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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4734 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Claudia Maria Bonomi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso in data 11 luglio 2024 e vertente tra:
(codice fiscale , nata a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
26.01.1991, residente a [...], difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al ricorso dall'Avv. Tatiana Benelli del Foro di Milano;
e
, nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Milano, Via Camporgnago 40, con domicilio in Cologno Monzese, Via Pablo Neruda 5 ove trovasi in regime di arresti domiciliari, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'Avv. Viviana Maselli del Foro di Milano;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Milano presso la Casa Circondariale di San Vittore in data 05.11.2013, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2013, n. 22, Reg. 10, P. II, s.c/1;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
• spese legali tra le parti;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
2) il figlio minore resta in affido esclusivo alla madre e collocato Persona_1 presso l'abitazione della stessa sita in Cologno Monzese, Viale Romagna 1 con possibilità del Cortez Cortez di visita del figlio minore secondo il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni dei Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese, incaricati dal Tribunale Civile di Milano con la sentenza precitata di separazione, riterranno di applicare nell'esclusivo interesse del minore;
3) il padre verserà, il primo giorno di ogni mese a decorrere dal Parte_2 01.07.2024, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma di € 250,00= a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT e provvederà al rimborso del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee Guida disposte dal Tribunale di Monza, previa esibizione del documento contabile/fiscale;
4) il Sig. verserà a titolo di pregressi assegni di mantenimento maturati prima del Parte_2 predetto ricorso per scioglimento del matrimonio, a saldo e stralcio di ogni eventuale e successiva pretesa in ordine agli stessi, la somma omnicomprensiva di € 10.000,00= (diecimila/00) a mezzo bonifico bancario sull'iban indicato al punto precedente, suddivisa in numero due rate: la prima rata da versarsi all'atto del deposito del ricorso per scioglimento del matrimonio e la seconda entro la data di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con rinuncia espressa di ambedue le parti a qualunque azione civile e/o penale per le maggiori ed eventuali somme pregresse dovute a titolo di mantenimento del figlio minore;
5) è intenzione della Sig.ra presentare istanza di modifica del cognome del figlio minore Pt_1
nello specifico l'elisione di quello del Cortez, alla quale, sin da ora, il Sig. Cortez nulla Per_1 oppone e nulla opporrà; 6) le parti dichiarano che le spese legali sono compensate tra le parti.
Motivi della decisione
In data 24 luglio 2024, le parti hanno deposito ricorso congiunto per ottenere la pronuncia di divorzio e definire le condizioni circa la gestione del figlio , nato a [...] il 19 Persona_1 settembre 2013. Con Decreto in data 9 settembre 2024, il Giudice istruttore rilevava che “dalla sentenza di separazione in atti emergeva una situazione familiare complessa nella quale il figlio minore Per_1
risulta ritenere che il nuovo compagno della madre, sig. padre della sorellina
[...] CP_1
, sia suo padre;
Persona_2 che il minore all'epoca della sentenza non era a conoscenza della vera identità del padre, già sottoposto a misura detentiva di anni 4, mesi 9 giorni 18 per associazione a delinquere, lesioni e minacce in qualità di capo e promotore di una gang latina e che sarebbe rimasto totalmente assente dalla vita del minore, disinteressato all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale ed avrebbe anche interrotto qualsivoglia comunicazione con la moglie;
che la sentenza di separazione ha confermato ai Servizi Sociali l'incarico già conferito ma rimasto sostanzialmente inattuato di regolamentare e avviare le frequentazioni tra il minore ed il padre, in Spazio neutro e con modalità osservate, secondo tempi e modalità rispondenti alle sue esigenze di crescita e nel rispetto della sua volontà; che nello scarno ricorso congiunto di divorzio si fa mero generico riferimento alle condizioni di cui alla sentenza di separazione ma nulla è chiarito in merito a quanto accaduto dalla data di pubblicazione della sentenza, 1 aprile 2019 ed in particolare, se al figlio sia stata rivelata la identità del padre;
che il padre ha dichiarato di trovarsi agli arresti domiciliari ex art. 656 co X cpp a Cologno Monzese e di essere disoccupato;
che il figlio nato il [...], è ancora minorenne nella prima adolescenza;
Per_1
che dalle condizioni concordate risulta pacifico il mancato versamento degli assegni di mantenimento riconosciuto un debito quantificato in € 10.000,00, senza alcuna evidenza di pagamenti effettuati (€250x12=€3.000 all'anno solo di spese straordinarie, x 5 anni dal 2019 = € 15.000) e che l'accordo contiene rinunzia a chiedere maggiori somme;
che la sinora ha manifestato intenzione di elidere il cognome “ attribuito al figlio Pt_1 Pt_2 minore e il padre ha dichiarato di nulla opporre”. Per_1
Pertanto, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti e chiedeva l'acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese, sulle attività sinora svolte in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, IX civile, n.3199/2019. Con Relazione dei Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese depositata in data 30 aprile 2025 è emerso che “allo stato attuale, l'equipe unanime ritiene che l'intervento comunitario sia da considerarsi concluso, non rilevando alcun margine di lavoro o ulteriori obiettivi perseguibili. Data Pa la richiesta di dimissione datata 13/10/2024 e l'impossibilità di condividere con la signora n progetto educativo stante la totale mancanza di collaborazione da parte della stessa, non verranno sviluppati obiettivi di tipo educativo. Gli unici interventi che verranno messi in atto dall'equipe di Pers lavoro riguarderanno la sola tutela dei figli minori . e R”. All'udienza in data 28 maggio 2025 il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta Separazione giudiziale con Sentenza del Tribunale di Milano n. 3199/2019 pubblicata in data 1 aprile 2019. Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. AFFIDAMENTO COLLOCAMENTO E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie deve essere certamente confermato l'affidamento super esclusivo di Per_1
alla madre, unica figura genitoriale di riferimento e il collocamento presso la stessa, secondo
[...] il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni dei Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese, incaricati dal Tribunale Civile di Milano con la sentenza precitata di separazione, riterranno di applicare nell'esclusivo interesse del minore;
I rapporti di frequentazione tra padre e figlio dovranno essere concordati con la madre e autorizzati dai Servizi Sociali di Cologno Monzese, ai quali è riconosciuta la facoltà di rimodulare il diritto di visita nell'interesse del minore.
IN PUNTO ECONOMICO Il Tribunale, in virtù dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., ritiene congruo porre a carico del padre l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1
, come peraltro concordato tra le parti.
[...]
ASSEGNO UNICO L'assegno unico per la prole verrà erogato in favore di in qualità Parte_1 di unico genitore affidatario e collocatario dei minori;
INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI OL ZE Il Tribunale recepisce quanto indicato dai Servizi Sociali nella relazione dell'aprile 2025 e dispone, pertanto, la chiusura dell'intervento comunitario. Resta ferma la facoltà dei Servizi di intervenire a tutela del minore e di monitorarne le condizioni di benessere, segnalando tempestivamente al Tribunale per i Minorenni competente ogni eventuale situazione pregiudizievole per il minore
Per_1
SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
e così provvede:
[...] Parte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti MILANO in data 5 novembre 2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano all'Atto n 22, P. II, s. C/1, reg, 10, anno 2013. II. Dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre e collocamento Persona_1 presso di lei;
III. Dispone che i rapporti di frequentazione padre figlio siano concordati con la madre e autorizzati dai Servizi Sociali di Cologno Monzese, ai quali è riconosciuta la facoltà di rimodulare il diritto di visita nell'interesse del minore IV. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al Parte_2 mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di € 250,00 da versare a controparte entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. V. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli come da Linee Guida contenute nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza;
VI. Dispone che l'assegno unico venga erogato interamente in favore di
[...]
; Parte_1 VII. Incarica i Servizi Sociali di OL ZE di proseguire nel monitoraggio e nella verifica dello stato di benessere del minore, invitandoli a segnalare ogni eventuale pregiudizio per la prole al Tribunale per i Minorenni;
VIII. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MILANO affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. IX. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Invita la cancelleria a comunicare la presente Sentenza ai Servizi Sociali di OL ZE.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 17 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Claudia Maria Bonomi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso in data 11 luglio 2024 e vertente tra:
(codice fiscale , nata a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
26.01.1991, residente a [...], difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al ricorso dall'Avv. Tatiana Benelli del Foro di Milano;
e
, nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Milano, Via Camporgnago 40, con domicilio in Cologno Monzese, Via Pablo Neruda 5 ove trovasi in regime di arresti domiciliari, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'Avv. Viviana Maselli del Foro di Milano;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Milano presso la Casa Circondariale di San Vittore in data 05.11.2013, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2013, n. 22, Reg. 10, P. II, s.c/1;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
• spese legali tra le parti;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
2) il figlio minore resta in affido esclusivo alla madre e collocato Persona_1 presso l'abitazione della stessa sita in Cologno Monzese, Viale Romagna 1 con possibilità del Cortez Cortez di visita del figlio minore secondo il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni dei Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese, incaricati dal Tribunale Civile di Milano con la sentenza precitata di separazione, riterranno di applicare nell'esclusivo interesse del minore;
3) il padre verserà, il primo giorno di ogni mese a decorrere dal Parte_2 01.07.2024, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma di € 250,00= a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT e provvederà al rimborso del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee Guida disposte dal Tribunale di Monza, previa esibizione del documento contabile/fiscale;
4) il Sig. verserà a titolo di pregressi assegni di mantenimento maturati prima del Parte_2 predetto ricorso per scioglimento del matrimonio, a saldo e stralcio di ogni eventuale e successiva pretesa in ordine agli stessi, la somma omnicomprensiva di € 10.000,00= (diecimila/00) a mezzo bonifico bancario sull'iban indicato al punto precedente, suddivisa in numero due rate: la prima rata da versarsi all'atto del deposito del ricorso per scioglimento del matrimonio e la seconda entro la data di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con rinuncia espressa di ambedue le parti a qualunque azione civile e/o penale per le maggiori ed eventuali somme pregresse dovute a titolo di mantenimento del figlio minore;
5) è intenzione della Sig.ra presentare istanza di modifica del cognome del figlio minore Pt_1
nello specifico l'elisione di quello del Cortez, alla quale, sin da ora, il Sig. Cortez nulla Per_1 oppone e nulla opporrà; 6) le parti dichiarano che le spese legali sono compensate tra le parti.
Motivi della decisione
In data 24 luglio 2024, le parti hanno deposito ricorso congiunto per ottenere la pronuncia di divorzio e definire le condizioni circa la gestione del figlio , nato a [...] il 19 Persona_1 settembre 2013. Con Decreto in data 9 settembre 2024, il Giudice istruttore rilevava che “dalla sentenza di separazione in atti emergeva una situazione familiare complessa nella quale il figlio minore Per_1
risulta ritenere che il nuovo compagno della madre, sig. padre della sorellina
[...] CP_1
, sia suo padre;
Persona_2 che il minore all'epoca della sentenza non era a conoscenza della vera identità del padre, già sottoposto a misura detentiva di anni 4, mesi 9 giorni 18 per associazione a delinquere, lesioni e minacce in qualità di capo e promotore di una gang latina e che sarebbe rimasto totalmente assente dalla vita del minore, disinteressato all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale ed avrebbe anche interrotto qualsivoglia comunicazione con la moglie;
che la sentenza di separazione ha confermato ai Servizi Sociali l'incarico già conferito ma rimasto sostanzialmente inattuato di regolamentare e avviare le frequentazioni tra il minore ed il padre, in Spazio neutro e con modalità osservate, secondo tempi e modalità rispondenti alle sue esigenze di crescita e nel rispetto della sua volontà; che nello scarno ricorso congiunto di divorzio si fa mero generico riferimento alle condizioni di cui alla sentenza di separazione ma nulla è chiarito in merito a quanto accaduto dalla data di pubblicazione della sentenza, 1 aprile 2019 ed in particolare, se al figlio sia stata rivelata la identità del padre;
che il padre ha dichiarato di trovarsi agli arresti domiciliari ex art. 656 co X cpp a Cologno Monzese e di essere disoccupato;
che il figlio nato il [...], è ancora minorenne nella prima adolescenza;
Per_1
che dalle condizioni concordate risulta pacifico il mancato versamento degli assegni di mantenimento riconosciuto un debito quantificato in € 10.000,00, senza alcuna evidenza di pagamenti effettuati (€250x12=€3.000 all'anno solo di spese straordinarie, x 5 anni dal 2019 = € 15.000) e che l'accordo contiene rinunzia a chiedere maggiori somme;
che la sinora ha manifestato intenzione di elidere il cognome “ attribuito al figlio Pt_1 Pt_2 minore e il padre ha dichiarato di nulla opporre”. Per_1
Pertanto, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti e chiedeva l'acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese, sulle attività sinora svolte in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, IX civile, n.3199/2019. Con Relazione dei Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese depositata in data 30 aprile 2025 è emerso che “allo stato attuale, l'equipe unanime ritiene che l'intervento comunitario sia da considerarsi concluso, non rilevando alcun margine di lavoro o ulteriori obiettivi perseguibili. Data Pa la richiesta di dimissione datata 13/10/2024 e l'impossibilità di condividere con la signora n progetto educativo stante la totale mancanza di collaborazione da parte della stessa, non verranno sviluppati obiettivi di tipo educativo. Gli unici interventi che verranno messi in atto dall'equipe di Pers lavoro riguarderanno la sola tutela dei figli minori . e R”. All'udienza in data 28 maggio 2025 il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta Separazione giudiziale con Sentenza del Tribunale di Milano n. 3199/2019 pubblicata in data 1 aprile 2019. Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. AFFIDAMENTO COLLOCAMENTO E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie deve essere certamente confermato l'affidamento super esclusivo di Per_1
alla madre, unica figura genitoriale di riferimento e il collocamento presso la stessa, secondo
[...] il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni dei Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese, incaricati dal Tribunale Civile di Milano con la sentenza precitata di separazione, riterranno di applicare nell'esclusivo interesse del minore;
I rapporti di frequentazione tra padre e figlio dovranno essere concordati con la madre e autorizzati dai Servizi Sociali di Cologno Monzese, ai quali è riconosciuta la facoltà di rimodulare il diritto di visita nell'interesse del minore.
IN PUNTO ECONOMICO Il Tribunale, in virtù dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., ritiene congruo porre a carico del padre l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1
, come peraltro concordato tra le parti.
[...]
ASSEGNO UNICO L'assegno unico per la prole verrà erogato in favore di in qualità Parte_1 di unico genitore affidatario e collocatario dei minori;
INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI OL ZE Il Tribunale recepisce quanto indicato dai Servizi Sociali nella relazione dell'aprile 2025 e dispone, pertanto, la chiusura dell'intervento comunitario. Resta ferma la facoltà dei Servizi di intervenire a tutela del minore e di monitorarne le condizioni di benessere, segnalando tempestivamente al Tribunale per i Minorenni competente ogni eventuale situazione pregiudizievole per il minore
Per_1
SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
e così provvede:
[...] Parte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti MILANO in data 5 novembre 2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano all'Atto n 22, P. II, s. C/1, reg, 10, anno 2013. II. Dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre e collocamento Persona_1 presso di lei;
III. Dispone che i rapporti di frequentazione padre figlio siano concordati con la madre e autorizzati dai Servizi Sociali di Cologno Monzese, ai quali è riconosciuta la facoltà di rimodulare il diritto di visita nell'interesse del minore IV. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al Parte_2 mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di € 250,00 da versare a controparte entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. V. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli come da Linee Guida contenute nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza;
VI. Dispone che l'assegno unico venga erogato interamente in favore di
[...]
; Parte_1 VII. Incarica i Servizi Sociali di OL ZE di proseguire nel monitoraggio e nella verifica dello stato di benessere del minore, invitandoli a segnalare ogni eventuale pregiudizio per la prole al Tribunale per i Minorenni;
VIII. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MILANO affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. IX. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Invita la cancelleria a comunicare la presente Sentenza ai Servizi Sociali di OL ZE.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 17 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti