Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1307/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aus.rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1307/2022
con OGGETTO: Mutuo
promossa da:
(c.f. ), e (c.f. ), entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell' Avv. Alessandro Giusti (c.f. ); CodiceFiscale_3
APPELLANTI
Contro
(c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Massimo Dal Piaz (c.f. Controparte_1 C.F._4
, e Eleonora Maria Pierazzi, (c.f. ; C.F._5 C.F._6
APPELLATE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
sentenza n. 1674/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 26.05.2022.
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante – Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accogliere il presente appello per i motivi proposti e quindi annullare e/o riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Firenze, n. 1674/2022 – R.G. n. 8531/2020, resa in data 26.5.2022 e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 2715/2020 – R.G. n. 6027/2020, per le ragioni meglio palesate in narrativa. Con vittoria delle spese di lite, oltre gli accessori di Legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata- Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettare l'impugnazione promossa dai signori e Parte_1 avverso la sentenza n. 1674/2022 emessa dal Tribunale di Firenze in data 26 maggio 2022 Parte_2
per i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente pronuncia di legge. Con vittoria di spese, compensi e oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1674/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 26/05/2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ha così deciso:
“rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2715 emesso dal Tribunale di Firenze in data 6.7.2020, che integralmente conferma, dichiarandolo esecutivo;
condanna gli opponenti in solido tra loro alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio di opposizione che si liquidano, complessivamente, in € 11.405 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da e davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Firenze avverso il decreto ingiuntivo n. 2715/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso dallo stesso Ufficio in data 6.7.2020, in favore di , con cui era stato loro ingiunto, in solido tra Controparte_1
loro, il pagamento, dell'importo di € 130.000,00, oltre interessi e spese di procedura, in base a due distinti atti di riconoscimento di debito, il primo sottoscritto in data 29 Luglio 2010 ed il secondo l'1 Marzo 2011.
L'opposizione trovava la sua motivazione nell' estinzione dell'obbligazione di cui agli atti di riconoscimento per integrale adempimento;
gli opponenti in particolare sostenevano che con atto pubblico del 26.6. 2012, in qualità di unici soci della RAGEP di BA DO e DI BE snc, avevano ceduto per intero ad
[...]
al figlio di questi, le proprie quote di partecipazione sociale per il prezzo Controparte_1 Controparte_2 3
di € 10.000; che tale corrispettivo per la cessione della totalità delle quote era meramente 'simbolico' in quanto, alla data della cessione delle quote, la società, quale utilizzatrice, aveva già corrisposto alla concedente
Cabel Leasing spa la somma di € 481.111,07 in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un capannone, per cui il credito di € 130.000 era stato 'compensato' o comunque imputato a corrispettivo dell'acquisto delle quote sociali di proprietà e Pt_1 Pt_2
si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato Controparte_1
in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto allegando l'insussistenza dei presupposti per la chiesta compensazione e comunque di aver fornito la prova del proprio credito.
Istruita solo con prova documentale, la causa, è stata poi decisa, ex art. 281-sexies cpc, all'udienza del
26.5.2022.
Il Tribunale, per quanto rileva in questa sede, ha così motivato:
“L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Invero, la pretesa creditoria di parte ricorrente rinviene il suo riscontro probatorio nelle due promesse di pagamento- citate in parte espositiva- del 2010 e del 2011 con le quali, gli odierni opponenti, si impegnarono con la prima a restituire al la somma di € 100.000, con la seconda alla restituzione in favore dello CP_1 stesso della somma di € 30.000. CP_1
Si tratta di due promesse di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 cc, dispensano il creditore cui sono state dirette dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto «la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento»(ex pluribus, Cass n. 2091/2022; Cass. n.
15575/2000; Cass. n. 12833/1999): i medesimi effetti processuali derivano sia dalla promessa di pagamento pura, sia da quella titolata (Cass. n. 2614/1999).
Ebbene, accertata l'esistenza processuale del rapporto fondamentale, si deve rilevare come parte opponente non abbia dimostrato l'insussistenza del rapporto o, come sostenuto nel proprio atto di opposizione,
l'esecuzione di atti estintivi della pretesa creditoria.
L'interrogatorio formale deferito dagli opponenti a parte opposta non ha sortito alcun effetto in favore dei deferenti, posto che il ha negato di aver ricevuto la somma di € 130.000 di cui alle promesse di CP_1 pagamento.
Non risultano, poi, atti solutori- quali emissione di assegni, bonifici, pagamenti in contanti quietanzati- dai quali inferire che gli odierni opponenti abbiano corrisposto la somma di € 130.000 in favore del CP_1 4
Né tale pagamento può dirsi 'ricompreso' nella cessione delle quote sociali in favore del CP_1 avvenuta al prezzo 'simbolico' di € 10.000.
La censura, infatti, presupporrebbe la prova della simulazione del prezzo dell'alienazione, prova che può essere fornita- vertendo la simulazione tra le parti- esclusivamente a mezzo delle controdichiarazioni, di cui tuttavia non vi à traccia nel presente processo.
Ne discende che il credito in favore di parte ricorrente deve ritenersi processualmente provato.
Vi è da aggiungere che parte opponente, in sede di discussione orale, ha sollevato per la prima volta la doglianza relativa all'abuso del diritto poiché il ricorrente ha agito in sede monitoria dopo ben nove CP_1 anni dalla sottoscrizione delle scritture private, richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale «in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, integra abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito "per facta concludentia", formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato;
ciò in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonchè dal dovere negativo di "neminem laedere" e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio(Cass.
n. 16743/2021).
La prospettazione non può essere condivisa per due ordini di motivi.
Sotto un primo profilo, infatti, desta perplessità quanto affermato in parte espositiva nella citata sentenza- peraltro in modo dubitativo- secondo cui l'abuso di diritto «sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice ove risultasse dalle allegazioni processuali…».
L'abuso del diritto si concretizza nella violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti e, come tale, non può esimere la parte dall'onere quanto meno di allegazione: e, nell'atto di citazione, nessuna menzione viene svolta alla violazione dei predetti doveri.
Sotto altro profilo, invece, la mera inerzia del titolare del diritto- come nel caso di specie- non può essere interpretata quale volontà abdicativa del diritto di credito di cui alle due promesse di pagamento, pena il totale svuotamento della normativa sulla prescrizione che già sanziona l'inerzia del titolare del diritto che, per quanti riguarda i rapporti contrattuali, è di dieci anni.
Tanto comporta il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del DM n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal DM n. 37/2018, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000 (importo ingiunto pari ad € 130.000, oltre interessi) ed operata una decurtazione del 50% sulla fase decisoria, consistita nella sola discussione orale della causa”.
2. Hanno proposto appello e sulla base dei seguenti motivi: Parte_1 Parte_2
I) erroneità della sentenza appellata, là dove si rigetta la domanda di accertamento della simulazione del prezzo, rilevando solo d'ufficio, in assenza di eccezione di parte, la carenza di una controdichiarazione circa l'accordo simulatorio, implicitamente così non consentendone la dimostrazione a mezzo presunzioni;
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II) erroneità della sentenza appellata, là dove si rigetta l'ulteriore eccezione circa il c.d. “abuso del diritto”, sia in punto di rilevabilità d'Ufficio, sia in ordine alle errate motivazioni del rigetto.
Per tali ragioni è stata formulata da parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, Controparte_1
le censure mosse alla sentenza impugnata e stante la sua correttezza ne ha chiesto l'integrale conferma.
Con ordinanza del 25 ottobre 2022, questa Corte ha confermato il provvedimento di sospensione della sentenza appellata emesso con provvedimento presidenziale così motivando: “ […] - Rilevato che l'istanza di sospensiva appare meritevole di accoglimento perché, seppur sulla base di una delibazione sommaria e salvo una più approfondita analisi nel merito, alla luce di quelle che sono le doglianze che supportano il gravame e la contestazione alla decisione del primo giudice, si profila la sussistenza del fumus boni iuris;
rilevato infatti che anche a seguito della costituzione del convenuto nella presente fase a contraddittorio pieno non appaiono acquisiti elementi dirimenti per contrastare le ragioni dell'appello, mentre assume rilevanza probatoria degna di apprezzamento nella fase decisoria di merito la relazione contabile prodotta dall'appellante allegato A, producibile in appello ex art. 345 c.p.c; che al contempo alla luce dell'attuale situazione che vede parte appellata oggetto di numerose esecuzioni è concreto il periculum che in caso di ribaltamento della prima decisione in favore dell'appellante vi siano fondate ragioni per ritenere che questi non possa più recuperare la somma versata per compulsum”
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
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3. Con il primo motivo di gravame (“erroneità della sentenza appellata, là dove si rigetta la domanda di accertamento della simulazione del prezzo, rilevando solo d'ufficio, in assenza di eccezione di parte, la carenza di una controdichiarazione circa l'accordo simulatorio, implicitamente così non consentendone la dimostrazione a mezzo presunzioni”) parte APPELLANTE in sintesi deduce: “Pur vero che la prova della simulazione tra le parti debba essere fornita con controdichiarazione, non essendo ammissibili prove testimoniali e (per quel che qua interessa) presunzioni (art. 1417 Cod. Civ.), è altresì vero che l'eccezione di violazione di tali limiti di prova costituisce eccezione “in senso stretto”, come tale rilevabile solo dalla parte e non anche d'Ufficio […] Ebbene, nella presente fattispecie: - non solo la controparte non ha eccepito, nella 6
propria comparsa di costituzione e risposta, la violazione dei limiti ex art. 1417 Cod. Civ., - ma anche ove lo avesse fatto, tale eccezione (siccome rilevabile solo su istanza di parte) sarebbe stata inammissibile, in quanto tardiva: infatti, la convenuta-opposta si è costituita in primo grado in data 17.5.2021 (cfr. comparsa di risposta), il giorno precedente la prima udienza”.
Il motivo è infondato.
Con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non è stata contestata l'originaria sussistenza del rapporto fondamentale (ovvero del debito di complessivi € 130.000,00 oggetto degli atti di riconoscimento pacificamente sottoscritti), ma è stata allegata la “estinzione delle obbligazioni per integrale loro adempimento” in particolare tramite la cessione delle quote dell'allora RAGEP di BA DO e DI
BE SN (poi ): il prezzo reale di tale cessione (peraltro Controparte_3 effettuato in pari misura a favore non solo di ma anche del figlio ) non Controparte_1 Controparte_2
sarebbe stato quello dichiarato di € 10.000,00, ma avrebbe compreso anche l'estinzione “per compensazione impropria” del pregresso debito dei cedenti verso il (solo) cessionario , come poteva Controparte_1
dedursi, in via induttiva, dalla circostanza che la RAGEP era utilizzatrice in leasing di un capannone industriale, per il quale erano state già versate rate per complessivi € 481.111,07.
L'onere della prova in ordine alla “estinzione delle obbligazioni per integrale loro adempimento” era a carico degli attori in opposizione al decreto ingiuntivo e tale onere non può ritenersi assolto, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto opposto aveva contestato la possibilità di utilizzare la prova presuntiva, sottolineando la necessità di una prova documentale (vedi comparsa di costituzione: “la difesa avversaria, pur invocando l'istituto della compensazione, non ha offerto alcuna prova circa il presunto accordo tra creditore e debitori la cui esistenza, vale sottolineare, non può essere provata per presunzioni o dedotta implicitamente […] i signori e solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, hanno addotto, Pt_1 Pt_2 adesso e per la prima volta, l'esistenza di una pretesa compensazione di cui mai è stato fatto cenno tra le parti, tanto che di essa non è stata fornita alcuna prova documentale”).
Né può ritenersi che tale eccezione sia tardiva in relazione alla costituzione in giudizio avvenuta dopo il termine ex 166 c.p.c., ma comunque antecedentemente alla prima udienza: trattandosi di eccezione che attiene all'utilizzazione del materiale probatorio ben poteva essere svolta anche nel corso del giudizio, comunque prima della decisione, ovvero prima dell'utilizzo del ragionamento presuntivo o in ipotesi anche in sede di impugnazione (vedi anche Cass. 17/07/2014, n.16377: “l'inammissibilità della prova per presunzioni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un'espressa eccezione della parte, che, ove non possa essere anteriormente sollevata, deve comunque essere fatta valere con l'atto di impugnazione”). 7
In ogni caso la circostanza che la RAGEP di e DI BE SN fosse utilizzatrice di un Parte_1
bene immobile per il quale erano già state corrisposte rate di leasing per € 481.111,07 non è di per sé sufficiente a far ritenere la simulazione del prezzo di cessione, con un accordo volto specificatamente alla estinzione anche del credito di € 130.000,00 euro di cui agli atti di riconoscimento di debito a favore di
[...]
, dovendo valutarsi la situazione patrimoniale complessiva della società (compresi gli eventuali CP_1
debiti) ed altre circostanze (parte convenuta opposta aveva documentato che la società RAGEP SRL, le cui quote erano detenute dai medesimi e , in altro giudizio aveva allegato che Parte_1 Parte_2
l'atto di cessione delle quote era stato oggetto di una simulazione non relativa ma assoluta, “con la sola causa e scopo di sottrarre il complesso aziendale e l'immobile che ne faceva parte alle aggressioni patrimoniali dei creditori personali (banche)”: vedi doc. 4 della comparsa di costituzione).
Conclusivamente: pacifico il credito di cui agli atti di riconoscimento, la prova della “estinzione delle obbligazioni per integrale loro adempimento” non poteva ricavarsi, come già ritenuto dal Tribunale, in via meramente presuntiva dall'atto di cessione delle quote della RAGEP di BA DO e DI BE SN
a favore di . Controparte_1
Tale prova non può neppure dirsi raggiunta a seguito della produzione nell'ambito del presente giudizio di appello ex 345 c.p.c. della relazione del consulente di parte di nell'ambito del Controparte_1 procedimento penale pendente (con imputazione, tra l'altro, di truffa ai danni di e Parte_1 Pt_2
in relazione alle somme ricevute quale commercialista incaricato degli adempimenti fiscali della
[...]
RAGEP SRL).
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, come già esposto, era dedotto un unico e specifico fatto estintivo dell'obbligazione: la cessione delle quote della RAGEP di e DI Parte_1
BE SN e di tale fatto estintivo non vi è alcun riferimento o traccia in tale relazione di consulenza contabile, mentre il credito oggetto di causa è chiaramente indicato nella colonna “USCITE”, ovvero tra i crediti del in data 29 luglio 2010 e primo marzo 2011, con richiamo dei riconoscimenti di debito: CP_1 8
Inoltre nell'ambito di tale relazione contabile non sono ricostruiti semplicemente i rapporti di debito- credito personali tra le parti del presente giudizio, ma un complessivo dare-avere tra una serie di soggetti giuridicamente distinti (RAGEP SRL, ): CP_4 CP_5
La relazione di consulenza depositata nel procedimento penale quindi: a) nulla dice in ordine all'unico fatto estintivo dedotto (la cessione delle quote di RAGEP di e DI BE SN); b) non si Parte_1
riferisce direttamente ai rapporti patrimoniali tra le parti del presente giudizio, ma indica una possibile ricostruzione del complessivo dare-avere tra una pluralità di soggetti.
4. Con il secondo motivo (“erroneità della sentenza appellata, là dove si rigetta l'ulteriore eccezione circa il c.d. “abuso del diritto”, sia in punto di rilevabilità d'Ufficio, sia in ordine alle errate motivazioni del rigetto”) parte appellante in sintesi deduce che l'abuso del diritto sarebbe comprovato dalla “inerzia reiterata del creditore” pur a fronte del mancato pagamento da anni delle rate previste nel riconoscimento di debito e dal
“repentino attivarsi in conseguenza di sopraggiunta conflittualità”.
Il motivo è infondato.
E' stato chiarito che “l'inerzia del creditore nell'escutere il debitore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare 9
al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte”
(vedi Cass 18/03/2025, n.7201).
5. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata;
le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in
€ 6.600,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale € 3.400,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
vverso la sentenza n. 1674/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 26.05.2022, così provvede:
[...]
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna in solido al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 6.600,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 .5.2025
Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
Dott. Ludovico Delle Vergini
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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