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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2395/2022
Successivamente alle ore 14.45, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2395/2022; promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima impresa , con sede in Parte_1
Isola di Capo Rizzuto alla C.da Capo Rizzuto, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Luigi Amoruso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone alla via G. Manna n. 5;
ATTORE contro
(P.IVA ) in persona del l.r.p.t., con sede in Cariati Controparte_1 P.IVA_1
(CS) alla via II traversa S. Paolo n. 6, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietro Capoano, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cirò Marina (KR) alla via G. Pepe n. 4;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che: - in data Controparte_1
30.11.2020 veniva sottoscritto contratto in forma pubblica amministrativa tra l'ing. Per_1
agente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Umbriatico ed il
[...] geometra in qualità di titolare dell'impresa omonima Parte_1 Parte_1
; - con tale contratto venivano affidati i lavori di adeguamento sismico e funzionale
[...] degli impianti con soluzioni sostenibili della scuola dell'infanzia e primaria in località
Perticaro all'impresa ; - l'impresa in questione al fine di garantire la Parte_1
perfetta esecuzione del contratto aggiudicato, decideva di subappaltarne una parte dei lavori edili, stipulando in data 22.01.2021 apposito contratto di subappalto con la Società
[...]
avente ad oggetto l'esecuzione di scavi, di parte delle demolizioni e rimozioni CP_1
e del trasporto a rifiuto per l'importo di € 14.000,00 e del consolidamento strutturale per l'importo di € 31.500,00, per una somma totale pari ad € 45.500,00, oltre 700,00 per oneri di sicurezza, oltre iva;
- le spese relative all'acquisto di materiale necessario per l'esecuzione delle opere di cui al contratto di subappalto, erano a carico della - la Controparte_1
società subappaltatrice si era resa inadempiente, non avendo portato a termine le opere di cui al contratto;
- il sig. saldava le fatture, relative all'acquisto del materiale Parte_1 edile per un importo complessivo di € 15.729,04; - inutilmente, l'attore provvedeva a richiedere il pagamento di quanto dovuto;
sulla base di tali premesse, parte attorea chiedeva accertarsi il grave inadempimento della società con conseguente Controparte_1 condanna della convenuta al pagamento di € 15.729,04 a titolo di saldo fatture per l'acquisto di materiale non corrisposti, con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo;
chiedeva, altresì, la condanna di al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'azienda a seguito dell'inadempimento contrattuale, da liquidarsi in Parte_1
€ 2.000,00, o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al soddisfo.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.05.2023, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava Controparte_1 che con riferimento all'acquisto delle materie prime, necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di subappalto, autorizzato dal Comune di Umbriatico, il costo delle stesse, sin dall'origine del rapporto contrattuale, era posto a carico della impresa CP_2
[...
[...] alla quale venivano intestate le relative fatture;
evidenziava che nel corso del
[...]
rapporto contrattuale, non solo non erano state sollevate contestazioni di sorta al riguardo
(né verbalmente, né mediante comunicazioni stragiudiziali), ma l'impresa aveva Pt_1
pure proceduto al regolare e tempestivo pagamento delle fatture relative al I^ ed al II^ SAL, emesse dalla società subappaltatrice;
deduceva che i documenti (fatture e bolle di accompagnamento), prodotti a fondamento della richiesta di rimborso, erano privi di firma del ricevente o comunque recanti sottoscrizione illeggibile o di soggetto non appartenente alla società convenuta;
contestava inoltre la conformità agli originali delle fatture e bolle di accompagnamento versate in atti da parte attorea;
osservava che i predetti documenti comprendevano all'evidenza beni di vario genere (materiale elettrico e per tinteggiatura, collante per posa in opera di pavimenti, etc.), necessari per l'esecuzione di lavori non ricompresi nel subappalto;
esponeva che: - con determinazione n. 75 del 22.04.2022 avente ad oggetto “approvazione e liquidazione stato finale e CRE” il Comune di Umbriatico “visto il certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, e ritenuto di doverlo approvare” approvava e liquidava alla ditta “lo stato Pt_1 finale dei lavori in argomento”; - la ditta convenuta riceveva in pagamento il minor importo complessivo pari ad € 37.500,00 (a fronte dell'importo complessivo contrattualmente previsto di € 45.500); eccepiva l'infondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
3.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
4.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta
3 scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante a causa a lui non imputabile”.
Si osserva che l'agevolazione probatoria, prevista dalla norma citata in favore di colui che sia creditore sulla base di un titolo contrattuale, non incide sul profilo del danno, la cui dimostrazione incombe sempre su chi azioni la relativa pretesa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratta di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 21140/2007; Cass. n. 3042/2015).
Ne consegue che il criterio di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., impone all'attore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre spetta al convenuto provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
In virtù delle regole dettate in materia di riparto dell'onere probatorio, spetta a parte attorea dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria nonché il titolo negoziale da cui essa discende.
Nel caso di specie, manca la prova del titolo contrattuale dal quale deriva l'obbligazione a carico di parte convenuta.
Parte attorea deduce che le spese relative all'acquisto di materiale, necessario per l'esecuzione delle opere edili di cui al contratto di subappalto, erano a carico della ditta subappaltatrice;
lamenta inoltre un inadempimento contrattuale della convenuta per non aver portato a termine le opere commissionate.
Tali assunti risultano privi dei necessari riscontri probatori.
Il contratto di subappalto stipulato tra le parti ha ad oggetto “l'esecuzione di parte dei lavori edili appartenenti alla categoria (OGI Classifica I) e più specificatamente scavi, parte delle demolizioni e rimozioni, trasporto a rifiuto per l'importo di € 14.000,00 pari al 10% del ribasso sui prezzi di aggiudicazione;
- parte dei lavori edili appartenenti (alla categoria
(OGI classifica I) e più specificatamente consolidamento strutturale per l'importo di €
31.500,00 pari al 10% di ribasso sui prezzi di aggiudicazione” (cfr. art. 2, contratto subappalto, all. 3 atto di citazione).
4 Dall'esame della stipulazione contrattale non si evince l'obbligazione assunta dalla ditta subappaltatrice in relazione al costo dei materiali impiegati nell'esecuzione delle opere e non risulta allegato, con sufficiente specificità, l'inadempimento dei lavori commissionati alla società convenuta.
Inoltre, appare scarsamente compatibile con la tesi attorea la circostanza che le fatture prodotte in atti, presuntivamente riferite ai costi sopportati per l'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere, sono intestate alla ditta (cfr. all. 4 Parte_1 atto di citazione) e che quest'ultima ha proceduto al regolare e tempestivo pagamento delle fatture relative al primo e secondo SAL, emesse dalla società subappaltatrice, senza nulla contestare (cfr. all. 5,6 comparsa di costituzione e risposta).
Giova aggiungere che parte attorea che non ha provato che le fatture, sulle quali è fondata la pretesa risarcitoria, siano state emesse per la fornitura dei materiali destinati all'esecuzione delle opere di cui al contratto di subappalto.
Pertanto, non risulta accertato il nesso causale tra il danno lamentato e l'asserito inadempimento contrattuale di parte convenuta.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “ assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova” evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” ( cfr. Cass. n. 1276072024).
Secondo l'art. 1223 c.c. in materia contrattuale, i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato. A tal proposito si rende necessario indagare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno fra comportamento ed evento, per poter configurare una responsabilità ed uno fra evento e danno, per delineare i confini di detta responsabilità ed imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose, che ne siano conseguenza diretta ed immediata (cfr. Cass. n.
9374/2006; Cass. n. 25160/2018).
Si rileva, inoltre, che in tema di inadempimento contrattuale e onere della prova chi agisce in
5 giudizio non può limitarsi a denunciare l'inadempimento in maniera generica e assertiva, ma deve allegare con sufficiente specificità le circostanze che lo integrano, consentendo che il contenuto della domanda sia compiutamente identificabile e verificabile sia in fatto che in diritto (cfr. Cass. n. 30384/2024).
In ragione delle delineate carenze probatorie, non può trovare accoglimento la domanda diretta al pagamento delle somme portate dalle fatture in atti.
5.
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, genericamente avanzata da parte attorea e quantificata nella somma di euro 2.000,00, conseguente all'inadempimento contrattuale, si osserva che l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche (cfr. Cass. n. 13328/2015).
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità da tempo ha stabilito che il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento deve essere provato nella sua entità ed attraverso concreti elementi fattuali (cfr. ex plurimis Cass., 23 dicembre 1997, n. 13002).
Nel caso di specie parte attorea non ha fornito, neppure in via presuntiva, utili elementi di riscontro, atti a dimostrare la sussistenza dell'inadempimento contrattuale e del danno patrimoniale conseguente.
La domanda risarcitoria va, pertanto, rigettata perché non provata in ordine al danno lamentato.
6.
Assorbita ogni altra questione.
7.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della Parte_1
convenuta, in euro 2.538,50, per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93
6 c.p.c..
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone,13.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
7
Successivamente alle ore 14.45, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2395/2022; promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima impresa , con sede in Parte_1
Isola di Capo Rizzuto alla C.da Capo Rizzuto, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Luigi Amoruso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone alla via G. Manna n. 5;
ATTORE contro
(P.IVA ) in persona del l.r.p.t., con sede in Cariati Controparte_1 P.IVA_1
(CS) alla via II traversa S. Paolo n. 6, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietro Capoano, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cirò Marina (KR) alla via G. Pepe n. 4;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che: - in data Controparte_1
30.11.2020 veniva sottoscritto contratto in forma pubblica amministrativa tra l'ing. Per_1
agente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Umbriatico ed il
[...] geometra in qualità di titolare dell'impresa omonima Parte_1 Parte_1
; - con tale contratto venivano affidati i lavori di adeguamento sismico e funzionale
[...] degli impianti con soluzioni sostenibili della scuola dell'infanzia e primaria in località
Perticaro all'impresa ; - l'impresa in questione al fine di garantire la Parte_1
perfetta esecuzione del contratto aggiudicato, decideva di subappaltarne una parte dei lavori edili, stipulando in data 22.01.2021 apposito contratto di subappalto con la Società
[...]
avente ad oggetto l'esecuzione di scavi, di parte delle demolizioni e rimozioni CP_1
e del trasporto a rifiuto per l'importo di € 14.000,00 e del consolidamento strutturale per l'importo di € 31.500,00, per una somma totale pari ad € 45.500,00, oltre 700,00 per oneri di sicurezza, oltre iva;
- le spese relative all'acquisto di materiale necessario per l'esecuzione delle opere di cui al contratto di subappalto, erano a carico della - la Controparte_1
società subappaltatrice si era resa inadempiente, non avendo portato a termine le opere di cui al contratto;
- il sig. saldava le fatture, relative all'acquisto del materiale Parte_1 edile per un importo complessivo di € 15.729,04; - inutilmente, l'attore provvedeva a richiedere il pagamento di quanto dovuto;
sulla base di tali premesse, parte attorea chiedeva accertarsi il grave inadempimento della società con conseguente Controparte_1 condanna della convenuta al pagamento di € 15.729,04 a titolo di saldo fatture per l'acquisto di materiale non corrisposti, con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo;
chiedeva, altresì, la condanna di al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'azienda a seguito dell'inadempimento contrattuale, da liquidarsi in Parte_1
€ 2.000,00, o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al soddisfo.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.05.2023, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava Controparte_1 che con riferimento all'acquisto delle materie prime, necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di subappalto, autorizzato dal Comune di Umbriatico, il costo delle stesse, sin dall'origine del rapporto contrattuale, era posto a carico della impresa CP_2
[...
[...] alla quale venivano intestate le relative fatture;
evidenziava che nel corso del
[...]
rapporto contrattuale, non solo non erano state sollevate contestazioni di sorta al riguardo
(né verbalmente, né mediante comunicazioni stragiudiziali), ma l'impresa aveva Pt_1
pure proceduto al regolare e tempestivo pagamento delle fatture relative al I^ ed al II^ SAL, emesse dalla società subappaltatrice;
deduceva che i documenti (fatture e bolle di accompagnamento), prodotti a fondamento della richiesta di rimborso, erano privi di firma del ricevente o comunque recanti sottoscrizione illeggibile o di soggetto non appartenente alla società convenuta;
contestava inoltre la conformità agli originali delle fatture e bolle di accompagnamento versate in atti da parte attorea;
osservava che i predetti documenti comprendevano all'evidenza beni di vario genere (materiale elettrico e per tinteggiatura, collante per posa in opera di pavimenti, etc.), necessari per l'esecuzione di lavori non ricompresi nel subappalto;
esponeva che: - con determinazione n. 75 del 22.04.2022 avente ad oggetto “approvazione e liquidazione stato finale e CRE” il Comune di Umbriatico “visto il certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, e ritenuto di doverlo approvare” approvava e liquidava alla ditta “lo stato Pt_1 finale dei lavori in argomento”; - la ditta convenuta riceveva in pagamento il minor importo complessivo pari ad € 37.500,00 (a fronte dell'importo complessivo contrattualmente previsto di € 45.500); eccepiva l'infondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
3.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
4.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta
3 scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante a causa a lui non imputabile”.
Si osserva che l'agevolazione probatoria, prevista dalla norma citata in favore di colui che sia creditore sulla base di un titolo contrattuale, non incide sul profilo del danno, la cui dimostrazione incombe sempre su chi azioni la relativa pretesa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratta di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 21140/2007; Cass. n. 3042/2015).
Ne consegue che il criterio di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., impone all'attore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre spetta al convenuto provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
In virtù delle regole dettate in materia di riparto dell'onere probatorio, spetta a parte attorea dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria nonché il titolo negoziale da cui essa discende.
Nel caso di specie, manca la prova del titolo contrattuale dal quale deriva l'obbligazione a carico di parte convenuta.
Parte attorea deduce che le spese relative all'acquisto di materiale, necessario per l'esecuzione delle opere edili di cui al contratto di subappalto, erano a carico della ditta subappaltatrice;
lamenta inoltre un inadempimento contrattuale della convenuta per non aver portato a termine le opere commissionate.
Tali assunti risultano privi dei necessari riscontri probatori.
Il contratto di subappalto stipulato tra le parti ha ad oggetto “l'esecuzione di parte dei lavori edili appartenenti alla categoria (OGI Classifica I) e più specificatamente scavi, parte delle demolizioni e rimozioni, trasporto a rifiuto per l'importo di € 14.000,00 pari al 10% del ribasso sui prezzi di aggiudicazione;
- parte dei lavori edili appartenenti (alla categoria
(OGI classifica I) e più specificatamente consolidamento strutturale per l'importo di €
31.500,00 pari al 10% di ribasso sui prezzi di aggiudicazione” (cfr. art. 2, contratto subappalto, all. 3 atto di citazione).
4 Dall'esame della stipulazione contrattale non si evince l'obbligazione assunta dalla ditta subappaltatrice in relazione al costo dei materiali impiegati nell'esecuzione delle opere e non risulta allegato, con sufficiente specificità, l'inadempimento dei lavori commissionati alla società convenuta.
Inoltre, appare scarsamente compatibile con la tesi attorea la circostanza che le fatture prodotte in atti, presuntivamente riferite ai costi sopportati per l'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere, sono intestate alla ditta (cfr. all. 4 Parte_1 atto di citazione) e che quest'ultima ha proceduto al regolare e tempestivo pagamento delle fatture relative al primo e secondo SAL, emesse dalla società subappaltatrice, senza nulla contestare (cfr. all. 5,6 comparsa di costituzione e risposta).
Giova aggiungere che parte attorea che non ha provato che le fatture, sulle quali è fondata la pretesa risarcitoria, siano state emesse per la fornitura dei materiali destinati all'esecuzione delle opere di cui al contratto di subappalto.
Pertanto, non risulta accertato il nesso causale tra il danno lamentato e l'asserito inadempimento contrattuale di parte convenuta.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “ assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova” evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” ( cfr. Cass. n. 1276072024).
Secondo l'art. 1223 c.c. in materia contrattuale, i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato. A tal proposito si rende necessario indagare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno fra comportamento ed evento, per poter configurare una responsabilità ed uno fra evento e danno, per delineare i confini di detta responsabilità ed imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose, che ne siano conseguenza diretta ed immediata (cfr. Cass. n.
9374/2006; Cass. n. 25160/2018).
Si rileva, inoltre, che in tema di inadempimento contrattuale e onere della prova chi agisce in
5 giudizio non può limitarsi a denunciare l'inadempimento in maniera generica e assertiva, ma deve allegare con sufficiente specificità le circostanze che lo integrano, consentendo che il contenuto della domanda sia compiutamente identificabile e verificabile sia in fatto che in diritto (cfr. Cass. n. 30384/2024).
In ragione delle delineate carenze probatorie, non può trovare accoglimento la domanda diretta al pagamento delle somme portate dalle fatture in atti.
5.
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, genericamente avanzata da parte attorea e quantificata nella somma di euro 2.000,00, conseguente all'inadempimento contrattuale, si osserva che l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche (cfr. Cass. n. 13328/2015).
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità da tempo ha stabilito che il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento deve essere provato nella sua entità ed attraverso concreti elementi fattuali (cfr. ex plurimis Cass., 23 dicembre 1997, n. 13002).
Nel caso di specie parte attorea non ha fornito, neppure in via presuntiva, utili elementi di riscontro, atti a dimostrare la sussistenza dell'inadempimento contrattuale e del danno patrimoniale conseguente.
La domanda risarcitoria va, pertanto, rigettata perché non provata in ordine al danno lamentato.
6.
Assorbita ogni altra questione.
7.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della Parte_1
convenuta, in euro 2.538,50, per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93
6 c.p.c..
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone,13.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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