Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
2216/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2216/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c. riservata per la decisione all'udienza del 12-03-
2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
Castellammare Di BI (NA) alla Via Virgilio n.36, (C.F. ) C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 alla Via Petraro n. 63, (C.F. , entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in atti, dall'avv. Anna Nocerino ed entrambi elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torre
Annunziata (NA), alla Via Guglielmo Marconi n. 12,
RICORRENTI
NONCHE' presso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025 il difensore delle parti ha chiesto il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dal 2010 fino ad aprile 2024, nel corso della quale, in data 25-12-2023, era nato il piccolo , Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori alla nascita.
Deducevano che, unitamente al proprio figlio avevano stabilito la casa familiare presso Par l'abitazione sita in Castellammare Di BI (NA) alla Via Petraro n. 63; che
[...]
lavora alle dipendenze dell'azienda “Somma Michele” dal 23.03.2024 con Parte_1 contratto a tempo indeterminato ricoprendo la qualifica di Barista, mentre
[...]
risulta essere inoccupata, ma in cerca di occupazione;
che una volta interrotta Pt_2 la relazione, avevano deciso di intraprendere un percorso congiunto per la regolamentazione del loro rapporto genitoriale e chiedevano, quindi, che il tribunale recepisse le condizioni da loro concordate.
All'udienza del 12.03.2025, le parti chiedevano il recepimento degli accordi di cui al ricorso e il giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., pervenute in data 21.03.2025.
2. Ritiene il Tribunale che le condizioni stabilite dalle parti per la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e tra i genitori e il minore, appaiono conformi all'interesse dello stesso, in quanto prevedono l'affido condiviso del piccolo, un'adeguata regolamentazione del diritto di visita del padre, tenuto conto del lavoro di questi, e un congruo contributo del padre al mantenimento del figlio minore, tenuto conto della sua età (due anni) e della capacità contributiva del D'CO (retribuzione netta mensile di circa € 1.600,00).
Tali accordi sono ritenuti congrui dal collegio e saranno quindi posti a base della decisione del tribunale.
Il tribunale dà atto che le parti si sono accordate nel senso di stabilire che, quanto alle spese straordinarie, rimborserà, a il 50% di tutte le Parte_1 Parte_2 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del minore, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa come previsto dal
Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati sulle spese per i figli in materia di Separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 06.07.2021.
Inoltre, le parti si sono accordate nel senso di prevedere che l'assegno unico universale sarà attribuito integralmente a . Parte_2 Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse del figlio minore, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra , nato a [...] il Parte_1
04.03.1994, e , nata a [...] il [...], e Parte_2 dispone che il regime di affidamento del minore , nato a [...] Per_1
BI il 25.12.2023, i tempi e modi di permanenza dello stesso presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
2. affida il figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, e salvo diverso Parte_1 accordo tra i genitori, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio tre volte alla settimana- lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 compatibilmente con le esigenze del minore. Inoltre, sempre salvo diverso accordo fra essi i genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio due weekend al mese, a settimana alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, dando comunicazione alla madre ove il succitato periodo verrà trascorso;
4. per quanto riguarda le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di Parte_1 trascorrere con il figlio Natale e Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con lo stesso il giorno di Capodanno. Nella ipotesi in cui non possa essere trascorso con entrambi i genitori, il figlio trascorrerà il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre 2024, con la madre, mentre il prossimo Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2024, il giorno 01 gennaio 2025 con il padre. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite, di guisa che il minore trascorrerà il periodo di Natale con il padre ed il periodo di Capodanno con la madre, salvo la auspicabile possibilità che le festività vengano trascorse con entrambi i genitori. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni. Salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse del figlio, esso trascorrerà i prossimi giorni di Pasqua 2025 con la madre e il Lunedì dell'Angelo
2025 con il padre. L'anno successivo, e così di seguito, i predetti giorni saranno invertiti, nel senso che il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il
Lunedì dell'Angelo con la madre. Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore. In ordine alle vacanze estive il minore Per_1 trascorrerà con il padre 7 giorni di cui 5 giorni consecutivi con pernottamento ed ulteriori 2 giorni, anche non consecutivi dalle ore 10.00 alle ore 20:00 sempre con prelievo e accompagnamento presso la residenza materna a cura del SI. fino Pt_1 al compimento dei tre anni. Dal compimento dei tre anni salvo diverse esigenze del minore, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi Pt_1 con pernottamento presso di lui. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative del SI. . I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della Pt_1 località di vacanza dove porteranno il figlio;
5. ogni decisione relativa ad eventuali cure mediche, alla scelta degli studi, all'avvia- mento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse del figlio, dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori;
6. verserà un assegno mensile dell'importo di € 350,00 (euro Parte_1 trecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT anno per anno, entro la fine di ogni mese. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure Parte_2 mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale entro e non oltre il 5 di ogni mese;
7. l'Assegno Unico e/o altra misura equivalente sarà percepito, come già è percepito, integralmente dalla SI.ra ; Parte_2
8. il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di Parte_1 Parte_2 tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del minore, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa come previsto dal Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di Separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 06.07.2021;
9. dà atto che le parti prestano il consenso sin d'ora reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
10. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato