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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/08/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 991/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 991/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 proprio, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Lequile (LE), via San Vito
n. 90
APPELLANTE contro
(P. IVA a , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Erroi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce, via 47° Reg.to Fanteria, n. 42
APPELLATA nonché contro
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2010, - al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in Lecce il 28 novembre 2008, alle ore 00.45 circa, e consistito in una collisione tra la vettura Toyota Yaris tg. CW468KR, intestata a e condotta da Controparte_4
, a bordo della quale viaggiava l'attrice, procedente su viale Controparte_3
1 Gallipoli, e la vettura Opel Astra tg. CS963NY, intestata a e Controparte_5 condotta da , il quale, effettuato un sorpasso dal lato destro della Toyota, CP_6 all'intersezione con via Cino, effettuava una manovra di svolta verso la suddetta via, ostacolando il transito della medesima, che, in seguito all'urto, sbandava verso sinistra e terminava la marcia a ridosso del palo di illuminazione pubblica sito sul marciapiede sinistro di viale Gallipoli - agiva in giudizio, in qualità di terza trasportata, nei confronti di società assicuratrice del veicolo del vettore, Controparte_1
(convenendo anche e , nonché Controparte_4 Controparte_3 [...]
società assicuratrice del veicolo antagonista) ai sensi dell'art. 141 del CP_7
d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), adducendo di aver riportato (come da allegato referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce) “frattura scomposta acetabolo sinistro con lussazione del femore sinistro, politrauma”, determinando il quantum dovuto nella somma di € 258.437,00 includente, oltre al danno da inabilità temporanea, € 161.521,00 a titolo di danno biologico permanente, €
69.807,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 6.735,00 a titolo di rimborso spese documentate, chiedendo la condanna in solido al pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attrice riconosceva di avere ricevuto e trattenuto in acconto da
[...] la somma di € 32.000,00 mediante assegno bancario del 14/4/2010 e in CP_1 sede di comparsa conclusionale conteneva la richiesta risarcitoria nella misura €
119.645,50 a titolo di danno non patrimoniale.
costituitasi, rilevava che, avendo l'attrice agito ai sensi dell'art. 141 Controparte_7 del d.lgs. n. 209/2005, unica legittimata passiva era la società assicuratrice del vettore, avendo essa, in veste di società assicuratrice del responsabile civile, una mera facoltà di intervenire in giudizio, chiedendo quindi la propria estromissione dal processso;
nel merito contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenendo che, mentre il svoltava a sinistra, il vettore dell'attrice giungeva da tergo a velocità elevata CP_6 non riuscendo ad evitare l'impatto.
costituitasi, contestava il quantum della richiesta risarcitoria Controparte_1
e, nella specie, rilevava: 1) inconfigurabilità di una riduzione della capacità lavorativa specifica, nonché di un danno da lucro cessante (voce cui in seguito l'attrice rinunciava);
2) insussistenza di un danno morale dimostrato;
3) non debenza di alcuna personalizzazione.
e rimanevano contumaci. Controparte_4 Controparte_3
2 a sua volta agiva in giudizio secondo il sistema del c.d. Controparte_5 indennizzo diretto nei confronti di (società assicuratrice della vettura Controparte_7
a sé intestata), e al fine di ottenere il Controparte_4 Controparte_3 risarcimento dei danni materiali subiti quantificati nella misura di € 6.354,82.
Riuniti i giudizi, istruita la causa tramite l'escussione di testimoni, CTU medico-legale e
CTU tecnico-ricostruttiva della dinamica del sinistro, all'udienza del 18.01.2022 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2298, pubblicata in data 1.08.2023, il Tribunale di Lecce così provvedeva:
“Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, di in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, di e Controparte_4 CP_3
(convenute contumaci), nonché sulla domanda introduttiva del giudizio
[...] riunito r.g.n. 3102/2011, proposta da nei confronti di Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_8
e (convenute contumaci), ogni Controparte_4 Controparte_3 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria di Parte_1
e, per l'effetto, condanna in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della medesima di una somma complessiva residua a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito pari ad
€ 24.384,00, oltre interessi nella misura legale sulla somma capitale totale (€
65.120,00) svalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data dell'acconto e dal giorno successivo all'acconto gli interessi nella medesima misura sulla somma residua (€ 24.384,00) svalutata alla stessa data dell'acconto e progressivamente rivalutata sulla base degli indici già specificati fino alla decisione, cui si aggiungono interessi nella misura legale sul residuo ancora dovuto dal momento della decisione al soddisfo;
b) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di delle spese mediche sostenute Parte_1
a causa del sinistro e documentate ammontanti ad € 3.025,00, cui si aggiungono interessi legali dall'esborso al soddisfo;
3 c) dichiara la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore in relazione alla domanda risarcitoria di
; Parte_1
d) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria di Controparte_5
e, per l'effetto, condanna in solido in persona
[...] Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 Controparte_3
(convenute contumaci) al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della medesima nella misura di € 695,00, oltre iva, cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.;
e) rigetta ogni ulteriore istanza;
f) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore alla rifusione, in favore di , delle spese processuali che Parte_1 liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e in € 558,00 per esborsi;
g) dichiara interamente compensate le spese di lite tra e Controparte_7 [...]
; Parte_1
h) dichiara interamente compensate le spese di lite tra , Controparte_5 [...]
e;
CP_7 Controparte_4 Controparte_3
i) pone a carico della società gli oneri derivanti Controparte_1 dall'espletamento della c.t.u. medica come già liquidati in separato decreto;
j) pone a carico delle parti in solido gli oneri derivanti dalla c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro come già liquidati in separato decreto”.
Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale riteneva documentalmente attestati i danni fisici lamentati dall'attrice ed incontestati il fatto storico del sinistro e la riconducibilità causale dei suddetti all'evento dannoso.
In relazione alla determinazione del quantum risarcitorio, il giudice di prime cure osservava che il CTU, all'esito della sua attività valutativa, eseguita sulla scorta della documentazione e certificazione prodotta ed all'esito della visita eseguita sulla persona dell'attrice, avente all'epoca del sinistro anni 31, rilevava che la medesima aveva riportato, a causa del sinistro, lesioni consistite in: “frattura dell'acetabolo sinistro”, trattato con intervento chirurgico di “riduzione aperta di frattura della parete posteriore e del ciglio cotiloideo ed osteosintesi con viti e placche”; riconosceva alla danneggiata un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 83 e, considerato che alla stabilizzazione del quadro clinico si giunge in modo progressivo, un periodo di invalidità temporanea parziale (al 75%) di giorni 30, e un periodo di invalidità temporanea
4 parziale (al 50%) di giorni 50, nonché postumi invalidanti permanenti nella misura del
20%, così come compiutamente descritto nella relazione peritale.
In applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (aggiornate al 2021), il primo giudice riteneva che il danno biologico temporaneo dovesse essere liquidato, tenuto conto che per un giorno di invalidità temporanea totale è previsto un valore monetario minimo di € 72,00, nella somma di € 9.396,00, di cui € 5.976,00 per I.T.T (€
72,00 × 83 gg), € 1.620,00 per I.T.P. al 75% (€ 54,00 × 30 gg) e € 1.800,00 per I.T.P. al 50% (€ 36,00 × 50 gg).
Riteneva, inoltre, che il danno biologico permanente, determinato in misura del 20%, dovesse essere liquidato nella somma di € 55.724,00, in applicazione del modello del calcolo a punto variabile, ove il valore del punto di danno non patrimoniale varia secondo una precisa funzione matematica, in virtù della quale il valore aumenta con il crescere dell'invalidità e decresce rispetto all'età del danneggiato.
Tale importo, secondo il giudice di prime cure, comprendeva in sé il ristoro dovuto non solo per la lesione dell'integrità psico - fisica in sé, ovvero la lesione anatomo-funzionale medicalmente accertata, ma anche per l'incidenza della medesima sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita della danneggiata.
In relazione, invece, al danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), il cui valore monetario è indicato distintamente nelle Tabelle milanesi, rilevava il primo giudice come non solo non fosse stata fornita dimostrazione, ma neanche alcuna allegazione dei fatti costituitivi del diritto al risarcimento;
trattavasi, secondo il Tribunale, di circostanza dirimente in quanto, ferma restando la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva, è, comunque, necessaria a priori “l'attività assertiva”, la quale “deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2020 n. 25164).
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale giungeva a ritenere che l'obbligazione risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale ammontasse complessivamente ad €
65.120,00, da cui occorreva sottrarre la somma già erogata dalla compagnia di assicurazioni del vettore anteriormente all'introduzione del giudizio, ammontante ad €
32.000,00.
Trattandosi, tuttavia, di valutazioni monetarie effettuate in tempi diversi, la somma versata doveva essere rivalutata al momento della giudizio (€ 40.736,00), secondo l'indice medio annuo ISTAT e sottratta dalla somma liquidata in sentenza: ne residuava la somma di € 24.384,00 all'attualità, che rappresentava l'effettivo risarcimento ancora dovuto, oltre interessi nella misura legale sulla somma capitale totale (€ 65.120,00),
5 svalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data dell'acconto e dal giorno successivo all'acconto gli interessi nella medesima misura sulla somma residua (€ 24.384,00) svalutata alla stessa data dell'acconto e progressivamente rivalutata sulla base degli indici già specificati fino alla decisione.
Per effetto della sentenza l'obbligazione risarcitoria si convertiva da debito di valore in debito di valuta e, di conseguenza, erano dovuti anche gli interessi legali sul residuo ancora dovuto (€ 24.384,00) dal momento della decisione al soddisfo.
Da ultimo, rilevava il primo giudice che risultavano rimborsabili gli esborsi per cure mediche affrontati a causa del sinistro e documentati nei limiti di € 3.025,00, cui andavano aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi che saranno Parte_1 illustrati in prosieguo.
Con atto ritualmente depositato si è costituita Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
e , nella qualità di erede di , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 sono rimaste contumaci.
Sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2059, 2056, 1223, 1226 e 1227
c.c.; omessa lettura degli atti;
erroneo mancato riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Sostiene l'appellante che – contrariamente all'assunto del primo giudice - i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore sarebbero stati compiutamente allegati e provati.
Nello specifico, evidenzia che sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado, la stessa aveva ripetutamente affermato d'aver patito, in conseguenza dell'evento lesivo, non solo pregiudizi fisici, ma anche sofferenze interiori.
La decisione del Tribunale sarebbe censurabile, a mente dell'appellante, in quanto fondata su un'erronea valutazione dei contenuti dell'atto di citazione nonché dei principi ermeneutici espressi dalla pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164), posti a fondamento della decisione impugnata. Invero, dalla corretta lettura delle argomentazioni svolte dalla Cassazione nella pronuncia de qua doveva inferirsi che non sarebbe consentito un automatico riconoscimento, per qualsiasi
6 tipo di lesione, del danno da sofferenza soggettiva interiore, ma tale danno ben potrebbe riconoscersi esistente in via presuntiva, tutte le volte in cui sia stata allegata e provata una lesione di una certa gravità in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, una lesione grave porta con sé anche sofferenza interiore: qualora sia stata accertata la gravità della lesione, la massima di esperienza sarebbe da sola sufficiente a fondare il convincimento del giudicante circa l'esistenza anche della sofferenza soggettiva interiore.
Da ciò dovrebbe desumersi, ai fini della liquidazione del danno morale, la piena utilizzabilità delle Tabelle milanesi, comprensive nell'importo complessivo del danno alla persona anche di una quota diretta a risarcire il danno morale.
L'appellante evidenzia inoltre che, anche qualora si dovesse ritenere che nessuna deduzione sia stata dalla stessa effettuata in relazione alla sofferenza interiore procuratale dalle lesioni subite – circostanza, invero, a suo dire compiutamente provata
– dovrebbe comunque ritenersi dato di comune esperienza quello secondo il quale chiunque subisca un danno biologico patisce sempre una sofferenza dell'animo, quantomeno quella correlata all'ansia della guarigione ed alla compromissione delle attività della vita ordinaria;
nel caso di specie, le modalità del fatto e le circostanze del caso concreto avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistenti quegli elementi presuntivi che integrano la prova del danno morale patito, a fortiori tenuto conto della normale sofferenza riconducibile ad una lesione dell'entità di quella in concreto riportata dall'appellante, caratterizzata, peraltro, da importanti esiti cicatriziali e da gravi limitazioni funzionali.
Sulla scorta di queste considerazioni sostiene dunque l'appellante che doveva nella spece ritenersi sussistente il lamentato danno da sofferenza soggettiva interiore, con applicazione dell'incremento (del 39% rispetto al punto base per il danno biologico) contemplato dalle Tabelle milanesi del 2021, e conseguente liquidazione, a tale titolo, quanto meno della somma di € 20.060,00.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2059, 2056, 1223, 1226 e
1227 c.c.; errata lettura degli atti e delle tabelle del Tribunale di Milano;
rideterminazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria per danno da invalidità temporanea totale e parziale.
In particolare, la decisione impugnata avrebbe errato nel non applicare il valore monetario minimo attribuito dalle tabelle del Tribunale di Milano ad ogni giorno di invalidità nella misura di € 99,00; di conseguenza, gli importi dovuti per inabilità temporanea totale e parziale dovrebbero essere rideterminati nella somma totale di €
7 12.919,50, di cui € 8.217,00 per I.T.T. (€ 99,00 x 83 gg), € 2.227,50 per I.T.P. al 75%
(€ 74,25 x30 gg), € 2.475,00 per I.T.P. al 50% (€ 49,50 x50 gg).
Il giudice di prime cure aveva invece determinato il danno biologico temporaneo moltiplicando il numero dei giorni di invalidità temporanea, assoluta e parziale, per il valore di € 72,00, defalcando da detto importo la somma di € 27,00, quota volta a compensare il danno da sofferenza soggettiva interiore che, nel caso di specie, non era stato tuttavia riconosciuto e non attribuendo, quindi, il valore monetario minimo previsto dalla Tabelle di Milano, pari ad € 99,00 per ogni giorno di invalidità.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2059, 2056, 1223, 1226 e 1227
c.c. per mancata applicazione della personalizzazione dell'obbligazione risarcitoria per danno biologico.
Evidenzia, in particolare, l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, a titolo di danno biologico permanente, anche un aumento di € 16.717,20, pari alla misura massima del 30% prevista e calcolata sulla misura standard del danno biologico, in considerazione delle peculiari e nient'affatto ordinarie conseguenze residuate nella mente e nel fisico della danneggiata a seguito dell'evento.
Si tratterebbe di conseguenze eccezionali desumibili anche dall'espletata CTU, la quale ha stabilito che le caratteristiche dei postumi accertati, in una giovane donna di appena
31 anni al momento dell'evento, hanno inciso sulla preesistente integrità psicofisica, con peculiari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal notevole danno estetico, dalle gravi limitazioni funzionali (nella specie, le limitazioni nei movimenti di flessione, di extraflessione e di intrarotazione dell'arto sinistro), dalla persistente sofferenza fisica ed interiore, dalla diversa lunghezza degli arti e dalla differente dimensione dei muscoli delle gambe.
Tali dati di fatto avrebbero dovuto indurre il Tribunale a riconoscere un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione il quale, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del codice delle assicurazioni private, può essere aumentato sino ad un massimo del 30% qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 2056, 2697, 1223 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'esclusa risarcibilità di una parte del danno patrimoniale subito in seguito al sinistro stradale per cui è causa.
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui ha riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il solo importo di €
8 3.025,00, a differenza delle conclusioni a cui è invece giunto il CTU il quale, richiesto di determinare gli effettivi esborsi patrimoniali sostenuti dall'appellante per cure mediche e prestazioni accessorie, aveva indicato nel proprio elaborato la somma complessiva di
€ 6.138,62.
Sostiene l'appellante che la negazione della risarcibilità della differenza tra le due somme indicate, oltre a non essere stata per nulla motivata dal giudice di prime cure, risulta del tutto ingiustificata, trattandosi di esborsi patrimoniali compiutamente e documentalmente provati quali conseguenza dell'evento lesivo e congrui rispetto alle lesioni riportate.
In particolare, in conseguenza del ricovero ospedaliero e della prescrizione di riposo assoluto all'esito della dimissione dalla struttura sanitaria, l'appellante aveva dovuto sostenere particolari specie per l'assistenza domiciliare e per il trasporto tramite ambulanza in ospedale per le visite di controllo, stante l'impossibilità di deambulare e la mancanza di autonomia di movimento in conseguenza delle lesioni riportate;
si tratterebbe, dunque, di spese tutte direttamente collegate all'evento lesivo verificatosi in occasione del sinistro stradale che la vedeva coinvolta, rispetto alle quali dunque non avrebbe potuto negarsi la risarcibilità a titolo di danno patrimoniale.
In definitiva, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto, in aggiunta alle spese mediche di € 3.025,00 già liquidate dal
Tribunale, le ulteriori spese di € 960,00 per trasporto in ambulanza, € 2.550,00 per assistenza a domicilio, € 197,85 per farmaci, per un complessivo ammontare di €
3.710,80.
5. I primi tre motivi di appello, in quanto involgenti profili inerenti al risarcimento del danno non patrimoniale, possono essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente pare opportuno ribadire che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, volto cioè a ristorare interamente il pregiudizio subito dal danneggiato in conseguenza dell'illecito; la funzione della responsabilità civile, infatti, è puramente compensativa, finalizzata cioè a ripristinare lo status quo ante e riportare il danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui si trovava prima della verificazione dell'evento dannoso e pregiudizievole.
È noto, inoltre, che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti ed inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita
9 del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di legittimità, attraverso il risarcimento del danno non patrimoniale meritano compensazione tutte le conseguenze dannose verificatesi nella sfera giuridica della vittima dell'illecito; in caso di lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., invero, tali conseguenze dannose ben possono riverberarsi innanzitutto in una lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (c.d. danno biologico/dinamico-relazionale), così come stabilito dal comma 2 degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 07.09.2005,
n. 209) e successivamente specificato nella nota “ordinanza decalogo” della Suprema
Corte (Cass. n. 7513/2018).
In detta pronuncia, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) va liquidato tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.
Rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Sul punto, secondo la migliore dottrina medico-legale, occorre distinguere tra la c.d. sofferenza pura – da intendersi come la sofferenza conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, diverso dal bene salute e che, in quanto tale, non è di pertinenza valutativa medico legale come, ad esempio, in ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale – e la c.d. sofferenza menomazione-correlata, cioè la sofferenza interiore direttamente conseguente al danno biologico temporaneo e permanente (ad
10 esempio: la sofferenza interiore conseguente ad un intervento chirurgico subito durante il periodo di malattia;
la sofferenza interiore conseguente all'uso di una protesi visibile o al non poter più svolgere, in tutto o in parte, normali attività quotidiane (vestirsi, mangiare, camminare, ecc.).
La lesione del diritto alla salute, dunque, reca in sé ontologicamente una sofferenza interiore correlata alla menomazione della integrità psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale in quanto direttamente proporzionata al danno biologico temporaneo o permanente, secondo un criterio di diretta proporzionalità.
È ben vero, tuttavia, che la menomazione fisica comporta altri pregiudizi riconducibili alla sofferenza interiore soggettiva (come ad esempio: la tristezza, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); detti elementi, sempre riconducibili al genus del c.d. danno morale, sono invece rimessi all'accertamento del giudice, al quale spetta il potere-dovere di liquidare, senza automatismi e con congrua motivazione, il danno non patrimoniale da lesione del bene salute subito dalla vittima sia nella componente dinamico-relazionale sia in quella della sofferenza soggettiva interiore, in tutte le sue componenti effettivamente pregiudicate dall'illecito.
Orbene, in punto di quantificazione e liquidazione del c.d. danno morale, la giurisprudenza di legittimità è da tempo assestata nel ritenere che, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dalle note Tabelle del Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle Tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c., norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare" (in questi termini, ex multis, Cass. civ., sez. III, 16.07.2024, n.19506).
11 La Suprema Corte ha peraltro specificato che la liquidazione equitativa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno,
e cioè in un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso concreto. Pur giocandovi un ruolo rilevante il potere discrezionale del giudice, essa non può tradursi, pertanto, in una valutazione arbitraria, in quanto il giudice è chiamato a compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva o negativa sull'ammontare del pregiudizio e a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ciascuna di esse, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. In coerenza con questi principi il giudice, qualora proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, è tenuto ad esplicitare, in motivazione, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subìto da ciascun danneggiato (cfr.
Cass. civ., sez. I, 04.04.2024, n. 8880).
Si può dunque affermare, sulla scorta di queste considerazioni, che in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.
In relazione all'onere probatorio del danno morale da sofferenza soggettiva interiore, inoltre, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso
12 sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr. Cass. civ., sez. 3. 03.03. 2023, ord. n. 6444).
Per la valutazione e la prova del danno morale e della concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento dell'animo, vergogna, disistima di sé o disperazione, che si può raggiungere anche mediante lo strumento delle presunzioni, ben si può ricorrere al ragionamento probatorio fondato su massime di esperienza proponendo, quale criterio logico presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, la corrispondenza tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva interiore, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa.
Si tratta di conclusione che trova riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha precisato che, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave
è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. civ. sez. III, 10.11.2020, n.25164).
In applicazione di detti principi ermeneutici, ritiene la Corte che, nel caso di specie, la prova del danno morale da sofferenza soggettiva interiore patito dall'appellante ben possa ritenersi raggiunta non soltanto in via presuntiva, ma anche in ragione delle allegazioni e fonti di prova fornite dalla danneggiata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che portano ad escludere la mancanza di attività assertiva che, secondo
13 il giudice di prime, osterebbe al ragionamento presuntivo in ordine alla prova del danno morale.
La sussistenza di un effettivo danno morale risarcibile, invero, può ricavarsi sia in via presuntiva – ragionevolmente desumibile in relazione all'entità di un sinistro quale quello occorso ad una donna di anni 31 e dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti, quali il notevole danno estetico, le gravi limitazioni funzionali (nella specie, le limitazioni nei movimenti di flessione, di extraflessione e di intrarotazione dell'arto sinistro), la persistente sofferenza fisica, la diversa lunghezza degli arti e la differente dimensione dei muscoli delle gambe – sia alla stregua degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, quali i certificati medici delle visite neurologiche a cui l'appellante si è sottoposta – che hanno evidenziato la sussistenza di disturbi depressivi ed ansiogeni – nonché dalle risultanze delle deposizioni testimoniali quale, fra tutte, quella resa dal teste , escussa all'udienza del 15.10.2015, che ha sottolineato un Testimone_1 evidente peggioramento del complessivo stato umorale dell'appellante in conseguenza del sinistro.
Ritiene dunque questa Corte che il danno morale dedotto dall'appellante debba ritenersi sussistente e compiutamente provato, dovendosi sul punto procedere alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, erroneamente, il primo giudice non lo ha invece riconosciuto. Pertanto, come previsto dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, all'importo di € 55.724,00 per danno biologico/dinamico relazionale deve essere riconosciuto l'ulteriore di somma di € 20.060 per danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), per un totale di € 75.784,00.
Conseguentemente, essendo riconosciuto in questa sede anche il danno da sofferenza soggettiva interiore, gli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute (danno biologico temporaneo) devono essere incrementati, sulla base delle Tabelle milanesi, del 27%, pervenendosi così al valore di
€ 99,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Pertanto spetta a tale titolo alla danneggiata l'importo complessivo di € 12.919,50, di cui € 8.217,00 per I.T.T. (€
99,00 x 83 gg), € 2.227,50 per I.T.P. al 75% (€ 74,25 x30 gg), € 2.475,00 per I.T.P. al
50% (€ 49,50 x50 gg).
Va, invece, confermata la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la c.d. personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale.
Invero, emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado come l'attrice non abbia fatto espresso riferimento al suddetto profilo risarcitorio. La circostanza trova conferma nella considerazione che il primo giudice non ha respinto –
14 come invece ha fatto per il danno da sofferenza soggettiva interiore – la relativa richiesta della danneggiata, non emettendo sul punto alcuna statuizione, né l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Per completezza si osserva che le conseguenze della lesione alla salute sono inquadrabili in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi con simili. La liquidazione delle prime presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo pregiudizio sofferto. Pertanto, la perdita della possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come una lesione permanente, in conseguenza di una lesione alla salute, non esce dall'alternativa: o è conseguenza "normale" del danno, ed allora si terrà per soddisfatta con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (cd. ''personalizzazione''). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana, che sono inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Trattasi di conclusione ribadita anche dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le Tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (cfr., ex multis, Cass civ., sez. III, 09.12.2024, ord. n. 31681).
Dunque, in difetto di puntuale prova circa la sussistenza di conseguenze particolari ed eccezionali, diverse dalle conseguenze che chiunque altro avrebbe potuto subire a causa di un evento dello stesso tipo, non potrà essere riconosciuto alcun aumento a titolo di c.d. personalizzazione.
Tutto ciò non è dato riscontrare nel caso di specie, avendo l'appellante dedotto circostanze inerenti alle lesioni subite rilevanti esclusivamente ai fini del riconoscimento
– avvenuto all'esito del presente giudizio – del risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore.
15 Non possono, infine, trovare accoglimento le doglianze avanzate con l'ultimo motivo di ricorso, in quanto difetta sul punto una prova specifica e puntuale del danno patrimoniale derivante dagli effettivi esborsi sostenuti dall'appellante per spese mediche in senso lato considerate. Il giudice di primo grado, liquidando l'importo di € 3.025,00, ha recepito le indicazioni del c.t.u. in merito alla congruità e pertinenza delle spese mediche documentate.
In conclusione, il risarcimento del danno patrimoniale complessivo spettante all'appellante ammonta ad € 88.703,50 (€ 75.784,00 + € 12.919,50). Come indicato nella sentenza impugnata, da tale importo occorre sottrarre la somma già erogata dalla compagnia di assicurazioni del vettore anteriormente all'introduzione del giudizio ammontante ad € 32.000,00; trattandosi, tuttavia, di valutazioni monetarie effettuate in tempi diversi, la somma versata deve essere rivalutata alla data della decisione (€
40.736,00), secondo l'indice medio annuo ISTAT e sottratta dalla somma liquidata in sentenza: ne residua la somma di € 47.967,50 all'attualità, che rappresenta l'effettivo risarcimento ancora dovuto, oltre interessi nella misura legale sulla somma capitale totale (€ 88.703,50) svalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT fino alla data dell'acconto e dal giorno successivo all'acconto gli interessi nella medesima misura sulla somma residua (€ 47.967,50) svalutata alla stessa data dell'acconto e progressivamente rivalutata sulla base degli indici già specificati fino alla decisione.
6. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, l'appello va dunque parzialmente accolto, con riforma della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di Controparte_1
e liquidate come in dispositivo, in relazione all'esito complessivo della lite.
[...]
Difatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
Nei riguardi delle appellate rimaste contumaci le spese possono esse compensate, tenuto conto della loro posizione processuale.
P.Q.M.
16 La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione del 29.11.2023 nei confronti di Parte_1 [...]
e , avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Lecce n. 2298/2023, pubblicata in data 1.8.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di di una somma complessiva residua a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale subito pari ad € 47.967,50, oltre interessi nella misura legale sulla somma capitale totale (€ 88.703,50) svalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data dell'acconto e dal giorno successivo all'acconto gli interessi nella medesima misura sulla somma residua (€ 47.967,50) svalutata alla stessa data dell'acconto e progressivamente rivalutata sulla base degli indici già specificati fino alla decisione, cui si aggiungono interessi nella misura legale sul residuo ancora dovuto dal momento della decisione al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida – per compensi - in €
[...]
8.000,00 per il primo grado ed in € 6.000,00 per il presente grado, oltre esborsi, rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) compensa le spese tra e e Parte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 991/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 proprio, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Lequile (LE), via San Vito
n. 90
APPELLANTE contro
(P. IVA a , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Erroi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce, via 47° Reg.to Fanteria, n. 42
APPELLATA nonché contro
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2010, - al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in Lecce il 28 novembre 2008, alle ore 00.45 circa, e consistito in una collisione tra la vettura Toyota Yaris tg. CW468KR, intestata a e condotta da Controparte_4
, a bordo della quale viaggiava l'attrice, procedente su viale Controparte_3
1 Gallipoli, e la vettura Opel Astra tg. CS963NY, intestata a e Controparte_5 condotta da , il quale, effettuato un sorpasso dal lato destro della Toyota, CP_6 all'intersezione con via Cino, effettuava una manovra di svolta verso la suddetta via, ostacolando il transito della medesima, che, in seguito all'urto, sbandava verso sinistra e terminava la marcia a ridosso del palo di illuminazione pubblica sito sul marciapiede sinistro di viale Gallipoli - agiva in giudizio, in qualità di terza trasportata, nei confronti di società assicuratrice del veicolo del vettore, Controparte_1
(convenendo anche e , nonché Controparte_4 Controparte_3 [...]
società assicuratrice del veicolo antagonista) ai sensi dell'art. 141 del CP_7
d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), adducendo di aver riportato (come da allegato referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce) “frattura scomposta acetabolo sinistro con lussazione del femore sinistro, politrauma”, determinando il quantum dovuto nella somma di € 258.437,00 includente, oltre al danno da inabilità temporanea, € 161.521,00 a titolo di danno biologico permanente, €
69.807,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 6.735,00 a titolo di rimborso spese documentate, chiedendo la condanna in solido al pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attrice riconosceva di avere ricevuto e trattenuto in acconto da
[...] la somma di € 32.000,00 mediante assegno bancario del 14/4/2010 e in CP_1 sede di comparsa conclusionale conteneva la richiesta risarcitoria nella misura €
119.645,50 a titolo di danno non patrimoniale.
costituitasi, rilevava che, avendo l'attrice agito ai sensi dell'art. 141 Controparte_7 del d.lgs. n. 209/2005, unica legittimata passiva era la società assicuratrice del vettore, avendo essa, in veste di società assicuratrice del responsabile civile, una mera facoltà di intervenire in giudizio, chiedendo quindi la propria estromissione dal processso;
nel merito contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenendo che, mentre il svoltava a sinistra, il vettore dell'attrice giungeva da tergo a velocità elevata CP_6 non riuscendo ad evitare l'impatto.
costituitasi, contestava il quantum della richiesta risarcitoria Controparte_1
e, nella specie, rilevava: 1) inconfigurabilità di una riduzione della capacità lavorativa specifica, nonché di un danno da lucro cessante (voce cui in seguito l'attrice rinunciava);
2) insussistenza di un danno morale dimostrato;
3) non debenza di alcuna personalizzazione.
e rimanevano contumaci. Controparte_4 Controparte_3
2 a sua volta agiva in giudizio secondo il sistema del c.d. Controparte_5 indennizzo diretto nei confronti di (società assicuratrice della vettura Controparte_7
a sé intestata), e al fine di ottenere il Controparte_4 Controparte_3 risarcimento dei danni materiali subiti quantificati nella misura di € 6.354,82.
Riuniti i giudizi, istruita la causa tramite l'escussione di testimoni, CTU medico-legale e
CTU tecnico-ricostruttiva della dinamica del sinistro, all'udienza del 18.01.2022 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2298, pubblicata in data 1.08.2023, il Tribunale di Lecce così provvedeva:
“Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, di in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, di e Controparte_4 CP_3
(convenute contumaci), nonché sulla domanda introduttiva del giudizio
[...] riunito r.g.n. 3102/2011, proposta da nei confronti di Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_8
e (convenute contumaci), ogni Controparte_4 Controparte_3 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria di Parte_1
e, per l'effetto, condanna in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della medesima di una somma complessiva residua a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito pari ad
€ 24.384,00, oltre interessi nella misura legale sulla somma capitale totale (€
65.120,00) svalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data dell'acconto e dal giorno successivo all'acconto gli interessi nella medesima misura sulla somma residua (€ 24.384,00) svalutata alla stessa data dell'acconto e progressivamente rivalutata sulla base degli indici già specificati fino alla decisione, cui si aggiungono interessi nella misura legale sul residuo ancora dovuto dal momento della decisione al soddisfo;
b) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di delle spese mediche sostenute Parte_1
a causa del sinistro e documentate ammontanti ad € 3.025,00, cui si aggiungono interessi legali dall'esborso al soddisfo;
3 c) dichiara la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore in relazione alla domanda risarcitoria di
; Parte_1
d) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria di Controparte_5
e, per l'effetto, condanna in solido in persona
[...] Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 Controparte_3
(convenute contumaci) al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della medesima nella misura di € 695,00, oltre iva, cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.;
e) rigetta ogni ulteriore istanza;
f) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore alla rifusione, in favore di , delle spese processuali che Parte_1 liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e in € 558,00 per esborsi;
g) dichiara interamente compensate le spese di lite tra e Controparte_7 [...]
; Parte_1
h) dichiara interamente compensate le spese di lite tra , Controparte_5 [...]
e;
CP_7 Controparte_4 Controparte_3
i) pone a carico della società gli oneri derivanti Controparte_1 dall'espletamento della c.t.u. medica come già liquidati in separato decreto;
j) pone a carico delle parti in solido gli oneri derivanti dalla c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro come già liquidati in separato decreto”.
Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale riteneva documentalmente attestati i danni fisici lamentati dall'attrice ed incontestati il fatto storico del sinistro e la riconducibilità causale dei suddetti all'evento dannoso.
In relazione alla determinazione del quantum risarcitorio, il giudice di prime cure osservava che il CTU, all'esito della sua attività valutativa, eseguita sulla scorta della documentazione e certificazione prodotta ed all'esito della visita eseguita sulla persona dell'attrice, avente all'epoca del sinistro anni 31, rilevava che la medesima aveva riportato, a causa del sinistro, lesioni consistite in: “frattura dell'acetabolo sinistro”, trattato con intervento chirurgico di “riduzione aperta di frattura della parete posteriore e del ciglio cotiloideo ed osteosintesi con viti e placche”; riconosceva alla danneggiata un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 83 e, considerato che alla stabilizzazione del quadro clinico si giunge in modo progressivo, un periodo di invalidità temporanea parziale (al 75%) di giorni 30, e un periodo di invalidità temporanea
4 parziale (al 50%) di giorni 50, nonché postumi invalidanti permanenti nella misura del
20%, così come compiutamente descritto nella relazione peritale.
In applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (aggiornate al 2021), il primo giudice riteneva che il danno biologico temporaneo dovesse essere liquidato, tenuto conto che per un giorno di invalidità temporanea totale è previsto un valore monetario minimo di € 72,00, nella somma di € 9.396,00, di cui € 5.976,00 per I.T.T (€
72,00 × 83 gg), € 1.620,00 per I.T.P. al 75% (€ 54,00 × 30 gg) e € 1.800,00 per I.T.P. al 50% (€ 36,00 × 50 gg).
Riteneva, inoltre, che il danno biologico permanente, determinato in misura del 20%, dovesse essere liquidato nella somma di € 55.724,00, in applicazione del modello del calcolo a punto variabile, ove il valore del punto di danno non patrimoniale varia secondo una precisa funzione matematica, in virtù della quale il valore aumenta con il crescere dell'invalidità e decresce rispetto all'età del danneggiato.
Tale importo, secondo il giudice di prime cure, comprendeva in sé il ristoro dovuto non solo per la lesione dell'integrità psico - fisica in sé, ovvero la lesione anatomo-funzionale medicalmente accertata, ma anche per l'incidenza della medesima sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita della danneggiata.
In relazione, invece, al danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), il cui valore monetario è indicato distintamente nelle Tabelle milanesi, rilevava il primo giudice come non solo non fosse stata fornita dimostrazione, ma neanche alcuna allegazione dei fatti costituitivi del diritto al risarcimento;
trattavasi, secondo il Tribunale, di circostanza dirimente in quanto, ferma restando la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva, è, comunque, necessaria a priori “l'attività assertiva”, la quale “deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2020 n. 25164).
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale giungeva a ritenere che l'obbligazione risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale ammontasse complessivamente ad €
65.120,00, da cui occorreva sottrarre la somma già erogata dalla compagnia di assicurazioni del vettore anteriormente all'introduzione del giudizio, ammontante ad €
32.000,00.
Trattandosi, tuttavia, di valutazioni monetarie effettuate in tempi diversi, la somma versata doveva essere rivalutata al momento della giudizio (€ 40.736,00), secondo l'indice medio annuo ISTAT e sottratta dalla somma liquidata in sentenza: ne residuava la somma di € 24.384,00 all'attualità, che rappresentava l'effettivo risarcimento ancora dovuto, oltre interessi nella misura legale sulla somma capitale totale (€ 65.120,00),
5 svalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data dell'acconto e dal giorno successivo all'acconto gli interessi nella medesima misura sulla somma residua (€ 24.384,00) svalutata alla stessa data dell'acconto e progressivamente rivalutata sulla base degli indici già specificati fino alla decisione.
Per effetto della sentenza l'obbligazione risarcitoria si convertiva da debito di valore in debito di valuta e, di conseguenza, erano dovuti anche gli interessi legali sul residuo ancora dovuto (€ 24.384,00) dal momento della decisione al soddisfo.
Da ultimo, rilevava il primo giudice che risultavano rimborsabili gli esborsi per cure mediche affrontati a causa del sinistro e documentati nei limiti di € 3.025,00, cui andavano aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi che saranno Parte_1 illustrati in prosieguo.
Con atto ritualmente depositato si è costituita Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
e , nella qualità di erede di , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 sono rimaste contumaci.
Sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2059, 2056, 1223, 1226 e 1227
c.c.; omessa lettura degli atti;
erroneo mancato riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Sostiene l'appellante che – contrariamente all'assunto del primo giudice - i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore sarebbero stati compiutamente allegati e provati.
Nello specifico, evidenzia che sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado, la stessa aveva ripetutamente affermato d'aver patito, in conseguenza dell'evento lesivo, non solo pregiudizi fisici, ma anche sofferenze interiori.
La decisione del Tribunale sarebbe censurabile, a mente dell'appellante, in quanto fondata su un'erronea valutazione dei contenuti dell'atto di citazione nonché dei principi ermeneutici espressi dalla pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164), posti a fondamento della decisione impugnata. Invero, dalla corretta lettura delle argomentazioni svolte dalla Cassazione nella pronuncia de qua doveva inferirsi che non sarebbe consentito un automatico riconoscimento, per qualsiasi
6 tipo di lesione, del danno da sofferenza soggettiva interiore, ma tale danno ben potrebbe riconoscersi esistente in via presuntiva, tutte le volte in cui sia stata allegata e provata una lesione di una certa gravità in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, una lesione grave porta con sé anche sofferenza interiore: qualora sia stata accertata la gravità della lesione, la massima di esperienza sarebbe da sola sufficiente a fondare il convincimento del giudicante circa l'esistenza anche della sofferenza soggettiva interiore.
Da ciò dovrebbe desumersi, ai fini della liquidazione del danno morale, la piena utilizzabilità delle Tabelle milanesi, comprensive nell'importo complessivo del danno alla persona anche di una quota diretta a risarcire il danno morale.
L'appellante evidenzia inoltre che, anche qualora si dovesse ritenere che nessuna deduzione sia stata dalla stessa effettuata in relazione alla sofferenza interiore procuratale dalle lesioni subite – circostanza, invero, a suo dire compiutamente provata
– dovrebbe comunque ritenersi dato di comune esperienza quello secondo il quale chiunque subisca un danno biologico patisce sempre una sofferenza dell'animo, quantomeno quella correlata all'ansia della guarigione ed alla compromissione delle attività della vita ordinaria;
nel caso di specie, le modalità del fatto e le circostanze del caso concreto avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistenti quegli elementi presuntivi che integrano la prova del danno morale patito, a fortiori tenuto conto della normale sofferenza riconducibile ad una lesione dell'entità di quella in concreto riportata dall'appellante, caratterizzata, peraltro, da importanti esiti cicatriziali e da gravi limitazioni funzionali.
Sulla scorta di queste considerazioni sostiene dunque l'appellante che doveva nella spece ritenersi sussistente il lamentato danno da sofferenza soggettiva interiore, con applicazione dell'incremento (del 39% rispetto al punto base per il danno biologico) contemplato dalle Tabelle milanesi del 2021, e conseguente liquidazione, a tale titolo, quanto meno della somma di € 20.060,00.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2059, 2056, 1223, 1226 e
1227 c.c.; errata lettura degli atti e delle tabelle del Tribunale di Milano;
rideterminazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria per danno da invalidità temporanea totale e parziale.
In particolare, la decisione impugnata avrebbe errato nel non applicare il valore monetario minimo attribuito dalle tabelle del Tribunale di Milano ad ogni giorno di invalidità nella misura di € 99,00; di conseguenza, gli importi dovuti per inabilità temporanea totale e parziale dovrebbero essere rideterminati nella somma totale di €
7 12.919,50, di cui € 8.217,00 per I.T.T. (€ 99,00 x 83 gg), € 2.227,50 per I.T.P. al 75%
(€ 74,25 x30 gg), € 2.475,00 per I.T.P. al 50% (€ 49,50 x50 gg).
Il giudice di prime cure aveva invece determinato il danno biologico temporaneo moltiplicando il numero dei giorni di invalidità temporanea, assoluta e parziale, per il valore di € 72,00, defalcando da detto importo la somma di € 27,00, quota volta a compensare il danno da sofferenza soggettiva interiore che, nel caso di specie, non era stato tuttavia riconosciuto e non attribuendo, quindi, il valore monetario minimo previsto dalla Tabelle di Milano, pari ad € 99,00 per ogni giorno di invalidità.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2059, 2056, 1223, 1226 e 1227
c.c. per mancata applicazione della personalizzazione dell'obbligazione risarcitoria per danno biologico.
Evidenzia, in particolare, l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, a titolo di danno biologico permanente, anche un aumento di € 16.717,20, pari alla misura massima del 30% prevista e calcolata sulla misura standard del danno biologico, in considerazione delle peculiari e nient'affatto ordinarie conseguenze residuate nella mente e nel fisico della danneggiata a seguito dell'evento.
Si tratterebbe di conseguenze eccezionali desumibili anche dall'espletata CTU, la quale ha stabilito che le caratteristiche dei postumi accertati, in una giovane donna di appena
31 anni al momento dell'evento, hanno inciso sulla preesistente integrità psicofisica, con peculiari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal notevole danno estetico, dalle gravi limitazioni funzionali (nella specie, le limitazioni nei movimenti di flessione, di extraflessione e di intrarotazione dell'arto sinistro), dalla persistente sofferenza fisica ed interiore, dalla diversa lunghezza degli arti e dalla differente dimensione dei muscoli delle gambe.
Tali dati di fatto avrebbero dovuto indurre il Tribunale a riconoscere un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione il quale, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del codice delle assicurazioni private, può essere aumentato sino ad un massimo del 30% qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 2056, 2697, 1223 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'esclusa risarcibilità di una parte del danno patrimoniale subito in seguito al sinistro stradale per cui è causa.
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui ha riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il solo importo di €
8 3.025,00, a differenza delle conclusioni a cui è invece giunto il CTU il quale, richiesto di determinare gli effettivi esborsi patrimoniali sostenuti dall'appellante per cure mediche e prestazioni accessorie, aveva indicato nel proprio elaborato la somma complessiva di
€ 6.138,62.
Sostiene l'appellante che la negazione della risarcibilità della differenza tra le due somme indicate, oltre a non essere stata per nulla motivata dal giudice di prime cure, risulta del tutto ingiustificata, trattandosi di esborsi patrimoniali compiutamente e documentalmente provati quali conseguenza dell'evento lesivo e congrui rispetto alle lesioni riportate.
In particolare, in conseguenza del ricovero ospedaliero e della prescrizione di riposo assoluto all'esito della dimissione dalla struttura sanitaria, l'appellante aveva dovuto sostenere particolari specie per l'assistenza domiciliare e per il trasporto tramite ambulanza in ospedale per le visite di controllo, stante l'impossibilità di deambulare e la mancanza di autonomia di movimento in conseguenza delle lesioni riportate;
si tratterebbe, dunque, di spese tutte direttamente collegate all'evento lesivo verificatosi in occasione del sinistro stradale che la vedeva coinvolta, rispetto alle quali dunque non avrebbe potuto negarsi la risarcibilità a titolo di danno patrimoniale.
In definitiva, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto, in aggiunta alle spese mediche di € 3.025,00 già liquidate dal
Tribunale, le ulteriori spese di € 960,00 per trasporto in ambulanza, € 2.550,00 per assistenza a domicilio, € 197,85 per farmaci, per un complessivo ammontare di €
3.710,80.
5. I primi tre motivi di appello, in quanto involgenti profili inerenti al risarcimento del danno non patrimoniale, possono essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente pare opportuno ribadire che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, volto cioè a ristorare interamente il pregiudizio subito dal danneggiato in conseguenza dell'illecito; la funzione della responsabilità civile, infatti, è puramente compensativa, finalizzata cioè a ripristinare lo status quo ante e riportare il danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui si trovava prima della verificazione dell'evento dannoso e pregiudizievole.
È noto, inoltre, che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti ed inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita
9 del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di legittimità, attraverso il risarcimento del danno non patrimoniale meritano compensazione tutte le conseguenze dannose verificatesi nella sfera giuridica della vittima dell'illecito; in caso di lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., invero, tali conseguenze dannose ben possono riverberarsi innanzitutto in una lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (c.d. danno biologico/dinamico-relazionale), così come stabilito dal comma 2 degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 07.09.2005,
n. 209) e successivamente specificato nella nota “ordinanza decalogo” della Suprema
Corte (Cass. n. 7513/2018).
In detta pronuncia, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) va liquidato tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.
Rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Sul punto, secondo la migliore dottrina medico-legale, occorre distinguere tra la c.d. sofferenza pura – da intendersi come la sofferenza conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, diverso dal bene salute e che, in quanto tale, non è di pertinenza valutativa medico legale come, ad esempio, in ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale – e la c.d. sofferenza menomazione-correlata, cioè la sofferenza interiore direttamente conseguente al danno biologico temporaneo e permanente (ad
10 esempio: la sofferenza interiore conseguente ad un intervento chirurgico subito durante il periodo di malattia;
la sofferenza interiore conseguente all'uso di una protesi visibile o al non poter più svolgere, in tutto o in parte, normali attività quotidiane (vestirsi, mangiare, camminare, ecc.).
La lesione del diritto alla salute, dunque, reca in sé ontologicamente una sofferenza interiore correlata alla menomazione della integrità psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale in quanto direttamente proporzionata al danno biologico temporaneo o permanente, secondo un criterio di diretta proporzionalità.
È ben vero, tuttavia, che la menomazione fisica comporta altri pregiudizi riconducibili alla sofferenza interiore soggettiva (come ad esempio: la tristezza, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); detti elementi, sempre riconducibili al genus del c.d. danno morale, sono invece rimessi all'accertamento del giudice, al quale spetta il potere-dovere di liquidare, senza automatismi e con congrua motivazione, il danno non patrimoniale da lesione del bene salute subito dalla vittima sia nella componente dinamico-relazionale sia in quella della sofferenza soggettiva interiore, in tutte le sue componenti effettivamente pregiudicate dall'illecito.
Orbene, in punto di quantificazione e liquidazione del c.d. danno morale, la giurisprudenza di legittimità è da tempo assestata nel ritenere che, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dalle note Tabelle del Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle Tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c., norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare" (in questi termini, ex multis, Cass. civ., sez. III, 16.07.2024, n.19506).
11 La Suprema Corte ha peraltro specificato che la liquidazione equitativa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno,
e cioè in un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso concreto. Pur giocandovi un ruolo rilevante il potere discrezionale del giudice, essa non può tradursi, pertanto, in una valutazione arbitraria, in quanto il giudice è chiamato a compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva o negativa sull'ammontare del pregiudizio e a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ciascuna di esse, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. In coerenza con questi principi il giudice, qualora proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, è tenuto ad esplicitare, in motivazione, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subìto da ciascun danneggiato (cfr.
Cass. civ., sez. I, 04.04.2024, n. 8880).
Si può dunque affermare, sulla scorta di queste considerazioni, che in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.
In relazione all'onere probatorio del danno morale da sofferenza soggettiva interiore, inoltre, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso
12 sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr. Cass. civ., sez. 3. 03.03. 2023, ord. n. 6444).
Per la valutazione e la prova del danno morale e della concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento dell'animo, vergogna, disistima di sé o disperazione, che si può raggiungere anche mediante lo strumento delle presunzioni, ben si può ricorrere al ragionamento probatorio fondato su massime di esperienza proponendo, quale criterio logico presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, la corrispondenza tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva interiore, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa.
Si tratta di conclusione che trova riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha precisato che, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave
è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. civ. sez. III, 10.11.2020, n.25164).
In applicazione di detti principi ermeneutici, ritiene la Corte che, nel caso di specie, la prova del danno morale da sofferenza soggettiva interiore patito dall'appellante ben possa ritenersi raggiunta non soltanto in via presuntiva, ma anche in ragione delle allegazioni e fonti di prova fornite dalla danneggiata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che portano ad escludere la mancanza di attività assertiva che, secondo
13 il giudice di prime, osterebbe al ragionamento presuntivo in ordine alla prova del danno morale.
La sussistenza di un effettivo danno morale risarcibile, invero, può ricavarsi sia in via presuntiva – ragionevolmente desumibile in relazione all'entità di un sinistro quale quello occorso ad una donna di anni 31 e dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti, quali il notevole danno estetico, le gravi limitazioni funzionali (nella specie, le limitazioni nei movimenti di flessione, di extraflessione e di intrarotazione dell'arto sinistro), la persistente sofferenza fisica, la diversa lunghezza degli arti e la differente dimensione dei muscoli delle gambe – sia alla stregua degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, quali i certificati medici delle visite neurologiche a cui l'appellante si è sottoposta – che hanno evidenziato la sussistenza di disturbi depressivi ed ansiogeni – nonché dalle risultanze delle deposizioni testimoniali quale, fra tutte, quella resa dal teste , escussa all'udienza del 15.10.2015, che ha sottolineato un Testimone_1 evidente peggioramento del complessivo stato umorale dell'appellante in conseguenza del sinistro.
Ritiene dunque questa Corte che il danno morale dedotto dall'appellante debba ritenersi sussistente e compiutamente provato, dovendosi sul punto procedere alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, erroneamente, il primo giudice non lo ha invece riconosciuto. Pertanto, come previsto dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, all'importo di € 55.724,00 per danno biologico/dinamico relazionale deve essere riconosciuto l'ulteriore di somma di € 20.060 per danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), per un totale di € 75.784,00.
Conseguentemente, essendo riconosciuto in questa sede anche il danno da sofferenza soggettiva interiore, gli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute (danno biologico temporaneo) devono essere incrementati, sulla base delle Tabelle milanesi, del 27%, pervenendosi così al valore di
€ 99,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Pertanto spetta a tale titolo alla danneggiata l'importo complessivo di € 12.919,50, di cui € 8.217,00 per I.T.T. (€
99,00 x 83 gg), € 2.227,50 per I.T.P. al 75% (€ 74,25 x30 gg), € 2.475,00 per I.T.P. al
50% (€ 49,50 x50 gg).
Va, invece, confermata la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la c.d. personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale.
Invero, emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado come l'attrice non abbia fatto espresso riferimento al suddetto profilo risarcitorio. La circostanza trova conferma nella considerazione che il primo giudice non ha respinto –
14 come invece ha fatto per il danno da sofferenza soggettiva interiore – la relativa richiesta della danneggiata, non emettendo sul punto alcuna statuizione, né l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Per completezza si osserva che le conseguenze della lesione alla salute sono inquadrabili in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi con simili. La liquidazione delle prime presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo pregiudizio sofferto. Pertanto, la perdita della possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come una lesione permanente, in conseguenza di una lesione alla salute, non esce dall'alternativa: o è conseguenza "normale" del danno, ed allora si terrà per soddisfatta con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (cd. ''personalizzazione''). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana, che sono inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Trattasi di conclusione ribadita anche dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le Tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (cfr., ex multis, Cass civ., sez. III, 09.12.2024, ord. n. 31681).
Dunque, in difetto di puntuale prova circa la sussistenza di conseguenze particolari ed eccezionali, diverse dalle conseguenze che chiunque altro avrebbe potuto subire a causa di un evento dello stesso tipo, non potrà essere riconosciuto alcun aumento a titolo di c.d. personalizzazione.
Tutto ciò non è dato riscontrare nel caso di specie, avendo l'appellante dedotto circostanze inerenti alle lesioni subite rilevanti esclusivamente ai fini del riconoscimento
– avvenuto all'esito del presente giudizio – del risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore.
15 Non possono, infine, trovare accoglimento le doglianze avanzate con l'ultimo motivo di ricorso, in quanto difetta sul punto una prova specifica e puntuale del danno patrimoniale derivante dagli effettivi esborsi sostenuti dall'appellante per spese mediche in senso lato considerate. Il giudice di primo grado, liquidando l'importo di € 3.025,00, ha recepito le indicazioni del c.t.u. in merito alla congruità e pertinenza delle spese mediche documentate.
In conclusione, il risarcimento del danno patrimoniale complessivo spettante all'appellante ammonta ad € 88.703,50 (€ 75.784,00 + € 12.919,50). Come indicato nella sentenza impugnata, da tale importo occorre sottrarre la somma già erogata dalla compagnia di assicurazioni del vettore anteriormente all'introduzione del giudizio ammontante ad € 32.000,00; trattandosi, tuttavia, di valutazioni monetarie effettuate in tempi diversi, la somma versata deve essere rivalutata alla data della decisione (€
40.736,00), secondo l'indice medio annuo ISTAT e sottratta dalla somma liquidata in sentenza: ne residua la somma di € 47.967,50 all'attualità, che rappresenta l'effettivo risarcimento ancora dovuto, oltre interessi nella misura legale sulla somma capitale totale (€ 88.703,50) svalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT fino alla data dell'acconto e dal giorno successivo all'acconto gli interessi nella medesima misura sulla somma residua (€ 47.967,50) svalutata alla stessa data dell'acconto e progressivamente rivalutata sulla base degli indici già specificati fino alla decisione.
6. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, l'appello va dunque parzialmente accolto, con riforma della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di Controparte_1
e liquidate come in dispositivo, in relazione all'esito complessivo della lite.
[...]
Difatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
Nei riguardi delle appellate rimaste contumaci le spese possono esse compensate, tenuto conto della loro posizione processuale.
P.Q.M.
16 La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione del 29.11.2023 nei confronti di Parte_1 [...]
e , avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Lecce n. 2298/2023, pubblicata in data 1.8.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di di una somma complessiva residua a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale subito pari ad € 47.967,50, oltre interessi nella misura legale sulla somma capitale totale (€ 88.703,50) svalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data dell'acconto e dal giorno successivo all'acconto gli interessi nella medesima misura sulla somma residua (€ 47.967,50) svalutata alla stessa data dell'acconto e progressivamente rivalutata sulla base degli indici già specificati fino alla decisione, cui si aggiungono interessi nella misura legale sul residuo ancora dovuto dal momento della decisione al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida – per compensi - in €
[...]
8.000,00 per il primo grado ed in € 6.000,00 per il presente grado, oltre esborsi, rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) compensa le spese tra e e Parte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
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