Art. 124. Gare e competizioni sportive 1. ((Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilita' civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.)) 2. L'assicurazione ((stipulata dall'organizzatore)) copre la responsabilita' dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
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1 gennaio 2006
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28 dicembre 2023
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12 maggio 2026
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Commentari • 4
- 1. In vigore da oggi le modifiche al codice delle assicurazioni privateAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2026
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 15/12/2023, n. 1069Provvedimento: […] 6 che “l'assicurazione dei veicoli e dei natanti” non opera per i danni causati in occasione della partecipazione a gare e competizioni sportive, l'art. 3 L. 990/69, ed oggi l'art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209 del 2005), prevede che il comitato organizzatore della gara debba stipulare l'assicurazione obbligatoria e che “Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile. […]Leggi di più...
- art. 144 Codice delle Assicurazioni·
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