Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 2082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 22/11/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa in giudizio dagli Avv.ti Aldo Baruffi e Julka Lanfranco con domicilio eletto presso il loro studio sito in Treviso, via G.L. Olivi n.34, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
appellante contro
(P.I. ) rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Elisa CP_1 P.IVA_2
Buso e Sergio Frattin, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Valdobbiadene,
Fraz. Bigolino, via San Giovanni n.4/B come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2017/2023 pubblicata il 7/11/2023 dal
Tribunale di Treviso– Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.).-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, accogliersi le conclusioni come rassegnate in primo grado, ed esattamente:
-1-
•Accertati i fatti in narrativa, accertata l'effettiva entità del credito di in CP_1
relazione alle ragioni esposte da nella misura di Controparte_2
euro 35.228,00 (importo fatturato, detratto acconto percepito, detratto quanto richiesto per attività non eseguita e/o fatturata in maniera unilaterale ed esorbitante) ovvero la maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria;
•accertato quanto al punto precedente, revocarsi il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1962/2021 del 30.7.2021 (RG. 5022/2021) emesso non esecutivo dal
Giudice Unico del Tribunale di Treviso dott. Alberto Barbazza in data 30.7.2021 notificato in data 8.9.2021 emesso su richiesta di per importi CP_1
assolutamente non dovuti;
•accertato quanto sopra, verificato l'inadempimento contrattuale di alle CP_1
obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di appalto 1.8.2019, condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno tutto subito da Parte_2
nella misura di euro 28.993,00 ovvero la maggiore o minore che
[...]
risulterà di giustizia e procedersi, quindi, alla compensazione giudiziale delle reciproche posizioni dare/avere.
In ogni caso,
Respingersi le domande tutte avanzate da perché infondate in fatto e CP_1
diritto e così definitivamente revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1962/2021 del 30.7.2021 (RG.
5022/2021) emesso non esecutivo dal Giudice Unico del Tribunale di Treviso dott.
Alberto Barbazza in data 30.7.2021 notificato in data 8.9.2021.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, iva e cpa per i due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Richiesta di CTU: In ordine ai danni subiti da in relazione Parte_2
al lucro cessante, si reitera la richiesta di CTU già introdotta nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 depositata nel primo grado di giudizio”
-2- CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dalla ditta perché infondato in fatto ed in diritto e Parte_3
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2017/2023 del Tribunale di Treviso, III^ Sezione
Civile, nel procedimento con R.G. 6336/2021, Giudice Dott. De Luca Massimo, pubblicata in data 07.11.2023 e notificata a Controparte l'8 novembre 2023, nella parte in cui accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e compensa le spese del giudizio (par. 4 e dispositivo), rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla e confermando il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
2. condannare la ditta ai sensi dell'art. 96 Parte_3
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” per ogni grado di giudizio da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni grado del giudizio oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. (d'ora in avanti anche solo , Parte_3 Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1962/2021 emesso in data
30/07/2021 dal Tribunale di Treviso, mediante il quale veniva alla stessa ingiunto il pagamento dell'importo pari ad euro 85.473,70, oltre interessi e spese emesso sulla base delle fatture n. 209 del 5.8.2019 e n. 52 del 26.2.2021 in relazione ad un diritto di credito azionato dalla (d'ora in avanti anche solo ) per CP_1 CP_1 complessivi euro 83.991,63 [cui è stato detratto l'importo (pagato) della fattura in acconto n. 178 (emessa per euro 13.931,22 imponibile) per un totale quindi di euro
70.060,41 oltre ad iva al 22%.], come corrispettivo per la prestazione di lavorazioni agricole svolte da con realizzazione di un nuovo vigneto, compresa la posa CP_1
dei pali e relativa sistemazione agraria preventiva nel comune di Susegana (TV).
L'opponente sosteneva che: I) in sede monitoria, azionava degli importi CP_1 non dovuti e maggiori rispetto ai due consuntivi lavori consegnati all'opponente, al termine della prestazione;
II) l'ammontare delle somme azionate per i lavori
-3- effettivamente commissionati (espianto vigneto) non era stato preventivamente concordato oltre ad essere non in linea con valori di mercato e con l'entità dei lavori espletati;
III) a causa delle non corrette modalità di esecuzione della prestazione da parte della appaltatrice il 35% delle piantine di vite (cc.dd. barbatelle) messe a dimora era morto, causando dei danni alla Chiedeva, quindi, Parte_3
l'accertamento dell'effettiva entità del credito vantato da e, in via CP_1 riconvenzionale, il risarcimento del danno subito dall'azienda a Parte_3 causa del non esatto adempimento dell'appaltatrice, quantificato nella misura di euro
28.993,00.
2. Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dalla CP_1 Parte_3
e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del
[...] decreto ingiuntivo opposto, in via principale il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in vie equitativa. Con vittoria di spese.
3. Assunte le prove testimoniali, con sentenza n. 2017/2023, il Tribunale di Treviso pronunciava il seguente dispositivo: “definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta ovvero assorbita, così dispone: 1) Compensate le rispettive ragioni di debito e credito revoca l'opposto decreto ingiuntivo e condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 58.797,73, oltre IVA al 22% e interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dal maturato al saldo. 2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la restante parte che liquida in € 7.051,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_3 dell'amministratore , affidato a due motivi di appello mediante i quali si Controparte_4
censura la motivazione di cui ai numeri 2 e 3 in sentenza, laddove il giudice in relazione al diritto di credito della deduceva che “dall'istruttoria svolta in CP_1
causa è risultato che ha effettivamente svolto le lavorazioni per cui ha chiesto Pt_4 il compenso” e criticava la sentenza laddove, in relazione al diritto di Parte_3 alla compensazione del credito per danni subiti a causa dell'operato di CP_1
limitava i danni alla sola voce del danno emergente non ritenendo sufficientemente
-4- provato il danno da lucro cessante.
4.1. L'appello richiede un nuovo esame delle risultanze istruttorie a dire di non debitamente considerate dal giudice che, sulla base di valutazioni Parte_3
errate, avrebbe confermato il diritto di credito in capo a operando una CP_1
altrettanto erronea sua quantificazione. In merito alla domanda formulata in via riconvenzionale da relativa alla compensazione del credito con i Parte_3 danni subiti a causa dell'errata preparazione del terreno, si lamenta la mancata quantificazione del danno subito relativo alla voce del “lucro cessante”, connesso alla perdita di produzione di vino per un'annata agraria come immediata conseguenza della moria di barbatelle, determinata da una mancata corretta preparazione del terreno oggetto delle lavorazioni. A tale scopo, anche in questo grado di giudizio, ripropone istanza di ctu al fine di verificare i numeri connessi alla Parte_3
perdita di produzione.
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del gravame e CP_1
formulando appello incidentale. ha dedotto la pretestuosità delle doglianze dell'appellante posto che ogni CP_1
lavorazione che interessava il vigneto oggetto di causa non veniva contestata al momento della consegna e mai era stata modificata in seguito all'impianto operato dalla L'appellata ha esposto di aver operato secondo quanto richiesto CP_1
dalla committente e utilizzato materiale dalla stessa fornita.
L'appellata ritiene congruo l'importo richiesto a titolo di corrispettivo per tutti i lavori svolti dalla (e non limitati soltanto all'attività di espianto del vigneto, CP_1
contrariamente a quanto afferma e precedentemente pattuito oralmente Parte_3 tra le parti, opponendosi all'accoglimento della richiesta di CTU al fine di quantificare il presunto danno economico subito dalla in ragione della perdita da Parte_3
produzione di uve.
Sulla base di queste argomentazioni ha chiesto il rigetto del gravame e, CP_1 in accoglimento dell'appello incidentale, ha denunciato l'errore nel quale sarebbe incorso il tribunale nell'aver sottratto dal credito azionato l'acconto versato dalla pari ad € 13.931,22, che, in realtà, era già detratto nelle fatture 52/2 e n. Parte_3
209/19.
Sempre in sede di appello incidentale ha chiesto la riforma del capo della CP_1
-5- sentenza nel quale il tribunale ha accertato la responsabilità per la moria delle barbatelle con condanna dell'appaltatrice al pagamento di un danno liquidato in €
7.335,00.
Con vittoria di spese in ogni grado di giudizio e condanna della ai Parte_3 sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per “lite temeraria” per ogni grado di giudizio da liquidarsi in via equitativa.
6. Con ordinanza del 27/03/2024, questa Corte rigettava l'istanza di inibitoria avanzata da Parte_3
7. In data 7/02/2025, l'avv. Begalli rinunciava al mandato professionale conferito dall' nonché dai signori e e in data Parte_2 CP_3 Controparte_4
19/03/2025, gli avv.ti Aldo Baruffi e Julka Lanfranco si costituivano in giudizio quali procuratori dell'appellante, in sostituzione del difensore originariamente designato.
9. La causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, depositate le scritture difensive conclusionali, è stata rimessa in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
10. Con la sentenza impugnata il tribunale, sulla base delle prove testimoniali assunte, ha ritenuto l'esecuzione e la correttezza delle attività svolte dalla CP_1
che, secondo il primo giudice, risultava aver provveduto integralmente alla
[...]
macinatura, alla rimozione delle radici e allo smaltimento delle piante, nonché all'integrale rimozione delle rocce, giudicando congruo anche l'importo richiesto per le opere effettivamente svolte.
Il tribunale ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di di Parte_3 compensazione del credito rivendicato da con i danni causati dall'errata CP_1
esecuzione delle lavorazioni di impianto del vigneto con la motivazione che, la deduzione di (secondo cui il 35% delle barbatelle fornite da Parte_3 CP_1 erano morte in ragione dell'errata preparazione del terreno da parte di
[...] quest'ultima) era stata confermata dal teste (pag. 8, sentenza Tes_1
impugnata) e dal teste (pag. 9 sentenza impugnata). In merito alla liquidazione TE
del danno il primo giudice ha ritenuto sufficientemente documentate le operazioni di
-6- sostituzione delle barbatelle (doc.13b) che, hanno comportato un costo pari euro
7.335,00, mentre ha giudicato non provato il danno da mancato guadagno dovuto alla sostituzione nel 2020 delle barbatelle morte, non avendo
[...]
quanto effettivamente prodotto e quanto avrebbe potuto Controparte_5 produrre in più, né a quanto ammontava l'effettivo guadagno della società né il possibile guadagno in più se non avesse dovuto provvedere alla sostituzione delle barbatelle, ritenendo il doc. 14 prodotto da non idoneo a giustificare Parte_3
la richiesta risarcitoria di oltre euro 20.000,00.
Sulla base di queste argomentazioni il giudice ha detratto dall'importo del credito di pari ad euro 80.063,95, la somma di euro 13.931,22 già corrisposti da CP_1
e l'importo pari ad euro 7.335,00 in parziale accoglimento della domanda Parte_3
riconvenzionale, residuando quindi un credito così rideterminato pari ad euro
58.797,73 oltre IVA al pagamento del quale ha condannato la committente, con compensazione per la quota della metà delle spese processuali, poste nella residua quota a carico di Parte_3
b.) Motivi di appello.
11. Con il primo motivo di appello principale, chiede che la sentenza Parte_3
venga riformata nella quantificazione del diritto di credito di in quanto CP_1 ritiene erroneo l'accertamento in proposito compiuto dal tribunale (pag. 7 della sentenza impugnata: “dall'istruttoria svolta in causa è risultato che ha CP_1 effettivamente svolto le lavorazioni per cui ha chiesto il compenso” con riconoscimento del corrispettivo per tutte le lavorazioni prospettate da in CP_1
comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Secondo parte appellante, ha omesso di provare l'effettiva esecuzione di CP_1
ogni lavorazione di cui è stato richiesto il pagamento, formalmente contestata da nel primo momento utile e cioè nel corso della prima udienza di Parte_3
comparizione.
Si sostiene che in sede di istruttoria nessun teste e nessun documento in causa confermavano: - l'esecuzione delle lavorazioni elencate dai n. 1 a 5 nella comparsa di costituzione e risposta;
- l'utilizzo dei mezzi agricoli per il numero di ore indicate dalla;
- il diritto al 15% di aumento per lavori su terrazzamenti (modalità CP_1 quest'ultima mai chiarita da nessun teste).
-7- Si soggiunge che tali circostanze non erano mai state nemmeno fatte oggetto di richiesta istruttoria. Gli estratti delle deposizioni che il giudice riportava in sentenza riguardavano “esclusivamente la voce “espianto vigneto””, attività differente dalle
“lavorazioni extra” indicate dalla nella comparsa di costituzione e risposta in CP_1 primo grado. Secondo il giudice “riposta l'estratto delle deposizioni Parte_3
di tre testimoni (decontestualizzandole) ovvero quella del sig. del sig. _3
e, infine quella del teste Schematicamente: a) il teste CP_6 TE _3
(deposizione risposta a pagina 7 della sentenza) si riferisce esclusivamente all'attività di “espianto vigneto” (“… posso dire che l'espianto è stato eseguito dalla
” riferendosi esclusivamente alle attività di “… taglio vigneto e la rimozione delle CP_1 rocce”) senza nulla riferire in relazione alle “opere extra”; b) Il teste S_
(essendo un impiegato di che non è mai andato in cantiere) non riferisce CP_1
assolutamente nulla di concreto in relazione alle attività eseguite da (tanto CP_1
meno in relazione alle opere extra) ma riferisce aver personalmente calcolato l'importo di euro 10.000 testualmente “tenendo conto delle dimensioni dell'area del vigneto da espiantare…”. Si tratta quindi, a ben vedere, della conferma del fatto che non vi è mai stato accordo tra le parti sulla cifra in questione. c) Il teste non TE riferisce assolutamente nulla circa le “opere extra” ma qualifica, e descrive, le assunte attività di sempre con riferimento all'attività di “espianto vigneto” (e CP_1 così testualmente: “… abbiamo eseguito i lavori di espianto tolto i ceppi, abbiamo rimosso i sassi che erano grossi e li abbiamo posizionati al di fuori del vigneto… non abbiamo tagliato solo le vigne ma abbiamo eseguito anche la rimozione delle rocce”).
E' evidente quindi che anche la deposizione del teste (soggetto che ha un TE
evidente interesse in causa essendo stato colui che ha operato in regime su sub appalto e non essendo strato ancora pagato da proprio per le contestazioni CP_1 sollevate da non può essere in alcun modo utilizzata per la “conferma” Parte_1 dell'effettiva esecuzione, da parte di , delle attività “extra” come elencate nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta nella totale assenza di alcun riferimento concreto”(pagg. 8-9, sentenza di primo grado).
Sulla base di queste argomentazioni, non condivise dell'appellante, il giudice ha dedotto la regolarità dei lavori svolti da integralmente eseguiti e la CP_1 congruità dell'importo richiesto. L' appellante sostiene che, nell'ipotesi in cui quanto
-8- esposto fosse vero, il giudice avrebbe potuto condannarla al pagamento della somma di euro 10.000,00 per la voce “espianto vigneto” e mai avrebbe potuto condannarla per le ulteriori voci (opere extra, maggiorazione 15% e utilizzo mezzi agricoli) che non sono state provate in giudizio.
In merito, al diritto di credito vantato da e confermato dal giudice, parte CP_1
appellante sostiene di aver contestato:
1) nel quantum la “ulteriore voce inserita nel consuntivo “posa vigneto” euro
10.000,00 imputato con la voce espianto vigneto. Attività effettivamente richiesta da
[punto c (pag. 10, atto di citazione in appello)] perché determinata Parte_1 unilateralmente da lamentando anche l'esorbitanza dell'importo rispetto CP_1 all'attività effettivamente svolta. Secondo l'attività di espianto del Parte_3
vigneto veniva svolta dal personale della stessa mentre la si limitava CP_1 soltanto a tagliare delle vigne con la motosega. Aggiunge poi, l'appellante che “in ragione di precisi accordi contrattuali “…eventuali lavorazioni non comprese nelle voci sopra riportate che si rendessero necessarie saranno concordate con la DL e valutate in economia” per cui in assenza della prova sull'accordo, le parti avrebbero dovuto far riferimento ai valori di mercato” (pagg. 11-12, atto di citazione in appello).
Si sostiene che nel corso dell'istruttoria nessuno dei teste confermava il raggiunto accordo tra le parti sull'importo di 10.000,00 da corrispondere a Al CP_1
contrario, la prova per testi confermava che nessun patto veniva siglato tra le parti:
(dipendete della ) dichiarava di aver calcolato l'importo sulla base CP_6 CP_1 delle dimensioni dell'area interessata, comunicato poi al titolare della e, CP_1 successivamente, riferito a Secondo l'appellante tale dichiarazione Parte_3 non provava né il raggiunto accordo tra le parti né la congruità dell'importo richiesto.
Infine, in merito alla prova del diritto di credito vantato da parte CP_1 appellante sosteneva la validità della deposizione di [“posso dire di aver TE estirpato tutte le piante e tutto l'impianto rappresentato nell'area rossa di cui al doc.
n. 13 di parte opposto… ho tolto tutte le piante, ho estirpato e radici e portato via tutti i pali…. Su un ettaro dell'area nera ho iniziato i lavori di estirpazione delle radici perché le piante erano già state tagliate” (pag. 13, atto di citazione in appello)] finalizzata a confermare come l'unica attività svolta da fosse stata CP_1
soltanto quella relativa al taglio delle viti con motosega.
-9- Tale circostanza è stata, sostiene l'appellante, confermata dal teste (teste _3
) che “rispondendo a prova contraria al capitolo di prova sub. 1 della scrivente CP_1 difesa “Vero che in relazione all'attività dedotta con la voce espianto vigneto la società tramite proprio personale si è occupata esclusivamente del taglio CP_1 delle vigne mediante motosega” ha risposto, inequivocabilmente, SI È VERO”.
(pag.13, atto di citazione in appello). Sulla base di queste argomentazioni, parte appellante deduce, quindi, la non riconducibilità della voce “espianto vigneto” all'attività svolta dalla per carenza di prove in relazione sia all' an che al CP_1
quantum;
2) i punti d), e), f) elencati in comparsa [” Lavori non quantificati nel consuntivo “posa vigneto” (indicati per la prima volta in comparsa di costituzione e risposta e immediatamente contestati da all'udienza del 10.2.2022) per un importo di Parte_1
euro 10.776,10; Una maggiorazione del 15% per le lavorazioni relative ai terrazzamenti (indicati per la prima volta in comparsa di costituzione e risposta e immediatamente contestati da all'udienza del 10.2.2022) per euro 543,00; Parte_1
Corrispettivo per l'utilizzo dei mezzi agricoli (indicato per la prima volta in comparsa di costituzione e risposta e immediatamente contestati da all'udienza del Parte_1
10.2.2022) per euro 13.388,22.”] che, secondo non avrebbero trovato Parte_1 alcuna conferma nel corso dell'istruttoria svolta.
Il preteso diritto di credito relativo agli importi di cui ai punti a) e b) indicati in comparsa [a) consuntivo lavori per sistemazione agraria (lotto a + lotto b) euro
27.100,00; b) consuntivo lavori per “posa vigneto” euro 17.646,63] non è stato contestato da parte appellante e, come dalla stessa ammesso, risultava “in linea con il preventivo di spese sottoscritto”.
Sulla base di queste argomentazioni, la sostiene, quindi, che il diritto Parte_3
di credito vantato da vada limitato alle sole voci non contestate (a e b) CP_1
che rappresentano gli importi presenti nei consuntivi dei lavori consegnati a alla fine dei lavori e che riportano una fedele descrizione delle opere Parte_3
eseguite dalla a favore di CP_1 Parte_3
12. Con il secondo motivo di appello principale, parte appellante chiede la riforma della sentenza laddove il giudice ha limitato i danni dalla stessa sofferti alla sola voce del danno emergente, documentate con le fatture emesse per la sostituzione delle
-10- barbatelle morte, ritenendo non sufficientemente provato il danno riguardo alla voce da lucro cessante posto che “ non ha documentato quanto ha prodotto e Parte_1
quanto avrebbe potuto produrre in più, né tantomeno quanto ha guadagnato e quanto avrebbe potuto guadagnare in più, con riferimento al vigneto oggetto di causa, se non avesse dovuto provvedere alla sostituzione delle barbatelle.
Certamente il doc 14 prodotto dall'opponente non è sufficiente a giustificare la richiesta risarcitoria di oltre 20.000 euro formulata nell'atto di citazione” (pag.9, sentenza primo grado).
Secondo parte appellante al giudice “erano stati forniti tutti gli elementi utili per la quantificazione del mancato guadagno perché: a) è stata documentata la percentuale delle barbatelle morte;
b) è stata documentata la capacità produttiva del vigneto in questione;
c) tramite un calcolo matematico è stato raggiunto il “dato” della mancata produzione di vino” (pag. 19, atto di citazione in appello); Si ritiene che il giudice avrebbe potuto accertare la quantificazione dei danni tramite CTU, già richiesta in primo grado sulla quale il tribunale non si è pronunciato, e riproposta anche in questo grado di giudizio.
13. Con l'appello incidentale, chiede “la riforma del paragrafo “4” della CP_1 sentenza e del punto “1” del dispositivo sia per quanto riguarda l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale sia per l'errore materiale di aver sottratto, per la seconda volta, l'acconto (che è anche l'unico pagamento ad oggi effettuato dalla )” già detratto nelle fatture 52/2 e Euro e n. 209/19. Si chiede inoltre la Parte_1 riforma del punto “2” del dispositivo ponendo a carico della tutte le spese Parte_1
legali, sia del ricorso per decreto ingiuntivo, che del primo grado di giudizio. (pag. 16, comparsa di costituzione in appello).
Segnatamente con un primo motivo di appello incidentale, relativo alla domanda riconvenzionale svolta da e parzialmente accolta dal giudice, si Parte_3
sostiene che il tribunale non avrebbe pronunciato sulla eccepita decadenza- prescrizione dell'azione di garanzia fatta valere dal committente e comunque la totale carenza di prova del danno patito da e del nesso causale tra l'attività Parte_3
svolta dalla e la moria delle barbatelle, precisando che le barbatelle CP_1
venivano interamente fornite dalla e che la veniva incaricata Parte_3 CP_1
solo della piantumazione ma non della successiva coltivazione.
-11- 14. Con il secondo motivo di appello incidentale, si chiede la riforma della sentenza laddove il giudice ha sottratto per la seconda volta l'acconto già detratto nelle fatture
52/2 e n. 209/19 e in punto di spese legali.
c.) Disamina dei motivi di appello
15. Il primo motivo dell'appello principale proposto dalla committente attiene Parte_1 alle seguenti voci del credito richiesto dall'appaltatrice (essendo rimaste CP_1
incontestate le rimanenti):
i.) lavori extra di cui alla comparsa di risposta per complessivi € 10.776,10;
ii.) maggiorazione del 15% per lavori sui terrazzamenti per € 543,00;
iii.) corrispettivo per l'utilizzo di mezzi agricoli per € 13.388,22 iv.) espianto vigneto per € 10.000,00.
La deduce di aver sin da subito contestato l'esecuzione di tali lavori e il Parte_1
mancato raggiungimento di un accordo sui relativi corrispettivi, sostenendo che neppure all'esito delle prove per testimoni assunte in prime cure sarebbe uscita dimostrata l'effettuazione di tali lavorazioni, contrariamente a quanto opinato dal tribunale nella sentenza appellata.
La parte appellata ha replicato, richiamando la mancata tempestiva denuncia di vizi nelle opere realizzate, invocando la conseguente preclusione della garanzia per i vizi medesimi.
La ha altresì sostenuto che le deposizioni testimoniali ammesse avevano CP_1 consentito di appurare l'effettuazione dell'attività di “espianto vigneto”.
15.1. Va innanzi tutto ricordato che “in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. n. 25410 del 23/09/2024).
Ancor più di recente la s. Corte ha insegnato che “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare
-12- l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. n.
1701 del 23/01/2025).
Ciò premesso, va pure ritenuto che risulti, con riguardo a tali voci, del tutto fuori bersaglio l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte appellata, in quanto non viene qui in rilievo (diversamente da quanto si avrà modo di osservare con riferimento alla questione delle cc.dd. barbatelle) la presenza di vizi o difformità dell'opera, ma un'eccezione di mancata esecuzione della prestazione: “Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (Cass. 13983/2011).
15.2. Ciò premesso, occorre procedere a una separata disamina della voce sub iv.) rispetto alle rimanenti.
15.3. L'attività di “espianto vigneto” è in effetti risultata compiuta dalla alla CP_1
stregua delle dichiarazioni testimoniali assunte.
Molto chiara al riguardo la deposizione del testimone il quale ha anche TE
precisato che i lavori non si sono affatto limitati al taglio delle piante, ma ha ricompreso altresì la rimozione delle rocce. Tale deposizione ha trovato conferma nella dichiarazione del testimonio , il quale pure ha riferito che l'espianto del _3
vigneto ha comportato non il mero taglio delle vigne, ma anche la rimozione delle rocce.
Accertata l'attività di “espianto vigneto” e tenuto conto che l'opposizione della sosteneva che il compenso, non pattuito, non era proporzionato all'attività Parte_1 effettivamente svolta dall'appaltatrice, che – secondo l'appellata – si sarebbe limitata al “solo taglio, con motosega, delle vigne” (appello, pag. 11), una volta dimostrata la
-13- più ampia attività di “espianto vigneto” risulta corrispondentemente congrua anche la somma nei termini richiesti che va riconosciuta nei termini già ritenuti dal tribunale.
15.4. A differenti esiti si deve invece pervenire con riguardo alle restanti voci del credito.
Quanto a quella sub i), occorre muovere dal rilievo della contestazione opposta dalla sin dalla prima replica alla deduzione di tali lavorazioni in causa (v. verbale Parte_1
udienza del 20-2-2022), lavorazioni che, come ricorda la sentenza impugnata, è avvenuta in sede di comparsa di risposta, ove si esponeva che il secondo consuntivo
“mancava di liquidare alcune voci di lavorazione già oggetto di offerta con espresso costo pattuito ed in particolare le seguenti: 1) posa ancoraggi per n. 196 (prezzo unitario pattuito in offerta € 6,35 totale € 1.244,60); 2) posa tondini su 1 filo per n.
7075 (prezzo unitario pattuito in offerta € 0,33 totale € 2.830,00); 3) intervento alle testate per n. 196 (prezzo unitario pattuito in offerta € 7,00 totale € 1.372,00); 4) posa
4 pali fissi per n. 2090 (prezzo unitario pattuito in offerta € 1,15 totale € 2.403,50); 5) stesura 1 coppia mobile per n. 2090 prezzo unitario pattuito in offerta € 0,70 totale €
1.463,00); che l'importo complessivo relativo alle citate voci di lavorazione non liquidate ma espressamente quantificate e con prezzo pattuito ammonta a €
10.776,10”.
Ciò posto, richiamata la distribuzione degli oneri probatori innanzi ricordati, va constatato che non sono state acquisite, ma invero neppure offerte, prove in merito alla effettuazione di tali lavori e al correlativo compenso pattuito.
A ben vedere, infatti, neppure la capitolazione istruttoria della mirava a dare CP_1
dimostrazione di tali lavorazioni (essendo fondamentalmente incentrata sulla attività di “espianto del vigneto”: cfr. capitoli 3-4-5), ragione per cui la effettuazione di tali lavorazioni non è in alcun modo uscita idoneamente dimostrata alla stregua dell'indagine testimoniale espletata in prime cure, né è altrimenti risultante in causa.
Anche con riferimento alle voci sub ii.) e sub iii.) va evidenziato che non sussistono elementi di riscontro circa le lavorazioni sui terrazzamenti (con il relativo supplemento per € 543,00) né quanto all'uso di macchine agricole (compenso richiesto in € 12.388,22). Nessuno dei testimoni ha riferito in ordine a tali lavorazioni, né, anche con riferimento a tali circostanze, la capitolazione istruttoria dell'appaltatore conteneva richieste effettivamente dirette a darne la dimostrazione in
-14- causa.
Se oltre a ciò, già di per sé sufficiente per ritenere l'infondatezza della pretesa della al riguardo, si tiene conto che i crediti in discorso non sono stati inseriti nei due CP_1
rendiconti finali delle lavorazioni, come dato atto dalla stessa in sede di CP_1
comparsa di risposta, si conferma vieppiù il raggiunto approdo circa la mancanza di fondamento alla relativa pretesa creditoria.
E nello stesso senso depone altresì il tempo intercorso fra le dedotte attività e la loro fatturazione, vale a dire a quasi due anni dalla effettuazione dei lavori.
15.5. In definitiva, sul punto, in riforma della sentenza appellata, va detratto dal credito dell'appaltatore le voci sub i), ii) e iii). Il corrispettivo per tali lavorazioni
(10.776,10+543+12.388,22= 23.707,32) va, pertanto, diffalcato rispetto al credito riconosciuto dal primo giudice (58.797,73) con conseguente minor importo pari a €
35.090,41 (58.797,73 – 23.707,32).
16. Ragioni di ordinata trattazione della questione del credito dell'appaltatore rendono opportuna la disamina del primo motivo di appello incidentale della CP_1 concernente l'asserito errore del tribunale circa lo scomputo delle somme pagate dalla committente.
16.1. Va, innanzi tutto, ritenuta l'ammissibilità dell'appello incidentale formulato da in quanto l'impugnazione non solo identifica le parti della sentenza che CP_1
intende sottoporre a censura, ma anche le ragioni poste a base della richiesta riforma della decisione del tribunale.
16.2. Con il primo motivo dell'appello incidentale si lamenta che il tribunale avrebbe scomputato l'acconto di € 13.931,22, mentre di tale pagamento era già stato tenuto conto nel credito azionato in via monitoria, il quale era già stato diffalcato per il predetto importo (segnatamente € 5.341,22 decurtati dalla fattura 55/2 ed € 8.590,00 dalla fattura n. 209/19).
Sul punto alla stregua della documentazione prodotta (fatture nn. 55 e 209, dalle quali emerge il già decurtato importo per i pagamenti in acconto: docc. 6A e 7A
) in uno alla mancanza di qualsivoglia replica da parte dell'appellante CP_1
principale, si deve ritenere fondata la doglianza in esame, onde rispetto al credito riconosciuto dal tribunale va operato un aumento di € 13.931,22.
Ne risulta, allo stato, un credito dell'appaltatore per € 49.021,63
-15- (35.090,41+13.931,22)
17. In merito alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla e Parte_1
diretta al risarcimento del danno per la moria delle barbatelle piantumate dalla , CP_1
si contrappongono il secondo motivo di appello principale di che mira a Parte_1
ottenere, rispetto a quello riconosciuto dal tribunale, un più cospicuo risarcimento e il secondo motivo di appello incidentale, che mira a ottenere il rigetto integrale della richiesta risarcitoria.
17.1. Sul punto l'appellante incidentale si duole, innanzi tutto, che il tribunale non abbia neppure preso in considerazione l'eccezione di decadenza e di prescrizione dalla stessa tempestivamente sollevata, avendo essa sin dal primo atto dedotto che
“mai nessuna contestazione in merito ai lavori è pervenuta alla ” e invocato il CP_1 termine di prescrizione dell'azione contro l'appaltatore di due anni dalla consegna.
17.2. Ora va rimarcato che nel caso sottoposto a questa corte si tratta di valutare la domanda risarcitoria formulata dalla committente e diretta a ottenere il ristoro dei danni che assume di aver subito a causa dell'allegato inadempimento dell'appaltatrice (non corretta preparazione del sottofondo ove piantare le cc.dd. barbatelle).
Si tratta, benché conformata in termini esclusivamente risarcitori, della garanzia fatta valere dal committente per vizi dell'opera o del servizio realizzato dall'appaltatore. Ed
è certo che anche tale azione risarcitoria è soggetta ai termini di prescrizione- decadenza stabiliti dall'art. 1667 c.c., come si avrà in seguito modo di evidenziare alla luce del consolidato insegnamento di legittimità nella soggetta materia.
17.2. Ciò posto, va in effetti riscontrato che il tribunale non ha espresso alcuna considerazione in merito all'eccezione di decadenza-prescrizione sollevata dalla appaltatrice.
17.3. I dati certi risultanti in causa restituiscono che:
- i lavori di impianto delle cc.dd. si sono compiuti nel settembre 2019; Parte_5
- il decreto ingiuntivo risale al luglio 2021;
- l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato in data 11 ottobre 2021.
17.4. A fronte di tali dati documentali risultanti in causa, la ha replicato Parte_1 assumendo una tale infondatezza dell'eccezione di prescrizione-decadenza tale da
-16- giustificare la sua mancata considerazione da parte del tribunale (“La difesa è infondata al punto che il Giudice di Treviso non la ha neppure esplicitata in parte motiva, ritenendola all'evidenza assorbita dalla pretestuosità come acclarata con valorizzazione degli elementi istruttori richiamati in sentenza”) e richiamando il principio per cui l'appaltatore che agisca per il conseguimento del corrispettivo è onerato della dimostrazione dell'esecuzione della sua prestazione.
Entrambe le argomentazioni sono prive di pregio.
La prima è, all'evidenza, una pseudo argomentazione, in quanto non articola nessuna valida ragione per evidenziare l'infondatezza della eccezione sollevata, non ponendo neppure in discussione i dati di fatto a tal fine rilevanti, come sopra riassunti.
Quanto al principio che pone a carico dell'appaltatore l'onere di dare la prova dell'esecuzione della prestazione per la quale richiede il pagamento, esso va coordinato con le regole speciali dettate in tema di garanzia nell'appalto e di termini per il relativo esercizio. E, in tale chiarita prospettiva, la s. Corte ha insegnato che “in tema di appalto, l'art.1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 cod. civ. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (Cass. n. 23075 del 30/10/2009; Cass. n. 3199 del
18/02/2016).
17.5. Ne viene che, quanto alla domanda risarcitoria formulata da va Parte_1
previamente verificata la eccezione di decadenza-prescrizione sollevata dall'appaltatrice e, alla stregua dei dati di fatto sopra ricordati, ne va ritenuta la fondatezza, risultando ampiamente decorsi sia il termine di decadenza che quello di
-17- prescrizione, senza essere stati neppure allegati – e comunque non risultando in causa - atti interruttivi della prescrizione o contestazione dei vizi tempestivamente effettuate.
17.5. L'accertata carenza della tempestiva denuncia dei vizi e il maturato termine di prescrizione valgono pertanto a escludere la fondatezza della domanda formulata in via riconvenzionale dalla committente, che va – in riforma dell'impugnata sentenza – respinta, con esclusione del credito risarcitorio liquidato dal tribunale in € 7.335,00.
Il che comporta anche la reiezione del secondo motivo di appello principale, diretto a conseguire un più cospicuo risarcimento del danno rispetto a quello liquidato dal tribunale.
18. In definitiva, tenuto conto di quanto sopra motivato, il credito di va CP_1 determinato non già, come ritenuto dal tribunale nella sentenza gravata, in €
58.797,73 oltre i.v.a., ma nella minor somma di € 56.356,63 (oltre i.v.a.) e al pagamento di tale somma pertanto va condannata come da dispositivo. Parte_1
Rispetto infatti al credito come indicato dal tribunale in € 80.063,95, sul quale il primo giudice aveva detratto gli importi di € 13.931,22 per l'acconto ed € 7.335,00 a titolo di risarcimento danni (giungendo così all'importo di € 58.797,73), va ritenuta l'erroneità tanto della decurtazione per l'acconto, quanto di quella per i danni, mentre – in forza di quanto sopra accertato relativamente alla mancata prova delle opere extra – va diffalcato l'importo di € 23.707,32, pervenendosi così alla somma finale di €
56.356,63 (80.063,95 – 23.707,32) oltre i.v.a.
19. La riforma della sentenza appellata impone una nuova regolamentazione delle spese processuali alla luce dell'esito complessivo della controversia. Alla stregua di tale criterio le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di Parte_1
essendo stato accertato un rilevante credito di , e vanno parametrate al criterio CP_1
del c.d. decisum, ossia ragguagliando la liquidazione alla somma riconosciuta in questa sede.
Alla liquidazione delle spese si provvede con applicazione dei valori medi (tranne che per la fase trattazione-istruttoria in appello attesa la sua limitata rilevanza nel secondo grado) dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore all'interno dello scaglione da € 52.001 a € 260.000 e tenuto conto della nota spese prodotta.
-18-
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da avverso la sentenza n. Controparte_7
2017/2023 del tribunale di Treviso, in accoglimento per quanto di ragione dei proposti appelli e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1.) condanna , in persona dei legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore e a pagare a Controparte_3 Controparte_4 CP_1 la somma di € 56.356,63 oltre all'i.v.a e agli interessi di mora ex d. lgs. 231/2002 come stabiliti dalla sentenza appellata;
2.) condanna , in persona dei legali Controparte_2
rappresentanti, a rifondere a in persona del legale rappresentante, le CP_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e che liquida, quanto al primo grado: in € 14.103,00 per compenso e – quanto al presente grado - in € 12.154,00 per compenso, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti.-
Venezia, 12 giugno 2025. il presidente est.
Guido Santoro
-19-