TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 9108/2025 del R.G. Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
TT Barbara;
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui aveva chiesto il riconoscimento
[...] del diritto a fruire dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa – depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel Persona_1 proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “La percentualizzazione delle patologie riscontrate, alla luce del decreto della Gazzetta Ufficiale del 26/2/92, viene estrapolata da un calcolo "riduzionistico" mediante la formula: IT = IP1+IP2 - (IP1xIP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 ed IP2, diminuita del loro prodotto (in caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo), per cui si assegna una percentuale del 63,3% (sessantatre,3 per cento). L'incidenza delle infermità individuate sulla capacità lavorativa, secondo i criteri della normativa vigente, deve intendersi come capacità lavorativa generica. Considerazioni medico-legali Sulla base delle dirette osservazioni e con la ricostruzione clinica sia anamnestica che strumentale, il quadro clinico è da ritenersi chiaro per cui è possibile affermare che la signora Parte_1
è affetta da: “cardiopatia ischemica cronica trattata con PTCA+Stend, intolleranza glucidica, sindrome depressiva, osteartrosi generalizzata con lieve impegno funzionale”. La paziente è da ritenersi INVALIDA nella misura del 63% (art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) a far data dalla domanda amministrativa 25/10/23”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione, ma non ha specificamente allegato in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo da configurare un aggravamento legittimante l'accertamento del requisito sanitario richiesto con il ricorso. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 02/02/2015, n. 1806) ha affermato in merito: “Quanto al secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21151 del 2010; v. pure Cass. n. 14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 6589 del 2000, n. 7776 del 1997), nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata…”. La stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 13/10/2010, n. 21151) afferma: “4. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, nelle controversie relative a prestazioni (previdenziali o assistenziali) fondate sull'invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato con adeguata documentazione l'esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l'esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate, nonchè l'onere di fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000, n.7776 del 1997)…”.
Nella fattispecie concreta in esame la carenza di specifiche deduzioni in merito alla rilevanza della nuova documentazione medica prodotta, al fine di incidere in maniera determinante sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già effettuata dal CTU, rende esplorativa la richiesta di ulteriori accertamenti.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017 n. 30218 afferma in merito alla CTU che “"il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Sez. 6
- L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002) …”. Deve pertanto accertarsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge 118/1971. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_1 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa