Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO Parte_1 C.F._1
del omiciliato in via fiume n 71121 foggia ITALIApresso il difensore avv. CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 24/10/2023 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendo
1. Accertare e dichiarare che , alla data del decesso (06.01.2023) del dante Parte_1 causa , era nell'a te impossibilità di svolgere qualsiasi attività Parte_2 lavora nza riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione di reversibi-lità di quella categoria - VO n. 10013789- di cui era titolare la madre , ai sensi dell'art. 22 della Legge Parte_2 21 luglio 1965 n. 903 e successive modifiche e con dec successivo al decesso della de cuius;
2. Conseguentemente condannare l' , in persona del suo Presidente pro-tempore, alla CP_1 corresponsione della prestazione economica richie-sta nella misura di legge oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei di pensione scaduti secondo le vigenti disposizioni di legge, e con decorrenza dal mese successivo al decesso della de cuius;
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
1
tale impossibilità non deve essere intesa come mancanza di qualsiasi capacità di svolgere un qualsiasi lavoro, né può essere preso in considerazione lo svolgimento di attività lavorative in condizioni del tutto particolari o marginali o in maniera usurante e pertanto deve intendersi come proficuo il lavoro utile, tale da assicurare il soddisfacimento delle pur minime esigenze vitali, in relazione alle condizioni patologiche del soggetto, alla sua età, al sesso ed alle condizioni ambientali e sociali”…)
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti a favore di soggetti inabili aventi causa da assicurato o pensionato deceduto successivamente al 30 giugno 1984, trova applicazione la definizione di inabilità di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui “si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa…”.
In base all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l'istante della classe Parte_1
1962, risulta allo stato affetto dalle seguenti infermità:
“Declino cognitivo dì grado moderato in ritardo mentale di media gravità. Esiti di spondilite TBC L1-L2, tremore essenziale. Insufficienza venosa grave complicata da ulcere vascolari. Incontinenza urinaria cronica”.
Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca del decesso della madre (6-1-23) così come risulta fra l'altro dal verbale di visita della preposta Commissione per l'accertamento dell'Invalidità Civile dell di Foggia del 29-9-23 che lo giudicava “Invalido con totale e CP_1 permanente inabilità lav a: 100% … Data decorrenza: 25-11-2022 …”.
Pertanto il paziente può e deve essere giudicato inabile a proficuo lavoro almeno dalla data del 25-11-22 (ma sicuramente da molto prima) ovvero in data antecedente al decesso del genitore e quindi in condizione di poter beneficiare della reversibilità della sua pensione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo con aumento del 10% per i collegamenti ipert. ivi già calcolati. Con la precisazione che il calcolo va effettuato considerando l'ammontare del rateo fino a 10 mensilità e non in misura fissa come consegue al calcolo effettuato a quel fine in ricorso.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie la domanda;
- dichiara che , alla data del decesso (06.01.2023) della madre Parte_1 Pt_2
, era nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
[...]
- dichiara il diritto del ricorrente al godimento della pensione di reversibilità VO n. 10013789- di cui era titolare la madre;
Parte_2
- condanna l' , alla corresponsione della prestazione pensione indicata ed al pagamento CP_1 dei ratei arretrati, oltre accessori di legge dal mese successivo al decesso della de cuius;
2 - pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2966,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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