TRIB
Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7307/2020
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7307/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BURSI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BURSI
GIUSEPPE.
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
C.F. ), Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_1
LEARDINI ALBERTO e TREVISI BORSARI LUCA, elettivamente domiciliato in
VIALE MURATORI N. 225 41124 MODENA presso il difensore avv. TREVISI
BORSARI LUCA.
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio gli eredi di Parte_1 CP_1 Per_1
e (a titolo di responsabilità diretta) al fine di ottenere il
[...] CP_5
risarcimento dei danni subìti a seguito del crollo del ponte di attraversamento posto sul torrente Rio delle Pozze sito nel Comune di Fiumalbo (MO) verificatosi in data
18.6.2018 immediatamente a seguito del transito del trattore di proprietà di Per_1
e condotto da assicurato per la RCA con la
[...] CP_1 CP_5
L'attore allegava che, a seguito del crollo del ponte, le sue proprietà erano rimaste intercluse e di aver subìto danni pari ai costi necessari per la ricostruzione del ponte, oltre ai danni derivanti dall'impossibilità di accedere agevolmente agli immobili e alla loro mancata locazione.
Tali danni venivano dall'attore quantificati in complessivi € 249.415,00 oltre iva, di cui € 157.115,00 quali costi sostenuti per la ricostruzione, nonché € 30.000,00 a titolo di lesione del godimento dei predetti immobili ed € 63.000,00 quale lucro cessante da mancata locazione.
e gli altri eredi di rimanevano contumaci. CP_1 Persona_1
Si costituiva eccependo la carenza di titolarità attiva in capo a CP_5 Pt_1
atteso che non era il proprietario del ponte, nonché la carenza di prova circa il fatto illecito imputato a considerato che il ponte versava già in cattivo stato di CP_1
manutenzione, oltre che l'eccessività dei danni richiesti, anche in considerazione della vetustà e del modesto valore del ponte e della mancata prova circa l'impossibilità per l'attore di raggiungere l'immobile e di locarlo.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita attraverso la CTU, all'esito della quale veniva fissata l'udienza di precisazione delle pagina 2 di 17 conclusioni e trattenuta la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attore è infondata.
Al riguardo, risulta pacifico che il ponte di collegamento fosse ad uso e servizio di degli immobili dell'attore, di cui costituiva, di fatto, l'unico mezzo per il loro godimento e sfruttamento e, dunque, per l'accesso alla pubblica via: la posizione giuridica qui fatta valere è, dunque, quella relativa al diritto di proprietà sugli immobili limitrofi, diritto leso nelle proprie facoltà di (utile) godimento, non quindi la lesione del diritto di proprietà avente ad oggetto il ponte di attraversamento (di cui risulterebbe discussa la titolarità in capo al demanio idrico ovvero in capo al
Comune).
Dunque, la richiesta dei costi necessari per la ricostruzione del ponte è chiesta dall'attore non come risarcimento rispetto alla perdita (perimento) del bene
“ponte”, bensì come pregiudizi costituenti conseguenze immediate e dirette della lesione del diritto di proprietà dell'attore sui propri immobili siti al di là del ponte.
Tale situazione è sicuramente meritevole di tutela, essendo, come noto, tutelato dall'ordinamento l'interesse del proprietario ad accedere alla pubblica via (si pensi al disposto di cui all'art. 1051 c.c. in tema di servitù di passaggio coattiva in favore del fondo intercluso).
Ciò premesso in ordine alla situazione giuridica fatta valere e sulla lesione della medesima, la astratta possibilità, per l'attore, di chiedere il risarcimento delle spese per la ricostruzione del ponte deriva dalla circostanza che il pregiudizio economico lamentato, pari ai costi sostenuti per la ricostruzione del ponte, viene prospettato dal medesimo quale conseguenza immediata e diretta (danno-conseguenza) della lesione del proprio diritto di proprietà sugli immobili predetti, in particolare sotto il profilo della facoltà di godimento dei propri beni (danno-evento).
L'attore nella propria domanda prospetta infatti l'avvenuta ricostruzione del ponte a proprie spese non già quale sua iniziativa “spontanea” posta in essere a favore del pagina 3 di 17 Comune, ma come attività resasi necessaria per ripristinare l'accesso proficuo ai propri immobili, venendo dunque in rilievo non già l'esercizio, da parte dell'attore, di un diritto di credito di titolarità del Comune (che avrebbe pertanto dovuto essere oggetto di previa cessione o surrogazione), bensì di un diritto proprio derivante dal pregiudizio direttamente subìto al proprio diritto dominicale.
3. Nel merito, sussiste la prova del fatto illecito in capo al CP_1
3.1. Risulta documentato che il cedimento del ponte è stato immediata conseguenza dell'attraversamento dello stesso da parte di con un veicolo di peso CP_1
maggiore rispetto a quello consentito.
Al riguardo, si richiama, in particolare, la denuncia dello stesso (doc. n. 5 CP_1
atto di citazione) che conferma il cedimento dell'infrastruttura a seguito del transito del trattore su cui era alla guida.
Inoltre, la stessa perizia dello Studio FI per conto di (doc. n. 3 atto di CP_4
citazione), alla pag. 2 quinto capoverso, afferma che “alle ore 8,00 circa del 18 giugno 2018 il sig. alla guida del suo trattore di peso ben oltre le due CP_1 tonnellate, dopo l'uscita delle autovetture degli abitanti dei civici in questione, transitava sul ponticello anch'esso in uscita, diretto verso Dogana: durante il transito del trattore il manufatto dava segni di cedimento e fortunatamente solo dopo il suo passaggio il ponte crollava”.
La circostanza veniva confermata dagli atti della pubblica amministrazione e, in particolare della delibera della Giunta Comunale di approvazione della convenzione di esecuzione dell'opera (doc. n. 8 dell'atto di citazione) che, nelle premesse dell'atto deliberativo così esponeva “in data 18 giugno 2018, il ponte che porta ai civici 5, 6, 7 e 8 di via Cartiera, in Comune di Fiumalbo (MO), subiva un collasso strutturale con immediato parziale crollo del medesimo e rovina della restante porzione, a seguito del transito di un mezzo pesante avente un peso superiore a quello di portata massima del ponte stesso (2 ton) il quale ponte, al momento del sinistro, aveva una carreggiata di transito di mt 3,35”.
La strettissima contestualità spazio-temporale è tale da fondare adeguatamente la pagina 4 di 17 prova della condotta e del nesso di causalità con l'evento.
Inoltre, risulta che era stato affisso un cartello con indicato il peso massimo consentito: al riguardo, è stata prodotta la foto del cartello e del suo posizionamento
(doc. 4 atto di citazione) e, nella perizia dello Studio FI (doc. 3 atto di citazione), il tecnico incaricato da Unipol Spa, nella parte espositiva della verifica del danno (cfr. capoverso n. 7), dichiarava di aver rinvenuto in loco un cartello recante il limite di portata di 2 tonnellate, mentre nelle osservazioni (cfr. punto n. 3) affermava che “il peso del trattore assicurato supera abbondantemente le due tonnellate previste dal cartello di divieto, infatti il transito era destinato esclusivamente alle autovetture dei residenti”.
La circostanza risulta inoltre nella delibera del Comune di Fiumalbo n. 70/2019
(doc. 8 atto di citazione, 1° comma delle premesse) e nella Convenzione sottoscritta con l'attore per l'esecuzione dell'opera (doc. 10 citazione, 1° comma delle premesse) ove è espressamente specificato come il collasso strutturale sia stato conseguenza del transito di un mezzo pesante avente “un peso superiore a quello di portata massima del ponte stesso (2 ton.)”. Al riguardo, si richiamano anche i documenti menzionati dalla CTU a pag. 39.
Circa la precarietà della struttura dal punto di vista statico il CTU (pag. 37 secondo e terzo capoverso) con riferimento alle fotografie 3, 4 e 5 recuperate presso il
Comune di Fiumalbo riferiva che “…da queste fotografie non è possibile né stabilire il tipo di sezione e l'altezza delle travi metalliche, né quantificare con certezza gli spessori degli strati aggiuntivi apportati con l'intervento di allargamento, e quindi non è possibile stimare quello che era il fattore di sicurezza resistenza/sollecitazione delle stesse travi associato a tale condizione”.
Circa la situazione di degrado (fotografie 3 e 4 del Comune di Fiumalbo n. 13 dell'All. 3 alla Nota di reato Carabinieri) il CTU concludeva quindi che: “…da queste fotografie non è possibile quantificare con certezza, il livello di corrosione delle stesse travi metalliche, e quindi non è possibile stimare la perdita di capacità portante delle stesse travi associata a tale fenomeno” (CTU, pag. 37 ultimo pagina 5 di 17 capoverso).
Nella stessa perizia dello studio FI (per conto di nulla emergeva in CP_4
tal senso.
La documentazione prodotta da (docc. 5, 6, 7) non è dirimente, considerato CP_4
che emerge soltanto che era l'attore ad aver contestato in più occasioni il cattivo stato di manutenzione del ponte, senza che risulti invece che il Comune gli abbia addebitato alcuna responsabilità.
Risulta, quindi, la prova della condotta e del nesso di causalità con il danno-evento, mentre non sussiste né la prova dell'imputabilità dell'evento a terzi o a caso fortuito né un concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma c.c. del danneggiato (per non avere posto in essere la necessaria manutenzione), considerato anche che egli, come detto, non era né proprietario del ponte, di titolarità demaniale o comunale, né titolare di un diritto reale minore sullo stesso, essendo di per sé irrilevante pure la circostanza che fosse mero utilizzatore della strada vicinale ad uso pubblico (Via Cartiera).
3.2. Venendo all'accertamento e alla quantificazione dei danni-conseguenza patiti dall'attore, va rilevato che la principale voce di danno dedotta è costituita dal costo sopportato dal medesimo per la ricostruzione del ponte.
Va anzitutto ribadito, sotto il profilo dell'accertamento del nesso di causalità giuridica tra tale pregiudizio e il danno-evento (lesione del proprio diritto di proprietà, sotto il profilo delle facoltà di godimento) dedotto dall'attore, che tale nesso deve ritenersi sussistente, avendo il danneggiato proceduto alla ricostruzione del ponte non già per effetto di un'iniziativa spontanea posta in essere in favore del
Comune, bensì quale attività necessaria per ripristinare l'accesso ai propri immobili e dunque, in ultima analisi, la facoltà di godimento degli stessi.
Risulta inoltre in via documentale che sia il Demanio Pubblico sia il Comune, a fronte del crollo del ponte, abbiano dichiarato di rinunciare a qualsiasi pretesa risarcitoria e che il privato abbia agito sulla base di un accordo regolato ex art. 20
Cod. D.lgs. n. 50/2016.
pagina 6 di 17 Ciò posto, rispetto alla richiesta attorea di risarcimento dei danni subìti pari ai costi necessari per la realizzazione di un nuovo ponte di attraversamento, parte convenuta sostiene che, alla luce della disciplina del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., dovrebbe al più riconoscersi all'attore il minor importo pari al valore del “vecchio” ponte (risarcimento per equivalente) e non le ben maggiori spese, individuate dal CTU, necessarie per la sua ricostruzione ex novo ed a norma di legge, tenuto conto dell'eccessiva onerosità del rimedio in forma specifica rispetto alla tutela per equivalente.
Al riguardo, occorre premettere che, secondo la tesi prevalente, il risarcimento in forma specifica si cui all'art. 2058 c.c., alla luce della collocazione della norma e del tenore letterale, costituisce un rimedio risarcitorio (non, dunque, una tutela reale) con funzione assimilabile e alternativa rispetto a quella al risarcimento del danno per equivalente, dal quale si differenzia in quanto è diretta a realizzare un risultato materialmente corrispondente alla situazione preesistente, mentre la tutela per equivalente è incentrata sul danno come differenza patrimoniale negativa tra la situazione anteriore all'illecito e quella posteriore.
Nel caso di risarcimento in forma specifica, infatti, il danneggiato può chiedere che sia ripristinata la situazione originaria mediante un'obbligazione di dare o fare, al fine di eliminare il danno per il futuro (cfr. Cass. civ., 06/01/1978, n. 39 “Il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica può esplicarsi nell'eliminazione di quanto illecitamente fatto e che risulta identificato con la fonte, esclusiva o concorrente, di un danno attuale, continuo e destinato, altrimenti, a protrarsi con certezza nel tempo. (Nella specie, si è ritenuta legittima la reintegrazione specifica mediante eliminazione di un pozzo di assorbimento, causa di inquinamento delle acque di un altrui pozzo semiartesiano).”.
Esso, per la propria natura, non si rivolge “al passato” (compensando il pregiudizio subìto medio tempore) ma soprattutto al futuro, evitando la continuazione dell'illecito. Ciò implica, del resto, il possibile concorso con il rimedio del risarcimento per equivalente in relazione ai pregiudizi non elisi dal risarcimento in pagina 7 di 17 forma specifica (cfr. Cass., n. 4958/1981, secondo cui “la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica non esclude il diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario inerente al periodo in cui il bene danneggiato è rimasto pregiudicato nella sua efficienza e godibilità (nella specie: a seguito di lavori si erano verificate in un appartamento infiltrazioni di acqua che il responsabile era stato condannato ad eliminare;
la suprema corte, in applicazione del principio di cui alla massima, ha riconosciuto il diritto del danneggiato di ottenere anche il risarcimento per equivalente in relazione al periodo, prima della rimessione in pristino, durante il quale l'infiltrazione si era protratta)”.
È comune l'affermazione secondo cui il risarcimento in forma specifica ex art. 2058
c.c. consente l'eliminazione dei pregiudizi sia direttamente, mediante il ripristino della situazione materiale (tramite una prestazione di dare o fare), sia indirettamente, mediante il pagamento di una somma di denaro equivalente alle spese necessarie per la riparazione del bene ovvero il ripristino della situazione originaria.
Con riferimento alla seconda delle due ipotesi (ripristino della situazione materiale in via indiretta), ricorre in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la differenza tra risarcimento in forma specifica ed il risarcimento per equivalente consisterebbe nel fatto che, nel primo caso, la somma dovuta è parametrata sulla base dei costi occorrenti per la riparazione, mentre, nel secondo, essa è riferita alla differenza di valore intercorrente fra il bene integro (rectius: nello stato anteriore all'illecito) ed il bene leso o danneggiato (cfr. ex multis Cassazione n. 5993/1997 “in tema di disposizione del comma 2 dell'art. 2058 c.c., in virtù della quale, anche se il danneggiato abbia chiesto, quando possibile, la "reintegrazione in forma specifica", il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per
"equivalente" ove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, la differenza fra la "riparazione in forma specifica" ed il risarcimento per "equivalente" consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, e, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso pagina 8 di 17 o danneggiato.”).
Tale impostazione si riverbera sull'interpretazione dominante offerta dalla giurisprudenza in ordine al limite della eccessiva onerosità posto dall'art. 2058 c.c. rispetto alla possibilità di accedere alla tutela in forma specifica.
Ed infatti, risulta diffuso in giurisprudenza l'indirizzo – maturato soprattutto nell'ambito della nota casistica delle c.d. riparazioni “antieconomiche” di veicoli colpiti da sinistro –secondo cui, laddove le spese per la riparazione del bene eccedano il valore di mercato dello stesso (tendenzialmente in ragione del carattere vetusto del medesimo), il risarcimento debba avvenire esclusivamente per equivalente, avendo riguardo al valore del veicolo prima dell'evento lesivo, e non già mediante il riconoscimento delle spese per la riparazione, in quanto eccessivamente onerose rispetto all'alternativa, stante il limite posto dall'art. 2058
c.c. (cfr Cass., Ordinanza, 30/03/2022, n. 10196).
Pur condividendosi l'impostazione di fondo secondo cui il limite dell'eccessiva onerosità di cui all'art. 2058 c.c. vada declinato nel caso concreto avendo riguardo al raffronto tra le conseguenze economiche del risarcimento in forma specifica e quelle del risarcimento per equivalente, si rendono necessarie talune precisazioni, nell'ottica di assicurare l'obiettivo ultimo della effettività della tutela risarcitoria.
In primo luogo, va osservato come, nel caso di danni derivanti dal danneggiamento di beni, il danno è di fatto costituito dalla perdita del “valore d'uso” del bene, cioè dell'utilità garantita da quel bene, non potendo il danno concepirsi unicamente come valore di mercato del bene medesimo.
Il risarcimento del danno, avvenga esso in forma specifica o per equivalente, deve dunque essere in grado di ripristinare tale valore d'uso nella sfera giuridica del danneggiato. Si è del resto affermato in dottrina che risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente costituiscono diverse modalità per risarcire il medesimo danno, non potendo questo variare per effetto della diversa forma di tutela attivata dall'attore.
Esemplificando, nel caso di danno derivato dal danneggiamento di un dato veicolo, pagina 9 di 17 il danno andrà individuato non già nella mera perdita del valore di mercato di quel veicolo, quanto piuttosto dal valore rappresentato dalla possibilità di utilizzare un veicolo con quelle date caratteristiche.
Tale impostazione, a ben vedere, appare coerente con l'assunto, pure affermato in giurisprudenza, secondo cui il risarcimento deve essere diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, non costituendo di per sé un limite il valore del bene danneggiato anteriormente all'illecito. Si è infatti affermato che
“…in tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve necessariamente essere contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum - per equivalente o in forma specifica – del patrimonio leso” (Cassazione, sent.
12.5.2017 n. 11797)
Consegue da quanto detto che, nel raffronto tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica, assumono rilevanza la natura e le concrete caratteristiche del bene, dovendo l'eccessiva onerosità o meno del risarcimento in forma specifica valutarsi non in astratto, bensì alla luce delle alternative concretamente offerte dal mercato di riferimento, con la conseguenza di dover escludere la natura eccessivamente onerosa del rimedio in forma specifica laddove il risarcimento per equivalente non appaia in grado di neutralizzare in modo effettivo il pregiudizio patito dal danneggiato.
Nel solco dell'esempio di cui sopra, va allora osservato che, laddove un veicolo analogo a quello incidentato sia agevolmente reperibile sul mercato, il danno potrà essere parametrato al valore del veicolo prima del danneggiamento, in quanto, con la medesima somma, risulterebbe possibile acquistare un analogo veicolo sul mercato. In tal caso, la eventuale domanda di rimborso del costo di riparazioni antieconomiche (ossia di importo superiore al valore del bene) potrà essere ritenuta eccessivamente onerosa ex art. 2058 c.c., essendo possibile con una somma minore acquistare direttamente un bene analogo, così ripristinando il valore d'uso perduto.
pagina 10 di 17 Laddove invece, al contrario, non risulti possibile – secondo un parametro di ordinaria diligenza – reperire sul mercato un bene analogo a quello danneggiato (ad esempio, in quanto ormai fuori produzione o in quanto costituente un pezzo
“unico”) allora l'unica tutela risarcitoria satisfattiva risulta rappresentata dal risarcimento in forma specifica, commisurato al costo delle riparazioni, quand'anche il valore di mercato del bene fosse stimabile in misura ridotta rispetto a detto costo. A ben vedere, in un simile caso, non si realizza in concreto alcuna situazione di eccesiva onerosità del risarcimento in forma specifica in rapporto alla tutela per equivalente, atteso che l'unica possibilità concretamente esistente per eliminare il pregiudizio (perdita del bene e del suo valore d'uso) è la riparazione del bene stesso, anche se ciò eccede il valore del bene all'epoca del fatto.
In definitiva, nel caso in cui i costi di riparazione superino il valore del bene al momento del fatto, il giudizio di non eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica va effettuato tenendo conto del caso concreto e, in particolare, verificando che la richiesta di corresponsione dei costi di riparazione sia giustificata e ragionevole avuto riguardo alle alternative concretamente offerte dal mercato (e non sia meramente voluttuaria o superflua, stante, ad esempio, la sussistenza di un'alternativa congrua percorribile mediante l'importo riconoscibile a titolo di risarcimento per equivalente).
3.3. Nel caso di specie, l'attore ha subìto un pregiudizio che non è utilmente compensabile se non con il rimedio in forma specifica: non esiste, infatti, alcuna possibilità di ottenere una tutela effettiva per equivalente mediante il riconoscimento di una somma pari al valore di un “ponte analogo” a quello andato distrutto (stimato dal CTU in circa € 19.000,00), posto che con la medesima somma non sarebbe evidentemente possibile reperire sul mercato un bene idoneo a ripristinare il valore d'uso perduto.
In tal caso, l'unico risarcimento effettivamente satisfattivo è quello che contempla il riconoscimento delle spese necessarie per la ricostruzione di un ponte analogo a quello esistente (sebbene con caratteristiche conformi alle normative edilizie pagina 11 di 17 attuali), essendo questa l'unica modalità risarcitoria idonea a ripristinare effettivamente il “valore d'uso” del ponte e, in definitiva, a garantire l'accesso alla pubblica via da parte delle proprietà limitrofe.
Tale richiesta di risarcimento in forma specifica non può dunque ritenersi eccessivamente onerosa, non sussistendo un'alternativa ugualmente satisfattiva offerta dal risarcimento per equivalente (ove parametrato, secondo la tradizionale impostazione, al valore del bene al momento del fatto), né dà luogo ad alcuna forma di ingiustificato arricchimento del danneggiato, trattandosi esclusivamente di ripristinare effettivamente, per il futuro, le facoltà di godimento del diritto dominicale inerente alle proprietà accessibili tramite quel ponte.
Quanto poi, alla circostanza che la ricostruzione del ponte abbia apportato delle migliorie rispetto alla situazione antecedente, va osservato che la ricostruzione del ponte doveva necessariamente rispettare le nuove tecniche di costruzione ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17.1.2018 (entrato in vigore il
22.3.2018): il mancato rispetto della normativa tecnica vigente non solo avrebbe comportato la costruzione di un'opera pubblica in aperta violazione di legge, ma impedito il positivo collaudo della stessa e quindi la messa in funzione.
In merito il CTU ing. in sede di stima dei costi necessari per la Per_2
costruzione del nuovo manufatto di attraversamento, evidenziava coma la stima di computo metrico estimativo dal medesimo elaborata sulla base di un progetto di nuovo ponte ispirato al progetto a firma dell'Ing. (vale a dire il progetto Per_3
effettivamente utilizzato per la ricostruzione del manufatto) e all'elenco prezzo della Regione Emilia Romagna aggiornato al 2022, pari € 161.378,53 (iva inclusa), risultava inferiore rispetto alla stima parametrica ottenuta facendo impiego dei costi unitari convenzionali per interventi di demolizione e ricostruzione di ponti previsti dall'art. 8, all. E dell'Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 11 del 23 maggio
2018 (recante il Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali per il 2018), attualizzati al 2022, la cui applicazione portava a quantificare il costo di ricostruzione in complessivi € 201.354,13.
pagina 12 di 17 Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU affermava che il ponte poteva dirsi
“realizzato senza migliorie e sprechi ingiustificati, in linea con quello che era il ponte preesistente, tenendo ovviamente conto dell'adeguamento obbligatorio ai requisiti normativi vigenti.” (cfr. relazione CTU pag. 90).
Deve dunque escludersi, alla luce delle sopra esposte considerazioni, che la ricostruzione del ponte si sia tradotta nell'apporto di migliore ingiustificate e voluttuarie rispetto alla situazione anteriore all'illecito, avendo l'attore sostenuto unicamente costi necessari per ricostruire un ponte analogo a quello preesistente in conformità alla normativa vigente.
Il CTU, alla luce del computo metrico estimativo (CME) da egli stesso elaborato per quantificare i costi di un ponte con caratteristiche analoghe a quello ceduto, concludeva affermando che gli stessi potevano stimarsi nel valore arrotondato di €
161.000 iva inclusa (di cui € 37.000,00 per costi di manodopera, € 85.000,00 per costi materiali ed € 39.000,00 per costi di progettazione).
Pertanto, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, risultate adeguatamente argomentate sotto il profilo logico e tecnico e dalle quali non vi è pertanto motivo di discostarsi, il danno da riconoscersi all'attore a titolo di costi sostenuti per la ricostruzione del manufatto crollato va liquidato in complessivi € 161.000,00 iva inclusa (10%).
3.5. Quanto alle ulteriori voci di danno domandate dall'attore relativamente al pregiudizio patito, dal momento del crollo del ponte e sino alla sua ricostruzione, per effetto della lesione della facoltà di godimento del proprio diritto di proprietà sugli immobili limitrofi al ponte, va rilevato quanto segue.
Anzitutto, richiamando i principi sopra esposti, va osservato come il risarcimento in forma specifica in questa sede riconosciuto non vale ad elidere il pregiudizio sofferto dall'attore dal momento del crollo del ponte e sino alla sua ricostruzione.
Rispetto a tale fase temporale può dunque trovare spazio il risarcimento per equivalente.
Al fine di esaminare le domande svolte sul punto dall'attore, occorre richiamare i pagina 13 di 17 principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione del diritto di proprietà sotto il profilo della facoltà di godimento. Trattasi di principi affermati, come noto, nell'ambito della casistica delle c.d. occupazioni senza titolo, ma suscettibili di assumere valenza generale rispetto ad altre forme di compressione della facoltà di godimento insita nel diritto dominicale.
Si è in particolare affermato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (Cass., Sez. U.,
Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193).
Tale pronuncia, intervenuta su un tema in passato ampiamente dibattuto, ha dunque definitivamente chiarito che il danno da lesione del diritto di proprietà non può essere considerato “in re ipsa”, ossia come automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione, seppur temporanea, del valore della proprietà, essendo necessaria la dimostrazione di un effettivo pregiudizio.
Sotto il profilo degli oneri di allegazione di prova gravanti sul proprietario, nel richiamato arresto delle Sezioni Unite si è affermato che lo stesso “(…) è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta
e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cass., Sez. U.,
Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, cit.).
Occorre dunque pur sempre l'allegazione e tempestiva di specifici fatti, idonei se pagina 14 di 17 del caso – a fronte di contestazioni del convenuto - a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.
Ciò posto, nel caso di specie può ritenersi allegato e provato il pregiudizio lamentato dall'attore sotto il profilo dei disagi patiti in ragione delle difficoltà di accesso al proprio immobile derivate dal crollo del ponte.
È infatti pacifico che vi sia stata un'interclusione della proprietà dell'attore al di là del ponte per un tempo considerevole, pari a quello resosi necessario per la ricostruzione, con conseguente difficoltà per il medesimo di esercitare in modo pieno il godimento di tale bene.
Al riguardo, va osservato che, sebbene risulti in atti che era stata realizzata una passerella idonea al passaggio pedonale, è indiscusso che l'accesso con veicoli sia rimasto precluso in quanto vietato dall'Amministrazione, come risulta dal provvedimento del Comune in atti.
Peraltro, poiché tale disagio – da qualificarsi quale danno emergente - si configura quale pregiudizio di difficile quantificazione, lo stesso non può che liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., ritenendosi congrua la somma complessiva di €
5.000,00, considerato al riguardo che dagli atti risulta come l'attore avesse residenza altrove e l'utilizzo fosse saltuario.
Diversamente, deve ritenersi infondata la domanda risarcitoria avente ad oggetto il lucro cessante rappresentato – in tesi attorea - dai canoni di locazione non percepiti a causa dell'impossibilità di accedere alle proprietà.
Tale domanda risulta formulata in termini generici, non essendo dimostrato che l'attore fosse solito locare gli immobili per finalità turistica, stante l'assenza di elementi di prova (anche presuntiva) offerti in tal senso dal medesimo.
3.6. In conclusione, tenuto conto degli importi liquidati a titolo di risarcimento in forma specifica (in relazione ai costi di ricostruzione del ponte sostenuti dall'attore), nonché a titolo di risarcimento per equivalente (per la menomazione del godimento della proprietà limitrofa al ponte, nel periodo intercorso tra il crollo e pagina 15 di 17 la ricostruzione del medesimo), va riconosciuta all'attore la somma complessiva di
€ 166.000,00.
Su tale somma, costituente debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione nei seguenti termini.
Con riguardo all'importo di € 161.000,00 liquidato a titolo di risarcimento in forma specifica, considerato che la stima del CTU è stata effettuata all'epoca della redazione della perizia (aprile 2023), la somma deve essere devalutata all'epoca del crollo e poi rivalutata da tale data sino alla data di pubblicazione della sentenza, con riconoscimento degli interessi nella misura del tasso legale sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass., Sez. U. n. 1712 del 1995).
Con riguardo all'ulteriore importo di € 5.000,00 riconosciuto a titolo di danno da mancato godimento, tenuto conto del carattere continuativo del medesimo, appare congruo computare la rivalutazione da una data intermedia, individuata tra quella del controllo del ponte e la data di ultimazione dei lavori, sino alla data di pubblicazione della sentenza, con riconoscimento degli interessi nella misura del tasso legale sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass., Sez. U. n. 1712 del 1995).
Per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. fino al soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tariffe medie previste per tutte le fasi del processo, nello scaglione di riferimento individuato in base al valore reale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e CONDANNA le parti convenute in solido a pagare alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno,
l'importo di € 166.000,00, oltre rivalutazione ed interessi computati come indicato in motivazione.
pagina 16 di 17 2) CONDANNA altresì le parti convenute, in solido, a rimborsare alla parte attrice e spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario del 15 %,
i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Spese della CTU poste definitivamente a carico delle parti convenute.
Modena, 21 aprile 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 17 di 17
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7307/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BURSI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BURSI
GIUSEPPE.
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
C.F. ), Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_1
LEARDINI ALBERTO e TREVISI BORSARI LUCA, elettivamente domiciliato in
VIALE MURATORI N. 225 41124 MODENA presso il difensore avv. TREVISI
BORSARI LUCA.
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio gli eredi di Parte_1 CP_1 Per_1
e (a titolo di responsabilità diretta) al fine di ottenere il
[...] CP_5
risarcimento dei danni subìti a seguito del crollo del ponte di attraversamento posto sul torrente Rio delle Pozze sito nel Comune di Fiumalbo (MO) verificatosi in data
18.6.2018 immediatamente a seguito del transito del trattore di proprietà di Per_1
e condotto da assicurato per la RCA con la
[...] CP_1 CP_5
L'attore allegava che, a seguito del crollo del ponte, le sue proprietà erano rimaste intercluse e di aver subìto danni pari ai costi necessari per la ricostruzione del ponte, oltre ai danni derivanti dall'impossibilità di accedere agevolmente agli immobili e alla loro mancata locazione.
Tali danni venivano dall'attore quantificati in complessivi € 249.415,00 oltre iva, di cui € 157.115,00 quali costi sostenuti per la ricostruzione, nonché € 30.000,00 a titolo di lesione del godimento dei predetti immobili ed € 63.000,00 quale lucro cessante da mancata locazione.
e gli altri eredi di rimanevano contumaci. CP_1 Persona_1
Si costituiva eccependo la carenza di titolarità attiva in capo a CP_5 Pt_1
atteso che non era il proprietario del ponte, nonché la carenza di prova circa il fatto illecito imputato a considerato che il ponte versava già in cattivo stato di CP_1
manutenzione, oltre che l'eccessività dei danni richiesti, anche in considerazione della vetustà e del modesto valore del ponte e della mancata prova circa l'impossibilità per l'attore di raggiungere l'immobile e di locarlo.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita attraverso la CTU, all'esito della quale veniva fissata l'udienza di precisazione delle pagina 2 di 17 conclusioni e trattenuta la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attore è infondata.
Al riguardo, risulta pacifico che il ponte di collegamento fosse ad uso e servizio di degli immobili dell'attore, di cui costituiva, di fatto, l'unico mezzo per il loro godimento e sfruttamento e, dunque, per l'accesso alla pubblica via: la posizione giuridica qui fatta valere è, dunque, quella relativa al diritto di proprietà sugli immobili limitrofi, diritto leso nelle proprie facoltà di (utile) godimento, non quindi la lesione del diritto di proprietà avente ad oggetto il ponte di attraversamento (di cui risulterebbe discussa la titolarità in capo al demanio idrico ovvero in capo al
Comune).
Dunque, la richiesta dei costi necessari per la ricostruzione del ponte è chiesta dall'attore non come risarcimento rispetto alla perdita (perimento) del bene
“ponte”, bensì come pregiudizi costituenti conseguenze immediate e dirette della lesione del diritto di proprietà dell'attore sui propri immobili siti al di là del ponte.
Tale situazione è sicuramente meritevole di tutela, essendo, come noto, tutelato dall'ordinamento l'interesse del proprietario ad accedere alla pubblica via (si pensi al disposto di cui all'art. 1051 c.c. in tema di servitù di passaggio coattiva in favore del fondo intercluso).
Ciò premesso in ordine alla situazione giuridica fatta valere e sulla lesione della medesima, la astratta possibilità, per l'attore, di chiedere il risarcimento delle spese per la ricostruzione del ponte deriva dalla circostanza che il pregiudizio economico lamentato, pari ai costi sostenuti per la ricostruzione del ponte, viene prospettato dal medesimo quale conseguenza immediata e diretta (danno-conseguenza) della lesione del proprio diritto di proprietà sugli immobili predetti, in particolare sotto il profilo della facoltà di godimento dei propri beni (danno-evento).
L'attore nella propria domanda prospetta infatti l'avvenuta ricostruzione del ponte a proprie spese non già quale sua iniziativa “spontanea” posta in essere a favore del pagina 3 di 17 Comune, ma come attività resasi necessaria per ripristinare l'accesso proficuo ai propri immobili, venendo dunque in rilievo non già l'esercizio, da parte dell'attore, di un diritto di credito di titolarità del Comune (che avrebbe pertanto dovuto essere oggetto di previa cessione o surrogazione), bensì di un diritto proprio derivante dal pregiudizio direttamente subìto al proprio diritto dominicale.
3. Nel merito, sussiste la prova del fatto illecito in capo al CP_1
3.1. Risulta documentato che il cedimento del ponte è stato immediata conseguenza dell'attraversamento dello stesso da parte di con un veicolo di peso CP_1
maggiore rispetto a quello consentito.
Al riguardo, si richiama, in particolare, la denuncia dello stesso (doc. n. 5 CP_1
atto di citazione) che conferma il cedimento dell'infrastruttura a seguito del transito del trattore su cui era alla guida.
Inoltre, la stessa perizia dello Studio FI per conto di (doc. n. 3 atto di CP_4
citazione), alla pag. 2 quinto capoverso, afferma che “alle ore 8,00 circa del 18 giugno 2018 il sig. alla guida del suo trattore di peso ben oltre le due CP_1 tonnellate, dopo l'uscita delle autovetture degli abitanti dei civici in questione, transitava sul ponticello anch'esso in uscita, diretto verso Dogana: durante il transito del trattore il manufatto dava segni di cedimento e fortunatamente solo dopo il suo passaggio il ponte crollava”.
La circostanza veniva confermata dagli atti della pubblica amministrazione e, in particolare della delibera della Giunta Comunale di approvazione della convenzione di esecuzione dell'opera (doc. n. 8 dell'atto di citazione) che, nelle premesse dell'atto deliberativo così esponeva “in data 18 giugno 2018, il ponte che porta ai civici 5, 6, 7 e 8 di via Cartiera, in Comune di Fiumalbo (MO), subiva un collasso strutturale con immediato parziale crollo del medesimo e rovina della restante porzione, a seguito del transito di un mezzo pesante avente un peso superiore a quello di portata massima del ponte stesso (2 ton) il quale ponte, al momento del sinistro, aveva una carreggiata di transito di mt 3,35”.
La strettissima contestualità spazio-temporale è tale da fondare adeguatamente la pagina 4 di 17 prova della condotta e del nesso di causalità con l'evento.
Inoltre, risulta che era stato affisso un cartello con indicato il peso massimo consentito: al riguardo, è stata prodotta la foto del cartello e del suo posizionamento
(doc. 4 atto di citazione) e, nella perizia dello Studio FI (doc. 3 atto di citazione), il tecnico incaricato da Unipol Spa, nella parte espositiva della verifica del danno (cfr. capoverso n. 7), dichiarava di aver rinvenuto in loco un cartello recante il limite di portata di 2 tonnellate, mentre nelle osservazioni (cfr. punto n. 3) affermava che “il peso del trattore assicurato supera abbondantemente le due tonnellate previste dal cartello di divieto, infatti il transito era destinato esclusivamente alle autovetture dei residenti”.
La circostanza risulta inoltre nella delibera del Comune di Fiumalbo n. 70/2019
(doc. 8 atto di citazione, 1° comma delle premesse) e nella Convenzione sottoscritta con l'attore per l'esecuzione dell'opera (doc. 10 citazione, 1° comma delle premesse) ove è espressamente specificato come il collasso strutturale sia stato conseguenza del transito di un mezzo pesante avente “un peso superiore a quello di portata massima del ponte stesso (2 ton.)”. Al riguardo, si richiamano anche i documenti menzionati dalla CTU a pag. 39.
Circa la precarietà della struttura dal punto di vista statico il CTU (pag. 37 secondo e terzo capoverso) con riferimento alle fotografie 3, 4 e 5 recuperate presso il
Comune di Fiumalbo riferiva che “…da queste fotografie non è possibile né stabilire il tipo di sezione e l'altezza delle travi metalliche, né quantificare con certezza gli spessori degli strati aggiuntivi apportati con l'intervento di allargamento, e quindi non è possibile stimare quello che era il fattore di sicurezza resistenza/sollecitazione delle stesse travi associato a tale condizione”.
Circa la situazione di degrado (fotografie 3 e 4 del Comune di Fiumalbo n. 13 dell'All. 3 alla Nota di reato Carabinieri) il CTU concludeva quindi che: “…da queste fotografie non è possibile quantificare con certezza, il livello di corrosione delle stesse travi metalliche, e quindi non è possibile stimare la perdita di capacità portante delle stesse travi associata a tale fenomeno” (CTU, pag. 37 ultimo pagina 5 di 17 capoverso).
Nella stessa perizia dello studio FI (per conto di nulla emergeva in CP_4
tal senso.
La documentazione prodotta da (docc. 5, 6, 7) non è dirimente, considerato CP_4
che emerge soltanto che era l'attore ad aver contestato in più occasioni il cattivo stato di manutenzione del ponte, senza che risulti invece che il Comune gli abbia addebitato alcuna responsabilità.
Risulta, quindi, la prova della condotta e del nesso di causalità con il danno-evento, mentre non sussiste né la prova dell'imputabilità dell'evento a terzi o a caso fortuito né un concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma c.c. del danneggiato (per non avere posto in essere la necessaria manutenzione), considerato anche che egli, come detto, non era né proprietario del ponte, di titolarità demaniale o comunale, né titolare di un diritto reale minore sullo stesso, essendo di per sé irrilevante pure la circostanza che fosse mero utilizzatore della strada vicinale ad uso pubblico (Via Cartiera).
3.2. Venendo all'accertamento e alla quantificazione dei danni-conseguenza patiti dall'attore, va rilevato che la principale voce di danno dedotta è costituita dal costo sopportato dal medesimo per la ricostruzione del ponte.
Va anzitutto ribadito, sotto il profilo dell'accertamento del nesso di causalità giuridica tra tale pregiudizio e il danno-evento (lesione del proprio diritto di proprietà, sotto il profilo delle facoltà di godimento) dedotto dall'attore, che tale nesso deve ritenersi sussistente, avendo il danneggiato proceduto alla ricostruzione del ponte non già per effetto di un'iniziativa spontanea posta in essere in favore del
Comune, bensì quale attività necessaria per ripristinare l'accesso ai propri immobili e dunque, in ultima analisi, la facoltà di godimento degli stessi.
Risulta inoltre in via documentale che sia il Demanio Pubblico sia il Comune, a fronte del crollo del ponte, abbiano dichiarato di rinunciare a qualsiasi pretesa risarcitoria e che il privato abbia agito sulla base di un accordo regolato ex art. 20
Cod. D.lgs. n. 50/2016.
pagina 6 di 17 Ciò posto, rispetto alla richiesta attorea di risarcimento dei danni subìti pari ai costi necessari per la realizzazione di un nuovo ponte di attraversamento, parte convenuta sostiene che, alla luce della disciplina del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., dovrebbe al più riconoscersi all'attore il minor importo pari al valore del “vecchio” ponte (risarcimento per equivalente) e non le ben maggiori spese, individuate dal CTU, necessarie per la sua ricostruzione ex novo ed a norma di legge, tenuto conto dell'eccessiva onerosità del rimedio in forma specifica rispetto alla tutela per equivalente.
Al riguardo, occorre premettere che, secondo la tesi prevalente, il risarcimento in forma specifica si cui all'art. 2058 c.c., alla luce della collocazione della norma e del tenore letterale, costituisce un rimedio risarcitorio (non, dunque, una tutela reale) con funzione assimilabile e alternativa rispetto a quella al risarcimento del danno per equivalente, dal quale si differenzia in quanto è diretta a realizzare un risultato materialmente corrispondente alla situazione preesistente, mentre la tutela per equivalente è incentrata sul danno come differenza patrimoniale negativa tra la situazione anteriore all'illecito e quella posteriore.
Nel caso di risarcimento in forma specifica, infatti, il danneggiato può chiedere che sia ripristinata la situazione originaria mediante un'obbligazione di dare o fare, al fine di eliminare il danno per il futuro (cfr. Cass. civ., 06/01/1978, n. 39 “Il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica può esplicarsi nell'eliminazione di quanto illecitamente fatto e che risulta identificato con la fonte, esclusiva o concorrente, di un danno attuale, continuo e destinato, altrimenti, a protrarsi con certezza nel tempo. (Nella specie, si è ritenuta legittima la reintegrazione specifica mediante eliminazione di un pozzo di assorbimento, causa di inquinamento delle acque di un altrui pozzo semiartesiano).”.
Esso, per la propria natura, non si rivolge “al passato” (compensando il pregiudizio subìto medio tempore) ma soprattutto al futuro, evitando la continuazione dell'illecito. Ciò implica, del resto, il possibile concorso con il rimedio del risarcimento per equivalente in relazione ai pregiudizi non elisi dal risarcimento in pagina 7 di 17 forma specifica (cfr. Cass., n. 4958/1981, secondo cui “la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica non esclude il diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario inerente al periodo in cui il bene danneggiato è rimasto pregiudicato nella sua efficienza e godibilità (nella specie: a seguito di lavori si erano verificate in un appartamento infiltrazioni di acqua che il responsabile era stato condannato ad eliminare;
la suprema corte, in applicazione del principio di cui alla massima, ha riconosciuto il diritto del danneggiato di ottenere anche il risarcimento per equivalente in relazione al periodo, prima della rimessione in pristino, durante il quale l'infiltrazione si era protratta)”.
È comune l'affermazione secondo cui il risarcimento in forma specifica ex art. 2058
c.c. consente l'eliminazione dei pregiudizi sia direttamente, mediante il ripristino della situazione materiale (tramite una prestazione di dare o fare), sia indirettamente, mediante il pagamento di una somma di denaro equivalente alle spese necessarie per la riparazione del bene ovvero il ripristino della situazione originaria.
Con riferimento alla seconda delle due ipotesi (ripristino della situazione materiale in via indiretta), ricorre in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la differenza tra risarcimento in forma specifica ed il risarcimento per equivalente consisterebbe nel fatto che, nel primo caso, la somma dovuta è parametrata sulla base dei costi occorrenti per la riparazione, mentre, nel secondo, essa è riferita alla differenza di valore intercorrente fra il bene integro (rectius: nello stato anteriore all'illecito) ed il bene leso o danneggiato (cfr. ex multis Cassazione n. 5993/1997 “in tema di disposizione del comma 2 dell'art. 2058 c.c., in virtù della quale, anche se il danneggiato abbia chiesto, quando possibile, la "reintegrazione in forma specifica", il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per
"equivalente" ove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, la differenza fra la "riparazione in forma specifica" ed il risarcimento per "equivalente" consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, e, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso pagina 8 di 17 o danneggiato.”).
Tale impostazione si riverbera sull'interpretazione dominante offerta dalla giurisprudenza in ordine al limite della eccessiva onerosità posto dall'art. 2058 c.c. rispetto alla possibilità di accedere alla tutela in forma specifica.
Ed infatti, risulta diffuso in giurisprudenza l'indirizzo – maturato soprattutto nell'ambito della nota casistica delle c.d. riparazioni “antieconomiche” di veicoli colpiti da sinistro –secondo cui, laddove le spese per la riparazione del bene eccedano il valore di mercato dello stesso (tendenzialmente in ragione del carattere vetusto del medesimo), il risarcimento debba avvenire esclusivamente per equivalente, avendo riguardo al valore del veicolo prima dell'evento lesivo, e non già mediante il riconoscimento delle spese per la riparazione, in quanto eccessivamente onerose rispetto all'alternativa, stante il limite posto dall'art. 2058
c.c. (cfr Cass., Ordinanza, 30/03/2022, n. 10196).
Pur condividendosi l'impostazione di fondo secondo cui il limite dell'eccessiva onerosità di cui all'art. 2058 c.c. vada declinato nel caso concreto avendo riguardo al raffronto tra le conseguenze economiche del risarcimento in forma specifica e quelle del risarcimento per equivalente, si rendono necessarie talune precisazioni, nell'ottica di assicurare l'obiettivo ultimo della effettività della tutela risarcitoria.
In primo luogo, va osservato come, nel caso di danni derivanti dal danneggiamento di beni, il danno è di fatto costituito dalla perdita del “valore d'uso” del bene, cioè dell'utilità garantita da quel bene, non potendo il danno concepirsi unicamente come valore di mercato del bene medesimo.
Il risarcimento del danno, avvenga esso in forma specifica o per equivalente, deve dunque essere in grado di ripristinare tale valore d'uso nella sfera giuridica del danneggiato. Si è del resto affermato in dottrina che risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente costituiscono diverse modalità per risarcire il medesimo danno, non potendo questo variare per effetto della diversa forma di tutela attivata dall'attore.
Esemplificando, nel caso di danno derivato dal danneggiamento di un dato veicolo, pagina 9 di 17 il danno andrà individuato non già nella mera perdita del valore di mercato di quel veicolo, quanto piuttosto dal valore rappresentato dalla possibilità di utilizzare un veicolo con quelle date caratteristiche.
Tale impostazione, a ben vedere, appare coerente con l'assunto, pure affermato in giurisprudenza, secondo cui il risarcimento deve essere diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, non costituendo di per sé un limite il valore del bene danneggiato anteriormente all'illecito. Si è infatti affermato che
“…in tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve necessariamente essere contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum - per equivalente o in forma specifica – del patrimonio leso” (Cassazione, sent.
12.5.2017 n. 11797)
Consegue da quanto detto che, nel raffronto tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica, assumono rilevanza la natura e le concrete caratteristiche del bene, dovendo l'eccessiva onerosità o meno del risarcimento in forma specifica valutarsi non in astratto, bensì alla luce delle alternative concretamente offerte dal mercato di riferimento, con la conseguenza di dover escludere la natura eccessivamente onerosa del rimedio in forma specifica laddove il risarcimento per equivalente non appaia in grado di neutralizzare in modo effettivo il pregiudizio patito dal danneggiato.
Nel solco dell'esempio di cui sopra, va allora osservato che, laddove un veicolo analogo a quello incidentato sia agevolmente reperibile sul mercato, il danno potrà essere parametrato al valore del veicolo prima del danneggiamento, in quanto, con la medesima somma, risulterebbe possibile acquistare un analogo veicolo sul mercato. In tal caso, la eventuale domanda di rimborso del costo di riparazioni antieconomiche (ossia di importo superiore al valore del bene) potrà essere ritenuta eccessivamente onerosa ex art. 2058 c.c., essendo possibile con una somma minore acquistare direttamente un bene analogo, così ripristinando il valore d'uso perduto.
pagina 10 di 17 Laddove invece, al contrario, non risulti possibile – secondo un parametro di ordinaria diligenza – reperire sul mercato un bene analogo a quello danneggiato (ad esempio, in quanto ormai fuori produzione o in quanto costituente un pezzo
“unico”) allora l'unica tutela risarcitoria satisfattiva risulta rappresentata dal risarcimento in forma specifica, commisurato al costo delle riparazioni, quand'anche il valore di mercato del bene fosse stimabile in misura ridotta rispetto a detto costo. A ben vedere, in un simile caso, non si realizza in concreto alcuna situazione di eccesiva onerosità del risarcimento in forma specifica in rapporto alla tutela per equivalente, atteso che l'unica possibilità concretamente esistente per eliminare il pregiudizio (perdita del bene e del suo valore d'uso) è la riparazione del bene stesso, anche se ciò eccede il valore del bene all'epoca del fatto.
In definitiva, nel caso in cui i costi di riparazione superino il valore del bene al momento del fatto, il giudizio di non eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica va effettuato tenendo conto del caso concreto e, in particolare, verificando che la richiesta di corresponsione dei costi di riparazione sia giustificata e ragionevole avuto riguardo alle alternative concretamente offerte dal mercato (e non sia meramente voluttuaria o superflua, stante, ad esempio, la sussistenza di un'alternativa congrua percorribile mediante l'importo riconoscibile a titolo di risarcimento per equivalente).
3.3. Nel caso di specie, l'attore ha subìto un pregiudizio che non è utilmente compensabile se non con il rimedio in forma specifica: non esiste, infatti, alcuna possibilità di ottenere una tutela effettiva per equivalente mediante il riconoscimento di una somma pari al valore di un “ponte analogo” a quello andato distrutto (stimato dal CTU in circa € 19.000,00), posto che con la medesima somma non sarebbe evidentemente possibile reperire sul mercato un bene idoneo a ripristinare il valore d'uso perduto.
In tal caso, l'unico risarcimento effettivamente satisfattivo è quello che contempla il riconoscimento delle spese necessarie per la ricostruzione di un ponte analogo a quello esistente (sebbene con caratteristiche conformi alle normative edilizie pagina 11 di 17 attuali), essendo questa l'unica modalità risarcitoria idonea a ripristinare effettivamente il “valore d'uso” del ponte e, in definitiva, a garantire l'accesso alla pubblica via da parte delle proprietà limitrofe.
Tale richiesta di risarcimento in forma specifica non può dunque ritenersi eccessivamente onerosa, non sussistendo un'alternativa ugualmente satisfattiva offerta dal risarcimento per equivalente (ove parametrato, secondo la tradizionale impostazione, al valore del bene al momento del fatto), né dà luogo ad alcuna forma di ingiustificato arricchimento del danneggiato, trattandosi esclusivamente di ripristinare effettivamente, per il futuro, le facoltà di godimento del diritto dominicale inerente alle proprietà accessibili tramite quel ponte.
Quanto poi, alla circostanza che la ricostruzione del ponte abbia apportato delle migliorie rispetto alla situazione antecedente, va osservato che la ricostruzione del ponte doveva necessariamente rispettare le nuove tecniche di costruzione ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17.1.2018 (entrato in vigore il
22.3.2018): il mancato rispetto della normativa tecnica vigente non solo avrebbe comportato la costruzione di un'opera pubblica in aperta violazione di legge, ma impedito il positivo collaudo della stessa e quindi la messa in funzione.
In merito il CTU ing. in sede di stima dei costi necessari per la Per_2
costruzione del nuovo manufatto di attraversamento, evidenziava coma la stima di computo metrico estimativo dal medesimo elaborata sulla base di un progetto di nuovo ponte ispirato al progetto a firma dell'Ing. (vale a dire il progetto Per_3
effettivamente utilizzato per la ricostruzione del manufatto) e all'elenco prezzo della Regione Emilia Romagna aggiornato al 2022, pari € 161.378,53 (iva inclusa), risultava inferiore rispetto alla stima parametrica ottenuta facendo impiego dei costi unitari convenzionali per interventi di demolizione e ricostruzione di ponti previsti dall'art. 8, all. E dell'Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 11 del 23 maggio
2018 (recante il Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali per il 2018), attualizzati al 2022, la cui applicazione portava a quantificare il costo di ricostruzione in complessivi € 201.354,13.
pagina 12 di 17 Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU affermava che il ponte poteva dirsi
“realizzato senza migliorie e sprechi ingiustificati, in linea con quello che era il ponte preesistente, tenendo ovviamente conto dell'adeguamento obbligatorio ai requisiti normativi vigenti.” (cfr. relazione CTU pag. 90).
Deve dunque escludersi, alla luce delle sopra esposte considerazioni, che la ricostruzione del ponte si sia tradotta nell'apporto di migliore ingiustificate e voluttuarie rispetto alla situazione anteriore all'illecito, avendo l'attore sostenuto unicamente costi necessari per ricostruire un ponte analogo a quello preesistente in conformità alla normativa vigente.
Il CTU, alla luce del computo metrico estimativo (CME) da egli stesso elaborato per quantificare i costi di un ponte con caratteristiche analoghe a quello ceduto, concludeva affermando che gli stessi potevano stimarsi nel valore arrotondato di €
161.000 iva inclusa (di cui € 37.000,00 per costi di manodopera, € 85.000,00 per costi materiali ed € 39.000,00 per costi di progettazione).
Pertanto, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, risultate adeguatamente argomentate sotto il profilo logico e tecnico e dalle quali non vi è pertanto motivo di discostarsi, il danno da riconoscersi all'attore a titolo di costi sostenuti per la ricostruzione del manufatto crollato va liquidato in complessivi € 161.000,00 iva inclusa (10%).
3.5. Quanto alle ulteriori voci di danno domandate dall'attore relativamente al pregiudizio patito, dal momento del crollo del ponte e sino alla sua ricostruzione, per effetto della lesione della facoltà di godimento del proprio diritto di proprietà sugli immobili limitrofi al ponte, va rilevato quanto segue.
Anzitutto, richiamando i principi sopra esposti, va osservato come il risarcimento in forma specifica in questa sede riconosciuto non vale ad elidere il pregiudizio sofferto dall'attore dal momento del crollo del ponte e sino alla sua ricostruzione.
Rispetto a tale fase temporale può dunque trovare spazio il risarcimento per equivalente.
Al fine di esaminare le domande svolte sul punto dall'attore, occorre richiamare i pagina 13 di 17 principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione del diritto di proprietà sotto il profilo della facoltà di godimento. Trattasi di principi affermati, come noto, nell'ambito della casistica delle c.d. occupazioni senza titolo, ma suscettibili di assumere valenza generale rispetto ad altre forme di compressione della facoltà di godimento insita nel diritto dominicale.
Si è in particolare affermato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (Cass., Sez. U.,
Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193).
Tale pronuncia, intervenuta su un tema in passato ampiamente dibattuto, ha dunque definitivamente chiarito che il danno da lesione del diritto di proprietà non può essere considerato “in re ipsa”, ossia come automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione, seppur temporanea, del valore della proprietà, essendo necessaria la dimostrazione di un effettivo pregiudizio.
Sotto il profilo degli oneri di allegazione di prova gravanti sul proprietario, nel richiamato arresto delle Sezioni Unite si è affermato che lo stesso “(…) è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta
e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cass., Sez. U.,
Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, cit.).
Occorre dunque pur sempre l'allegazione e tempestiva di specifici fatti, idonei se pagina 14 di 17 del caso – a fronte di contestazioni del convenuto - a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.
Ciò posto, nel caso di specie può ritenersi allegato e provato il pregiudizio lamentato dall'attore sotto il profilo dei disagi patiti in ragione delle difficoltà di accesso al proprio immobile derivate dal crollo del ponte.
È infatti pacifico che vi sia stata un'interclusione della proprietà dell'attore al di là del ponte per un tempo considerevole, pari a quello resosi necessario per la ricostruzione, con conseguente difficoltà per il medesimo di esercitare in modo pieno il godimento di tale bene.
Al riguardo, va osservato che, sebbene risulti in atti che era stata realizzata una passerella idonea al passaggio pedonale, è indiscusso che l'accesso con veicoli sia rimasto precluso in quanto vietato dall'Amministrazione, come risulta dal provvedimento del Comune in atti.
Peraltro, poiché tale disagio – da qualificarsi quale danno emergente - si configura quale pregiudizio di difficile quantificazione, lo stesso non può che liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., ritenendosi congrua la somma complessiva di €
5.000,00, considerato al riguardo che dagli atti risulta come l'attore avesse residenza altrove e l'utilizzo fosse saltuario.
Diversamente, deve ritenersi infondata la domanda risarcitoria avente ad oggetto il lucro cessante rappresentato – in tesi attorea - dai canoni di locazione non percepiti a causa dell'impossibilità di accedere alle proprietà.
Tale domanda risulta formulata in termini generici, non essendo dimostrato che l'attore fosse solito locare gli immobili per finalità turistica, stante l'assenza di elementi di prova (anche presuntiva) offerti in tal senso dal medesimo.
3.6. In conclusione, tenuto conto degli importi liquidati a titolo di risarcimento in forma specifica (in relazione ai costi di ricostruzione del ponte sostenuti dall'attore), nonché a titolo di risarcimento per equivalente (per la menomazione del godimento della proprietà limitrofa al ponte, nel periodo intercorso tra il crollo e pagina 15 di 17 la ricostruzione del medesimo), va riconosciuta all'attore la somma complessiva di
€ 166.000,00.
Su tale somma, costituente debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione nei seguenti termini.
Con riguardo all'importo di € 161.000,00 liquidato a titolo di risarcimento in forma specifica, considerato che la stima del CTU è stata effettuata all'epoca della redazione della perizia (aprile 2023), la somma deve essere devalutata all'epoca del crollo e poi rivalutata da tale data sino alla data di pubblicazione della sentenza, con riconoscimento degli interessi nella misura del tasso legale sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass., Sez. U. n. 1712 del 1995).
Con riguardo all'ulteriore importo di € 5.000,00 riconosciuto a titolo di danno da mancato godimento, tenuto conto del carattere continuativo del medesimo, appare congruo computare la rivalutazione da una data intermedia, individuata tra quella del controllo del ponte e la data di ultimazione dei lavori, sino alla data di pubblicazione della sentenza, con riconoscimento degli interessi nella misura del tasso legale sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass., Sez. U. n. 1712 del 1995).
Per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. fino al soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tariffe medie previste per tutte le fasi del processo, nello scaglione di riferimento individuato in base al valore reale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e CONDANNA le parti convenute in solido a pagare alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno,
l'importo di € 166.000,00, oltre rivalutazione ed interessi computati come indicato in motivazione.
pagina 16 di 17 2) CONDANNA altresì le parti convenute, in solido, a rimborsare alla parte attrice e spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario del 15 %,
i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Spese della CTU poste definitivamente a carico delle parti convenute.
Modena, 21 aprile 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 17 di 17