Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02098/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2021, proposto da
AR CA, RG CA e Vincenzo Caprioli, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Caprioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
Ottemperanza del decreto della Corte d’Appello di Lecce n. 720/2017, depositato in data 05/04/2017 e divenuto definitivo per mancata impugnazione, con il quale si condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti AR CA e RG CA, della somma di € 3.000,00 ciascuno a titolo di equa riparazione del danno per irragionevole durata del processo e al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 100,00 per spese ed € 550,00 per compensi (con distrazione in favore dell’avv. Vincenzo Caprioli), oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dai ricorrenti e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore delle somme precisate in atti, oltre le spese del procedimento, liquidate in euro 550,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
- Va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non essendo stato opposto.
- I ricorrenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001 n. 89, hanno inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo.
- Così come previsto dall’art. 5 sexies , comma 7, L. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme di cui al citato decreto.
- Nel merito, quindi, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto decisorio cronol. n. 720/2017 - RG n. 146/2017 V.G. della Corte di Appello di Lecce, depositato il 05.04.2017 e avverso il quale non è stato proposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. ricorso in opposizione con conseguente passaggio in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- Può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- Va, invece, disattesa la domanda di TR , in ragione del disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., secondo periodo, come aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Deve essere, infatti, evidenziato che, per il dettato della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014 (cfr. punto n. 6.5.1 della parte motiva), “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità … del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo ”. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, il mancato pagamento è dipeso, più che dalla cattiva volontà dell’Amministrazione, dagli intuibili ritardi connessi alla necessità di evasione di un considerevole numero di domande aventi il medesimo oggetto, oltre che dalla obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria sui relativi capitoli di bilancio. Per tali motivi, reputa il Collegio la sussistenza sia di ragioni connesse allo stato attuale della finanza pubblica, sia di impedimenti ostativi, rappresentati dalla obiettiva difficoltà di evasione di tali tipi di domande, che si pongono come altrettanti fattori ostativi al riconoscimento della chiesta penalità di mora. Il relativo capo di domanda deve essere, quindi, rigettato.
- Non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Nell’ambito del giudizio di soccombenza, sussistono comunque giustificate ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v. Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I- quater , 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
- Va comunque riconosciuta in favore del procuratore antistatario la rifusione del contributo unificato, ove versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Respinge la richiesta di applicazione delle penalità di mora.
Spese irripetibili - fermo il diritto del procuratore anticipatario, odierno ricorrente, al rimborso del contributo unificato, ove versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO