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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/06/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2167 /2019
TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA ex art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate da parte opponente che ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
lette le note di parte opposta che ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia, chiedendo la condanna di controparte alle spese di lite
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da fogli allegati.
Il Giudice
dott. ssa Laura Vincenza Amato
N. R.G. 2167/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2167/2019 promossa da rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito Luigi Cofano;
Parte_1
OPPONENTE
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Beniamino Mazzilli;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, che qui si intendono integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 5.02.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole il 25.01.2019 per l'importo complessivo di €5.219,68 a titolo di quote condominiali non riscosse per consumi idrici dai conduttori degli immobili di sua proprietà.
Segnatamente ha riferito della pendenza del giudizio di opposizione al titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo ed ha eccepito l'inesistenza del credito per essere stato già parzialmente versato Contr all' in virtù di un piano di pagamento rateale concordato con l'ente.
2. Con comparsa del 10.04.2019 si è costituita l'Amministrazione Condominiale in alla CP_1
in persona dell'Amministratore Giudiziario “Dott. ” Controparte_1 Controparte_3 eccependo l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, in quanto fondata sui medesimi motivi oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
3. Con note del 26.11.2021 parte opponente ha depositato la sentenza, intervenuta nelle more, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4252 del 02.11.2018 sulla base del quale è stata avviata la procedura esecutiva qui opposta. Nel merito l'importo definitivamente accertato a carico della è pari ad €4.048,13, riduzione riconosciuta dalla stessa opposta, Parte_1
Contr per gli importi direttamente versati ad antecedentemente all'instaurazione del giudizio di opposizione. Ha, inoltre, dato atto di aver pagato l'importo residuo con bonifico bancario del
30.01.2021, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
4. Parte opposta ha confermato l'intervenuto pagamento del saldo, aderendo alla richiesta di cessata materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di lite.
5. Tanto premesso, stante la richiesta congiunta delle parti, essendo stato soddisfatto il credito intimato col precetto opposto, può dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e dunque la necessità di una pronuncia del giudice nel merito.
Parte opposta ha, tuttavia, insistito, per la condanna alle spese di controparte.
Occorre, dunque, valutare la fondatezza dei motivi di opposizione al fine di regolamentare le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Com'è noto con l'opposizione a precetto si può contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e il giudice dell'opposizione ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo, purché le relative contestazioni non possano essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto.
Nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale (com'è nel caso di specie) il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori al titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
L'opposizione all'esecuzione va, dunque, dichiarata inammissibile, allorché il debitore abbia fondato l'impugnazione su motivi che ha dedotto o avrebbe dovuto dedurre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, restando devoluta al giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo.
6. Per le ragioni suesposte le spese di lite devono essere poste a carico di , nei Parte_1 valori minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento da 1.101 a 5.200 - fasi studio, introduttiva e decisoria).
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Amministrazione Parte_1 condominiale in alla via Crisanzio n.116, liquidate in € 1.701,00, oltre rimborso spese al 15%, CP_1 iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 18.06.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA ex art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate da parte opponente che ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
lette le note di parte opposta che ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia, chiedendo la condanna di controparte alle spese di lite
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da fogli allegati.
Il Giudice
dott. ssa Laura Vincenza Amato
N. R.G. 2167/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2167/2019 promossa da rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito Luigi Cofano;
Parte_1
OPPONENTE
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Beniamino Mazzilli;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, che qui si intendono integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 5.02.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole il 25.01.2019 per l'importo complessivo di €5.219,68 a titolo di quote condominiali non riscosse per consumi idrici dai conduttori degli immobili di sua proprietà.
Segnatamente ha riferito della pendenza del giudizio di opposizione al titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo ed ha eccepito l'inesistenza del credito per essere stato già parzialmente versato Contr all' in virtù di un piano di pagamento rateale concordato con l'ente.
2. Con comparsa del 10.04.2019 si è costituita l'Amministrazione Condominiale in alla CP_1
in persona dell'Amministratore Giudiziario “Dott. ” Controparte_1 Controparte_3 eccependo l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, in quanto fondata sui medesimi motivi oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
3. Con note del 26.11.2021 parte opponente ha depositato la sentenza, intervenuta nelle more, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4252 del 02.11.2018 sulla base del quale è stata avviata la procedura esecutiva qui opposta. Nel merito l'importo definitivamente accertato a carico della è pari ad €4.048,13, riduzione riconosciuta dalla stessa opposta, Parte_1
Contr per gli importi direttamente versati ad antecedentemente all'instaurazione del giudizio di opposizione. Ha, inoltre, dato atto di aver pagato l'importo residuo con bonifico bancario del
30.01.2021, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
4. Parte opposta ha confermato l'intervenuto pagamento del saldo, aderendo alla richiesta di cessata materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di lite.
5. Tanto premesso, stante la richiesta congiunta delle parti, essendo stato soddisfatto il credito intimato col precetto opposto, può dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e dunque la necessità di una pronuncia del giudice nel merito.
Parte opposta ha, tuttavia, insistito, per la condanna alle spese di controparte.
Occorre, dunque, valutare la fondatezza dei motivi di opposizione al fine di regolamentare le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Com'è noto con l'opposizione a precetto si può contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e il giudice dell'opposizione ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo, purché le relative contestazioni non possano essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto.
Nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale (com'è nel caso di specie) il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori al titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
L'opposizione all'esecuzione va, dunque, dichiarata inammissibile, allorché il debitore abbia fondato l'impugnazione su motivi che ha dedotto o avrebbe dovuto dedurre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, restando devoluta al giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo.
6. Per le ragioni suesposte le spese di lite devono essere poste a carico di , nei Parte_1 valori minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento da 1.101 a 5.200 - fasi studio, introduttiva e decisoria).
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Amministrazione Parte_1 condominiale in alla via Crisanzio n.116, liquidate in € 1.701,00, oltre rimborso spese al 15%, CP_1 iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 18.06.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato