madre si occupa esclusivamente del figlio. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata sempre dalla madre per i medesimi motivi. Il padre continuerà ad essere partecipe e coinvolto nella vita del figlio. Tale modalità di affidamento del figlio, accordata di comune accordo da entrambi i genitori e messa in pratica fino ad oggi, risulta conveniente, appropriata e vantaggiosa nell'interesse del minore;
4) La residenza prevalente del figlio verrà mantenuta presso Persona_1
la madre, che viene indicata quale genitore collocatario prevalente ed esclusivo.
5) Il padre potrà vedere il figlio minore durante i suoi rientri in Italia, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del bambino;
per quanto riguarda le vacanze natalizie ed estive i genitori si accordano nel modo seguente:
- Durante le vacanze natalizie il padre potrà stare con il figlio una settimana, alternando di anno in anno la prima settimana con la seconda e quindi curando di alternarne il Natale con il Capodanno con ciascun genitore;
- Durante le vacanze estive il padre potrà stare con il figlio per 15 giorni consecutivi in Italia ovvero in Romania;
in quest'ultimo caso il padre potrà venire a prendere il figlio e portarlo con sé in Romania dove alloggerà a casa della nonna paterna;
2 6) Porre a carico del sig. per il mantenimento mensile del figlio Parte_2
la complessiva somma di Euro 250,00 rivalutabile secondo Persona_1
gli indici Istat famiglie in modo continuativo, da bonificare sul conto corrente intestato alla moglie che già conosce, entro il giorno 5 di ciascun mese.
7) In relazione alle spese straordinarie per il figlio i coniugi Persona_1 concordano sin d'ora di dividere al 50% le spese dentistiche e ortodontiche del figlio per visite-esami-apparecchi e le spese per l'attività extra scolastica del figlio con relativa attrezzatura.
Per quanto non specificato in precedenza, i coniugi applicheranno la ripartizione prevista nel protocollo Famiglia, siglato innanzi al Tribunale di
Verona il 17.09.2020 prot. 4950, che le parti dichiarano di conoscere e da aversi per trascritte.
Il rimborso della quota parte di tutte le suddette spese straordinarie avverrà mediante bonifico da effettuare sul conto corrente del genitore anticipatario, entro il 15 del mese seguente all'invio della richiesta documentata.
8) Le parti concordano che la signora percepisca il Parte_1
100% degli assegni familiari e/o dell'assegno unico e detragga il 100% delle spese sostenute per il figlio.
9) La sig.ra si impegna ad attivarsi con la banca e/o banche future Pt_1
affinchè il sig. venga liberato da qualsiasi obbligo legato al Parte_2 mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sopra descritto ora di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
10) Nessun assegno di mantenimento viene posto a carico di un coniuge e a favore dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
11) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
3 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 27.05.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
24.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
4 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000
n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 6.6.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Il Presidente
Massimo Vaccari
5
N N. 5377/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Massimo Vaccari PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
24/04/2025
DA
(c. f. ), nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 16/09/1976
(c. f. ) nato in [...] il Parte_2 C.F._2
27/05/1976, rappresentati e difesi da Avv.to MASCIA DANIELE, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. ), nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 16/09/1976
1 (c. f. ) nato in [...] il Parte_2 C.F._2
27/05/1976, celebrato il 17/02/2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) al Num.
6 - PARTE I -
SERIE / - ANNO 2007, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) Assegnare la casa familiare sita a San Martino Buona Albergo (Vr), in via
Sant'Antonio, 50/D, alla sig.ra già proprietaria Parte_1 dell'immobile.
3) Il figlio minore viene affidato esclusivamente alla madre Persona_1
per ciò che riguarda le scelte fondamentali Parte_1
(istruzioni, educazione, anche religiosa, salute) tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo atteso che il padre vivrà all'estero e non sarà sempre reperibile e atteso che di fatto la madre si occupa esclusivamente del figlio. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata sempre dalla madre per i medesimi motivi. Il padre continuerà ad essere partecipe e coinvolto nella vita del figlio. Tale modalità di affidamento del figlio, accordata di comune accordo da entrambi i genitori e messa in pratica fino ad oggi, risulta conveniente, appropriata e vantaggiosa nell'interesse del minore;
4) La residenza prevalente del figlio verrà mantenuta presso Persona_1
la madre, che viene indicata quale genitore collocatario prevalente ed esclusivo.
5) Il padre potrà vedere il figlio minore durante i suoi rientri in Italia, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del bambino;
per quanto riguarda le vacanze natalizie ed estive i genitori si accordano nel modo seguente:
- Durante le vacanze natalizie il padre potrà stare con il figlio una settimana, alternando di anno in anno la prima settimana con la seconda e quindi curando di alternarne il Natale con il Capodanno con ciascun genitore;
- Durante le vacanze estive il padre potrà stare con il figlio per 15 giorni consecutivi in Italia ovvero in Romania;
in quest'ultimo caso il padre potrà venire a prendere il figlio e portarlo con sé in Romania dove alloggerà a casa della nonna paterna;
2 6) Porre a carico del sig. per il mantenimento mensile del figlio Parte_2
la complessiva somma di Euro 250,00 rivalutabile secondo Persona_1
gli indici Istat famiglie in modo continuativo, da bonificare sul conto corrente intestato alla moglie che già conosce, entro il giorno 5 di ciascun mese.
7) In relazione alle spese straordinarie per il figlio i coniugi Persona_1 concordano sin d'ora di dividere al 50% le spese dentistiche e ortodontiche del figlio per visite-esami-apparecchi e le spese per l'attività extra scolastica del figlio con relativa attrezzatura.
Per quanto non specificato in precedenza, i coniugi applicheranno la ripartizione prevista nel protocollo Famiglia, siglato innanzi al Tribunale di
Verona il 17.09.2020 prot. 4950, che le parti dichiarano di conoscere e da aversi per trascritte.
Il rimborso della quota parte di tutte le suddette spese straordinarie avverrà mediante bonifico da effettuare sul conto corrente del genitore anticipatario, entro il 15 del mese seguente all'invio della richiesta documentata.
8) Le parti concordano che la signora percepisca il Parte_1
100% degli assegni familiari e/o dell'assegno unico e detragga il 100% delle spese sostenute per il figlio.
9) La sig.ra si impegna ad attivarsi con la banca e/o banche future Pt_1
affinchè il sig. venga liberato da qualsiasi obbligo legato al Parte_2 mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sopra descritto ora di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
10) Nessun assegno di mantenimento viene posto a carico di un coniuge e a favore dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
11) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
3 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 27.05.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
24.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
4 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000
n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 6.6.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Il Presidente
Massimo Vaccari
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