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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2680/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1 C.F._1
Andree Omobini,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], con l'avv. CP_1 C.F._2
Laura Tartarini;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in AL in data 04.11.2016, regolarmente trascritto nei Registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Genova con i seguenti identificativi: Atto n. 217 – Parte II – Serie C
– Anno 2017 – Ufficio 1
2) dare atto che i coniugi dichiarano di rinunciare a richiedere all'altro coniuge un contributo
1 al proprio mantenimento e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altro, con l'esatto puntuale adempimento di quanto sopra;
3) Le spese della presente procedura saranno pagate al 50% tra i ricorrenti;
Le parti chiedono venga emessa sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni precedentemente esposte dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti alle seguenti”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a AL (SENEGAL) il 4.11.2016 (atto successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale consensuale come da sentenza n. 525/2024, resa da questo Tribunale il 19.2.2024;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto a AL (SENEGAL) il 4.11.2016;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 217, parte II, serie C, anno 2017), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1 C.F._1
Andree Omobini,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], con l'avv. CP_1 C.F._2
Laura Tartarini;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in AL in data 04.11.2016, regolarmente trascritto nei Registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Genova con i seguenti identificativi: Atto n. 217 – Parte II – Serie C
– Anno 2017 – Ufficio 1
2) dare atto che i coniugi dichiarano di rinunciare a richiedere all'altro coniuge un contributo
1 al proprio mantenimento e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altro, con l'esatto puntuale adempimento di quanto sopra;
3) Le spese della presente procedura saranno pagate al 50% tra i ricorrenti;
Le parti chiedono venga emessa sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni precedentemente esposte dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti alle seguenti”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a AL (SENEGAL) il 4.11.2016 (atto successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale consensuale come da sentenza n. 525/2024, resa da questo Tribunale il 19.2.2024;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto a AL (SENEGAL) il 4.11.2016;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 217, parte II, serie C, anno 2017), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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