Decreto presidenziale 5 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Nunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Università degli Studi -OMISSIS- di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
del silenzio inadempimento serbato dall’Università degli Studi di -OMISSIS-, sull’istanza-diffida del 18.3.2025 (inviata, a mezzo pec, il 19.3.2025), con cui la ricorrente ha chiesto di provvedere alla conclusione del procedimento attivato con istanza del 2.10.2024, mercè il trasferimento ad anno successivo al primo Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 9 del R.D. 1269/1938;
nonché per la declaratoria
dell’obbligo dell’Università degli Studi di -OMISSIS- a provvedere alla valutazione della carriera universitaria della ricorrente ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
con i motivi aggiunti proposti il 4 luglio 2025:
per l’annullamento, previa sospensiva
a) della nota del 16.6.2025 (prot. n. -OMISSIS- --OMISSIS-), trasmessa, a mezzo pec, con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha comunicato alla ricorrente il non accoglimento dell’istanza di trasferimento, ex art. 9 del R.D.n. 1269/1938, per indisponibilità di posti;
b) del parere reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca del 5.6.2025 (prot. -OMISSIS-) acquisito al protocollo dell’Università degli Studi di -OMISSIS- in data 6.6.2025 prot. n. -OMISSIS-, trasmesso alla ricorrente, a mezzo pec, in data 11.6.2025;
c) della nota dell’11.6.2025 (prot. n. -OMISSIS-) con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha trasmesso alla ricorrente il parere sub b);
d) per quanto di ragione, della nota del 13.5.2025 con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha trasmesso alla ricorrente il verbale favorevole al trasferimento in deroga reso dall’apposita Commissione, nella parte in cui l’Ateneo ha chiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca di rendere parere sulla possibilità di accogliere l’istanza di trasferimento della ricorrente;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, richiamato nei provvedimenti sub a), b), c) e d), lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS- e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 24 aprile 2025 e depositato il successivo 29 aprile la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale ai fini della condanna dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., alla conclusione del procedimento avviato con istanza del 2.10.2024, volta ad ottenere il trasferimento ad anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 9 del R.D. 1269/1938.
2. L’Università degli Studi di -OMISSIS-, nel costituirsi in giudizio, ha depositato agli atti, inter alia , il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16.6.2025, con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento ex art. 9 R.D. n. 1269/1938, per indisponibilità di posti.
3. Con atto di motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2025 e depositati il successivo 5 luglio la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il citato provvedimento, unitamente agli ulteriori atti meglio in epigrafe specificati, affidando il gravame a due motivi, a mezzo dei quali sono state formulate censure di violazione di legge (artt. 1 e ss. l. n. 241/90 in relazione all’art. 9 del r.d. 1269/1938; artt. 3 e 34 Cost.; incompetenza) e di eccesso di potere (difetto del presupposto e di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, iniquità).
4. L’Università, con memoria del 14 luglio 2025, ha insisto per la reiezione del gravame siccome infondato.
5. Con sentenza non definitiva n. 1302 del 17 luglio 2025, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’emanazione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento, disponendo contestualmente la conversione del rito in quello ordinario, ex art. 117, comma 5, c.p.a., per la trattazione della domanda di annullamento di cui ai motivi aggiunti.
6. Previo deposito di ulteriori documenti ad opera delle parti in causa, all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata introitata per la decisione sui motivi aggiunti.
7. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego atteso che, diversamente da quanto ritenuto dall’amministrazione, le domande di trasferimento in deroga per motivi di salute ex art. 9 R.D. n. 1269/1938 non richiedono, ai fini del loro accoglimento, la condizione della sussistenza dei posti disponibili, prevista soltanto relativamente alle richieste di c.d. trasferimento ordinario; le esigenze di determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario debbono ritenersi, infatti, recessive rispetto alla speciale procedura di trasferimento per cui è causa, che consente di gestire situazioni “emergenziali”, caratterizzate da ragioni gravissime, oggettive e non prevedibili ad inizio di ogni anno accademico, a fronte delle quali ciascun Ateneo non può che disporre immatricolazioni in soprannumero.
7.1. La doglianza non può essere accolta.
7.2. La giurisprudenza si è più volte pronunciata sull’impatto della normativa con cui sono stati istituiti i corsi di laurea a numero programmato, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sull'art. 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, chiarendo che alla luce dell'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università – e tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmati per ogni anno accademico - risulta derogato il citato art. 9, secondo cui lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio Rettore o Direttore (Consiglio di Stato, sez. VII, 2 maggio 2025, n. 3737).
L’Università “ricevente”, infatti, è tenuta al rispetto ineludibile del limite del numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2228; id. Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1) in quanto “ si determinerebbe, invero, un grave pregiudizio organizzativo e finanziario cui andrebbe incontro la pubblica amministrazione qualora si avallassero ipotesi di ammissione di studenti in seguito a richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, da effettuare in assenza di posti liberi. Ciò, infatti, significherebbe legittimare un insostenibile “sforamento” della capacità formativa degli Atenei e del contingente a loro attribuito e determinerebbe una irreversibile carenza di strumenti, strutture e servizi a discapito degli stessi studenti frequentanti il corso di destinazione con irrimediabile compromissione del diritto allo studio, che non si traduce nella sola garanzia di accesso all’istruzione ma altresì nel diritto a che il suo livello sia idoneo al raggiungimento di un elevato grado di formazione ” (Consiglio di Stato, sez. VII, 2 maggio 2025, n. 3737, cit.).
7.3. Per completezza, tenuto conto dei contenuti della discussione in udienza, si precisa che neppure si ravvisano i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge 2 agosto 1999, n. 264, nella parte in cui non consentirebbe il trasferimento ad altro Ateneo per gravi motivi, poiché, così come prospettata, la questione appare manifestamente infondata, atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza, detti motivi " possono essere valorizzati nella procedura di iscrizione previo bando nelle modalità previste " (cfr., tra le altre, la già citata sentenza n. 3737/2025 del Consiglio di Stato); procedura che, come ricordato anche dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 1/2015, richiede il rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola "coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato", mentre la disponibilità di posti per trasferimenti è da verificare sulla base "delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna "coorte"". Diversamente, infatti, si andrebbe a " legittimare un insostenibile "sforamento" della capacità formativa degli Atenei e del contingente a loro attribuito a livello centrale dal Dicastero " (Consiglio di Stato, sez. VII, 8 maggio 2023, n. 4639), cui si correlerebbe la già segnalata carenza di strumenti, strutture e servizi a discapito degli stessi studenti frequentanti il corso di destinazione.
8. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità, sotto plurimi profili, del parere Ministeriale in epigrafe indicato, che risulta affetto da incompetenza (risultando l’esame della domanda di trasferimento riservato al solo Rettore, senza alcun previo nulla-osta dell’Amministrazione statale), illogico quanto alla soluzione proposta di frequentare preso la facoltà -OMISSIS- e sostenere, viceversa, gli esami presso l’Università di -OMISSIS- (atteso che la studentessa dovrebbe seguire programmi del tutto differenti rispetto a quelli della facoltà presso cui dovrebbe poi sostenere gli esami), nonché affetto da deficit istruttorio, in quanto adottato (e condiviso dall’Università) senza preventivamente accertare, in concreto, l’indisponibilità dei posti, anche considerato che appare inverosimile che il contingente di posti (coorte 2021/22) sia, ad oggi, rimasto inalterato e che alcuna verifica è stata compiuta in ordine alla possibilità di trasferimento per compensazione di posti.
8.1. Le censure non possono essere accolte.
8.2. Il parere ministeriale risulta immune dai vizi denunciati atteso che il Ministero – senza invadere le competenze dell’Università, cui è riconducibile il diniego – dopo aver ribadito l’incompatibilità di un trasferimento soprannumerario con le regole dei corsi di laurea ad accesso programmato, si è limitato a suggerire una soluzione che, tenuto conto della peculiare posizione della ricorrente, potesse venire incontro alle esigenze manifestate, senza alterare il contingente proprio dei singoli Atenei; è pertanto da escludere che la ritenuta inadeguatezza della soluzione ipotizzata, peraltro priva di ogni effetto vincolante e subordinata all’eventuale manifestazione di interesse della studentessa, possa ridondare in una illegittimità del parere (e tanto meno del diniego).
8.3. Nessun deficit istruttorio è poi ravvisabile, poiché l’accertamento in ordine alla mancanza dei posti disponibili in relazione alla coorte 2021/2022 è stato regolarmente svolto, come dimostrato dal bando di ammissione per la prosecuzione negli studi in anni successivi al primo per il Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (D.R. Rep. n. 1383 del 04.07.2025, in atti) con il quale si è data evidenza della disponibilità per l’a.a. 2025/2026 di soli “ nr. 3 (tre) posti della coorte 2023/24 per l’iscrizione al III anno di corso ”.
9. In conclusione, i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
10. Il Collegio ravvisa giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA CA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TO | SA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.