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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 431/2024 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 27/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 24/08/1961 ed ivi residente in [...]n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Giorgio (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2 indirizzo P.E.C. Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_3
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC Email_2
e ; Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in opposizione depositato il 25/03/2024, Parte_1
ha introdotto il giudizio di merito previsto dall'art. 445-bis c. 6 cpc,
[...] sostenendo di trovarsi nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di disabilità grave. Il ricorrente contesta le risultanze del procedimento di ATP e lamenta l'erroneità dell'elaborato peritale, richiamando per relationem quanto osservato dal proprio CTP. Il consulente di parte ha evidenziato che <il ctu dott. ha persona_2 espresso una valutazione complessiva aderendo al giudizio della commissione medica senza che siano stati indicati le valutazioni delle singole patologie. il giudizio, a nostro avviso, è viziato da diagnosi non in linea con reali patologie sofferte dal ricorrente e pertanto un sunto diagnostico coerente cui ne deriva riduttiva rispetto alle parte_1 ripercussioni funzionali. infatti formulato la seguente diagnosi: “buoni esiti
DI PREGRESSO (09/2021) ICTUS CEREBRALE ISCHEMICO IN ATTO IN
1 ASSENZA DI COMPROMISSIONE FUNZIONALE NEUROMOTORIA IN SOGGETTO CON DISTURBO DEPRESSIVO, DIABETE MELLITO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO IN APPARENTE
[...]
ED ASSENZA DI COMPLICANZE DOCUMENTATE, Controparte_4 PREGRESSA (2015) F.A. TRATTATA MEDIANTE ABLAZIONE TRANSCATETERE” Vogliamo sorvolare sugli esiti del pregresso ictus sulle cui considerazioni ci riportiamo alla nostra CTP, essendo con ragionevole certezza scientifica da annoverare tra le complicanze del diabete mellito, ma vogliamo far rilevare come la diagnosi relativa al diabete mellito quando il CTU sostiene “….in apparente buon compenso glico-metabolico” è priva di alcun fondamento, basta infatti esaminare la consulenza diabetologia allegata del 19/12/2023 che riporta una glicemia di 184 e soprattutto una emoglobina glicata di 9.7 che è condizione di marcato scompenso glicemico per cui non si comprende come possa affermarsi che il diabete mellito sia in buon compenso e ovviamente ad un errato inquadramento ne consegue una valutazione medico-legale non congrua per quanto non ci è dato sapere quale valutazione è stata attribuita al diabete mellito. Anche relativamente alla patologia cardiaca non si può che dissentire sulla diagnosi del Dott.
[...] che riporta “Pregressa (2015) F.A. trattata mediante ablazione Per_2 transcatetere”. La documentazione sanitaria in atti smentisce che trattasi di una pregressa fibrillazione in quanto il periziato ha una fibrillazione atriale permanente come dimostra sia la consulenza cardiologica del 06/10/2022 che il successivo esame Holter cardiologico del 15/12/2023 che riporta nel referto “Fibrillazione atriale per tutta la durata della registrazione”. Tutto quanto sopra dimostra la non congrua diagnosi espressa dal CTU e tale dato, unitamente alle considerazioni già espresse nella precedente CTP giustificano il ricorso ad una azione di merito per il corretto inquadramento diagnostico e la consequenziale congrua valutazione che è con certezza superiore al 74%>>. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo della consulenza. La causa è stata istruita mediante rinnovo delle operazioni peritali. Con ordinanza del 30/01/2025, è stato disposto il richiamo del CTU nominato per acquisire alcuni chiarimenti rispetto all'elaborato definitivo, i quali sono stati resi con relazione scritta del 07/04/2025. La causa è stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 27/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
3. Preliminarmente, in punto ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta in modo specifico le conclusioni del CTU, con riguardo ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di disabilità grave. Attraverso il richiamo alla consulenza di parte, è stata evidenziata la gravità del complesso morboso da cui è portatore il ricorrente, le rilevanti conseguenze negative
2 scaturenti dall'interazione delle diverse patologie, nonché la sottovalutazione di alcune di esse, benché emergenti dalla documentazione offerta in comunicazione. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
4. Espletata nuova CTU medico legale, con incarico al dott. , Persona_3 il perito d'ufficio ha (nuovamente) escluso che il ricorrente si sia trovato e si trovi nelle condizioni sanitarie previste per accedere all'assegno mensile di assistenza e per essere riconosciuto portatore di disabilità grave. In particolare, il dott. ha così relazionato nell'elaborato definitivo: <
4. Per_3 DIAGNOSI MEDICO-LEGALE Pregresso ictus cerebrale con ipostenia dx;
Cardiopatia ipertensiva co n riduzione della funzione sistolica in paziente con fibrillazione atriale persistente;
Sindrome depressiva;
diabete mellito tipo 2 in buon compenso senza manifestazione cliniche di complicanze micro – macroangiopatiche.
5. CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE E DEDUZIONI MEDICO-LEGALI IN RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAL GIUDICE Per quanto esposto, gli elementi anamnestici e clinici presenti nel fascicolo di causa, alla luce dei rilievi obiettivati sul ricorrente, consentono alla scrivente di riferire nei termini che seguono in armonia ai quesiti formulati dall'Ill.mo Sig. Giudice. Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che il ricorrente è, allo stato attuale, affetto da: Pregresso ictus cerebrale con ipostenia dx;
Diabete mellito tipo II in buon compenso;
Cardiopatia ipertensiva con riduzione della funzione sistolica in paziente con fibrillazione atriale persistente;
Sindrome depressiva.” Posta la diagnosi nei termini di cui sopra, esaminando le diverse affezioni onde addivenire ad un giudizio medico-legale complessivo che tenga conto dell'incidenza tanto delle singole menomazioni quanto complessivamente considerate al fine di verificare se sussistano o meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente onde beneficiare delle provvidenze economiche di cui alla richiesta in atti. Applicando le tabelle del DM 05.02.1992 Per il pregresso ictus cerebrale con ipostenia dx si può ascrivere per similitudine al codice 7340 con valore 21.
[…] Per il diabete in buon compenso senza manifestazione cliniche di complicanze micro – macroangiopatiche non è possibile assegnare una percentuale d'invalidità La Cardiopatia ipertensiva con riduzione della funzione sistolica in paziente con fibrillazione atriale persistente va valutata con codice 6442, valore 41%.
[…] La Sindrome depressiva indicata in fascicolo da diverse valutazioni neurologiche e neuropsichiatriche come una “Depressione maggiore di grado lieve che richiede trattamento farmacologico continuativo e clinicamente caratterizzata da deflessione timica e ridotta spinta volitiva va valutata con il codice 2208, valore 30%
[…] Le infermità sopraesposte sono di tipo coesistenti perché coinvolgono funzioni diverse per cui vanno calcolate secondo metodo a scalare con le altre invalidità. Pertanto, alla luce della visita medico-legale cui il ricorrente è stato sottoposto, della documentazione sanitaria vagliata e della valutazione dell'incidenza tanto delle singole menomazioni, quanto complessivamente considerate, applicando a tali valori la prevista somma riduzionistica, si perviene ad una percentuale globale pari al
3 67%. Sulla base di tale risultato si ritiene il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%: 67% (sessantasette percento) nonché' soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92” e, pertanto, non meritevole né di percepire i ratei relativi all'assegno di assistenza previsto per gli invalidi civili inabili con percentuale pari o superiore al 74% né del riconoscimento di handicap in condizioni di gravità art.
3. comma. 3 L. 104/92. Da quanto sopra esposto, tenuto conto della cronicità e gravità delle patologie accertate: Pregresso ictus cerebrale con ipostenia dx;
Cardiopatia ipertensiva con riduzione della funzione sistolica in paziente con fibrillazione atriale persistente;
Sindrome depressiva;
diabete mellito tipo 2 in buon compenso senza manifestazione cliniche di complicanze micro – macroangiopatiche. Si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Lavoro come segue: Il complesso morboso sopra accertato determina una condizione di invalidità con una ridotta capacità fisica che trova dignità di valutazione nella misura del 67% di invalidità civile, non meritevole né di percepire i ratei relativi all'assegno di assistenza previsto per gli invalidi civili inabili con percentuale pari o superiore al 74% né del riconoscimento di handicap in condizioni di gravità art.
3. comma 3 L. 104/92>>.
5. Espletate le nuove operazioni peritali, è emerso che:
– il nuovo CTU ha, in un primo tempo, ravvisato un diabete mellito tipo II connotato da complicanze renali [cui è stata assegnata una percentuale di invalidità pari al 41%] mentre, in un secondo momento, ha escluso la presenza di sofferenze nefrologiche, riscontrando una situazione diabetica in buon compenso metabolico;
in considerazione di ciò, ha escluso l'assegnazione di un coefficiente di invalidità;
- la modifica del giudizio diagnostico correlato al diabete è stato frutto del recepimento delle osservazioni del CTP di il quale, nell'ambito delle CP_1 Cont controdeduzioni, ha fatto leva sulla visita diabetologica svolta presso l' di Caltanissetta in data 21/03/2022 dove veniva indicato un valore dell'emoglobina glicata pari a 6,3%, <espressione oggettiva di un compenso ottimale della patologia>>.
6. A fronte di tale diversa valutazione, con ordinanza del 30/01/2025 è stato necessario disporre il richiamo del CTU al fine di acquisire taluni chiarimenti poiché: a) la visita diabetologica del 21/03/2022 risaliva a più di un anno prima di quella svolta nel dicembre 2023, sicché occorreva comprendere le ragioni poste a supporto della prevalenza assegnata ad un riscontro medico anteriore nel tempo;
b) il sig. , in data 03/01/2025, si è sottoposto ad un esame Parte_1 Cont ematochimico presso l' di Caltanissetta che, ad avviso del CTP di parte ricorrente, testimoniava <un quadro di persistente iperglicemia e una progressione del danno renale con creatinina 1,29>>.
7. Con relazione scritta del 07/04/2025, il CTU ha offerto i chiarimenti richiesti, puntualizzando quanto segue: <…Il diabete può essere diagnosticato grazie ai risultati degli esami del sangue e, in particolare, attraverso la misurazione della glicemia, ossia la concentrazione ematica di glucosio. Possono anche essere prescritti esami delle urine in quanto, quando la glicemia si attesta attorno ai valori di 180 milligrammi per decilitro o superiori, il glucosio può essere rilevato anche nelle urine, avendo superato il filtro dei reni. Nelle persone sane, trascorse otto ore di digiuno, la glicemia è solitamente inferiore
4 ai 100 mg/dl. Il diabete viene diagnosticato nel momento in cui i livelli di glucosio nel sangue sono superiori a 126 mg/dl per almeno due volte o superiori a 200 dopo la somministrazione di glucosio, come avviene nel test della curva da carico. Proprio quest'ultimo esame è un altro dei test che viene utilizzato per la diagnosi di diabete.Viene effettuato in più fasi, la prima delle quali consiste in un prelievo di sangue per la misurazione della glicemia a digiuno. Successivamente, al paziente verrà somministrata una soluzione che contiene 75 grammi di glucosio, secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Passate due ore dall'assunzione del glucosio, viene effettuato un altro prelievo di sangue per rilevare nuovamente la glicemia.Si parla di alterata glicemia a digiuno con valori compresi tra 110 e 126 mg/dl e di ridotta tolleranza al glucosio con valori superiori a 140 e inferiori a 200 mg/dl a distanza di due ore dal carico di glucosio. Infine, tra gli esami del sangue prescritti per diagnosticare il diabete, c'è un test noto come test dell'emoglobina glicata ( HbA1) che misura la concentrazione di glucosio nel plasma sul lungo periodo. La diagnosi è confermata nel momento in cui il valore superi il 6,5%. Fatto il punto sulla diagnosi del diabete, si riporta all'attenzione del giudicante: Una emoglobina glicata e una glicemia del ricorrente fatta il 04.02.2024 con emoglobina glicata 6.4 e glucosio nel plasma di 71mg/dl che sono valori che indicano un buon controllo della glicemia. Tale esame, insieme ad un altro esame del 13.07.2024, per un refuso si era inserito in una sottocartella e per tale motivo nella bozza sono stato indotto nell' errore. Nella stesura definitiva grazie alle osservazioni del CTP riprendendo lo CP_1 studio della documentazione clinica mi avvedevo che gli esami del 4.2.24 e del 12.07.2024 erano finiti in una sottocartella e quindi ho fatto la dovuta correzione. Questi esami si allegano alla relazione. Il ricorrente risulta esser affetto da diabete mellito tipo 2 non insulino dipendente che ha tenuto sempre in buon controllo clinico e al momento non ha sviluppato complicanze microangiopatiche e manifestazioni cliniche medio gravi. A dimostrazione che non ha sviluppato microangiopatie si riporta: visita oculistica del 16.08.2022 che all'esame del fondo oculare certifica: non segni di R.D ( retinopatia diabetica), questo documento è presente in fascicolo;
Una visita oculistica del 05.09.2024 che si allega alla presente, riporta: OO non segni di retinopatia diabetica. Esame di laboratorio chimica clinica eseguito presso ospedale di Mussomeli in corso di ricovero per colecistite eseguito in data 13.07.2024 si allega alla presente, riporta glicemia 138 ( valore lievemente superiore alla norma); azotemia 34 mg/dl e creatinemia 1mg/dl. Questi valori testimoniano che i reni funzionano perfettamente. Presupposto per assegnare il codice 9309 delle tabelle del DM 05.02.1992 che ci sia un quadro clinico caratterizzato da un Diabete mellito tipo 1 o 2 con
“complicanze microangiopatiche” e con manifestazioni cliniche medio grave. La microangiopatia diabetica è un'alterazione dei vasi capillari, che produce le sue più importanti conseguenze a livello di rene (nefropatia diabetica) e di retina (retinopatia diabetica). In atto il ricorrente è affetto da diabete mellito non insulino dipendente in buon compenso senza manifestazioni cliniche di microangiopatia quali la nefropatia diabetica e la retinopatia diabetica.
5 IL consulente tecnico di parte ricorrente porta un esame ematochimico fatto in data 03.01.2025 con creatinina 1,29 mg/dl e su questo esame asserisce che il ricorrente è affetto da progressione di danno renale. Rispondiamo riportando i valori normali della creatinemia negli uomini. Valori Normali Uomini 1-2 anni: 0.1-0.4 mg/dl 3-4 anni: 0.1-0.5 mg/dl 5-9 anni: 0.2-0.6 mg/dl 10-11 anni: 0.3-0.7 mg/dl 12-13 anni: 0.4-0.8 mg/dl 14-15 anni: 0.5-0.9 mg/dl Adulti: 0.8-1.3 mg/d Tale tabella presa dai comuni trattati di urologia e più dai siti WEB: https://www.ganeshdiagnostic.com/blog/serum-creatinine-test-normal-range-by- age;
https://redcliffelabs.com/myhealth/lab-test/serum-creatinine-normal-range-by- age-can-creatinine-levelschange- quickly/ My-personaltrainer.it”. Dimostra che il valore 1,29 Mg/Dl di creatinina è nella norma e di sicuro non è un segno di progressione di danno renale. Inoltre, si precisa che il GFR stimato, nell'esame riportato dal CTP, è intorno a 76 ml/min (nella norma). Pertanto, confermo quanto rilevato e giudicato in sede di relazione peritale e sottoscritto nella CTU definitiva …>> Tali conclusioni, rese alla luce delle ulteriori approfondimenti diagnostici svolti in sede di chiarimenti, meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, a cui si rinvia integralmente. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
5. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. [sub doc. 5 ric.], il sig.
va esonerato dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico di in via definitiva. CP_1 Alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato si provvederà con separato decreto.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) rigetta la domanda;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 12/07/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 27/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 24/08/1961 ed ivi residente in [...]n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Giorgio (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2 indirizzo P.E.C. Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_3
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC Email_2
e ; Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in opposizione depositato il 25/03/2024, Parte_1
ha introdotto il giudizio di merito previsto dall'art. 445-bis c. 6 cpc,
[...] sostenendo di trovarsi nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di disabilità grave. Il ricorrente contesta le risultanze del procedimento di ATP e lamenta l'erroneità dell'elaborato peritale, richiamando per relationem quanto osservato dal proprio CTP. Il consulente di parte ha evidenziato che <il ctu dott. ha persona_2 espresso una valutazione complessiva aderendo al giudizio della commissione medica senza che siano stati indicati le valutazioni delle singole patologie. il giudizio, a nostro avviso, è viziato da diagnosi non in linea con reali patologie sofferte dal ricorrente e pertanto un sunto diagnostico coerente cui ne deriva riduttiva rispetto alle parte_1 ripercussioni funzionali. infatti formulato la seguente diagnosi: “buoni esiti
DI PREGRESSO (09/2021) ICTUS CEREBRALE ISCHEMICO IN ATTO IN
1 ASSENZA DI COMPROMISSIONE FUNZIONALE NEUROMOTORIA IN SOGGETTO CON DISTURBO DEPRESSIVO, DIABETE MELLITO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO IN APPARENTE
[...]
ED ASSENZA DI COMPLICANZE DOCUMENTATE, Controparte_4 PREGRESSA (2015) F.A. TRATTATA MEDIANTE ABLAZIONE TRANSCATETERE” Vogliamo sorvolare sugli esiti del pregresso ictus sulle cui considerazioni ci riportiamo alla nostra CTP, essendo con ragionevole certezza scientifica da annoverare tra le complicanze del diabete mellito, ma vogliamo far rilevare come la diagnosi relativa al diabete mellito quando il CTU sostiene “….in apparente buon compenso glico-metabolico” è priva di alcun fondamento, basta infatti esaminare la consulenza diabetologia allegata del 19/12/2023 che riporta una glicemia di 184 e soprattutto una emoglobina glicata di 9.7 che è condizione di marcato scompenso glicemico per cui non si comprende come possa affermarsi che il diabete mellito sia in buon compenso e ovviamente ad un errato inquadramento ne consegue una valutazione medico-legale non congrua per quanto non ci è dato sapere quale valutazione è stata attribuita al diabete mellito. Anche relativamente alla patologia cardiaca non si può che dissentire sulla diagnosi del Dott.
[...] che riporta “Pregressa (2015) F.A. trattata mediante ablazione Per_2 transcatetere”. La documentazione sanitaria in atti smentisce che trattasi di una pregressa fibrillazione in quanto il periziato ha una fibrillazione atriale permanente come dimostra sia la consulenza cardiologica del 06/10/2022 che il successivo esame Holter cardiologico del 15/12/2023 che riporta nel referto “Fibrillazione atriale per tutta la durata della registrazione”. Tutto quanto sopra dimostra la non congrua diagnosi espressa dal CTU e tale dato, unitamente alle considerazioni già espresse nella precedente CTP giustificano il ricorso ad una azione di merito per il corretto inquadramento diagnostico e la consequenziale congrua valutazione che è con certezza superiore al 74%>>. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo della consulenza. La causa è stata istruita mediante rinnovo delle operazioni peritali. Con ordinanza del 30/01/2025, è stato disposto il richiamo del CTU nominato per acquisire alcuni chiarimenti rispetto all'elaborato definitivo, i quali sono stati resi con relazione scritta del 07/04/2025. La causa è stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 27/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
3. Preliminarmente, in punto ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta in modo specifico le conclusioni del CTU, con riguardo ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di disabilità grave. Attraverso il richiamo alla consulenza di parte, è stata evidenziata la gravità del complesso morboso da cui è portatore il ricorrente, le rilevanti conseguenze negative
2 scaturenti dall'interazione delle diverse patologie, nonché la sottovalutazione di alcune di esse, benché emergenti dalla documentazione offerta in comunicazione. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
4. Espletata nuova CTU medico legale, con incarico al dott. , Persona_3 il perito d'ufficio ha (nuovamente) escluso che il ricorrente si sia trovato e si trovi nelle condizioni sanitarie previste per accedere all'assegno mensile di assistenza e per essere riconosciuto portatore di disabilità grave. In particolare, il dott. ha così relazionato nell'elaborato definitivo: <
4. Per_3 DIAGNOSI MEDICO-LEGALE Pregresso ictus cerebrale con ipostenia dx;
Cardiopatia ipertensiva co n riduzione della funzione sistolica in paziente con fibrillazione atriale persistente;
Sindrome depressiva;
diabete mellito tipo 2 in buon compenso senza manifestazione cliniche di complicanze micro – macroangiopatiche.
5. CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE E DEDUZIONI MEDICO-LEGALI IN RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAL GIUDICE Per quanto esposto, gli elementi anamnestici e clinici presenti nel fascicolo di causa, alla luce dei rilievi obiettivati sul ricorrente, consentono alla scrivente di riferire nei termini che seguono in armonia ai quesiti formulati dall'Ill.mo Sig. Giudice. Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che il ricorrente è, allo stato attuale, affetto da: Pregresso ictus cerebrale con ipostenia dx;
Diabete mellito tipo II in buon compenso;
Cardiopatia ipertensiva con riduzione della funzione sistolica in paziente con fibrillazione atriale persistente;
Sindrome depressiva.” Posta la diagnosi nei termini di cui sopra, esaminando le diverse affezioni onde addivenire ad un giudizio medico-legale complessivo che tenga conto dell'incidenza tanto delle singole menomazioni quanto complessivamente considerate al fine di verificare se sussistano o meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente onde beneficiare delle provvidenze economiche di cui alla richiesta in atti. Applicando le tabelle del DM 05.02.1992 Per il pregresso ictus cerebrale con ipostenia dx si può ascrivere per similitudine al codice 7340 con valore 21.
[…] Per il diabete in buon compenso senza manifestazione cliniche di complicanze micro – macroangiopatiche non è possibile assegnare una percentuale d'invalidità La Cardiopatia ipertensiva con riduzione della funzione sistolica in paziente con fibrillazione atriale persistente va valutata con codice 6442, valore 41%.
[…] La Sindrome depressiva indicata in fascicolo da diverse valutazioni neurologiche e neuropsichiatriche come una “Depressione maggiore di grado lieve che richiede trattamento farmacologico continuativo e clinicamente caratterizzata da deflessione timica e ridotta spinta volitiva va valutata con il codice 2208, valore 30%
[…] Le infermità sopraesposte sono di tipo coesistenti perché coinvolgono funzioni diverse per cui vanno calcolate secondo metodo a scalare con le altre invalidità. Pertanto, alla luce della visita medico-legale cui il ricorrente è stato sottoposto, della documentazione sanitaria vagliata e della valutazione dell'incidenza tanto delle singole menomazioni, quanto complessivamente considerate, applicando a tali valori la prevista somma riduzionistica, si perviene ad una percentuale globale pari al
3 67%. Sulla base di tale risultato si ritiene il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%: 67% (sessantasette percento) nonché' soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92” e, pertanto, non meritevole né di percepire i ratei relativi all'assegno di assistenza previsto per gli invalidi civili inabili con percentuale pari o superiore al 74% né del riconoscimento di handicap in condizioni di gravità art.
3. comma. 3 L. 104/92. Da quanto sopra esposto, tenuto conto della cronicità e gravità delle patologie accertate: Pregresso ictus cerebrale con ipostenia dx;
Cardiopatia ipertensiva con riduzione della funzione sistolica in paziente con fibrillazione atriale persistente;
Sindrome depressiva;
diabete mellito tipo 2 in buon compenso senza manifestazione cliniche di complicanze micro – macroangiopatiche. Si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Lavoro come segue: Il complesso morboso sopra accertato determina una condizione di invalidità con una ridotta capacità fisica che trova dignità di valutazione nella misura del 67% di invalidità civile, non meritevole né di percepire i ratei relativi all'assegno di assistenza previsto per gli invalidi civili inabili con percentuale pari o superiore al 74% né del riconoscimento di handicap in condizioni di gravità art.
3. comma 3 L. 104/92>>.
5. Espletate le nuove operazioni peritali, è emerso che:
– il nuovo CTU ha, in un primo tempo, ravvisato un diabete mellito tipo II connotato da complicanze renali [cui è stata assegnata una percentuale di invalidità pari al 41%] mentre, in un secondo momento, ha escluso la presenza di sofferenze nefrologiche, riscontrando una situazione diabetica in buon compenso metabolico;
in considerazione di ciò, ha escluso l'assegnazione di un coefficiente di invalidità;
- la modifica del giudizio diagnostico correlato al diabete è stato frutto del recepimento delle osservazioni del CTP di il quale, nell'ambito delle CP_1 Cont controdeduzioni, ha fatto leva sulla visita diabetologica svolta presso l' di Caltanissetta in data 21/03/2022 dove veniva indicato un valore dell'emoglobina glicata pari a 6,3%, <espressione oggettiva di un compenso ottimale della patologia>>.
6. A fronte di tale diversa valutazione, con ordinanza del 30/01/2025 è stato necessario disporre il richiamo del CTU al fine di acquisire taluni chiarimenti poiché: a) la visita diabetologica del 21/03/2022 risaliva a più di un anno prima di quella svolta nel dicembre 2023, sicché occorreva comprendere le ragioni poste a supporto della prevalenza assegnata ad un riscontro medico anteriore nel tempo;
b) il sig. , in data 03/01/2025, si è sottoposto ad un esame Parte_1 Cont ematochimico presso l' di Caltanissetta che, ad avviso del CTP di parte ricorrente, testimoniava <un quadro di persistente iperglicemia e una progressione del danno renale con creatinina 1,29>>.
7. Con relazione scritta del 07/04/2025, il CTU ha offerto i chiarimenti richiesti, puntualizzando quanto segue: <…Il diabete può essere diagnosticato grazie ai risultati degli esami del sangue e, in particolare, attraverso la misurazione della glicemia, ossia la concentrazione ematica di glucosio. Possono anche essere prescritti esami delle urine in quanto, quando la glicemia si attesta attorno ai valori di 180 milligrammi per decilitro o superiori, il glucosio può essere rilevato anche nelle urine, avendo superato il filtro dei reni. Nelle persone sane, trascorse otto ore di digiuno, la glicemia è solitamente inferiore
4 ai 100 mg/dl. Il diabete viene diagnosticato nel momento in cui i livelli di glucosio nel sangue sono superiori a 126 mg/dl per almeno due volte o superiori a 200 dopo la somministrazione di glucosio, come avviene nel test della curva da carico. Proprio quest'ultimo esame è un altro dei test che viene utilizzato per la diagnosi di diabete.Viene effettuato in più fasi, la prima delle quali consiste in un prelievo di sangue per la misurazione della glicemia a digiuno. Successivamente, al paziente verrà somministrata una soluzione che contiene 75 grammi di glucosio, secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Passate due ore dall'assunzione del glucosio, viene effettuato un altro prelievo di sangue per rilevare nuovamente la glicemia.Si parla di alterata glicemia a digiuno con valori compresi tra 110 e 126 mg/dl e di ridotta tolleranza al glucosio con valori superiori a 140 e inferiori a 200 mg/dl a distanza di due ore dal carico di glucosio. Infine, tra gli esami del sangue prescritti per diagnosticare il diabete, c'è un test noto come test dell'emoglobina glicata ( HbA1) che misura la concentrazione di glucosio nel plasma sul lungo periodo. La diagnosi è confermata nel momento in cui il valore superi il 6,5%. Fatto il punto sulla diagnosi del diabete, si riporta all'attenzione del giudicante: Una emoglobina glicata e una glicemia del ricorrente fatta il 04.02.2024 con emoglobina glicata 6.4 e glucosio nel plasma di 71mg/dl che sono valori che indicano un buon controllo della glicemia. Tale esame, insieme ad un altro esame del 13.07.2024, per un refuso si era inserito in una sottocartella e per tale motivo nella bozza sono stato indotto nell' errore. Nella stesura definitiva grazie alle osservazioni del CTP riprendendo lo CP_1 studio della documentazione clinica mi avvedevo che gli esami del 4.2.24 e del 12.07.2024 erano finiti in una sottocartella e quindi ho fatto la dovuta correzione. Questi esami si allegano alla relazione. Il ricorrente risulta esser affetto da diabete mellito tipo 2 non insulino dipendente che ha tenuto sempre in buon controllo clinico e al momento non ha sviluppato complicanze microangiopatiche e manifestazioni cliniche medio gravi. A dimostrazione che non ha sviluppato microangiopatie si riporta: visita oculistica del 16.08.2022 che all'esame del fondo oculare certifica: non segni di R.D ( retinopatia diabetica), questo documento è presente in fascicolo;
Una visita oculistica del 05.09.2024 che si allega alla presente, riporta: OO non segni di retinopatia diabetica. Esame di laboratorio chimica clinica eseguito presso ospedale di Mussomeli in corso di ricovero per colecistite eseguito in data 13.07.2024 si allega alla presente, riporta glicemia 138 ( valore lievemente superiore alla norma); azotemia 34 mg/dl e creatinemia 1mg/dl. Questi valori testimoniano che i reni funzionano perfettamente. Presupposto per assegnare il codice 9309 delle tabelle del DM 05.02.1992 che ci sia un quadro clinico caratterizzato da un Diabete mellito tipo 1 o 2 con
“complicanze microangiopatiche” e con manifestazioni cliniche medio grave. La microangiopatia diabetica è un'alterazione dei vasi capillari, che produce le sue più importanti conseguenze a livello di rene (nefropatia diabetica) e di retina (retinopatia diabetica). In atto il ricorrente è affetto da diabete mellito non insulino dipendente in buon compenso senza manifestazioni cliniche di microangiopatia quali la nefropatia diabetica e la retinopatia diabetica.
5 IL consulente tecnico di parte ricorrente porta un esame ematochimico fatto in data 03.01.2025 con creatinina 1,29 mg/dl e su questo esame asserisce che il ricorrente è affetto da progressione di danno renale. Rispondiamo riportando i valori normali della creatinemia negli uomini. Valori Normali Uomini 1-2 anni: 0.1-0.4 mg/dl 3-4 anni: 0.1-0.5 mg/dl 5-9 anni: 0.2-0.6 mg/dl 10-11 anni: 0.3-0.7 mg/dl 12-13 anni: 0.4-0.8 mg/dl 14-15 anni: 0.5-0.9 mg/dl Adulti: 0.8-1.3 mg/d Tale tabella presa dai comuni trattati di urologia e più dai siti WEB: https://www.ganeshdiagnostic.com/blog/serum-creatinine-test-normal-range-by- age;
https://redcliffelabs.com/myhealth/lab-test/serum-creatinine-normal-range-by- age-can-creatinine-levelschange- quickly/ My-personaltrainer.it”. Dimostra che il valore 1,29 Mg/Dl di creatinina è nella norma e di sicuro non è un segno di progressione di danno renale. Inoltre, si precisa che il GFR stimato, nell'esame riportato dal CTP, è intorno a 76 ml/min (nella norma). Pertanto, confermo quanto rilevato e giudicato in sede di relazione peritale e sottoscritto nella CTU definitiva …>> Tali conclusioni, rese alla luce delle ulteriori approfondimenti diagnostici svolti in sede di chiarimenti, meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, a cui si rinvia integralmente. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
5. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. [sub doc. 5 ric.], il sig.
va esonerato dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico di in via definitiva. CP_1 Alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato si provvederà con separato decreto.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) rigetta la domanda;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 12/07/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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