Articolo 6 della Legge 5 aprile 1966, n. 210
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 aprile 1966
Art. 6.
In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il Commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Canada.
Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti dello Stato, ed il personale dello Stato utilizzato ai sensi del precedente comma, verranno collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , e, con decorrenza dalla data di nomina o di conferimento dell'incarico, avranno diritto al trattamento economico che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.
Entrata in vigore il 24 aprile 1966