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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3921/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Matilde Boccia, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3921/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo-Altri contratti atipici” assegnata in decisione all'udienza del 15.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c e vertente tra:
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in Casalnuovo Parte_2
(NA), Via Arcora Palazzo Gecos, n. 60, elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla Via Salvator Rosa n. 6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lauro (c.f.
) che la rappresenta ed assiste in virtù di procura C.F._1 rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
P.IVA_
p. iva , R.E.A. di Bologna: cap. soc. € Controparte_1 P.IVA_2
650.000.000,00, soggetta alla Direzione e Coord.to di Controparte_2 con sede in Via Trattati Comunitari Europei n. 13, Bologna (BO), in
[...] persona del l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'Avv. Luca Rotondo, c.f. con studio in Pescara, Viale G. D'Annunzio n. 69, C.F._2 giusta procura alle liti allegata in atti;
OPPOSTA
*** CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 15.09.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti
***
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FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009 1.Con atto di citazione notificato in data 6.05.2024 la società Parte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., quale
[...] P.IVA_1 proprietaria di porzioni immobiliari a destinazione commerciali limitrofe al Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” sito in AG (Na) alla via S. Maria la Nova, n. 1 (proprietà esterna), conveniva in giudizio la CP_1
(“GD”), in qualità di proprietario del menzionato
[...] Parte_3 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.784/2024 del 22/03/2024 (emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 2347/2024), con cui veniva ingiunto alla , di pagare la Parte_1 somma di € 32.140,03 in favore della (“GD”), oltre interessi Controparte_1 di mora ex Dlgs n. 231/02 fino al saldo, nonché le spese della procedura liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali, e in € 286,00 per esborsi. In merito al procedimento monitorio, preliminarmente l'opponente esponeva che, a fondamento della propria pretesa, la società opposta aveva dedotto di aver “organizzato” -nella qualità di proprietario del centro commerciale “ Le Porte di Napoli” sito in AG (Na) alla via S. Maria la Nova, n. 1,- un sistema di gestione coordinato nell'interesse degli affittuari dei centri commerciali e dei proprietari di porzioni immobiliari a destinazione commerciale per il perseguimento di interessi comuni;
di aver sottoscritto con GPC un contratto avente ad oggetto il pagamento di un “contributo” di euro 20.000,00 oltre iva e rivalutazione annuale Istat, in favore di GD;
che secondo la prospettazione dell'opposta ella GPC si era resa inadempiente in relazione alla corresponsione del menzionato contributo, maturando una presunta debitoria di euro 32.057,03 documentata da fatture che, malgrado l'invio di una diffida, la presunta debitrice non aveva provveduto a saldare. Parte A sostegno della proposta opposizione, la parte opponente preliminarmente contestava e disconosceva la conformità all'originale e la valenza probatoria sia intrinseca che estrinseca, ex artt. 2712 e 2719 c.c. di tutta la documentazione prodotta in copia, e in formato non nativo, a supporto della pretesa monitoria, nonché tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto. In particolare, impugnava e contestava le fatture elettroniche emesse dalla società ricorrente poiché ne contestava l'omesso deposito nel formato nativo XML. In via preliminare e in rito, l'opponente eccepiva il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, evocando l'operatività del foro convenzionale di cui all'art. 22 dello Statuto del “ alla stregua del Controparte_3 quale: “Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente e CP_3 al suo correlato Regolamento del Centro Commerciale, incluse quelle inerenti alla sua
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validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, i Consorziati eleggono il foro di Bologna”. A corroborare la dispiegata eccezione premetteva che le tra le parti, sussisteva rapporto di natura consortile, espressamente regolamentato dallo Statuto e dal conseguente Regolamento di gestione, approvati con delibera del 22.11.2019. Segnatamente deduceva che il era composto dall'ingiungente GD e CP_3 dai locatari (nella qualità di proprietari e/o titolari di altri diritti di utilizzo degli immobili) tra i quali figurava la ed aveva come oggetto Parte_1 quello di garantire la prestazione dei servizi relativi al funzionamento del Centro Commerciale e delle aree commerciali limitrofe, come compiutamente indicati all'art. 2 dello Statuto. Sulla scorta del menzionato Statuto e della pretesa monitoria sullo stesso fondata, rivendicava la natura consortile dei rapporti intercorrenti tra le parti e, quindi, l'operatività nella specie dell'art. 22 dello statuto disciplinante il foro convenzionale di Bologna. Pertanto, chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo n. 784/2024 del 22/03/2024 (R.G. 2347/2024), emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con condanna della ricorrente opposta alle spese di lite. Nel merito eccepiva la nullità della clausola relativa alla determinazione dell'oggetto del contributo da cui era scaturita l'avversa pretesa (art. 2 scrittura privata) per assoluta genericità nella determinazione del suddetto importo, in quanto forfettario e svincolato dall'indicazione dei servizi da remunerare, dalla loro incidenza sui singoli consorziati e dalla relativa misura della partecipazione di ciascuno di essi. Altresì contestava l'operatività della clausola di rinuncia preventiva ai diritti e alle azioni di cui all'art.
3.2. contenuta nella richiamata scrittura privata attesa l'indisponibilità della nullità contrattuale e dunque l'inoperatività della rinuncia preventiva a far valere la stessa. In sintesi, stante l'eccepita nullità delle richiamate clausole contrattuali e la rilevata incertezza dell'avversa pretesa creditoria, evocava la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, contestando che i servizi che il avrebbe dovuto eseguire ed il cui CP_3 corrispettivo avrebbe dovuto essere incamerato dalla società ingiungente, a far data dal 2018, non erano stati forniti, con conseguenti disagi per l'opponente. Parte In particolare, l'opponente deduceva essere titolare -sulla scorta di un contratto di leasing- del cd. “corpo B” adiacente all'area commerciale (corpo A) in cui presenti una serie di attività ristorative ed una libreria (Feltrinelli) a Parte loro volta conduttrici della Rilevava che le dette conduttrici da svariati avanzavano continue lamentele alla GPC, nonché constanti minacce di sospensione dei canoni di locazione nonché di azioni di risarcimento del danno per lo stato di precarietà del servizio di pulizia e di guardiania. Inoltre, l'opponente lamentava che la società ingiungente, senza alcuna preventiva comunicazione, aveva dato mandato per l'installazione di un cantiere -che avrebbe dovuto risolvere l'annosa problematica del degrado delle aree esterne- ma che in realtà aveva finito con l'arrecare ulteriori disagi sia per la visibilità,
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che per l'accessibilità ai locali. In particolare, osservava che per molti mesi era stato posto di fronte all'ingresso una transenna che aveva limitato considerevolmente la visibilità dell'area B. (sub. doc. 3). Altresì che negli ultimi mesi era stata realizzata una pensilina atta a garantire anche in caso di pioggia l'accesso diretto tra l'area A ed il cinema (posto alla sinistra del corpo B), di fatto escludendo senza alcuna ragione l'area B, allo stato sempre più isolata. E ancora, osservava che la visibilità di alcune conduttrici della GPC era stata ulteriormente limitata dalla installazione da parte di alcune attività ristorative presenti nell'area A di “dehors” autorizzati dall'ingiungente-opposta. Inoltre, che al fine di agevolare l'accesso dell'utenza verso le attività ristorative del corpo A era stato creato -sempre su autorizzazione dell'ingiungente- un secondo accesso alle stesse posto alla destra del corpo, che di fatto convogliava l'utenza dopo l'orario di chiusura dell'area commerciale, contribuendo a creare una situazione di concorrenza tra le attività ristorative del corpo A e del corpo B, il tutto in spregio allo spirito solidaristico che avrebbe dovuto sottintendere la partecipazione al . CP_3
Alla luce di tale complessivo stato fattuale, eccepiva che la richiesta economica di controparte fosse del tutto ingiustificata, e pertanto da disattendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tutto quanto premesso, citava l'opposta come in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 06.03.2025 e concludeva: In via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Bologna per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Nel merito: - Revocare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarandolo nullo e/o inefficace in quanto emesso sulla base di prova inidonea ex art. 634 c.p.c.; - In ogni caso, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo, dichiarandolo nullo e privo di effetti per le motivazioni di cui in narrativa;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre IVA e CPA e spese generali. Si costituiva la , ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, CP_1 contestando l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e palesemente dilatoria e ne chiedeva il rigetto, con concessione della provvisoria esecutorietà. Preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per violazione degli artt. 30 e 285 TU, all'uopo contestava il mancato pagamento della marca di € 27,00 dovuta per l'art. 30 T.U. Spese di giustizia (anticipazioni forfettarie), pertanto, per effetto dell'art. 285, co. 4, T.U. Spese di giustizia, l'opposizione come non iscritta a ruolo con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. Eccepiva in ogni caso che la dispiegata avversa opposizione fosse del tutto dilatoria e volta unicamente a procrastinare il pagamento del debito. All'uopo contestava che - l'opponente aveva fissato la prima comparizione ad oltre 10 mesi dalla citazione, così perpetrando un chiaro abuso del processo. Dibatteva altresì la genericità del disconoscimento ex art. 2719 c.c. rilevato ex adverso, all'uopo evidenziava in ogni caso la mancata contestazione in merito alla n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 4 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
sottoscrizione del contratto posto alla base dell'ingiunzione. Sottolineava inoltre la mancata richiesta di restituzione delle fatture precedentemente pagate, quale evidente convinzione dell'opponente di dover pagare. Altresì resisteva all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso, giacché fondata sullo Statuto di un di cui eccepiva parte opponente CP_3 non farne parte. Pertanto, rilevava nella specie la sanzione per la lite temeraria. Segnatamente, riguardo l'eccepita incompetenza territoriale, precisava opposta che l'opponente non fosse parte del e quindi non potesse invocare il CP_3 foro di Bologna indicato dall'art. 22, che peraltro rilevava indicare la competenza non esclusiva del foro di Bologna ma concorrente con gli altri fori, ovvero il foro della opponente ex art. 19 c.p.c. e il foro ove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ex art. 20 c.p.c., presso il Centro C.le Le Porte di Napoli in AG (NA), per cui per entrambi i casi rivendicava sussistere la competenza territoriale del Tribunale adito. Avverso il disconoscimento della produzione documentale, eccepita ex adverso, ne deduceva l'assoluta genericità ed inconsistenza, producendo i file xml delle fatture contestate, evidenziando tuttavia che la fonte dell'obbligazione fosse la Scrittura Privata e non le fatture emesse per effetto della sua esecuzione, che peraltro rilevava essere state prodotte unitamente all'estratto autenticato dal notaio delle scritture contabili, e dunque costituire prova idonea per l'emissione dell'ingiunzione ex art. 634 c.p.c. Ancor più pretestuoso rilevava essere il disconoscimento della diffida di pagamento inviate il giorno 11.10.23 e 6.2.24. Sottolineava altresì la mancata contestazione della sottoscrizione del contratto, quale vera fonte dell'obbligazione e ribadiva, inoltre, che la parte opponente non aveva chiesto la restituzione delle fatture precedentemente pagate in base al contratto, a riprova della evidente convinzione di dover pagare. In merito alla eccepita nullità dell'art. 2 della Scrittura Privata per asserita Cont genericità della prestazione fornita, l'opposta ricostruiva i fatti di causa, onde chiarire la portata della Scrittura Privata sottoscritta tra le parti. Dunque, argomentava che il Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” di AG (il Cont
“Centro Commerciale”), di proprietà di , è inserito in un contesto di aree limitrofe nelle quali sono presenti, oltre al Centro Commerciale, anche altri immobili che ospitano varie attività commerciali tali da costituire un più grande parco commerciale;
che nella Scrittura Privata posta a base dell'ingiunzione, le Parte parti avevano premesso che fosse proprietaria di una porzione immobiliare a destinazione commerciale limitrofa al Centro Commerciale, in cui esercitate le attività di “ristorazione, somministrazione, vendita di libri, Cont dischi e articoli per la persona ” (punto B. Scrittura Privata ), e che organizzasse un sistema di gestione omogeneo e coordinato nell'interesse sia degli affittuari del Centro Commerciale sia dei proprietari di porzioni immobiliari a destinazione commerciale limitrofe al Centro Commerciale (tra Parte qui appunto nel perseguimento di interesse comune (art. A. Scrittura Privata). Rilevava inoltre che la GPC dava atto, inoltre, di contribuire alle spese n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 5 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
sostenute dal (“ Parte_4 Parte_4 Cont
), l'organismo di gestione istituito da sempre a vantaggio di
[...] una migliore gestione delle aree di interesse comune. Deduceva, ancora, che in data 22.11.2019 il si era trasformato nel Parte_4 [...]
(“ ), Controparte_4 Parte_4 come da verbale prodotto da GPC quale doc. 2, e GPC dichiarava di volere continuare a usufruire dei servizi erogati dal Consorzio Proprietari (punto D. Scrittura Privata). In sostanza, precisava che il Consorzio Operatori si era stato trasformato nel che non era altro che il Parte_4 Cont consorzio dei proprietari del Centro Commerciale, costituito da e da quale locatario dell'ipermercato Coop situato dentro il Centro CP_2
Commerciale (art. 1 Statuto). Dunque rivendicava stabilito dall'art. 2 dello Statuto che il si occupasse dei servizi relativi al Parte_4 funzionamento del Centro Commerciale e delle aree commerciali limitrofe, elencati in modo non esaustivo nel cit. art. 2, per manutenere e illuminare l'intera area, manutenere gli spazi, gli impianti e le attrezzature di proprietà comune;
effettuare comuni campagne pubblicitarie, promozionali, d'animazione e di pubbliche relazioni del Centro Commerciale, con l'utilizzazione dei segni distintivi del Centro, con evidente vantaggio anche dei proprietari delle aree limitrofe, in termini di afflusso di visitatori. Inoltre, che l'art. 11 dello Statuto precisava ulteriori servizi forniti a beneficio del Centro Commerciale e dei proprietari delle aree limitrofe, in particolare: - servizio di manutenzione degli spazi verdi – parcheggi e piazza esterna;
- servizio di raccolta rifiuti;
- sgombero neve (tutti insieme denominati i “Servizi”). Per effetto di quanto stabilito dall'art. 2 della Scrittura privata, deduceva che la Parte Cont versava direttamente a il contributo spese pari a € 20.000,00 annui per tutti i Servizi resi dal così rimanendo Parte_4 Cont estraneo ai rapporti tra e il medesimo. Quindi eccepiva essere CP_3 infondata l'eccezione di nullità dell'art. 2 della Scrittura Privata, perché oggetto Parte del contratto era la fornitura dei Servizi sopra elencati, a vantaggio di e di tutti gli altri proprietari delle aree limitrofe al Centro Commerciale. Altresì infondata contestava essere l'eccezione di presunta mancanza di elementi predeterminati dell'art. 2 della Scrittura Privata per la determinazione del contributo spese di € 20.000,00 annuali (il “Contributo Spese “), poiché rilevava essere stato determinato tra le parti in assoluta autonomia e libertà di contrarre nella Scrittura Privata, a riprova del perfezionamento dell'accordo delle parti e quindi della comune volontà dei contraenti ex art. 1326 c.c. Ribadiva che il Contributo Spese costituisse proprio il risultato della incidenza delle prestazioni dei Servizi resi in favore delle aree limitrofe rispetto all'intero costo dei Servizi forniti dal come peraltro Parte_4 dichiarato dalle parti all'art.
3.2 della Scrittura Privata, ove DP (il Proprietario Esterno) dichiarava di avere valutato appieno l'ammontare del Contributo Spese e rinunciava a far valere, nei confronti di GD e \o il . CP_3 qualsiasi diritto e azione.
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Da ultimo, resisteva alle contestazioni sollevate dall'opponente relativa all'inadempimento dei servizi resa a partire dal 2018, che in ogni caso eccepiva non dimostrati. Di contro, deduceva essere stati regolarmente forniti i servizi di pulizia e guardiania, nonché le fatture oggetto di causa esporre i compensi dovuti a partire dal 1.7.2022 (ft. n. 7247 del 4 \ 7 \2022 di € 4.575,00) al 1.3.2024 (ft. n. 275 del 2.1.24 di € 4.607,03) mentre le presunte condotte citate dall'opponente non riferibili a tale periodo. Tanto premesso, previa richiesta di concessione della esecuzione provvisoria del decreto opposto, in pendenza di opposizione, ex art. 648 c.p.c, concludeva:
-Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.784/2024 del 22.3.2024 del Tribunale di Napoli Nord di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 784 \2024 del 22.3.224 del Tribunale di Napoli Nord, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- Condannare c.f. , con sede in Via Arcora Parte_1 P.IVA_1
Palazzo Gecos 60, Casalnuovo (NA), al versamento di € 32.140,03 (e/o della diversa somma risultante di giustizia ma sempre nell'ambito della competenza per valore fino a € 52.000) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con condanna dell'opponente per lite temeraria. Assoggettato il presente giudizio alle forme del nuovo rito processuale introdotto dal D. Lgs. n. 149/2022, considerato l'esito delle verifiche preliminari effettuate ai sensi dell'art. 171 bis, comma 1, c.p.c., veniva confermata per la comparizione delle parti l'udienza del 6.3.2025. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, ritenuta la controversia matura per la decisione, stante il valore documentale, veniva fissata l'udienza del 15.9.2025 per la rimessione in decisione e assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. 2.In via pregiudiziale di rito va disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli Nord, per essere competente il Tribunale di Bologna in virtù della convenzione pattuita all'art. 22 dello Statuto evocato dall'opponente a supporto. Rilevante e dirimente a tal fine è la circostanza alla stregua della quale la opponente non è parte del e pertanto Parte_4 non può giovarsi della competenza territoriale scelta dai consorziati. Ed invero, per come può inferirsi dalla documentazione in atti, lo Statuto è stato infatti modificato con l'assemblea del 22.11.19 il cui ordine del giorno, tra gli altri, era proprio la modifica della qualifica del Consorziato con la previsione di “un nuovo sistema di governance formato dalla proprietà (GD – immobiliare grande distribuzione) e dall'attuale locatario dell'Ipermercato e non più dagli operatori” cui è seguita la delibera sulla adozione di un nuovo testo di statuto sociale che è quello prodotto dalle parti. Inoltre, l'art. 5 dello Statuto prevede espressamente: “La qualità di Consorziato è assunta, senza altra formalità oltre la firma di una copia del presente statuto, dagli attuali nonché futuri proprietari e/o titolari di altro diritto reale di godimento, e/o locatari, rispettivamente della Galleria Commerciale e dell'Ipermercato costituenti il Centro Commerciale”. Sicchè, la GPC non rientrando in n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
nessuna delle fattispecie previste dallo Statuto per la qualifica di Consorziato, non può avvalersi della clausola di cui all'art 22 del citato Statuto. In ogni caso, mette conto evidenziare sul punto che la giurisprudenza consolidata, con orientamento cui il Tribunale intende prestare adesione per la congruenza delle argomentazioni, afferma che “Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e non inderogabile……. ..La clausola di deroga alla competenza territoriale pattuita tra due parti contrattuali non può essere imposta a un soggetto terzo che non ha preso parte alla negoziazione e per il quale la clausola è res inter alios acta. (Cass. civ. n. 5820/2024). Nondimeno “L'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è "res inter alios acta". Pertanto, nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 24415 del 29 ottobre 2013). Peraltro, pur volendo considerare gli ulteriori fori, la competenza ricade sempre nel circondario dell'adito Tribunale. Come è noto, poi, nelle cause relative ai diritti di obbligazione il convenuto o chiamato che intende eccepire la incompetenza per territorio al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c. ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt.18, 19 e 20 c.p.c. (tra le tante, Cass. 30.8.2004 n.17371). Nella specie, l'opponente non ha ritualmente contestato la competenza del giudice adito limitandosi ad eccepire solo in merito al “foro convenzionale ". Esaminando poi la predetta eccezione, in punto di diritto giova ricordare chel'art.1182 c.c. individua il luogo in cui la prestazione deve essere adempiuta, in ragione, in primis, della determinazione convenzionale o secondo gli usi o in base alla natura della prestazione o ad altre circostanze e, in secundis, alla stregua del suo oggetto. Secondo la dottrina, il luogo rileva ai fini dell'esatto adempimento della prestazione nonché ai fini processuali, poiché il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio rappresenta uno dei criteri di determinazione della competenza per territorio (Giorgianni, 326). Inoltre, tale luogo consente di stabilire, secondo il diritto internazionale privato, la legge applicabile al rapporto, qualora le parti abbiano collegato la legge applicabile al luogo di adempimento dell'obbligazione. Il luogo dell'adempimento può essere determinato da una convenzione, dagli usi esclusivamente normativi, dalla natura della prestazione o anche da una espressa regola legislativa speciale dettata in sede di disciplina di singoli tipi contrattuali (Bianca, 243). Al riguardo, occorre fare riferimento alla singola prestazione da adempiere, non già all'intero rapporto cui essa inerisce ( , in Tr. I.Z., 1991, 521). Tale ordine Pt_5 gerarchico è rigoroso ( in Tr. C.M., 1974, 161), sicché, qualora le parti Per_1
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stabiliscano un luogo di adempimento incompatibile con la natura della prestazione, questa si renderà impossibile e nessuna obbligazione sorgerà tra le parti ( in Tr. Res., 1999, 101). Nel concetto di convenzione devono Per_2 intendersi comprese anche la determinazione unilaterale, come accade per i negozi unilaterali, o quella contenuta nel titolo costitutivo dell'obbligazione, come una sentenza (Giorgianni, 326). Tra le tipiche clausole di individuazione del luogo di adempimento stabilite per accordo fra le parti si citano il pagamento della merce contro assegno, il pagamento alla presentazione della fattura, il pagamento a mezzo tratta (Breccia, in Tr. I.Z., 1991, 529). Quando, invece, il luogo dell'adempimento non sia determinato da convenzioni o da usi, avrà rilevanza la natura della prestazione (Di Majo, 1993, 116), il che pone uno stretto legame tra luogo di adempimento e funzione dell'obbligazione: il luogo deve essere, infatti, identificato in quello in cui trova migliore soddisfazione l'interesse del creditore (Bianca, 243). Quanto alle obbligazioni pecuniarie, l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass. n. 22326/2007; Cass. n. 1387/2024). Tanto premesso, stante la natura della pretesa monitoria e del rapporto sotteso, rilevato che il Contratto posto a base dell'ingiunzione sottoscritto tra le parti in lite (cfr. scrittura privata, doc1, fascicolo monitorio) non contiene alcuna deroga della competenza territoriale ed è stato sottoscritto ad AG, è evidente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale. 3.Passando al merito, è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 9 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve
“…proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda…”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. A fronte di tale evidenza le contestazioni avanzate dall'opponente nel presente giudizio della sussistenza e dell'ammontare del credito risultano del tutto generiche. Infatti, risultando non contestato il rapporto che è alla base del credito ingiunto, è onere del debitore fornire la prova dell'esatto adempimento. L'opponente, a ben vedere, si è limitato nelle sue difese a ribaltatore l'onere probatorio per legge a suo carico laddove ha contestato la valenza della pretesa di pagamento allegati dall'opposta senza fornire esso stesso la prova dell'integrale pagamento e, a fronte della specifica indicazione delle fatture e delle relative scadenze, degli importi corrisposti e della data del ritardato versamento, non ha fornito la prova della tempestività dei pagamenti o comunque di eventuali anteriori pagamenti. In merito, non appare superfluo, altresì, evidenziare che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della
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domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass., SS.UU., 2951/2016). Da ultimo risulta ultroneo ricordare che, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Orbene nel caso di specie, alla diligente allegazione da parte della società opposta dei fatti costitutivi della propria pretesa, nulla ha utilmente allegato e provato l'opponente in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Quanto ai motivi della dispiegata opposizione, la giurisprudenza ha chiarito che il disconoscimento, per essere efficace, non può essere generico ma deve essere chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito. Il disconoscimento effettuato dall'opponente in merito alla produzione documentale di parte opposta è apparso di contro, palesemente generico, riferito alla produzione documentale nel suo complesso. In particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale, così come puntualmente evidenziato dalla Corte nella decisione 16836/2021. Nulla di tutto ciò è stato esplicitato nella specie. Per consolidata interpretazione giurisprudenziale della S. C. in tema di prova documentale (Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 14950 del 08/06/2018, Rv. 649366 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 1324 del 18/01/2022, Rv. 663748 – 01), il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Inconferenti sono altresì le contestazioni alle fatture prodotte dalla parte opposta allegate al procedimento monitorio e prodotte nel presente giudizio (cfr. doc. 17). Sul punto, la giurisprudenza, anche recentissima, ha precisato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra
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imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” [Cassazione civile, sez. 3, sentenza 8 febbraio 2024, n. 3581; Cassazione civile. sez. 2, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. 2, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801]. Fermo tutto quanto innanzi, la questione del valore delle fatture per la prova del credito, assume contorni particolari con riferimento alle fatture elettroniche, in formato XML che possono essere equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili. Questa conclusione è supportata dal fatto che il Sistema di Interscambio (SDI) genera documenti informatici che sono considerati duplicati autentici, indistinguibili dagli originali, e non semplici copie. Inoltre, i soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche tramite SDI sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, viene meno anche l'obbligo di conservare le scritture contabili richieste dall'art. 634, comma 2, c.p.c. per ottenere il decreto ingiuntivo, rendendo superflua la presentazione di estratti autentici delle scritture contabili (Trib. Verona, 29 novembre 2019; Trib. Padova, 8 agosto 2019; Ag. Entrate, prov., 30 aprile 2018, n. 89757). Tuttavia, la giurisprudenza di merito prevalente – cui questo giudice intende aderire- adotta un approccio prudente, richiedendo un collegamento tra le fatture e le scritture contabili ufficiali per garantire una maggiore affidabilità del credito (Trib. Massa, 21 luglio 2023; Trib. Milano, 15 marzo 2022). Tale approccio si fonda sul principio generale secondo cui un documento formato dalla stessa parte non costituisce prova a suo favore, a meno che non sia corroborato da elementi aggiuntivi di credibilità, come la regolare tenuta delle scritture contabili. La Cassazione - con la già menzionata sentenza n. 3581/2024 - ha affrontato l'interessante tema del carattere “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario. L'interpretazione dei giudici di legittimità si è esplicata nel dettare il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. In sintesi, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 12 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile). Cont Mette in ogni caso conto evidenziare che l'opposta ha prodotto le fatture in formato xml (cfr. doc. 17), nonché condivisibilmente ribadito che la fonte dell'obbligazione è la Scrittura Privata intercorsa (doc1) piuttosto che le fatture emesse per effetto della sua esecuzione, che peraltro sono state prodotte unitamente all'estratto autenticato dal notaio delle scritture contabili (doc. 3), e dunque in base all'art. 634 c.p.c. costituiscono prova idonea per l'emissione dell'ingiunzione (sul punto si rinvia alla già citata giurisprudenza).
Altresì prive di riscontro probatorio sono risultate le doglianze di parte opponente in merito alle inadempienze che presumibilmente avrebbe compiuto l'opposta, nondimeno le stesse sono risultate disancorate cronologicamente dalla pretesa monitoria fatta valere. Le contestazioni svolte dall'opponente, dunque, integrano la cd exceptio inadimpleti contractus di cui all'art 1460 c.c. diretta a paralizzare la pretesa di adempimento avanzata da parte attrice. L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè, deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. Ciò precisato, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità. (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295). Inoltre, continua la Corte, verificare se l'eccezione di inadempimento sia stata svolta solo a seguito della richiesta di pagamento o in precedenza è altro indice rilevante di valutazione in concreto della sussistenza o meno della buona fede. Ciò detto, nella specie, tutta l'ulteriore documentazione prodotta da GD prova la esistenza dei contratti di affidamento in esecuzione, da parte di GD e del , dei servizi di manutenzione, di posizionamento dei lampioni per CP_3 la illuminazione esterna e la manutenzione dei marciapiedi della Parte_6 negli anni '22-'24, ed è corredata dalle relative fatture che non sono state disconosciute (cfr. docc. 14,19,20,21). Altresì dicasi per la documentazione relativa ai servizi di sorveglianza, vigilanza e antincendio negli anni '22-'24 dalla Soc. Police Group Srl corredata dalle relative fatture (cfr. docc. 15,18,16,17).
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Non può non evidenziarsi, inoltre, la contraddittorietà dell'eccepita nullità dell'art. 2 della Scrittura Privata, relativa al pagamento del contributo spese, Parte eccepita dalla opponente, per asserita genericità, a fronte delle contestazioni in merito ai servizi resi. Ed invero, parte opponente se da un lato lamenta perplessità in merito alla ratio del contributo, dall'altro contesta le prestazioni rese dal , dimostrando dunque di essere ben conscia dei CP_3 servizi oggetto del contributo annuo. Pertanto, la difesa articolata dalla opposta e le risultanze documentali minano la fondatezza e contrastano tutto quanto precedentemente sostenuto dalla opponente in merito alla presunta nullità del contratto. Cont Ed invero contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, la ha dimostrato sin dalla propria comparsa di costituzione, l'infondatezza della eccezione sollevata dall'opponente in merito ad un presunto inadempimento alle proprie prestazioni contrattuali. A tal proposito, giova ribadirlo, le presunte condotte citate dall'opponente non sono affatto riferibili a tale periodo, per il quale non vi è alcun inadempimento. Peraltro, privo di riscontro il presunto degrado delle aree esterne, circa la eventuale installazione di un cantiere, di una transenna, di una pensilina, e di alcuni dehors dei ristoranti, e di un secondo accesso posto alla destra dell'area, giacché oltre ad essere non provati dall'opponente, risultano del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione, perché estranei alla Scrittura Privata e ai suoi Servizi, e non riconducibili all'opera dell'odierna opposta. Va rilevato inoltre la tardività delle avanzate contestazioni, giacché le stesse Parte non risultano oggetto di alcuna pregressa denuncia, da parte di di inadempimento contrattuale e\o di lamentele in generale sui Servizi ricevuti, bensì sollevate solo in questa sede al fine di paralizzare la pretesa di adempimento avanzata, e dunque per quanto innanzi argomentato, contrarie alla buona fede di cui all'art 1460 c.c. Sul punto va ribadito che l'opposta ha dato comunque prova dei servizi resi in cambio del contributo indicato. Invero, per effetto di quanto stabilito dall'art. Parte Cont 2 della Scrittura privata, è tenuta a versare direttamente a il contributo spese pari a € 20.000,00 annui per tutti i Servizi resi dal
[...]
quindi del tutto infondata l'eccezione di nullità dell'art. 2 Parte_4 della Scrittura Privata, perché l'oggetto del contratto estrinsecantesi nella Parte fornitura dei Servizi sopra elencati, a vantaggio di e di tutti gli altri proprietari delle aree limitrofe al Centro Commerciale, risulta definito e pattuito tra le parti (doc.1 ) Tutto ciò detto, in esame, si rileva che, a fronte della diligente allegazione da parte del creditore, attore in senso sostanziale (nella specie Controparte_1 dei fatti costitutivi della propria pretesa azionata in sede monitoria, nulla ha utilmente provato il debitore, attore in senso formale (nella specie
[...]
) in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento Parte_1 della domanda monitoria, non avendo processualmente esplicato alcuna difesa circostanziata in merito alle eccezioni sollevate nel giudizio in esame.
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Per questi motivi
, l'opposizione va reietta. L'infondatezza dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
4. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte opposta, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010).
5. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo recante n.784/2024 del 22.3.2024;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e n. r.g.a.c. Pagina 15 di 16 P.IVA_4 N. 3921/2024 R.G.A.C.
rimborso forfettario come per legge con attribuzione al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario. Così deciso in Aversa, 03/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Matilde Boccia, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3921/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo-Altri contratti atipici” assegnata in decisione all'udienza del 15.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c e vertente tra:
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in Casalnuovo Parte_2
(NA), Via Arcora Palazzo Gecos, n. 60, elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla Via Salvator Rosa n. 6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lauro (c.f.
) che la rappresenta ed assiste in virtù di procura C.F._1 rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
P.IVA_
p. iva , R.E.A. di Bologna: cap. soc. € Controparte_1 P.IVA_2
650.000.000,00, soggetta alla Direzione e Coord.to di Controparte_2 con sede in Via Trattati Comunitari Europei n. 13, Bologna (BO), in
[...] persona del l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'Avv. Luca Rotondo, c.f. con studio in Pescara, Viale G. D'Annunzio n. 69, C.F._2 giusta procura alle liti allegata in atti;
OPPOSTA
*** CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 15.09.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti
***
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FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009 1.Con atto di citazione notificato in data 6.05.2024 la società Parte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., quale
[...] P.IVA_1 proprietaria di porzioni immobiliari a destinazione commerciali limitrofe al Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” sito in AG (Na) alla via S. Maria la Nova, n. 1 (proprietà esterna), conveniva in giudizio la CP_1
(“GD”), in qualità di proprietario del menzionato
[...] Parte_3 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.784/2024 del 22/03/2024 (emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 2347/2024), con cui veniva ingiunto alla , di pagare la Parte_1 somma di € 32.140,03 in favore della (“GD”), oltre interessi Controparte_1 di mora ex Dlgs n. 231/02 fino al saldo, nonché le spese della procedura liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali, e in € 286,00 per esborsi. In merito al procedimento monitorio, preliminarmente l'opponente esponeva che, a fondamento della propria pretesa, la società opposta aveva dedotto di aver “organizzato” -nella qualità di proprietario del centro commerciale “ Le Porte di Napoli” sito in AG (Na) alla via S. Maria la Nova, n. 1,- un sistema di gestione coordinato nell'interesse degli affittuari dei centri commerciali e dei proprietari di porzioni immobiliari a destinazione commerciale per il perseguimento di interessi comuni;
di aver sottoscritto con GPC un contratto avente ad oggetto il pagamento di un “contributo” di euro 20.000,00 oltre iva e rivalutazione annuale Istat, in favore di GD;
che secondo la prospettazione dell'opposta ella GPC si era resa inadempiente in relazione alla corresponsione del menzionato contributo, maturando una presunta debitoria di euro 32.057,03 documentata da fatture che, malgrado l'invio di una diffida, la presunta debitrice non aveva provveduto a saldare. Parte A sostegno della proposta opposizione, la parte opponente preliminarmente contestava e disconosceva la conformità all'originale e la valenza probatoria sia intrinseca che estrinseca, ex artt. 2712 e 2719 c.c. di tutta la documentazione prodotta in copia, e in formato non nativo, a supporto della pretesa monitoria, nonché tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto. In particolare, impugnava e contestava le fatture elettroniche emesse dalla società ricorrente poiché ne contestava l'omesso deposito nel formato nativo XML. In via preliminare e in rito, l'opponente eccepiva il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, evocando l'operatività del foro convenzionale di cui all'art. 22 dello Statuto del “ alla stregua del Controparte_3 quale: “Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente e CP_3 al suo correlato Regolamento del Centro Commerciale, incluse quelle inerenti alla sua
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validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, i Consorziati eleggono il foro di Bologna”. A corroborare la dispiegata eccezione premetteva che le tra le parti, sussisteva rapporto di natura consortile, espressamente regolamentato dallo Statuto e dal conseguente Regolamento di gestione, approvati con delibera del 22.11.2019. Segnatamente deduceva che il era composto dall'ingiungente GD e CP_3 dai locatari (nella qualità di proprietari e/o titolari di altri diritti di utilizzo degli immobili) tra i quali figurava la ed aveva come oggetto Parte_1 quello di garantire la prestazione dei servizi relativi al funzionamento del Centro Commerciale e delle aree commerciali limitrofe, come compiutamente indicati all'art. 2 dello Statuto. Sulla scorta del menzionato Statuto e della pretesa monitoria sullo stesso fondata, rivendicava la natura consortile dei rapporti intercorrenti tra le parti e, quindi, l'operatività nella specie dell'art. 22 dello statuto disciplinante il foro convenzionale di Bologna. Pertanto, chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo n. 784/2024 del 22/03/2024 (R.G. 2347/2024), emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con condanna della ricorrente opposta alle spese di lite. Nel merito eccepiva la nullità della clausola relativa alla determinazione dell'oggetto del contributo da cui era scaturita l'avversa pretesa (art. 2 scrittura privata) per assoluta genericità nella determinazione del suddetto importo, in quanto forfettario e svincolato dall'indicazione dei servizi da remunerare, dalla loro incidenza sui singoli consorziati e dalla relativa misura della partecipazione di ciascuno di essi. Altresì contestava l'operatività della clausola di rinuncia preventiva ai diritti e alle azioni di cui all'art.
3.2. contenuta nella richiamata scrittura privata attesa l'indisponibilità della nullità contrattuale e dunque l'inoperatività della rinuncia preventiva a far valere la stessa. In sintesi, stante l'eccepita nullità delle richiamate clausole contrattuali e la rilevata incertezza dell'avversa pretesa creditoria, evocava la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, contestando che i servizi che il avrebbe dovuto eseguire ed il cui CP_3 corrispettivo avrebbe dovuto essere incamerato dalla società ingiungente, a far data dal 2018, non erano stati forniti, con conseguenti disagi per l'opponente. Parte In particolare, l'opponente deduceva essere titolare -sulla scorta di un contratto di leasing- del cd. “corpo B” adiacente all'area commerciale (corpo A) in cui presenti una serie di attività ristorative ed una libreria (Feltrinelli) a Parte loro volta conduttrici della Rilevava che le dette conduttrici da svariati avanzavano continue lamentele alla GPC, nonché constanti minacce di sospensione dei canoni di locazione nonché di azioni di risarcimento del danno per lo stato di precarietà del servizio di pulizia e di guardiania. Inoltre, l'opponente lamentava che la società ingiungente, senza alcuna preventiva comunicazione, aveva dato mandato per l'installazione di un cantiere -che avrebbe dovuto risolvere l'annosa problematica del degrado delle aree esterne- ma che in realtà aveva finito con l'arrecare ulteriori disagi sia per la visibilità,
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che per l'accessibilità ai locali. In particolare, osservava che per molti mesi era stato posto di fronte all'ingresso una transenna che aveva limitato considerevolmente la visibilità dell'area B. (sub. doc. 3). Altresì che negli ultimi mesi era stata realizzata una pensilina atta a garantire anche in caso di pioggia l'accesso diretto tra l'area A ed il cinema (posto alla sinistra del corpo B), di fatto escludendo senza alcuna ragione l'area B, allo stato sempre più isolata. E ancora, osservava che la visibilità di alcune conduttrici della GPC era stata ulteriormente limitata dalla installazione da parte di alcune attività ristorative presenti nell'area A di “dehors” autorizzati dall'ingiungente-opposta. Inoltre, che al fine di agevolare l'accesso dell'utenza verso le attività ristorative del corpo A era stato creato -sempre su autorizzazione dell'ingiungente- un secondo accesso alle stesse posto alla destra del corpo, che di fatto convogliava l'utenza dopo l'orario di chiusura dell'area commerciale, contribuendo a creare una situazione di concorrenza tra le attività ristorative del corpo A e del corpo B, il tutto in spregio allo spirito solidaristico che avrebbe dovuto sottintendere la partecipazione al . CP_3
Alla luce di tale complessivo stato fattuale, eccepiva che la richiesta economica di controparte fosse del tutto ingiustificata, e pertanto da disattendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tutto quanto premesso, citava l'opposta come in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 06.03.2025 e concludeva: In via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Bologna per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Nel merito: - Revocare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarandolo nullo e/o inefficace in quanto emesso sulla base di prova inidonea ex art. 634 c.p.c.; - In ogni caso, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo, dichiarandolo nullo e privo di effetti per le motivazioni di cui in narrativa;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre IVA e CPA e spese generali. Si costituiva la , ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, CP_1 contestando l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e palesemente dilatoria e ne chiedeva il rigetto, con concessione della provvisoria esecutorietà. Preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per violazione degli artt. 30 e 285 TU, all'uopo contestava il mancato pagamento della marca di € 27,00 dovuta per l'art. 30 T.U. Spese di giustizia (anticipazioni forfettarie), pertanto, per effetto dell'art. 285, co. 4, T.U. Spese di giustizia, l'opposizione come non iscritta a ruolo con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. Eccepiva in ogni caso che la dispiegata avversa opposizione fosse del tutto dilatoria e volta unicamente a procrastinare il pagamento del debito. All'uopo contestava che - l'opponente aveva fissato la prima comparizione ad oltre 10 mesi dalla citazione, così perpetrando un chiaro abuso del processo. Dibatteva altresì la genericità del disconoscimento ex art. 2719 c.c. rilevato ex adverso, all'uopo evidenziava in ogni caso la mancata contestazione in merito alla n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 4 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
sottoscrizione del contratto posto alla base dell'ingiunzione. Sottolineava inoltre la mancata richiesta di restituzione delle fatture precedentemente pagate, quale evidente convinzione dell'opponente di dover pagare. Altresì resisteva all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso, giacché fondata sullo Statuto di un di cui eccepiva parte opponente CP_3 non farne parte. Pertanto, rilevava nella specie la sanzione per la lite temeraria. Segnatamente, riguardo l'eccepita incompetenza territoriale, precisava opposta che l'opponente non fosse parte del e quindi non potesse invocare il CP_3 foro di Bologna indicato dall'art. 22, che peraltro rilevava indicare la competenza non esclusiva del foro di Bologna ma concorrente con gli altri fori, ovvero il foro della opponente ex art. 19 c.p.c. e il foro ove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ex art. 20 c.p.c., presso il Centro C.le Le Porte di Napoli in AG (NA), per cui per entrambi i casi rivendicava sussistere la competenza territoriale del Tribunale adito. Avverso il disconoscimento della produzione documentale, eccepita ex adverso, ne deduceva l'assoluta genericità ed inconsistenza, producendo i file xml delle fatture contestate, evidenziando tuttavia che la fonte dell'obbligazione fosse la Scrittura Privata e non le fatture emesse per effetto della sua esecuzione, che peraltro rilevava essere state prodotte unitamente all'estratto autenticato dal notaio delle scritture contabili, e dunque costituire prova idonea per l'emissione dell'ingiunzione ex art. 634 c.p.c. Ancor più pretestuoso rilevava essere il disconoscimento della diffida di pagamento inviate il giorno 11.10.23 e 6.2.24. Sottolineava altresì la mancata contestazione della sottoscrizione del contratto, quale vera fonte dell'obbligazione e ribadiva, inoltre, che la parte opponente non aveva chiesto la restituzione delle fatture precedentemente pagate in base al contratto, a riprova della evidente convinzione di dover pagare. In merito alla eccepita nullità dell'art. 2 della Scrittura Privata per asserita Cont genericità della prestazione fornita, l'opposta ricostruiva i fatti di causa, onde chiarire la portata della Scrittura Privata sottoscritta tra le parti. Dunque, argomentava che il Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” di AG (il Cont
“Centro Commerciale”), di proprietà di , è inserito in un contesto di aree limitrofe nelle quali sono presenti, oltre al Centro Commerciale, anche altri immobili che ospitano varie attività commerciali tali da costituire un più grande parco commerciale;
che nella Scrittura Privata posta a base dell'ingiunzione, le Parte parti avevano premesso che fosse proprietaria di una porzione immobiliare a destinazione commerciale limitrofa al Centro Commerciale, in cui esercitate le attività di “ristorazione, somministrazione, vendita di libri, Cont dischi e articoli per la persona ” (punto B. Scrittura Privata ), e che organizzasse un sistema di gestione omogeneo e coordinato nell'interesse sia degli affittuari del Centro Commerciale sia dei proprietari di porzioni immobiliari a destinazione commerciale limitrofe al Centro Commerciale (tra Parte qui appunto nel perseguimento di interesse comune (art. A. Scrittura Privata). Rilevava inoltre che la GPC dava atto, inoltre, di contribuire alle spese n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 5 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
sostenute dal (“ Parte_4 Parte_4 Cont
), l'organismo di gestione istituito da sempre a vantaggio di
[...] una migliore gestione delle aree di interesse comune. Deduceva, ancora, che in data 22.11.2019 il si era trasformato nel Parte_4 [...]
(“ ), Controparte_4 Parte_4 come da verbale prodotto da GPC quale doc. 2, e GPC dichiarava di volere continuare a usufruire dei servizi erogati dal Consorzio Proprietari (punto D. Scrittura Privata). In sostanza, precisava che il Consorzio Operatori si era stato trasformato nel che non era altro che il Parte_4 Cont consorzio dei proprietari del Centro Commerciale, costituito da e da quale locatario dell'ipermercato Coop situato dentro il Centro CP_2
Commerciale (art. 1 Statuto). Dunque rivendicava stabilito dall'art. 2 dello Statuto che il si occupasse dei servizi relativi al Parte_4 funzionamento del Centro Commerciale e delle aree commerciali limitrofe, elencati in modo non esaustivo nel cit. art. 2, per manutenere e illuminare l'intera area, manutenere gli spazi, gli impianti e le attrezzature di proprietà comune;
effettuare comuni campagne pubblicitarie, promozionali, d'animazione e di pubbliche relazioni del Centro Commerciale, con l'utilizzazione dei segni distintivi del Centro, con evidente vantaggio anche dei proprietari delle aree limitrofe, in termini di afflusso di visitatori. Inoltre, che l'art. 11 dello Statuto precisava ulteriori servizi forniti a beneficio del Centro Commerciale e dei proprietari delle aree limitrofe, in particolare: - servizio di manutenzione degli spazi verdi – parcheggi e piazza esterna;
- servizio di raccolta rifiuti;
- sgombero neve (tutti insieme denominati i “Servizi”). Per effetto di quanto stabilito dall'art. 2 della Scrittura privata, deduceva che la Parte Cont versava direttamente a il contributo spese pari a € 20.000,00 annui per tutti i Servizi resi dal così rimanendo Parte_4 Cont estraneo ai rapporti tra e il medesimo. Quindi eccepiva essere CP_3 infondata l'eccezione di nullità dell'art. 2 della Scrittura Privata, perché oggetto Parte del contratto era la fornitura dei Servizi sopra elencati, a vantaggio di e di tutti gli altri proprietari delle aree limitrofe al Centro Commerciale. Altresì infondata contestava essere l'eccezione di presunta mancanza di elementi predeterminati dell'art. 2 della Scrittura Privata per la determinazione del contributo spese di € 20.000,00 annuali (il “Contributo Spese “), poiché rilevava essere stato determinato tra le parti in assoluta autonomia e libertà di contrarre nella Scrittura Privata, a riprova del perfezionamento dell'accordo delle parti e quindi della comune volontà dei contraenti ex art. 1326 c.c. Ribadiva che il Contributo Spese costituisse proprio il risultato della incidenza delle prestazioni dei Servizi resi in favore delle aree limitrofe rispetto all'intero costo dei Servizi forniti dal come peraltro Parte_4 dichiarato dalle parti all'art.
3.2 della Scrittura Privata, ove DP (il Proprietario Esterno) dichiarava di avere valutato appieno l'ammontare del Contributo Spese e rinunciava a far valere, nei confronti di GD e \o il . CP_3 qualsiasi diritto e azione.
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Da ultimo, resisteva alle contestazioni sollevate dall'opponente relativa all'inadempimento dei servizi resa a partire dal 2018, che in ogni caso eccepiva non dimostrati. Di contro, deduceva essere stati regolarmente forniti i servizi di pulizia e guardiania, nonché le fatture oggetto di causa esporre i compensi dovuti a partire dal 1.7.2022 (ft. n. 7247 del 4 \ 7 \2022 di € 4.575,00) al 1.3.2024 (ft. n. 275 del 2.1.24 di € 4.607,03) mentre le presunte condotte citate dall'opponente non riferibili a tale periodo. Tanto premesso, previa richiesta di concessione della esecuzione provvisoria del decreto opposto, in pendenza di opposizione, ex art. 648 c.p.c, concludeva:
-Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.784/2024 del 22.3.2024 del Tribunale di Napoli Nord di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 784 \2024 del 22.3.224 del Tribunale di Napoli Nord, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- Condannare c.f. , con sede in Via Arcora Parte_1 P.IVA_1
Palazzo Gecos 60, Casalnuovo (NA), al versamento di € 32.140,03 (e/o della diversa somma risultante di giustizia ma sempre nell'ambito della competenza per valore fino a € 52.000) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con condanna dell'opponente per lite temeraria. Assoggettato il presente giudizio alle forme del nuovo rito processuale introdotto dal D. Lgs. n. 149/2022, considerato l'esito delle verifiche preliminari effettuate ai sensi dell'art. 171 bis, comma 1, c.p.c., veniva confermata per la comparizione delle parti l'udienza del 6.3.2025. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, ritenuta la controversia matura per la decisione, stante il valore documentale, veniva fissata l'udienza del 15.9.2025 per la rimessione in decisione e assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. 2.In via pregiudiziale di rito va disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli Nord, per essere competente il Tribunale di Bologna in virtù della convenzione pattuita all'art. 22 dello Statuto evocato dall'opponente a supporto. Rilevante e dirimente a tal fine è la circostanza alla stregua della quale la opponente non è parte del e pertanto Parte_4 non può giovarsi della competenza territoriale scelta dai consorziati. Ed invero, per come può inferirsi dalla documentazione in atti, lo Statuto è stato infatti modificato con l'assemblea del 22.11.19 il cui ordine del giorno, tra gli altri, era proprio la modifica della qualifica del Consorziato con la previsione di “un nuovo sistema di governance formato dalla proprietà (GD – immobiliare grande distribuzione) e dall'attuale locatario dell'Ipermercato e non più dagli operatori” cui è seguita la delibera sulla adozione di un nuovo testo di statuto sociale che è quello prodotto dalle parti. Inoltre, l'art. 5 dello Statuto prevede espressamente: “La qualità di Consorziato è assunta, senza altra formalità oltre la firma di una copia del presente statuto, dagli attuali nonché futuri proprietari e/o titolari di altro diritto reale di godimento, e/o locatari, rispettivamente della Galleria Commerciale e dell'Ipermercato costituenti il Centro Commerciale”. Sicchè, la GPC non rientrando in n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
nessuna delle fattispecie previste dallo Statuto per la qualifica di Consorziato, non può avvalersi della clausola di cui all'art 22 del citato Statuto. In ogni caso, mette conto evidenziare sul punto che la giurisprudenza consolidata, con orientamento cui il Tribunale intende prestare adesione per la congruenza delle argomentazioni, afferma che “Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e non inderogabile……. ..La clausola di deroga alla competenza territoriale pattuita tra due parti contrattuali non può essere imposta a un soggetto terzo che non ha preso parte alla negoziazione e per il quale la clausola è res inter alios acta. (Cass. civ. n. 5820/2024). Nondimeno “L'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è "res inter alios acta". Pertanto, nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 24415 del 29 ottobre 2013). Peraltro, pur volendo considerare gli ulteriori fori, la competenza ricade sempre nel circondario dell'adito Tribunale. Come è noto, poi, nelle cause relative ai diritti di obbligazione il convenuto o chiamato che intende eccepire la incompetenza per territorio al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c. ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt.18, 19 e 20 c.p.c. (tra le tante, Cass. 30.8.2004 n.17371). Nella specie, l'opponente non ha ritualmente contestato la competenza del giudice adito limitandosi ad eccepire solo in merito al “foro convenzionale ". Esaminando poi la predetta eccezione, in punto di diritto giova ricordare chel'art.1182 c.c. individua il luogo in cui la prestazione deve essere adempiuta, in ragione, in primis, della determinazione convenzionale o secondo gli usi o in base alla natura della prestazione o ad altre circostanze e, in secundis, alla stregua del suo oggetto. Secondo la dottrina, il luogo rileva ai fini dell'esatto adempimento della prestazione nonché ai fini processuali, poiché il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio rappresenta uno dei criteri di determinazione della competenza per territorio (Giorgianni, 326). Inoltre, tale luogo consente di stabilire, secondo il diritto internazionale privato, la legge applicabile al rapporto, qualora le parti abbiano collegato la legge applicabile al luogo di adempimento dell'obbligazione. Il luogo dell'adempimento può essere determinato da una convenzione, dagli usi esclusivamente normativi, dalla natura della prestazione o anche da una espressa regola legislativa speciale dettata in sede di disciplina di singoli tipi contrattuali (Bianca, 243). Al riguardo, occorre fare riferimento alla singola prestazione da adempiere, non già all'intero rapporto cui essa inerisce ( , in Tr. I.Z., 1991, 521). Tale ordine Pt_5 gerarchico è rigoroso ( in Tr. C.M., 1974, 161), sicché, qualora le parti Per_1
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stabiliscano un luogo di adempimento incompatibile con la natura della prestazione, questa si renderà impossibile e nessuna obbligazione sorgerà tra le parti ( in Tr. Res., 1999, 101). Nel concetto di convenzione devono Per_2 intendersi comprese anche la determinazione unilaterale, come accade per i negozi unilaterali, o quella contenuta nel titolo costitutivo dell'obbligazione, come una sentenza (Giorgianni, 326). Tra le tipiche clausole di individuazione del luogo di adempimento stabilite per accordo fra le parti si citano il pagamento della merce contro assegno, il pagamento alla presentazione della fattura, il pagamento a mezzo tratta (Breccia, in Tr. I.Z., 1991, 529). Quando, invece, il luogo dell'adempimento non sia determinato da convenzioni o da usi, avrà rilevanza la natura della prestazione (Di Majo, 1993, 116), il che pone uno stretto legame tra luogo di adempimento e funzione dell'obbligazione: il luogo deve essere, infatti, identificato in quello in cui trova migliore soddisfazione l'interesse del creditore (Bianca, 243). Quanto alle obbligazioni pecuniarie, l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass. n. 22326/2007; Cass. n. 1387/2024). Tanto premesso, stante la natura della pretesa monitoria e del rapporto sotteso, rilevato che il Contratto posto a base dell'ingiunzione sottoscritto tra le parti in lite (cfr. scrittura privata, doc1, fascicolo monitorio) non contiene alcuna deroga della competenza territoriale ed è stato sottoscritto ad AG, è evidente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale. 3.Passando al merito, è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 9 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve
“…proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda…”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. A fronte di tale evidenza le contestazioni avanzate dall'opponente nel presente giudizio della sussistenza e dell'ammontare del credito risultano del tutto generiche. Infatti, risultando non contestato il rapporto che è alla base del credito ingiunto, è onere del debitore fornire la prova dell'esatto adempimento. L'opponente, a ben vedere, si è limitato nelle sue difese a ribaltatore l'onere probatorio per legge a suo carico laddove ha contestato la valenza della pretesa di pagamento allegati dall'opposta senza fornire esso stesso la prova dell'integrale pagamento e, a fronte della specifica indicazione delle fatture e delle relative scadenze, degli importi corrisposti e della data del ritardato versamento, non ha fornito la prova della tempestività dei pagamenti o comunque di eventuali anteriori pagamenti. In merito, non appare superfluo, altresì, evidenziare che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della
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domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass., SS.UU., 2951/2016). Da ultimo risulta ultroneo ricordare che, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Orbene nel caso di specie, alla diligente allegazione da parte della società opposta dei fatti costitutivi della propria pretesa, nulla ha utilmente allegato e provato l'opponente in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Quanto ai motivi della dispiegata opposizione, la giurisprudenza ha chiarito che il disconoscimento, per essere efficace, non può essere generico ma deve essere chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito. Il disconoscimento effettuato dall'opponente in merito alla produzione documentale di parte opposta è apparso di contro, palesemente generico, riferito alla produzione documentale nel suo complesso. In particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale, così come puntualmente evidenziato dalla Corte nella decisione 16836/2021. Nulla di tutto ciò è stato esplicitato nella specie. Per consolidata interpretazione giurisprudenziale della S. C. in tema di prova documentale (Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 14950 del 08/06/2018, Rv. 649366 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 1324 del 18/01/2022, Rv. 663748 – 01), il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Inconferenti sono altresì le contestazioni alle fatture prodotte dalla parte opposta allegate al procedimento monitorio e prodotte nel presente giudizio (cfr. doc. 17). Sul punto, la giurisprudenza, anche recentissima, ha precisato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra
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imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” [Cassazione civile, sez. 3, sentenza 8 febbraio 2024, n. 3581; Cassazione civile. sez. 2, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. 2, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801]. Fermo tutto quanto innanzi, la questione del valore delle fatture per la prova del credito, assume contorni particolari con riferimento alle fatture elettroniche, in formato XML che possono essere equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili. Questa conclusione è supportata dal fatto che il Sistema di Interscambio (SDI) genera documenti informatici che sono considerati duplicati autentici, indistinguibili dagli originali, e non semplici copie. Inoltre, i soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche tramite SDI sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, viene meno anche l'obbligo di conservare le scritture contabili richieste dall'art. 634, comma 2, c.p.c. per ottenere il decreto ingiuntivo, rendendo superflua la presentazione di estratti autentici delle scritture contabili (Trib. Verona, 29 novembre 2019; Trib. Padova, 8 agosto 2019; Ag. Entrate, prov., 30 aprile 2018, n. 89757). Tuttavia, la giurisprudenza di merito prevalente – cui questo giudice intende aderire- adotta un approccio prudente, richiedendo un collegamento tra le fatture e le scritture contabili ufficiali per garantire una maggiore affidabilità del credito (Trib. Massa, 21 luglio 2023; Trib. Milano, 15 marzo 2022). Tale approccio si fonda sul principio generale secondo cui un documento formato dalla stessa parte non costituisce prova a suo favore, a meno che non sia corroborato da elementi aggiuntivi di credibilità, come la regolare tenuta delle scritture contabili. La Cassazione - con la già menzionata sentenza n. 3581/2024 - ha affrontato l'interessante tema del carattere “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario. L'interpretazione dei giudici di legittimità si è esplicata nel dettare il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. In sintesi, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto n. 3921/2024 r.g.a.c. Pagina 12 di 16 N. 3921/2024 R.G.A.C.
giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile). Cont Mette in ogni caso conto evidenziare che l'opposta ha prodotto le fatture in formato xml (cfr. doc. 17), nonché condivisibilmente ribadito che la fonte dell'obbligazione è la Scrittura Privata intercorsa (doc1) piuttosto che le fatture emesse per effetto della sua esecuzione, che peraltro sono state prodotte unitamente all'estratto autenticato dal notaio delle scritture contabili (doc. 3), e dunque in base all'art. 634 c.p.c. costituiscono prova idonea per l'emissione dell'ingiunzione (sul punto si rinvia alla già citata giurisprudenza).
Altresì prive di riscontro probatorio sono risultate le doglianze di parte opponente in merito alle inadempienze che presumibilmente avrebbe compiuto l'opposta, nondimeno le stesse sono risultate disancorate cronologicamente dalla pretesa monitoria fatta valere. Le contestazioni svolte dall'opponente, dunque, integrano la cd exceptio inadimpleti contractus di cui all'art 1460 c.c. diretta a paralizzare la pretesa di adempimento avanzata da parte attrice. L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè, deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. Ciò precisato, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità. (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295). Inoltre, continua la Corte, verificare se l'eccezione di inadempimento sia stata svolta solo a seguito della richiesta di pagamento o in precedenza è altro indice rilevante di valutazione in concreto della sussistenza o meno della buona fede. Ciò detto, nella specie, tutta l'ulteriore documentazione prodotta da GD prova la esistenza dei contratti di affidamento in esecuzione, da parte di GD e del , dei servizi di manutenzione, di posizionamento dei lampioni per CP_3 la illuminazione esterna e la manutenzione dei marciapiedi della Parte_6 negli anni '22-'24, ed è corredata dalle relative fatture che non sono state disconosciute (cfr. docc. 14,19,20,21). Altresì dicasi per la documentazione relativa ai servizi di sorveglianza, vigilanza e antincendio negli anni '22-'24 dalla Soc. Police Group Srl corredata dalle relative fatture (cfr. docc. 15,18,16,17).
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Non può non evidenziarsi, inoltre, la contraddittorietà dell'eccepita nullità dell'art. 2 della Scrittura Privata, relativa al pagamento del contributo spese, Parte eccepita dalla opponente, per asserita genericità, a fronte delle contestazioni in merito ai servizi resi. Ed invero, parte opponente se da un lato lamenta perplessità in merito alla ratio del contributo, dall'altro contesta le prestazioni rese dal , dimostrando dunque di essere ben conscia dei CP_3 servizi oggetto del contributo annuo. Pertanto, la difesa articolata dalla opposta e le risultanze documentali minano la fondatezza e contrastano tutto quanto precedentemente sostenuto dalla opponente in merito alla presunta nullità del contratto. Cont Ed invero contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, la ha dimostrato sin dalla propria comparsa di costituzione, l'infondatezza della eccezione sollevata dall'opponente in merito ad un presunto inadempimento alle proprie prestazioni contrattuali. A tal proposito, giova ribadirlo, le presunte condotte citate dall'opponente non sono affatto riferibili a tale periodo, per il quale non vi è alcun inadempimento. Peraltro, privo di riscontro il presunto degrado delle aree esterne, circa la eventuale installazione di un cantiere, di una transenna, di una pensilina, e di alcuni dehors dei ristoranti, e di un secondo accesso posto alla destra dell'area, giacché oltre ad essere non provati dall'opponente, risultano del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione, perché estranei alla Scrittura Privata e ai suoi Servizi, e non riconducibili all'opera dell'odierna opposta. Va rilevato inoltre la tardività delle avanzate contestazioni, giacché le stesse Parte non risultano oggetto di alcuna pregressa denuncia, da parte di di inadempimento contrattuale e\o di lamentele in generale sui Servizi ricevuti, bensì sollevate solo in questa sede al fine di paralizzare la pretesa di adempimento avanzata, e dunque per quanto innanzi argomentato, contrarie alla buona fede di cui all'art 1460 c.c. Sul punto va ribadito che l'opposta ha dato comunque prova dei servizi resi in cambio del contributo indicato. Invero, per effetto di quanto stabilito dall'art. Parte Cont 2 della Scrittura privata, è tenuta a versare direttamente a il contributo spese pari a € 20.000,00 annui per tutti i Servizi resi dal
[...]
quindi del tutto infondata l'eccezione di nullità dell'art. 2 Parte_4 della Scrittura Privata, perché l'oggetto del contratto estrinsecantesi nella Parte fornitura dei Servizi sopra elencati, a vantaggio di e di tutti gli altri proprietari delle aree limitrofe al Centro Commerciale, risulta definito e pattuito tra le parti (doc.1 ) Tutto ciò detto, in esame, si rileva che, a fronte della diligente allegazione da parte del creditore, attore in senso sostanziale (nella specie Controparte_1 dei fatti costitutivi della propria pretesa azionata in sede monitoria, nulla ha utilmente provato il debitore, attore in senso formale (nella specie
[...]
) in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento Parte_1 della domanda monitoria, non avendo processualmente esplicato alcuna difesa circostanziata in merito alle eccezioni sollevate nel giudizio in esame.
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Per questi motivi
, l'opposizione va reietta. L'infondatezza dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
4. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte opposta, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010).
5. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo recante n.784/2024 del 22.3.2024;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e n. r.g.a.c. Pagina 15 di 16 P.IVA_4 N. 3921/2024 R.G.A.C.
rimborso forfettario come per legge con attribuzione al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario. Così deciso in Aversa, 03/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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