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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/10/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1028/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1028/2025 r.g. promossa da
(C.F. nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 res.te alla via San Lorentino n. 17 e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via dei C.F._2 Montefeltro n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Altieri (C.F.
), giusta procure rilasciate su fogli separati da considerarsi, ex art. 83, C.F._3 comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38, fax n. 0771 324437, e domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con sede in V.le Trastevere n. 76/A, 00153 Roma, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. , via Via degli P.IVA_2 Arazzieri n 4, 50129 Firenze, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ufficiale estratto dal Registro PP.AA. tenuto dal sito Email_2 internet https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp, difeso dai Funzionari Dott.ssa Stefania
RIDENTE e Dott. Luca BARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per le annualità indicate in ricorso.
Si costituisce ritualmente il resistente, riconoscendo la pretesa CP_1
di parte ricorrente.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto, stante peraltro l'acquiescenza del resistente, la quale giustifica la liquidazione dei CP_1
compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. DA il resistente al pagamento – in favore della CP_1
ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa nei
2 suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. DA la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 950,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 21/10/2025
Il giudice
Giorgio IS
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1028/2025 r.g. promossa da
(C.F. nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 res.te alla via San Lorentino n. 17 e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via dei C.F._2 Montefeltro n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Altieri (C.F.
), giusta procure rilasciate su fogli separati da considerarsi, ex art. 83, C.F._3 comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38, fax n. 0771 324437, e domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con sede in V.le Trastevere n. 76/A, 00153 Roma, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. , via Via degli P.IVA_2 Arazzieri n 4, 50129 Firenze, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ufficiale estratto dal Registro PP.AA. tenuto dal sito Email_2 internet https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp, difeso dai Funzionari Dott.ssa Stefania
RIDENTE e Dott. Luca BARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per le annualità indicate in ricorso.
Si costituisce ritualmente il resistente, riconoscendo la pretesa CP_1
di parte ricorrente.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto, stante peraltro l'acquiescenza del resistente, la quale giustifica la liquidazione dei CP_1
compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. DA il resistente al pagamento – in favore della CP_1
ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa nei
2 suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. DA la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 950,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 21/10/2025
Il giudice
Giorgio IS
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