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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3773/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3773 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 10 Marzo 2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1 CodiceFiscale_1
Riccioni, elettivamente domiciliato in San Severo alla Via Lecce n., presso lo studio del difensore avv.
Mauro Riccioni;
Appellante
CONTRO
(P. IVA: , già Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Metta, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Foggia, al Viale degli Aviatori, 21, presso lo studio del difensore Avv. Franco Metta
Appellata nonché
[...]
Controparte_3
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 435/2015 emessa dal Giudice di Pace di San Severo in data 08.06.2015 e pubblicata in data 21.10.2015, a definizione del giudizio iscritto al n. RG 462/2011.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato l'8.04.2011 ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di San Severo (già nonché Controparte_1 CP_4 CP_3
e , per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della
[...] Controparte_5 somma di € 2535,06 oltre interessi e rivalutazione a titolo di danni da lesioni subite a seguito del sinistro asseritamente avvenuto in data 14/10/2010 alle ore 9.00, circa, in abitato di San Severo, precisamente in via G. Verdi, in prossimità dell'intersezione con Viale II Giugno, allorquando,
, conducente del veicolo Audi targato CB981MR,di proprietà di , a bordo del CP_3 Controparte_3 quale viaggiava in qualità di terzo trasportato, si era scontrato con l'autovettura Golf targata DB 417 LP, di proprietà di e, nell'occasione condotto da . Controparte_6 CP_7
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che in conseguenza del sinistro egli aveva subito lesioni personali refertate presso il locale Pronto Soccorso le quali avevano determinato una ITT di gg.5, una ITP al 75% di gg.15, ITP al 50% di gg.20 e postumi invalidanti pari al 2%.
Si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea nell'an e Controparte_1 nel quantum e chiedendone il rigetto. In particolare, la compagnia convenuta ha dedotto la circostanza per cui lo stesso veicolo Audi, sul quale asseritamente viaggiava l'attore, era stato coinvolto in data 18.01.2010 in altro sinistro avente stessa denunciata dinamica e medesime conseguenze dannose sulla carrozzeria.
La causa è stata istruita mediante esperimento di prova testimoniale, nella persona del teste Tes_1
e CTU dinamico ricostruttiva, nominando all'uopo l'Arch.
[...] Per_1
Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 435/2015 il Giudice di Pace di San Severo ha rigettato la domanda ritenendola infondata, compensando le spese di lite e ponendo in capo all'attore al pagamento delle spese di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame deducendone preliminarmente la nullità Parte_1 per violazione dell'art. 132, n.4, del codice di procedura civile e dell'art. 118 disposizioni att. Codice procedura civile, per omessa e materiale mancanza di motivazione, e l'erroneità in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale riforma, con accoglimento della domanda risarcitoria spiegata così concludendo “accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza appellata;
accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di richiesta di liquidazione dei dani conseguenti il sinistro occorso e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di € 2.535,06 per danno non patrimoniale o altra somma ritenuta di giustizia dalla data della domanda e fino al soddisfo;
emettere ogni consequenziale pronuncia;
condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenza di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'atto di appello e, nel merito, la correttezza della sentenza impugnata.
L'appellata compagnia ha concluso chiedendo “Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
All'udienza di comparizione delle parti, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, alla successiva udienza del 20.02.2017, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia degli appellati e . Controparte_3 Controparte_3
Pervenuta la causa allo scrivente Magistrato, in virtù del decreto n. 21/2023 emesso in data 27 febbraio 2023 dal Presidente del Tribunale di Foggia, all'udienza del 18.02.2024 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.03.2025 è stata rinviata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
1. In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello avanzata dalla compagnia appellata dato atto che la sentenza oggetto di impugnazione è stata pubblicata in data 21.10.2015 e che l'atto di appello è stato notificato alle parti in data 20.04.2016 (dunque prima dello spirare del termine semestrale previsto per il 21.04.2016) come emerge dalle ricevute di spedizione prodotte in atti.
1.1 Sempre in via preliminare deve essere confermata la contumacia degli appellati Controparte_3 e già dichiarata all'udienza del 20.02.2017. Controparte_3
2. Tanto premesso, , odierno appellante, ha notificato all' atto di Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza 435/2015, deducendone la nullità per omessa e materiale mancanza di motivazione riferibile alle argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto ed in diritto, della decisione e deducendo, altresì, l'erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, asseritamente approssimativa, e il conseguente iter motivazionale che lo ha indotto a ritenere la domanda non provata.
L'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso aveva errato nel ritenere non provato il sinistro, la dinamica dedotta e la consequenzialità delle lesioni subite nonché la sua qualità di terzo trasportato, nonostante l'espletata istruttoria e il materiale probatorio acquisito in corso di causa, in particolare la prova testimoniale, avessero dato prova di quanto dedotto.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, valutando correttamente le risultanze istruttorie acquisite aveva correttamente ritenuto non provata l'eziologia delle lamentate lesioni nonché la dinamica descritta e, in ultimo, la qualità di terzo trasportato affermata e, conseguentemente, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nel merito, in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza del motivo di gravame relativo all'asserita nullità della sentenza impugnata per carente/omessa motivazione dedotto dall'appellante.
Come noto, deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e, dunque, non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. Nel caso di specie, deve rilevarsi che la sentenza appellata risulta congruamente motivata e che le ragioni poste a base del rigetto della domanda risarcitoria avanzata da
, lungi dall'essere generiche e non attinenti alla fattispecie, come sostenuto dall'appellante, Parte_1 risultano essere adeguate e compiutamente esposte.
Nell'impugnata sentenza, infatti, il Giudice ha compiuto una coerente valutazione, oltre che dell'unica testimonianza assunta, di tutti gli ulteriori elementi mancanti, di cui più dettagliatamente si dirà in seguito, che, se presenti, avrebbero consentito l'accoglimento della domanda dando prova del fatto storico del sinistro.
Nel caso di specie, infatti, l'indagine istruttoria compiuta dal GdP, contrariamente a quanto dedotto da
, è stata principalmente indirizzata all'accertamento del fatto storico del verificarsi del Parte_1
pagina 3 di 7 sinistro, contestato sin dalla costituzione in giudizio della compagnia convenuta, e non alla compatibilità dei danni, elemento, che, in ipotesi di risarcimento danni di un terzo trasportato, rappresenta uno strumento di valutazione dell'attendibilità del teste per pervenire alla prova del verificarsi del sinistro, in assenza di ulteriori riscontri.
4. Tanto premesso, appare opportuno, prima di affrontare il merito dell'odierna controversia tracciare una cornice sistematica entro la quale circoscrivere la fattispecie che ci occupa.
Come noto, l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005. L'azione ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005, invero, consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo e, facendo applicazione di quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., prevede un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 d.lgs. n. 209/2005. Spetta infatti al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27263 del
16/09/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021). Tanto premesso, è utile precisare che, secondo i noti principi elaborati in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli il terzo trasportato può agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. L'ordinamento prevede quindi una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17963 del
23/06/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25033 del 08/10/2019).
Tale tutela rafforzata, tuttavia, non può prescindere dalla prova del fatto storico del sinistro stradale, del coinvolgimento dell'attore quale terzo trasportato e del nesso causale.
La fattispecie di cui all'art. 144 d. lgs. n. 209/2005 prevede pertanto un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 d.lgs. n. 209/2005. Spetta infatti al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
5. Nel caso che ci occupa, l'assicurazione convenuta ha recisamente contestato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la storicità, la dinamica del sinistro dedotta ed il nesso causale tra la stessa e le lesioni subite e, infine, la qualità stessa di terzo trasportato dell'attore, odierno appellante, ritenuta non provata. pagina 4 di 7 Di contro, l'attore ha respinto tale tesi e ha sempre ribadito, nel corso del giudizio, le circostanze di tempo e di luogo e di modo in cui si sarebbe verificato il sinistro, e la sua qualità di trasportato nonché il fatto che le lesioni lamentate erano derivate dall'evento per come dedotto.
Ebbene, deve rilevarsi che gli elementi istruttori raccolti nel corso del processo, risultano contraddittori ed incompleti sia in relazione alla verificazione dell'evento lesivo secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio sia in relazione al nesso eziologico tra danno ed evento lesivo.
Deve rilevarsi, infatti, che sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente successivi che inducono a ritenerlo non provato così per come dedotto in citazione.
Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale nella persona di Parte_1
nonché del modulo di constatazione amichevole a firma della conducente Testimone_1 dell'autovettura antagonista . CP_7
In primis deve rilevarsi che la presenza del teste non è stata dedotta né nel modulo Testimone_1 C.A.I. asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti e di cui si dirà in seguito, nel quale non si fa riferimento alla presenza di testimoni, né tantomeno nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, né, infine, nell'atto di citazione ove sarebbe stato interesse dell'attore dichiarare la specifica presenza del teste ai fini della conferma della dinamica sinistrosa decritta.
Ebbene, appare difficile comprendere come sia possibile che, pur conscio della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore nel momento di invio della lettera di messa in mora alla compagnia, si sia determinato a non Parte_1 notiziare la compagnia, e dopo di essa il GdP, della presenza sui luoghi del sinistro del Tes_1 indicandone sin da subito il nome posto che, come dichiarato in sede di escussione dallo stesso, egli era un suo conoscente e si era trattenuto sui luoghi del sinistro “per 15-20 minuti” (cfr. verbale di udienza del 09.11.2012 fascicolo di primo grado).
A ciò deve, inoltre, aggiungersi che non ha descritto la dinamica del sinistro, essendosi limitato Tes_1 a confermare la circostanza capitolata dalla difesa dell'attore e riferendo soltanto “assistevo ad un urto schianto”.
Appare oltremodo evidente che la sussistenza del complesso di tali incongruenze, non abbia potuto rappresentare in alcun modo una fonte di convincimento utile, congiuntamente al modulo CAI allegato, in assenza di ulteriori riscontri.
Avuto riguardo alla valenza probatoria del modulo CAI, giova ricordare che la portata confessoria e l'efficacia probatoria in giudizio di detto modello è disciplinata dall'art. 143 comma 2 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) il quale prevede che ove il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, come nel caso di specie, si debba presumere, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, tuttavia, che ogni valutazione in ordine alla portata confessoria del CAI debba ritenersi inevitabilmente preclusa laddove emerga dall'istruttoria giudiziale un'accertata “incompatibilità oggettiva” tra la dinamica in esso descritta e le conseguenze accertate nel corso del giudizio, non potendo essere sottratta al Giudice del merito la possibilità di accertare che le dichiarazioni rese nel modulo siano incompatibili con la dinamica del sinistro quale risultante dalle circostanze emerse in corso di causa (es. danni riportati dai pagina 5 di 7 veicoli coinvolti, entità delle lesioni dei soggetti a bordo degli stessi, stato dei luoghi al momento del sinistro, ecc) in merito, ex plurimis Cass. n. 8451/2019; n. 37752/2021; n. 16875/2022.
In conclusione, pertanto, il giudice di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire al modulo CAI rapportandolo con altri elementi probatori, quali le testimonianze e le valutazioni tecniche formulate dai periti d'ufficio e di parte e discostandosi dalla confessione stragiudiziale ivi contenuta tutte le volte che risulti incompatibile con le risultanze probatorie emerse e formatesi nel corso del giudizio.
Sulla base di tale principio, dunque, sebbene nel caso che ci occupa il modulo CAI prodotto risulti sottoscritto da entrambi i conducenti e la fattispecie de qua riguardi il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, il giudice di prime cure ha inteso discostarsi dalle dichiarazioni ivi contenute sulla base delle risultanze dell'istruttoria e tanto sulla base dei rilievi effettuati che si ritiene di condividere.
Neppure l'espletata c.t.u. appare, infatti, risolutiva al fine di stabilire la compatibilità dei danni con le modalità del sinistro denunciate, sempre ai fini della prova del verificarsi effettivo del sinistro, atteso che il consulente nominato, stante l'impossibilità di verifica e di ispezione dei mezzi coinvolti, non è stato in grado di acclarare alcun elemento da cui trarre, neppure in via presuntiva, elementi utili all'indagine di compatibilità.
La mancata prova del tamponamento e dell'entità dello stesso induce perplessità anche sulla esistenza di un valido nesso tra le lesioni accertate e l'evento così come dedotto.
Il teste escusso, infatti, ha riferito di un dolorante “in tutto il corpo”, eppure questi si recava Parte_1 al pronto soccorso soltanto la sera alle ore 19, come si evince dal referto di PS in atti.
Al riguardo, deve rilevarsi, che al verificarsi del sinistro non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto e riversare rilievi e dichiarazioni in un verbale e che, l'unico elemento attestante l'effettiva qualità di terzo trasportato dell'odierno appellante è costituita dalle dichiarazioni del teste escusso che, tuttavia debbono essere valutate, come correttamente rilevato dal GdP congiuntamente agli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria.
Manca, come detto, un verbale di accertamento redatto dalla competente autorità e munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in merito allo stato dei luoghi, alla identità dei soggetti presenti come danneggiati o come testi oculari. Detto elemento, benchè non indispensabile, costituisce – ove presente
- elemento di certezza della effettiva verificazione del sinistro e dei soggetti coinvolti, tanto più in fattispecie analoghe a quella che ci occupa ove è contestata la veridicità del fatto storico.
Conclusivamente, alla luce della rivalutazione del materiale istruttorio in atti e delle dichiarazioni testimoniali assunte, in accordo con la determinazione del GdP, non può dirsi raggiunta la prova del verificarsi storico del sinistro con la dinamica come dedotta dal e del nesso di causalità delle Parte_1 lesioni lamentate con la dinamica del sinistro.
Per le ragioni sopraesposte l'appello interposto deve essere rigettato nel merito della pretesa risarcitoria azionata che risulta infondata perché non provata da sul quale l'onere di allegazione e prova Parte_1 in relazione al fatto storico, per come dedotto, incombeva.
Pertanto, si ritiene che la sentenza n. 435/15 del Giudice di Pace di San Severo debba essere integralmente confermata.
5. Quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio, può trovare integrale conferma quanto sul punto disposto dalla sentenza impugnata, che ne aveva disposto la compensazione.
Le spese processuali relative al presente giudizio sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), e, stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza dell'appellante. pagina 6 di 7 5.1 Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1 l'effetto, conferma la sentenza n. 435/2015 del Giudice di Pace di San Severo resa a definizione del giudizio R.G. 462/2011;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1 favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese Controparte_1 generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 7.6.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3773 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 10 Marzo 2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1 CodiceFiscale_1
Riccioni, elettivamente domiciliato in San Severo alla Via Lecce n., presso lo studio del difensore avv.
Mauro Riccioni;
Appellante
CONTRO
(P. IVA: , già Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Metta, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Foggia, al Viale degli Aviatori, 21, presso lo studio del difensore Avv. Franco Metta
Appellata nonché
[...]
Controparte_3
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 435/2015 emessa dal Giudice di Pace di San Severo in data 08.06.2015 e pubblicata in data 21.10.2015, a definizione del giudizio iscritto al n. RG 462/2011.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato l'8.04.2011 ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di San Severo (già nonché Controparte_1 CP_4 CP_3
e , per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della
[...] Controparte_5 somma di € 2535,06 oltre interessi e rivalutazione a titolo di danni da lesioni subite a seguito del sinistro asseritamente avvenuto in data 14/10/2010 alle ore 9.00, circa, in abitato di San Severo, precisamente in via G. Verdi, in prossimità dell'intersezione con Viale II Giugno, allorquando,
, conducente del veicolo Audi targato CB981MR,di proprietà di , a bordo del CP_3 Controparte_3 quale viaggiava in qualità di terzo trasportato, si era scontrato con l'autovettura Golf targata DB 417 LP, di proprietà di e, nell'occasione condotto da . Controparte_6 CP_7
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che in conseguenza del sinistro egli aveva subito lesioni personali refertate presso il locale Pronto Soccorso le quali avevano determinato una ITT di gg.5, una ITP al 75% di gg.15, ITP al 50% di gg.20 e postumi invalidanti pari al 2%.
Si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea nell'an e Controparte_1 nel quantum e chiedendone il rigetto. In particolare, la compagnia convenuta ha dedotto la circostanza per cui lo stesso veicolo Audi, sul quale asseritamente viaggiava l'attore, era stato coinvolto in data 18.01.2010 in altro sinistro avente stessa denunciata dinamica e medesime conseguenze dannose sulla carrozzeria.
La causa è stata istruita mediante esperimento di prova testimoniale, nella persona del teste Tes_1
e CTU dinamico ricostruttiva, nominando all'uopo l'Arch.
[...] Per_1
Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 435/2015 il Giudice di Pace di San Severo ha rigettato la domanda ritenendola infondata, compensando le spese di lite e ponendo in capo all'attore al pagamento delle spese di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame deducendone preliminarmente la nullità Parte_1 per violazione dell'art. 132, n.4, del codice di procedura civile e dell'art. 118 disposizioni att. Codice procedura civile, per omessa e materiale mancanza di motivazione, e l'erroneità in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale riforma, con accoglimento della domanda risarcitoria spiegata così concludendo “accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza appellata;
accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di richiesta di liquidazione dei dani conseguenti il sinistro occorso e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di € 2.535,06 per danno non patrimoniale o altra somma ritenuta di giustizia dalla data della domanda e fino al soddisfo;
emettere ogni consequenziale pronuncia;
condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenza di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'atto di appello e, nel merito, la correttezza della sentenza impugnata.
L'appellata compagnia ha concluso chiedendo “Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
All'udienza di comparizione delle parti, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, alla successiva udienza del 20.02.2017, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia degli appellati e . Controparte_3 Controparte_3
Pervenuta la causa allo scrivente Magistrato, in virtù del decreto n. 21/2023 emesso in data 27 febbraio 2023 dal Presidente del Tribunale di Foggia, all'udienza del 18.02.2024 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.03.2025 è stata rinviata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
1. In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello avanzata dalla compagnia appellata dato atto che la sentenza oggetto di impugnazione è stata pubblicata in data 21.10.2015 e che l'atto di appello è stato notificato alle parti in data 20.04.2016 (dunque prima dello spirare del termine semestrale previsto per il 21.04.2016) come emerge dalle ricevute di spedizione prodotte in atti.
1.1 Sempre in via preliminare deve essere confermata la contumacia degli appellati Controparte_3 e già dichiarata all'udienza del 20.02.2017. Controparte_3
2. Tanto premesso, , odierno appellante, ha notificato all' atto di Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza 435/2015, deducendone la nullità per omessa e materiale mancanza di motivazione riferibile alle argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto ed in diritto, della decisione e deducendo, altresì, l'erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, asseritamente approssimativa, e il conseguente iter motivazionale che lo ha indotto a ritenere la domanda non provata.
L'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso aveva errato nel ritenere non provato il sinistro, la dinamica dedotta e la consequenzialità delle lesioni subite nonché la sua qualità di terzo trasportato, nonostante l'espletata istruttoria e il materiale probatorio acquisito in corso di causa, in particolare la prova testimoniale, avessero dato prova di quanto dedotto.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, valutando correttamente le risultanze istruttorie acquisite aveva correttamente ritenuto non provata l'eziologia delle lamentate lesioni nonché la dinamica descritta e, in ultimo, la qualità di terzo trasportato affermata e, conseguentemente, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nel merito, in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza del motivo di gravame relativo all'asserita nullità della sentenza impugnata per carente/omessa motivazione dedotto dall'appellante.
Come noto, deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e, dunque, non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. Nel caso di specie, deve rilevarsi che la sentenza appellata risulta congruamente motivata e che le ragioni poste a base del rigetto della domanda risarcitoria avanzata da
, lungi dall'essere generiche e non attinenti alla fattispecie, come sostenuto dall'appellante, Parte_1 risultano essere adeguate e compiutamente esposte.
Nell'impugnata sentenza, infatti, il Giudice ha compiuto una coerente valutazione, oltre che dell'unica testimonianza assunta, di tutti gli ulteriori elementi mancanti, di cui più dettagliatamente si dirà in seguito, che, se presenti, avrebbero consentito l'accoglimento della domanda dando prova del fatto storico del sinistro.
Nel caso di specie, infatti, l'indagine istruttoria compiuta dal GdP, contrariamente a quanto dedotto da
, è stata principalmente indirizzata all'accertamento del fatto storico del verificarsi del Parte_1
pagina 3 di 7 sinistro, contestato sin dalla costituzione in giudizio della compagnia convenuta, e non alla compatibilità dei danni, elemento, che, in ipotesi di risarcimento danni di un terzo trasportato, rappresenta uno strumento di valutazione dell'attendibilità del teste per pervenire alla prova del verificarsi del sinistro, in assenza di ulteriori riscontri.
4. Tanto premesso, appare opportuno, prima di affrontare il merito dell'odierna controversia tracciare una cornice sistematica entro la quale circoscrivere la fattispecie che ci occupa.
Come noto, l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005. L'azione ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005, invero, consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo e, facendo applicazione di quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., prevede un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 d.lgs. n. 209/2005. Spetta infatti al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27263 del
16/09/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021). Tanto premesso, è utile precisare che, secondo i noti principi elaborati in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli il terzo trasportato può agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. L'ordinamento prevede quindi una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17963 del
23/06/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25033 del 08/10/2019).
Tale tutela rafforzata, tuttavia, non può prescindere dalla prova del fatto storico del sinistro stradale, del coinvolgimento dell'attore quale terzo trasportato e del nesso causale.
La fattispecie di cui all'art. 144 d. lgs. n. 209/2005 prevede pertanto un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 d.lgs. n. 209/2005. Spetta infatti al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
5. Nel caso che ci occupa, l'assicurazione convenuta ha recisamente contestato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la storicità, la dinamica del sinistro dedotta ed il nesso causale tra la stessa e le lesioni subite e, infine, la qualità stessa di terzo trasportato dell'attore, odierno appellante, ritenuta non provata. pagina 4 di 7 Di contro, l'attore ha respinto tale tesi e ha sempre ribadito, nel corso del giudizio, le circostanze di tempo e di luogo e di modo in cui si sarebbe verificato il sinistro, e la sua qualità di trasportato nonché il fatto che le lesioni lamentate erano derivate dall'evento per come dedotto.
Ebbene, deve rilevarsi che gli elementi istruttori raccolti nel corso del processo, risultano contraddittori ed incompleti sia in relazione alla verificazione dell'evento lesivo secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio sia in relazione al nesso eziologico tra danno ed evento lesivo.
Deve rilevarsi, infatti, che sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente successivi che inducono a ritenerlo non provato così per come dedotto in citazione.
Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale nella persona di Parte_1
nonché del modulo di constatazione amichevole a firma della conducente Testimone_1 dell'autovettura antagonista . CP_7
In primis deve rilevarsi che la presenza del teste non è stata dedotta né nel modulo Testimone_1 C.A.I. asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti e di cui si dirà in seguito, nel quale non si fa riferimento alla presenza di testimoni, né tantomeno nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, né, infine, nell'atto di citazione ove sarebbe stato interesse dell'attore dichiarare la specifica presenza del teste ai fini della conferma della dinamica sinistrosa decritta.
Ebbene, appare difficile comprendere come sia possibile che, pur conscio della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore nel momento di invio della lettera di messa in mora alla compagnia, si sia determinato a non Parte_1 notiziare la compagnia, e dopo di essa il GdP, della presenza sui luoghi del sinistro del Tes_1 indicandone sin da subito il nome posto che, come dichiarato in sede di escussione dallo stesso, egli era un suo conoscente e si era trattenuto sui luoghi del sinistro “per 15-20 minuti” (cfr. verbale di udienza del 09.11.2012 fascicolo di primo grado).
A ciò deve, inoltre, aggiungersi che non ha descritto la dinamica del sinistro, essendosi limitato Tes_1 a confermare la circostanza capitolata dalla difesa dell'attore e riferendo soltanto “assistevo ad un urto schianto”.
Appare oltremodo evidente che la sussistenza del complesso di tali incongruenze, non abbia potuto rappresentare in alcun modo una fonte di convincimento utile, congiuntamente al modulo CAI allegato, in assenza di ulteriori riscontri.
Avuto riguardo alla valenza probatoria del modulo CAI, giova ricordare che la portata confessoria e l'efficacia probatoria in giudizio di detto modello è disciplinata dall'art. 143 comma 2 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) il quale prevede che ove il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, come nel caso di specie, si debba presumere, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, tuttavia, che ogni valutazione in ordine alla portata confessoria del CAI debba ritenersi inevitabilmente preclusa laddove emerga dall'istruttoria giudiziale un'accertata “incompatibilità oggettiva” tra la dinamica in esso descritta e le conseguenze accertate nel corso del giudizio, non potendo essere sottratta al Giudice del merito la possibilità di accertare che le dichiarazioni rese nel modulo siano incompatibili con la dinamica del sinistro quale risultante dalle circostanze emerse in corso di causa (es. danni riportati dai pagina 5 di 7 veicoli coinvolti, entità delle lesioni dei soggetti a bordo degli stessi, stato dei luoghi al momento del sinistro, ecc) in merito, ex plurimis Cass. n. 8451/2019; n. 37752/2021; n. 16875/2022.
In conclusione, pertanto, il giudice di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire al modulo CAI rapportandolo con altri elementi probatori, quali le testimonianze e le valutazioni tecniche formulate dai periti d'ufficio e di parte e discostandosi dalla confessione stragiudiziale ivi contenuta tutte le volte che risulti incompatibile con le risultanze probatorie emerse e formatesi nel corso del giudizio.
Sulla base di tale principio, dunque, sebbene nel caso che ci occupa il modulo CAI prodotto risulti sottoscritto da entrambi i conducenti e la fattispecie de qua riguardi il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, il giudice di prime cure ha inteso discostarsi dalle dichiarazioni ivi contenute sulla base delle risultanze dell'istruttoria e tanto sulla base dei rilievi effettuati che si ritiene di condividere.
Neppure l'espletata c.t.u. appare, infatti, risolutiva al fine di stabilire la compatibilità dei danni con le modalità del sinistro denunciate, sempre ai fini della prova del verificarsi effettivo del sinistro, atteso che il consulente nominato, stante l'impossibilità di verifica e di ispezione dei mezzi coinvolti, non è stato in grado di acclarare alcun elemento da cui trarre, neppure in via presuntiva, elementi utili all'indagine di compatibilità.
La mancata prova del tamponamento e dell'entità dello stesso induce perplessità anche sulla esistenza di un valido nesso tra le lesioni accertate e l'evento così come dedotto.
Il teste escusso, infatti, ha riferito di un dolorante “in tutto il corpo”, eppure questi si recava Parte_1 al pronto soccorso soltanto la sera alle ore 19, come si evince dal referto di PS in atti.
Al riguardo, deve rilevarsi, che al verificarsi del sinistro non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto e riversare rilievi e dichiarazioni in un verbale e che, l'unico elemento attestante l'effettiva qualità di terzo trasportato dell'odierno appellante è costituita dalle dichiarazioni del teste escusso che, tuttavia debbono essere valutate, come correttamente rilevato dal GdP congiuntamente agli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria.
Manca, come detto, un verbale di accertamento redatto dalla competente autorità e munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in merito allo stato dei luoghi, alla identità dei soggetti presenti come danneggiati o come testi oculari. Detto elemento, benchè non indispensabile, costituisce – ove presente
- elemento di certezza della effettiva verificazione del sinistro e dei soggetti coinvolti, tanto più in fattispecie analoghe a quella che ci occupa ove è contestata la veridicità del fatto storico.
Conclusivamente, alla luce della rivalutazione del materiale istruttorio in atti e delle dichiarazioni testimoniali assunte, in accordo con la determinazione del GdP, non può dirsi raggiunta la prova del verificarsi storico del sinistro con la dinamica come dedotta dal e del nesso di causalità delle Parte_1 lesioni lamentate con la dinamica del sinistro.
Per le ragioni sopraesposte l'appello interposto deve essere rigettato nel merito della pretesa risarcitoria azionata che risulta infondata perché non provata da sul quale l'onere di allegazione e prova Parte_1 in relazione al fatto storico, per come dedotto, incombeva.
Pertanto, si ritiene che la sentenza n. 435/15 del Giudice di Pace di San Severo debba essere integralmente confermata.
5. Quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio, può trovare integrale conferma quanto sul punto disposto dalla sentenza impugnata, che ne aveva disposto la compensazione.
Le spese processuali relative al presente giudizio sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), e, stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza dell'appellante. pagina 6 di 7 5.1 Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1 l'effetto, conferma la sentenza n. 435/2015 del Giudice di Pace di San Severo resa a definizione del giudizio R.G. 462/2011;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1 favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese Controparte_1 generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 7.6.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
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