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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Lisi e Ugo Troso, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 14.8.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 3.867,23 erogatale a titolo di pensione di inabilità ex L.n. 118/71 da aprile 2022 a marzo 2023 e pretesa in restituzione dall' con nota dell'1.6.2023, eccependo la irripetibilità dei ratei e CP_1 domandando, altresì, la restituzione di quanto già trattenuto in compensazione. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da ritenere che le somme di cui si discute siano state indebitamente erogate alla dovendosi, a tale riguardo, fare riferimento - tenuto Pt_1 conto delle precipue indicazioni in ordine all'origine dell'indebito fornite dall' e in CP_1 difetto di allegazioni sul punto promananti dalla parte ricorrente - al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Tanto premesso, occorre osservare che, se per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di
1 questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha, pure, evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Derivando l'indebito di cui si discute dalla riliquidazione della prestazione di invalidità civile per motivi reddituali relativamente al periodo da aprile 2022 a marzo 2023 (laddove, a seguito del venir meno della condizione di inabile, i redditi percepiti dalla ricorrente, in rapporto alla minore soglia valevole per l'assegno di invalidità civile, sono divenuti incompatibili con la erogazione della prestazione assistenziale in questione), in termini favorevoli alla tesi attorea milita l'assorbente circostanza che la ricostituzione operata dall'istituto previdenziale sia stata comunicata alla ricorrente successivamente al mese di marzo 2023, con conseguente irripetibilità delle somme versate prima di tale data. Né può ritenersi che la ricorrente possa essersi trovata in una situazione di dolo rispetto al venir meno del diritto a percepire i ratei in questione, difettando la prova che la medesima ricorrente sia venuta a conoscenza del fatto che i redditi dichiarati fossero
2 divenuti incompatibili con la prestazione assistenziale spettante (ovvero l'assegno mensile di cui al precitato art. 13 L.n. 118/71, in luogo della pensione di inabilità) in data anteriore alla ricostituzione operata. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 14.8.2023 da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
[...] CP_1 dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro di euro 3.867,23 chiesta in ripetizione dall' con nota dell'1.6.2023; condanna l' alla restituzione in favore CP_1 CP_1 della delle somme a tale titolo eventualmente trattenute in compensazione, con Pt_1 la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; condanna l' a CP_1 pagare le spese processuali in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Lisi e Ugo Troso, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 14.8.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 3.867,23 erogatale a titolo di pensione di inabilità ex L.n. 118/71 da aprile 2022 a marzo 2023 e pretesa in restituzione dall' con nota dell'1.6.2023, eccependo la irripetibilità dei ratei e CP_1 domandando, altresì, la restituzione di quanto già trattenuto in compensazione. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da ritenere che le somme di cui si discute siano state indebitamente erogate alla dovendosi, a tale riguardo, fare riferimento - tenuto Pt_1 conto delle precipue indicazioni in ordine all'origine dell'indebito fornite dall' e in CP_1 difetto di allegazioni sul punto promananti dalla parte ricorrente - al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Tanto premesso, occorre osservare che, se per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di
1 questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha, pure, evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Derivando l'indebito di cui si discute dalla riliquidazione della prestazione di invalidità civile per motivi reddituali relativamente al periodo da aprile 2022 a marzo 2023 (laddove, a seguito del venir meno della condizione di inabile, i redditi percepiti dalla ricorrente, in rapporto alla minore soglia valevole per l'assegno di invalidità civile, sono divenuti incompatibili con la erogazione della prestazione assistenziale in questione), in termini favorevoli alla tesi attorea milita l'assorbente circostanza che la ricostituzione operata dall'istituto previdenziale sia stata comunicata alla ricorrente successivamente al mese di marzo 2023, con conseguente irripetibilità delle somme versate prima di tale data. Né può ritenersi che la ricorrente possa essersi trovata in una situazione di dolo rispetto al venir meno del diritto a percepire i ratei in questione, difettando la prova che la medesima ricorrente sia venuta a conoscenza del fatto che i redditi dichiarati fossero
2 divenuti incompatibili con la prestazione assistenziale spettante (ovvero l'assegno mensile di cui al precitato art. 13 L.n. 118/71, in luogo della pensione di inabilità) in data anteriore alla ricostituzione operata. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 14.8.2023 da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
[...] CP_1 dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro di euro 3.867,23 chiesta in ripetizione dall' con nota dell'1.6.2023; condanna l' alla restituzione in favore CP_1 CP_1 della delle somme a tale titolo eventualmente trattenute in compensazione, con Pt_1 la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; condanna l' a CP_1 pagare le spese processuali in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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