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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino, nella causa civile iscritta al N. 11927/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. POLLARA' ROSARIA e Parte_1
dall'Avv. SANSONE AGOSTINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05.06.2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, CP_2
dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli A.N.F. per il Parte_1
proprio nucleo familiare, relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della
ELIMAR S.r.l., dichiarata fallita, per il periodo di lavoro dall'11.05.2020 al 28.02.2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi importi a titolo di Assegni CP_2
Nucleo Familiare nella misura di legge. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dello
Avv. POLLARA' ROSARIA e dell'Avv. SANSONE AGOSTINO, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024, il ricorrente, premettendo di aver “…lavorato alle dipendenze della in qualità di operaio inquadrato al 1° livello c.c.n.l. edilizia piccola Controparte_3
industria, dal 11/05/2020 al 28/02/2022… Essendo stata dichiarata fallita la società con sentenza del Tribunale di Palermo del 23/02/2023, in data 07/07/2023 ha presentato istanza di ammissione al passivo del proprio credito per TFR, ed è stato ammesso al passivo a tale titolo per la somma di €.
2.603,33. Non essendogli mai stati corrisposti gli assegni per nucleo familiare di tre persone…. in data
10/07/2023 ha presentato per via telematica all' domanda di corresponsione diretta degli assegni CP_2
nucleo familiare relativa al periodo di lavoro 11/05/2020 – 30/06/2020, ed in data 27/11/2023 relativamente ai periodi 01/07/2020 – 30/06/2021 e 01/07/2021 – 28/02/2022, allegando i dati relativi al rapporto di lavoro, i componenti del proprio nucleo familiare, i dati reddituali, … visura camerale della società fallita, la dichiarazione di responsabilità di non avere percepito gli assegni richiesti con impegno a non insinuarli al passivo del fallimento, ed il rifiuto del Curatore fallimentare al rilascio di attestazioni relative alla mancata erogazione di ANF in difetto di obbligo di legge e trattandosi di circostanze antecedenti al fallimento.”. Assunse il ricorrente: “Con nota del 23/10/2023 l' CP_2
comunicò il rigetto della domanda relativa al periodo 11/05/2020 – 30/06/2020, con la seguente motivazione: “documentazione presentata incompleta” ed avverso detto provvedimento l'istante in data
17/02/2024 ha proposto ricorso al Comitato provinciale che, con delibera del 19/03/2024 lo ha respinto con la seguente motivazione. “…Alla domanda non è stata allegata la dichiarazione del curatore fallimentare e per tale ragione è stata disposta la reiezione, che si appalesa legittima trattandosi di documento obbligatorio” (??)” per l'istruzione della domanda di pagamento diretto degli assegni nucleo familiare dei lavoratori di aziende fallite”. Il ricorrente rilevò: “ Lo stesso istante, non ricevendo nei termini di legge alcun riscontro alle domande relative ai successivi periodi, avverso il silenzio rigetto in data
17/04/2014 (rectius, in atti, 17/04/2024) ha proposto ricorso al Comitato provinciale in seguito ai quali l' , tardivamente, in data 06/06/2024 comunicò la motivazione di rigetto delle domande per CP_1
asserita mancanza di presentazione di documentazione richiesta, e di seguito, in data 10/06/2024, comunicò che i ricorsi al Comitato provinciale erano stati definiti “amministrativamente per cessata materia del contendere” (??)”. Soggiunse, altresì, il ricorrente:“… Nessun altro onere di prova pertanto poteva considerarsi posto a carico del lavoratore, in assenza di relativa disposizione di legge né alcun ulteriore elemento lo stesso poteva fornire, non essendogli state rilasciate buste paga, ragione per cui ha allegato alla domanda la dichiarazione di responsabilità, …“.. dichiara sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci, di non avere ricevuto pagamenti di assegni nucleo familiare per
5 (rectius, in atti, 3) persone, per il periodo richiesto dal 18/11/2019 (rectius, in atti, 11.05.2020) al
28/2/2022 rapporto di lavoro full time impegnandosi a comunicare a codesto Istituto eventuali pagamenti che dovessero avvenire in futuro. Si impegna a non insinuarli al passivo della procedura in futuro”. … è stata allegata alla domanda in via amministrativa la comunicazione con la quale il curatore fallimentare si è rifiutato di rilasciare le dichiarazioni menzionate dal Comitato provinciale non rientrando tra i propri compiti…” Da rilevare peraltro nella fattispecie l'assoluta inutilità ed irrilevanza della dichiarazione da parte della curatela degli estremi del fallimento, dedotti in domanda e della esistenza (??) del rapporto, noto all'Istituto essendo stato regolarizzato. …”. Concluse la parte ricorrente: “…. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno per nucleo familiare di tre persone relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l. Elimar per il periodo dal 11/5/2020 al
28/2/2022 condannando l' al pagamento dei relativi importi nella misura di legge, da determinare, CP_2
occorrendo a mezzo consulenza tecnica. Condannare l' convenuto alle spese e compensi del giudizio CP_1
con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi.”.
La parte convenuta benché ritualmente citata, non si costituì in giudizio, sicché CP_2
ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza istruzione diversa da quella documentale, veniva rinviata per la decisione all'udienza sostituita con note scritte del 05.06.2025.
Il ricorrente depositò note scritte e per l'udienza sostituita con note scritte, a seguito della quale viene emessa la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere la disciplina normativa in materia di A.N.F., secondo le previsioni spiegate dell' “L' A.N.F. spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato le cui ditte hanno CP_2 cessato la loro attività o risultano fallite, nel caso in cui per i periodi di attività lavorativa non siano stati corrisposti gli ANF al lavoratore dipendente, a condizione che sussistano i requisiti previsti relativamente alla composizione e al reddito del nucleo”.
In atti è versata prova della presentazione delle istanze amministrative relative agli A.N.F. in data 10.07.2023 (per il periodo dall'11/05/2020 al 30/06/2020) ed in data 27.11.2023, relativamente ai successivi periodi (dall'01/07/2020 al 30/06/2021 e dall'01/07/2021 al
28/02/2022) e che la prima istanza è stata rigettata dall'Istituto per asserita carenza documentale, mentre la seconda non è stata esitata dall'Ente; sicché il ricorrente ha proposto ricorsi al Comitato Provinciale rispettivamente il 17.02.2024 ed il CP_2
17.04.2024 che sono stati rigettati dall' per asserita carenza di documentazione e, CP_1
in seguito, definiti “amministrativamente per cessata materia del contendere” .
Orbene, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente appare sufficiente a provare le sue pretese stante che, dopo il fallimento, la stessa non ha insinuato al passivo la quota relativa agli A.N.F., ha indicato la composizione del nucleo familiare, formato da tre persone ed infine la retribuzione sulla quale calcolare gli A.N.F..
Conclusivamente, in assenza di qualsivoglia contestazione dell' , contumace nel CP_1
presente giudizio, è da ritenere ampiamente provata la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento della detta prestazione della parte ricorrente nella misura di legge.
Il ricorso, pertanto, va accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che seguono la soccombenza dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 01/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05.06.2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino, nella causa civile iscritta al N. 11927/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. POLLARA' ROSARIA e Parte_1
dall'Avv. SANSONE AGOSTINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05.06.2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, CP_2
dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli A.N.F. per il Parte_1
proprio nucleo familiare, relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della
ELIMAR S.r.l., dichiarata fallita, per il periodo di lavoro dall'11.05.2020 al 28.02.2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi importi a titolo di Assegni CP_2
Nucleo Familiare nella misura di legge. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dello
Avv. POLLARA' ROSARIA e dell'Avv. SANSONE AGOSTINO, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024, il ricorrente, premettendo di aver “…lavorato alle dipendenze della in qualità di operaio inquadrato al 1° livello c.c.n.l. edilizia piccola Controparte_3
industria, dal 11/05/2020 al 28/02/2022… Essendo stata dichiarata fallita la società con sentenza del Tribunale di Palermo del 23/02/2023, in data 07/07/2023 ha presentato istanza di ammissione al passivo del proprio credito per TFR, ed è stato ammesso al passivo a tale titolo per la somma di €.
2.603,33. Non essendogli mai stati corrisposti gli assegni per nucleo familiare di tre persone…. in data
10/07/2023 ha presentato per via telematica all' domanda di corresponsione diretta degli assegni CP_2
nucleo familiare relativa al periodo di lavoro 11/05/2020 – 30/06/2020, ed in data 27/11/2023 relativamente ai periodi 01/07/2020 – 30/06/2021 e 01/07/2021 – 28/02/2022, allegando i dati relativi al rapporto di lavoro, i componenti del proprio nucleo familiare, i dati reddituali, … visura camerale della società fallita, la dichiarazione di responsabilità di non avere percepito gli assegni richiesti con impegno a non insinuarli al passivo del fallimento, ed il rifiuto del Curatore fallimentare al rilascio di attestazioni relative alla mancata erogazione di ANF in difetto di obbligo di legge e trattandosi di circostanze antecedenti al fallimento.”. Assunse il ricorrente: “Con nota del 23/10/2023 l' CP_2
comunicò il rigetto della domanda relativa al periodo 11/05/2020 – 30/06/2020, con la seguente motivazione: “documentazione presentata incompleta” ed avverso detto provvedimento l'istante in data
17/02/2024 ha proposto ricorso al Comitato provinciale che, con delibera del 19/03/2024 lo ha respinto con la seguente motivazione. “…Alla domanda non è stata allegata la dichiarazione del curatore fallimentare e per tale ragione è stata disposta la reiezione, che si appalesa legittima trattandosi di documento obbligatorio” (??)” per l'istruzione della domanda di pagamento diretto degli assegni nucleo familiare dei lavoratori di aziende fallite”. Il ricorrente rilevò: “ Lo stesso istante, non ricevendo nei termini di legge alcun riscontro alle domande relative ai successivi periodi, avverso il silenzio rigetto in data
17/04/2014 (rectius, in atti, 17/04/2024) ha proposto ricorso al Comitato provinciale in seguito ai quali l' , tardivamente, in data 06/06/2024 comunicò la motivazione di rigetto delle domande per CP_1
asserita mancanza di presentazione di documentazione richiesta, e di seguito, in data 10/06/2024, comunicò che i ricorsi al Comitato provinciale erano stati definiti “amministrativamente per cessata materia del contendere” (??)”. Soggiunse, altresì, il ricorrente:“… Nessun altro onere di prova pertanto poteva considerarsi posto a carico del lavoratore, in assenza di relativa disposizione di legge né alcun ulteriore elemento lo stesso poteva fornire, non essendogli state rilasciate buste paga, ragione per cui ha allegato alla domanda la dichiarazione di responsabilità, …“.. dichiara sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci, di non avere ricevuto pagamenti di assegni nucleo familiare per
5 (rectius, in atti, 3) persone, per il periodo richiesto dal 18/11/2019 (rectius, in atti, 11.05.2020) al
28/2/2022 rapporto di lavoro full time impegnandosi a comunicare a codesto Istituto eventuali pagamenti che dovessero avvenire in futuro. Si impegna a non insinuarli al passivo della procedura in futuro”. … è stata allegata alla domanda in via amministrativa la comunicazione con la quale il curatore fallimentare si è rifiutato di rilasciare le dichiarazioni menzionate dal Comitato provinciale non rientrando tra i propri compiti…” Da rilevare peraltro nella fattispecie l'assoluta inutilità ed irrilevanza della dichiarazione da parte della curatela degli estremi del fallimento, dedotti in domanda e della esistenza (??) del rapporto, noto all'Istituto essendo stato regolarizzato. …”. Concluse la parte ricorrente: “…. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno per nucleo familiare di tre persone relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l. Elimar per il periodo dal 11/5/2020 al
28/2/2022 condannando l' al pagamento dei relativi importi nella misura di legge, da determinare, CP_2
occorrendo a mezzo consulenza tecnica. Condannare l' convenuto alle spese e compensi del giudizio CP_1
con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi.”.
La parte convenuta benché ritualmente citata, non si costituì in giudizio, sicché CP_2
ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza istruzione diversa da quella documentale, veniva rinviata per la decisione all'udienza sostituita con note scritte del 05.06.2025.
Il ricorrente depositò note scritte e per l'udienza sostituita con note scritte, a seguito della quale viene emessa la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere la disciplina normativa in materia di A.N.F., secondo le previsioni spiegate dell' “L' A.N.F. spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato le cui ditte hanno CP_2 cessato la loro attività o risultano fallite, nel caso in cui per i periodi di attività lavorativa non siano stati corrisposti gli ANF al lavoratore dipendente, a condizione che sussistano i requisiti previsti relativamente alla composizione e al reddito del nucleo”.
In atti è versata prova della presentazione delle istanze amministrative relative agli A.N.F. in data 10.07.2023 (per il periodo dall'11/05/2020 al 30/06/2020) ed in data 27.11.2023, relativamente ai successivi periodi (dall'01/07/2020 al 30/06/2021 e dall'01/07/2021 al
28/02/2022) e che la prima istanza è stata rigettata dall'Istituto per asserita carenza documentale, mentre la seconda non è stata esitata dall'Ente; sicché il ricorrente ha proposto ricorsi al Comitato Provinciale rispettivamente il 17.02.2024 ed il CP_2
17.04.2024 che sono stati rigettati dall' per asserita carenza di documentazione e, CP_1
in seguito, definiti “amministrativamente per cessata materia del contendere” .
Orbene, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente appare sufficiente a provare le sue pretese stante che, dopo il fallimento, la stessa non ha insinuato al passivo la quota relativa agli A.N.F., ha indicato la composizione del nucleo familiare, formato da tre persone ed infine la retribuzione sulla quale calcolare gli A.N.F..
Conclusivamente, in assenza di qualsivoglia contestazione dell' , contumace nel CP_1
presente giudizio, è da ritenere ampiamente provata la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento della detta prestazione della parte ricorrente nella misura di legge.
Il ricorso, pertanto, va accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che seguono la soccombenza dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 01/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05.06.2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino