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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG. 3616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3616 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO LETTI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
16.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/84, a decorrere dal
1.07.2023, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei relativi ratei, quantificati in complessivi € 13.995,28; oltre accessori di legge, in forza del decreto di omologa del 06.02.2024 R.G. n. 2193/2023, ritualmente notificato all'Istituto previdenziale con PEC in pari data e seguito dall'invio, in data 04.03.2024, del modello AP59.
Con memoria del 26.05.2025 si è costituito in giudizio l' come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, rappresentando di aver provveduto, con comunicazione del
19 maggio 2025, al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità in favore del ricorrente, in esecuzione del suddetto decreto di omologa. L'ente convenuto ha poi evidenziato che “Sono stati riconosciuti arretrati per € 34.252,10 per il periodo dall'01/07/2023 al 31/05/2025”, dai quali “sono stati trattenuti € 8.965,58 per applicazione della quota giornaliera di assegno non cumulabile con la retribuzione e di competenza del datore di lavoro per il periodo oggetto di riliquidazione”, precisando che “L'importo netto in pagamento di €. 19.321,17 (più della somma in pretesa) è attualmente in fase di verifica”; ha, infine, dedotto che
“A decorrere dalla mensilità di giugno la pensione tornerà regolarmente in pagamento con l'importo mensile di € 1.316,67 al lordo delle ritenute fiscali”, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
17.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, pur evidenziando come “l' CP_1
ha corrisposto al ricorrente solo la mensilità di giugno 2025 mentre non ha ancora provveduto al versamento delle somme dovute per arretrati”, si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo
CP_ tuttavia per la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione della prestazione sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio all' CP_1
convenuto. Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(comunicazione di liquidazione del 19.05.2025), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi, come sopra osservato, in data 16.07.2024.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 18.06.2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3616 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO LETTI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
16.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/84, a decorrere dal
1.07.2023, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei relativi ratei, quantificati in complessivi € 13.995,28; oltre accessori di legge, in forza del decreto di omologa del 06.02.2024 R.G. n. 2193/2023, ritualmente notificato all'Istituto previdenziale con PEC in pari data e seguito dall'invio, in data 04.03.2024, del modello AP59.
Con memoria del 26.05.2025 si è costituito in giudizio l' come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, rappresentando di aver provveduto, con comunicazione del
19 maggio 2025, al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità in favore del ricorrente, in esecuzione del suddetto decreto di omologa. L'ente convenuto ha poi evidenziato che “Sono stati riconosciuti arretrati per € 34.252,10 per il periodo dall'01/07/2023 al 31/05/2025”, dai quali “sono stati trattenuti € 8.965,58 per applicazione della quota giornaliera di assegno non cumulabile con la retribuzione e di competenza del datore di lavoro per il periodo oggetto di riliquidazione”, precisando che “L'importo netto in pagamento di €. 19.321,17 (più della somma in pretesa) è attualmente in fase di verifica”; ha, infine, dedotto che
“A decorrere dalla mensilità di giugno la pensione tornerà regolarmente in pagamento con l'importo mensile di € 1.316,67 al lordo delle ritenute fiscali”, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
17.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, pur evidenziando come “l' CP_1
ha corrisposto al ricorrente solo la mensilità di giugno 2025 mentre non ha ancora provveduto al versamento delle somme dovute per arretrati”, si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo
CP_ tuttavia per la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione della prestazione sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio all' CP_1
convenuto. Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(comunicazione di liquidazione del 19.05.2025), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi, come sopra osservato, in data 16.07.2024.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 18.06.2025
Il Giudice
IO Busoli