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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di IA
SEZIONE SECONDA
R.G. 2181/2022
La Corte d'Appello di IA, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2181 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa da
Parte_1
(C.F.: ) già
[...] P.IV_1 Controparte_1
[...]
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Lillo giusta procura generale alle liti rilasciata in data 10.02.2020, rep. n. 162.197 e racc. n. 47.190 a rogito del Notaio Per_1 di San Vito al Tagliamento prodotta agli atti
[...] contro
(C.F. ) P_ C.F._1
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Polo Pardise, come da procura alle liti in data 22/05/2023 acclusa mediante deposito telematico alla comparsa di costituzione in appello e contro
C.F. ) Controparte_3 P.IV_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Polo Pardise, come da procura alle liti in data 13/09/2022 acclusa mediante deposito telematico della Comparsa di costituzione e risposta di data 13/09/2022 (procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di
Treviso)
e contro
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
e contro
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
e contro in persona degli ex soci Controparte_6 [...]
e P_ Parte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.1671/2022 emessa in data 19.10.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte, in integrale riforma della sentenza n. 1671/2022 emessa in data
18.10.2022 dal Tribunale di Treviso, Giudice Monocratico Dott.ssa Alessandra Pesci, pubblicata il 19.10.2022, notificata in pari data, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: nel merito, in via principale:
1) in accoglimento dei motivi di cui al presente appello, riformarsi l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliersi le domande proposte in primo grado da
[...]
(già Controparte_7 Controparte_1
che di seguito integralmente si riportano: “Nel merito
[...]
a) In via principale: Dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
e del (ora
[...] Controparte_1 [...]
del negozio di conferimento di cui all'atto a rogito Controparte_7 del Notaio dott.ssa di Lussemburgo del 22.12.2009 e registrato a Persona_2
Lussemburgo il 29.12.2009, come rettificato con atto datato 12.2.2010 sempre a rogito
Notaio dott.ssa di Lussemburgo, con cui i sigg. e Persona_2 P_
hanno conferito nella società di diritto lussemburghese Parte_2 [...]
iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al numero B Controparte_6
147384, codice fiscale , con sede in Lussemburgo, Avenue Monterey 32, P.IV_3
pag. 2/39 codice postale 2163, Lussemburgo, gli immobili di loro proprietà indicati in narrativa
e, per l'effetto, e comunque, dell'atto di deposito, conferma, ripetizione di sottoscrizione
e rettifica del 14.6.2010, registrato a Treviso in pari data al n. 2717/1T, a rogito del
Notaio dott. di Treviso: Persona_3
1. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data
2.8.2010 ai numeri RP 16243 – RG 26715, RP 16244 – RP 26716 e RP 16245 – RP
26717;
2. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data
29.7.2010 ai numeri RP 17357 – RP 28009;
3. intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero in data 25.8.2010, decreto tavolare n. 880 del 30.8.2010 relativamente ai seguenti immobili: porzioni immobiliari costituite da porzioni di fabbricato con terreno di pertinenza, site in Comune di Transacqua (TN), località Toè, il tutto identificato all'Ufficio del Libro
Fondiario di Fiera di Primiero come segue:
Comune Catastale 405 di Transacqua
Partita Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M. 3: a piano terra: stalla, ripostiglio e cascina;
a primo piano: fienile, ripostiglio e tetto relativo.
Parti comuni:
- fra le pp.mm. 1, 2 e 3 in parti eguali al piano terra: andito interno e altro andito esterno;
- fra le pp. mm. 1 e 2 a piano terra: andito e cascina;
- fra le pp. mm. 1 e 2 con 1/4 ind. ciascuna e 3 con 2/4 ind. a primo piano: e tetto Per_4 relativo.
Partita Tavolare 1505 II - p.ed. 1144 - p.f. 2324/3 - p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f.
2324/21.
Partita Tavolare 2041 II - p.f. 2324/16.
I suddetti beni alle PP.TT. 164II, 1505 II e 2041 II sono identificati in Catasto come segue:
Catasto Fabbricati
Comune Catastale 405 di: TRANSACQUA
CC 405 particella edificiale 603, PM 1+3, Località Toè, P.T, categ. F/2;
CC 405 particella edificiale 1144 Foglio 9 in Località Toè P.T-1, categ. A/7, cl.1, vani
6, superficie 117 mq., rendita Euro 557,77;
Catasto Fondiario
pag. 3/39 Tipo E - particella 1144 edificio superficie mq. 70;
Tipo F - particella 2324/3 prato cl. 5, superficie mq. 1635, R.D.Euro 1,18 R.A. Euro
1,01;
Tipo F - particella 2324/17 prato cl. 5, superficie mq. 60, R.D.Euro 0,04 R.A. Euro
0,04;
Tipo F - particella 2324/20 prato cl. 5, superficie mq. 187, R.D.Euro 0,14 R.A. Euro
0,12;
Tipo F - particella 2324/21 prato cl. 5, superficie mq. 375, R.D.Euro 0,27 R.A. Euro
0,23;
Tipo F - particella 2324/16 prato cl. 5, superficie mq. 800, R.D.Euro 0,58 R.A. Euro
0,50, dandosi atto che i suddetti dati catastali sono conformi allo stato di fatto o comunque non presentano difformità tali da incidere sulla consistenza e, conseguentemente, sulla rendita delle unità immobiliari;
- per l'unità in Comune di Transacqua, individuata con la particella edificiale 603 non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di costruzione inidonea ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (unità collabente) per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al
Catasto dei Fabbricati, non è prevista l'iscrizione nel medesimo Catasto con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28; ordinando al competente Conservatore di procedere alle relative trascrizioni e autorizzando il Giudice tavolare ad emettere il relativo decreto.
b) Sempre in via principale - Accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 3.4.2012 stipulato a rogito del Notaio avv.
[...]
di DO - rubricato ai nn. 27.312 Rep. e 6.382 Racc., tra la Per_5 [...]
e la e trascritto: Controparte_6 Controparte_3
1) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data 12.4.2012 ai nn.
10449 R.G. – 7495 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata C.F. – P.IV , con sede in DO, Controparte_3 P.IV_2
Via Giulio Alessio n. 12: per l'intero del diritto di piena proprietà
Comune di IA (VE)
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 13
pag. 4/39 - Mapp. 1627, sub 182, nat. C/1, cons. 117 mq, Piazzale Luigi Candiani n. 33;
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 14
- Mapp. 1682, sub 5, nat. A/10, cons. 6,5 vani, Via della Torre n. 4;
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 17
- Mapp. 674, sub 17, nat. C/1, cons. 27 mq, Via Podgora n. 72;
Comune di IA (VE) – Sezione di Favaro ET
N.C.T, Foglio 3
- Mapp. 533, Nat. T, cons. ha 00.80.39;
2) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 12.04.2012 ai nn.
11426 R.G. – 8390 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata C.F. – P.IV , con sede in DO, Controparte_3 P.IV_2
Via Giulio Alessio n. 12: per l'intero del diritto di piena proprietà
Comune di IT ET (TV)
N.C.E.U, Sez. C, Foglio 2
- Mapp. 650, sub 7, nat. C/1, cons. 94 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 8, nat. C/1, cons. 96 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 1, nat. C/2, cons. 108 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 2, nat. C/2, cons. 80 mq, Via Andrea Palladio. ordinando al competente Conservatore di procedere alle relative trascrizioni.
- Accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di compravendita del
30.10.2012 stipulato a rogito del Notaio avv. di DO - rubricato Persona_5 ai nn. 28.038 Rep. e 6.845 Racc. – tra la ed il sig. Controparte_6 [...]
, e: CP_4
1) trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data
9.11.2012 ai nn. 30994 R.G. – 21970 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata nato a [...], Croazia (EE) il 19.06.1953, C.F. Controparte_4
: C.F._2
Comune di OR (VE) per l'intero del diritto di piena proprietà in regime di comunione dei beni:
N.C.E.U, Foglio 42
- Mapp. 534, sub 26, nat. A/3, cons. vani 5,5, Via Andrea Palladio;
ordinando al competente Conservatore di procedere alle relative trascrizioni;
2) intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero
pag. 5/39 in data 3.5.2013, decreto tavolare n. 437/10 del 18.4.2013, su domanda presentata in data 14.11.2012, relativamente ai seguenti beni immobili ad oggi così identificati: porzioni immobiliari costituite da porzioni di fabbricato con terreno di pertinenza, site in Comune di Transacqua (TN), località Toè, il tutto identificato all'Ufficio del Libro
Fondiario di Fiera di Primiero come segue:
Comune Catastale 405 di Transacqua
Partita Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M. 3: a piano terra: stalla, ripostiglio e cascina;
a primo piano: fienile, ripostiglio e tetto relativo.
Parti comuni:
- fra le pp.mm. 1, 2 e 3 in parti eguali al piano terra: andito interno e altro andito esterno;
- fra le pp. mm. 1 e 2 a piano terra: andito e cascina;
- fra le pp. mm. 1 e 2 con 1/4 ind. ciascuna e 3 con 2/4 ind. a primo piano: e tetto Per_4 relativo.
Partita Tavolare 1505 II - p.ed. 1144 - p.f. 2324/3 - p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f.
2324/21 - p.f. 2324/16.
I suddetti beni alle PP.TT. 164II e 1505 II sono identificati in Catasto come segue:
Catasto Fabbricati
Comune Catastale 405 di: TRANSACQUA
CC 405 particella edificiale 603, PM 1+3, Località Toè, P.T, categ. F/2;
CC 405 particella edificiale 1144 Foglio 9 in Località Toè P.T-1, categ. A/7, cl.1, vani
6, superficie 117 mq., rendita Euro 557,77;
Catasto Fondiario
Tipo E - particella 1144 edificio superficie mq. 70;
Tipo F - particella 2324/3 prato cl. 5, superficie mq. 1635, R.D.Euro 1,18 R.A. Euro
1,01;
Tipo F - particella 2324/17 prato cl. 5, superficie mq. 60, R.D.Euro 0,04 R.A. Euro
0,04;
Tipo F - particella 2324/20 prato cl. 5, superficie mq. 187, R.D.Euro 0,14 R.A. Euro
0,12;
Tipo F - particella 2324/21 prato cl. 5, superficie mq. 375, R.D.Euro 0,27 R.A. Euro
0,23;
Tipo F - particella 2324/16 prato cl. 5, superficie mq. 800, R.D.Euro 0,58 R.A. Euro
0,50, dandosi atto che: i) i suddetti dati catastali sono conformi allo stato di fatto o comunque non presentano difformità tali da incidere sulla consistenza e,
pag. 6/39 conseguentemente, sulla rendita delle unità immobiliari, ii) per l'unità in Comune di
Transacqua, individuata con la particella edificiale 603 non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di costruzione inidonea ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (unità collabente) per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al Catasto dei Fabbricati, non è prevista l'iscrizione nel medesimo Catasto con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n.
28; autorizzando il Giudice tavolare ad emettere il relativo decreto.
In ogni caso, condannarsi: la al pagamento in favore della Controparte_6
Banca a titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. della somma di € 310.000,00 pari al corrispettivo della compravendita del 25.5.2012, stipulata con atto a rogito del Notaio dott. di IA - rubricato ai nn. 128194 Rep. e 36210 Racc., Persona_6 ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
nonché la al pagamento in favore della a Controparte_3 CP_1 titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. della somma di € 350.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 27.6.2014, stipulata con atto a rogito del Notaio dott. di IA - rubricato ai nn. 132428 Rep. e 38641 Racc., Persona_6 ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa.
In via subordinata al mancato accoglimento della domanda di nullità per simulazione assoluta: nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere accogliere le domande di simulazione assoluta svolte in via principale sub b) dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_1
(ora :
[...] Controparte_7
a) del contratto di compravendita del 3.4.2012 stipulato a rogito del Notaio avv.
di DO - rubricato ai nn. 27.312 Rep. e 6.382 Racc., tra la Persona_5 CP_6
e la trascritto: presso la Conservatoria dei Controparte_6 Controparte_3
Registri Immobiliari di IA in data 12.4.2012 ai nn. 10449 R.G. – 7495 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata C.F. – P.IV , con sede in DO, Controparte_3 P.IV_2
Via Giulio Alessio n. 12: per l'intero del diritto di piena proprietà
Comune di IA (VE)
pag. 7/39 N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 13
- Mapp. 1627, sub 182, nat. C/1, cons. 117 mq, Piazzale Luigi Candiani n. 33;
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 14
- Mapp. 1682, sub 5, nat. A/10, cons. 6,5 vani, Via della Torre n. 4;
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 17
- Mapp. 674, sub 17, nat. C/1, cons. 27 mq, Via Podgora n. 72;
Comune di IA (VE) – Sezione di Favaro ET
N.C.T, Foglio 3
- Mapp. 533, Nat. T, cons. ha 00.80.39; presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 12.04.2012 ai nn.
11426 R.G. – 8390 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata C.F. – P.IV , con sede in DO, Controparte_3 P.IV_2
Via Giulio Alessio n. 12: per l'intero del diritto di piena proprietà
Comune di IT ET (TV)
N.C.E.U, Sez. C, Foglio 2
- Mapp. 650, sub 7, nat. C/1, cons. 94 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 8, nat. C/1, cons. 96 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 1, nat. C/2, cons. 108 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 2, nat. C/2, cons. 80 mq, Via Andrea Palladio. ordinando al competente Conservatore di procedere alle relative trascrizioni.
B. del contratto di compravendita del 30.10.2012 stipulato a rogito del Notaio avv.
di DO - rubricato ai nn. 28.038 Rep. e 6.845 Racc. – tra la Persona_5 [...] ed il sig. : Controparte_6 Controparte_4
- trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data
9.11.2012 ai nn. 30994 R.G. – 21970 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata nato a [...], Croazia (EE) il 19.06.1953, C.F. Controparte_4
: C.F._2
Comune di OR (VE) per l'intero del diritto di piena proprietà in regime di comunione dei beni:
N.C.E.U, Foglio 42
Mapp. 534, sub 26, nat. A/3, cons. vani 5,5, Via Andrea Palladio;
- intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero in data 3.5.2013, decreto tavolare n. 437/10 del 18.4.2013, su domanda presentata in data
pag. 8/39 14.11.2012, relativamente ai seguenti beni immobili ad oggi così identificati: porzioni immobiliari costituite da porzioni di fabbricato con terreno di pertinenza, site in Comune di Transacqua (TN), località Toè, il tutto identificato all'Ufficio del Libro
Fondiario di Fiera di Primiero come segue:
Comune Catastale 405 di Transacqua
Partita Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M. 3: a piano terra: stalla, ripostiglio e cascina;
a primo piano: fienile, ripostiglio e tetto relativo.
Parti comuni:
- fra le pp.mm. 1, 2 e 3 in parti eguali al piano terra: andito interno e altro andito esterno;
- fra le pp. mm. 1 e 2 a piano terra: andito e cascina;
- fra le pp. mm. 1 e 2 con 1/4 ind. ciascuna e 3 con 2/4 ind. a primo piano: e tetto Per_4 relativo.
Partita Tavolare 1505 II - p.ed. 1144 - p.f. 2324/3 - p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f.
2324/21 - p.f. 2324/16.
I suddetti beni alle PP.TT. 164II e 1505 II sono identificati in Catasto come segue:
Catasto Fabbricati
Comune Catastale 405 di: TRANSACQUA
CC 405 particella edificiale 603, PM 1+3, Località Toè, P.T, categ. F/2;
CC 405 particella edificiale 1144 Foglio 9 in Località Toè P.T-1, categ. A/7, cl.1, vani
6, superficie 117 mq., rendita Euro 557,77;
Catasto Fondiario
Tipo E - particella 1144 edificio superficie mq. 70;
Tipo F - particella 2324/3 prato cl. 5, superficie mq. 1635, R.D.Euro 1,18 R.A. Euro
1,01;
Tipo F - particella 2324/17 prato cl. 5, superficie mq. 60, R.D.Euro 0,04 R.A. Euro
0,04;
Tipo F - particella 2324/20 prato cl. 5, superficie mq. 187, R.D.Euro 0,14 R.A. Euro
0,12;
Tipo F - particella 2324/21 prato cl. 5, superficie mq. 375, R.D.Euro 0,27 R.A. Euro
0,23;
Tipo F - particella 2324/16 prato cl. 5, superficie mq. 800, R.D.Euro 0,58 R.A. Euro
0,50, dandosi atto che: i) i suddetti dati catastali sono conformi allo stato di fatto o comunque non presentano difformità tali da incidere sulla consistenza e, conseguentemente, sulla rendita delle unità immobiliari, ii) per l'unità in Comune di
pag. 9/39 Transacqua, individuata con la particella edificiale 603 non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di costruzione inidonea ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (unità collabente) per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al Catasto dei Fabbricati, non è prevista l'iscrizione nel medesimo Catasto con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n.
28; autorizzando il Giudice tavolare ad emettere il relativo decreto.
In ogni caso, condannarsi: la al pagamento in favore della Controparte_6
Banca a titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. della somma di € 310.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 25.5.2012, stipulata con atto a rogito del Notaio dott. di IA - rubricato ai nn. 128194 Rep. e 36210 Racc., Persona_6 ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
nonché la al pagamento in favore della a titolo risarcitorio Controparte_3 CP_1 ex art. 2043 cod. civ. della somma di € 350.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 27.6.2014, stipulata con atto a rogito del Notaio dott. Per_6 di IA - rubricato ai nn. 132428 Rep. e 38641 Racc., ovvero della
[...] diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata Nel caso in cui non fosse possibile per la CP_1
e del (ora
[...] Controparte_1 [...]
conseguire il ripristino della garanzia Controparte_7 patrimoniale tramite l'azione di simulazione assoluta ovvero in subordine di inefficacia delle compravendite oggetto di causa, condannarsi la al Controparte_6 pagamento in favore della Banca a titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. delle seguenti somme:
€ 620.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 3.4.2012, ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
€ 310.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 25.5.2012, ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
€ 260.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 30.10.2012, ovvero della
pag. 10/39 diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali”.
In ogni caso: con rifusione di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_3
In via preliminare di rito
Dichiararsi inammissibili e/o pronunciarsi l'inammissibilità delle domande tutte
Avversarie.
Con refusione di spese e competenze professionali di causa.
Nel merito respingersi le domande tutte Avversarie, siccome infondate in fatto e diritto, e, comunque, come da Comparsa di costituzione e risposta di data 13/09/2022
(procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di Treviso), che, ad aggio, si traspongono: contrariis reiectis, insta per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti,
d'aversi quivi per richiamate e trascritte, che, in ogni caso, ad aggio, si traspongono:
In rito, accertare e dichiarare, in base al combinato disposto degli articoli 163 bis e
164 c.p.c., il mancato perfezionamento nei termini fissati dal Tribunale della citazione in rinnovazione di e, in ogni caso, la nullità dell'atto di Controparte_6 citazione in rinnovazione di e, per l'effetto, ordinarsi la Controparte_6 cancellazione della causa dal ruolo con la conseguente estinzione del presente procedimento ex articolo 307 c.p.c.
Nel merito, per i motivi tutti di cui alla Comparsa di risposta e costituzione datata 27 maggio 2015, rigettarsi integralmente tutte le domande avanzate da
[...]
in quanto improcedibili, Controparte_8 inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e delle istanze istruttorie nei termini di legge.
Con refusione di spese e competenze professionali di causa.
Appello incidentale tardivo
In modifica e/o riforma, in parte qua, della Sentenza n. 1671/2022, di data 18/10/2022, pubbl. il 19/10/2022, resa dal Tribunale di Treviso, nel contenzioso rubricato n.
13137/2014 R.G. (Repert. n. 3430/2022 del 19/10/2022 – G.I.: dott.ssa Alessandra
Pesci), accertarsi e, conseguentemente, dichiararsi e/o pronunciarsi:
pag. 11/39 - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 e 149 c.p.c. e 8 l.
n. 890/1982 – mancato perfezionamento della notificazione nei confronti della società
; Controparte_6
- violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 e 183 c.p.c. – abnormità della regressione del procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di Treviso e sua conseguente nullità;
- prescrizione dell'azione; con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge.
Con rifusione di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria:
a) si dimette copia conforme telematica del fascicolo di parte depositato nel procedimento rubricato n. 13137/2014 Tribunale di Treviso;
b) si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico di cui al procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di Treviso;
c) ci s'oppone all'ammissione delle istanze istruttorie, siccome inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti ai fini del decidere;
d) riservato ogni mezzo;
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA : P_
In via preliminare di rito
Dichiararsi inammissibili e/o pronunciarsi l'inammissibilità delle domande tutte
Avversarie.
Con refusione di spese e competenze professionali di causa.
Nel merito respingersi le domande tutte Avversarie, siccome infondate in fatto e diritto, e, comunque, come da conclusioni rassegnate nel procedimento rubricato n. 13137/2014
Tribunale di Treviso, così come risultanti dalla sentenza impugnata, che, ad aggio, si traspongono:
In via preliminare: per quanto ut supra dedotto e previa la revoca dell'ordinanza
23.06.2020, in particolare, stante (i) la mancata notifica nei termini indicati dal giudice dell'atto di rinnova-zione del giudizio asseritamente effettuata in data 13.09.2019 e nonché (ii) della mancata notifica – nei termini assegnati dal giudice – dell'atto di citazione in rinnovazione e previa declaratoria dell'irregolarità/nullità/inesistenza della notifica asseritamente effettuata in data 08.02.22, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio. NNrsi l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite con richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario. Nel merito ed in via
pag. 12/39 preliminare: dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano atteso che la giurisdizione spetta al giudice lussemburghese e per l'effetto rigettarsi ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti degli odierni convenuti con vittoria di spese ed onorari di lite con richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario. Nel merito ed in via ulteriormente subordinata: dichiararsi la prescrizione dell'azione revocatoria così come formulata nei confronti degli odierni convenuti e per l'effetto rigettarsi ogni e qualsiasi domanda formulata nei loro confronti con vittoria di spese ed onorari di lite con richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario. Nel merito: rigettarsi ogni e qualsiasi domanda nei confronti degli odierni convenuti con vittoria di spese ed onorari di lite con richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova così come in atti formulati.
Con rifusione di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria:
a) si dimette copia conforme telematica del fascicolo di parte depositato nel procedimento rubricato n. 13137/2014 Tribunale di Treviso;
b) si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico di cui al procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di Treviso;
c) ci s'oppone all'ammissione delle istanze istruttorie, siccome inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti ai fini del decidere;
d) si producono i seguenti documenti:
A1) proroghe aperture credito in c/c;
A2) bonifico 19/01/2010;
A3) quadro RW MARIO LEVORATO UNICO 2011;
A4) estratto c/c 31/12/2010; Persona_7
e) riservato ogni mezzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'allora e del Controparte_1 [...]
citava in giudizio avanti il Tribunale di Treviso Controparte_1 [...]
, , la società , la società P_ Parte_2 Controparte_6
e per la revoca dell'atto di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 conferimento del 22.12.2009 - e comunque dell'atto di deposito, conferma, ripetizione di sottoscrizione e rettifica del 14.6.2010 - con cui e P_ Parte_2 conferivano nella società di diritto lussemburghese otto Controparte_9 proprietà immobiliari nonché per la declaratoria di simulazione assoluta (in via pag. 13/39 principale) o la revoca (in via subordinata) dei successivi atti dispositivi posti in essere dalla in favore della e . Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
Chiedeva altresì la condanna di e al Controparte_6 Controparte_3 risarcimento dei danni per lesione della garanzia patrimoniale ex art. 2043 c.c. in misura corrispondente al prezzo indicato negli atti di compravendita con cui hanno disposto degli immobili in favore di terzi rispettivamente in data 25.5.2012 e 27.6.2014. Solo in via ulteriormente subordinata la condanna ex art. 2043 c.c. della sola
[...]
Controparte_6
Esponeva che:
- era creditrice nei confronti di e , quali garanti della P_ Parte_2
(fallita nel 2014) - già Controparte_10 Controparte_11 CP_12
(doc. 2 parte attrice-appellante) - in forza di fideiussioni omnibus rilasciate in data
[...]
17.1.2007 (quindi anteriormente all'atto dispositivo), per euro 10.000.000,00 ciascuno, come accertato con decreto ingiuntivo definivo nr.146/2013 emesso dal Tribunale di
Treviso, credito mai onorato;
- il patrimonio della stimato in euro 13.196.070,00 non era CP_10 Controparte_10 sufficiente a garantire il credito della banca, ammontante ad oltre 18 milioni di euro, atteso anche l'intervenuto fallimento della società debitrice;
- con l'atto di conferimento i garanti avevano segregato la maggior parte delle proprietà immobiliari;
- e erano, al momento del conferimento, garanti e soci P_ Parte_2 della società debitrice e unici azionisti e beneficiari finali della Controparte_6
- il capitale della società cui la aveva venduto Controparte_3 Controparte_6 con atto del 3.4.2012, cinque unità immobiliari, è interamente detenuto dalla società di diritto lussemburghese GI RE s.a., che ha la sede legale allo stesso indirizzo della il che fa presumere la riconducibilità anche di tale società ai Controparte_6 signori e;
P_ Parte_2
- nessun prezzo era stato pagato per la compravendita, in quanto le parti avevano pattuito il pagamento posticipato senza interessi con rinuncia all'ipoteca sui beni;
- il trasferimento disposto con contratto di compravendita del 30.10.2012, con cui la ha venduto al sig. due unità immobiliari, non Controparte_6 Controparte_4 ha visto la corresponsione di alcun pagamento, in quanto le parti avevano pattuito il pagamento posticipato senza interessi con rinuncia all'ipoteca sui beni;
- è l'avvocato che ha assistito la in una causa Controparte_4 Controparte_10 revocatoria promossa dalla Banca in Croazia.
pag. 14/39 Si costituivano in giudizio , , e P_ Parte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_4
Restavano contumaci e . Controparte_5 Controparte_6
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Treviso, affermata la giurisdizione italiana sulla base dell'art. 7, par. 1 lett. a) del REG. UE 1215/2012 (che ha sostituito il
REG. CE 44/2001), rigettava le domande sulla base del principio della ragione più liquida.
Quella revocatoria, ritenendo insussistente, con riguardo al primo atto di conferimento, il consilium fraudis in assenza di provati rapporti tra e e la P_ Parte_2 [...]
in quanto dal verbale di assemblea straordinaria prodotto sub doc. 24 Controparte_6 dalla stessa banca risulta che, al momento del conferimento, la compagine della CP_6 era composta da e (ciascuna delle quali deteneva Parte_3 Persona_8
155 azioni) e, solo per effetto del conferimento, è divenuto l'azionista P_ di maggioranza, a fronte della sottoscrizione di 7.860 nuove azioni, mentre
[...]
ne ha sottoscritte 3.705 e, con riguardo ai successivi atti dispositivi, Parte_2 mancando “in via determinante, sul piano oggettivo” un credito tutelando nei confronti del soggetto disponente
Quella di simulazione, per insufficienza degli elementi indiziari allegati.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello
[...]
(subentrata a Parte_1 CP_1
e del a seguito di fusione per incorporazione)
[...] Controparte_1 articolato sui seguenti motivi di gravame:
➢ Sussistenza del consilium fraudis rispetto all'atto di conferimento societario del
22.12.2009, in quanto:
- la è stata costituita in data 23.7.2009; Controparte_6
- la deliberazione dell'aumento di capitale è avvenuta il 22.12.2009;
- tra costituzione della società e aumento capitale sono intercorsi solamente 5 mesi;
- e sono soci del 100% del capitale sociale nonché unici P_ Parte_2 beneficiari economici della predetta società sia prima che dopo l'aumento di capitale, come comprovato:
1. dalla presenza delle signore e Parte_3 Testimone_1 agli atti qual mere mandatarie e/o procuratrici, ma mai come socie;
2. Persona_8 dalle dichiarazioni confessorie rese in data 22.12.2009 da e P_ [...]
nei “buletin de souscription”;
3. dalla relazione redatta dal revisore Parte_2 [...]
su incarico degli azionisti della dell'8.12.2009 in Tes_2 Controparte_6 funzione dell'aumento di capitale, in cui si precisa che “il conferimento avviene nel pag. 15/39 quadro di una ristrutturazione patrimoniale dei beni immobili degli Azionisti”;
4. dal fatto che la stima del compendio immobiliare è stata effettuata da un professionista veneziano.
➢ Sussistenza del credito tutelato anche rispetto ai successivi atti dispositivi del
3.4.2012 e 30.10.12.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda svolta in via subordinata di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi successivamente posti in essere da ritenendo non sussistente un Controparte_6
“credito tutelando” nei confronti del soggetto disponente.
Ribadendo che la domanda in via principale era quella di simulazione assoluta degli atti dispositivi posti in essere dalla , non esaminata dal giudice di Controparte_6 prime cure, evidenzia come, in presenza di una sequenza di atti, affinché l'acquisto del terzo subacquirente a titolo oneroso possa dirsi inefficace, occorre la prova della sua malafede in rapporto all'originario evento pregiudizievole per il creditore. Quindi “il credito tutelando” è quello vantato dalla Banca nei confronti dei signori e P_
, debitamente documentato e non contestato dai debitori, Parte_2 non richiedendo certo l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., nel caso di successivo atto dispositivo, la sussistenza di un credito nei confronti del disponente-acquirente nel primo atto revocando (in questo caso . Controparte_6
Conseguentemente, sussistenza dei presupposti per la revoca degli atti dispositivi compiuti da in data 3.4.2012 e 30.10.2012, rispettivamente in Controparte_6 favore di e , evidenziando: Controparte_3 Controparte_4
- rispetto alla prima: la medesimezza della sede sociale della GI RE S.A. (che detiene il capitale di e della l'anomalia della Controparte_3 Controparte_6 modalità di corresponsione del prezzo (differito, senza interessi, senza ipoteca);
l'inconsistenza e anomalia dell'atto di cessione del credito prodotto da a riprova CP_3 dell'intervenuto pagamento, trattandosi di documento privo di data certa, prontamente contestato, in cui si dà conto della compensazione parziale avvenuta nel 2012 con un credito vantato da nei confronti della rispetto ad una cessione del credito CP_3 CP_6 risalente al 2011 eppure singolarmente non prevista sin dall'origine; gli stretti rapporti tra e , come dimostrato dal fatto che la società è attualmente CP_3 P_ amministrata da amico storico di e all'ultima assemblea CP_13 P_ straordinaria di approvazione del bilancio è stata rappresentata dal figlio del , P_
nonché dalla comune difesa legale tramite l'avvocato di fiducia della Persona_9 famiglia;
P_
pag. 16/39 - rispetto al secondo: lo stretto legame tra e , essendo stato il CP_4 CP_10 primo il legale della società in una causa occorsa in Croazia;
le modalità anomale di pagamento del prezzo (senza interessi, dilazionato, con rinuncia a ipoteca); l'assenza di prova del pagamento del prezzo in alcun modo documentato , pur costituito in CP_4 primo grado.
➢ Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di simulazione assoluta svolta in via principale degli atti di disposizione posti in essere da
[...] in quanto gli indizi ivi indicati non sarebbero sufficienti, nemmeno CP_6 complessivamente considerati, a provare l'esistenza di un accordo simulatorio.
Sostiene che gli elementi evidenziati depongono per la simulazione assoluta degli atti dispositivi o, comunque, sicuramente per il mancato pagamento del prezzo, che, pur non essendo stata dedotta la simulazione relativa, avrebbe dovuto portare a rilevare d'ufficio la nullità degli atti per difetto della forma prevista per le donazioni, attesa la natura gratuita dell'atto o, comunque, ad estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo al terzo ex art. 2901 co. 4 c.c.
➢ Erroneità della sentenza per carenza e contraddittorietà della stessa nella parte in cui ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti
, , e;
appello P_ Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 in parte condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di correzione della sentenza proposta dai sigg.ri e al Tribunale di P_ Parte_2
Treviso.
Il motivo si incentra sulle condotte dilatorie poste in essere dai convenuti in violazione dell'art. 88 c.p.c. che avrebbero dovuto giustificare quantomeno la compensazione delle spese.
Ha prodotto l'ordinanza del Tribunale di Treviso di rigetto dell'istanza (proposta dalla banca) di correzione errore materiale quanto all'omessa pronuncia della distrazione delle spese in favore del procuratore di parte convenuta.
➢ In ogni caso: riproposizione di tutte le domande, difese e le eccezioni rimaste assorbite.
L'appellante ripropone, tramite richiamo agli atti di primo grado, tutte le domande, difese ed eccezioni già svolte nel corso del giudizio di primo grado e rimaste assorbite alla luce del decisum del Tribunale di Treviso:
“ In particolare, si intendono qui ribadite, riproposte ed integralmente richiamate – parola per parola – le difese, argomentazioni eccezioni e le contestazioni così come esposte, nessuna esclusa o rinunciata, in tutti gli scritti depositati nel corso del giudizio
pag. 17/39 di primo grado - svolte a sostegno delle domande in via principale di inefficacia ex art.
2901 c.c. dell'atto di conferimento societario del 22.12.2009 e successive rettifiche, di simulazione assoluta degli atti di compravendita stipulati da con Controparte_6 in data 3.4.2012 e con in data 30.10.2012, e in Controparte_3 Parte_4 ogni caso di condanna di e di al risarcimento del Controparte_6 Controparte_3 danno ex art. 2043 c.c., in via subordinata di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di compravendita stipulati da con in data Controparte_6 Controparte_3
3.4.2012 e con in data 30.10.2012, e in ogni caso di condanna di Parte_4 condanna di e di al risarcimento del danno ex art. Controparte_6 Controparte_3
2043 c.c., nonché in via ulteriormente subordinata di condanna di Controparte_6 al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.”.
[...]
3. Si sono costituiti in appello e quest'ultima P_ Controparte_3 proponendo anche appello incidentale, mentre non si sono costituiti , Parte_2
e , dichiarati contumaci con ordinanza 24.5.2023. Controparte_5 Controparte_4
Con la medesima ordinanza questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della società cancellata in liquidazione, Controparte_6 cui vi ottemperava unicamente l'appellante principale Controparte_7
mentre non notificava l'appello incidentale
[...] Controparte_3 nei confronti dei contumaci né depositava note scritte di trattazione per l'udienza del
5.12.2023.
Veniva, dunque, fissata udienza di discussione orale ex 350 bis c.p.c., infine differita al
6.5.2025.
Va detto che con ordinanza 31.1.2023 veniva sospesa ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza.
4. Si procede all'esame dei motivi di appello e delle questioni devolute secondo l'ordine logico-giuridico.
4.1. Preliminarmente sull'inammissibilità dell'appello principale. ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_3
c.p.c.
L'eccezione è infondata. L'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve pag. 18/39 necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» (peraltro nel caso di specie puntualmente delineato) essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
4.2. Preliminarmente sull'inammissibilità dell'appello incidentale.
Con ordinanza in data 24.5.2023 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci e della società cancellata Parte_2 P_ [...]
essendo ormai decorso il termine quinquennale (decorrente dalla Controparte_6 data della cancellazione della in liquidazione, avvenuta il Controparte_6
20.05.2015) previsto dalla legge lussemburghese ai fini della cd. sopravvivenza passiva della società. non ha ottemperato alla notifica dell'appello incidentale agli ex Controparte_3 soci della , signori e e, invero, Controparte_6 Parte_2 P_ non ha notificato l'appello incidentale nemmeno alle parti contumaci , Parte_2
e . Controparte_5 CP_14
L'appello incidentale, dunque, è inammissibile.
4.3. L'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria formulata dalla convenuta
Controparte_3
La convenuta ripropone in questa sede l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria già proposta con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
Si tratta di questione non travolta dall'inammissibilità dell'appello incidentale in quanto non esaminata in primo grado e per il cui riesame è sufficiente, dunque, la riproposizione ex art. 346 c.p.c. (Cass.S.U. n.11799 del 12/05/2017).
L'eccezione si fonda sulla individuazione del dies a quo nella data di stipula dell'atto di conferimento dei beni immobili nella società avvenuta il Controparte_6
22.12.2009.
L'eccezione è infondata.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935
c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e
pag. 19/39 l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)”. (Cass. Sez. 3 n. 4049 del 09/02/2023).
Inoltre “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”
(Cass.Sez. 3 n. 4193 del 18/02/2025 proprio in un caso di azione revocatoria il cui effetto deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale).
Nel caso di specie l'atto di conferimento di beni immobili a rogito Notaio
[...] di Lussemburgo è stato redatto in data 22.12.2009, ma registrato il Per_2
29.12.2009 (cfr. doc. 24 prodotto dalla banca in primo grado), depositato presso il
Registro delle Imprese di Lussemburgo il 12.1.2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Granducato del Lussemburgo il 9.2.2010 e rettificato sempre con atto a rogito
Notaio di Lussemburgo il 12.2.2010 (cfr. doc. 25 parte attrice- Persona_2 appellante).
Il conferimento di immobili è stato registrato e reso noto ai terzi con atto a rogito Notaio di Treviso, rep. 99822, racc. 28136, in data 14.6.2010, registrato in Persona_3 pari data ai nn.2717/1T e trascritto nelle date del 29.7.2010, 2.8.2010 e 25.8.2010 (cfr. doc. 26 di parte attrice-appellante).
L'atto di citazione in primo grado è stato consegnato agli Ufficiali Giudiziari di Treviso per la notifica il 23.12.2014, quindi entro il termine quinquennale di prescrizione.
In ogni caso la notifica si è perfezionata nei confronti di e P_ [...]
in data 24.12.2014 (a mani), il che è in ogni caso sufficiente ad interrompere Parte_2 la prescrizione, in applicazione del principio di diritto per cui nell'azione revocatoria è sufficiente ad interrompere il corso della prescrizione il fatto che l'atto interruttivo, nella specie la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, sia tempestivo nei confronti di uno dei litisconsorti (Cass. sez. 6 n.6390 del 06/03/2020; SU n.9523 del 22/04/2010).
5. L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
pag. 20/39 Premesso che vengono devolute alla cognizione di questa Corte tutte le domande proposte in primo grado, tenuto conto della riproposizione con l'atto di appello anche delle domande ritenute assorbite, vanno preliminarmente chiarite le domande formulate da Parte_1
e l'ordine di proposizione.
[...]
In via principale:
- revoca dell'atto di conferimento del 22.12.2009 posto in essere da e P_
in favore di;
Parte_2 Controparte_6
- simulazione assoluta dei contratti di compravendita del 3.4.2012 e 30.10.2012 posti in essere da in favore di e Controparte_6 Controparte_3 [...]
. CP_14
- risarcimento del danno ex art. 2043 nei confronti di per Controparte_6 elusione della garanzia patrimoniale in relazione all'atto di disposizione del 25.5.2012 in favore di . Parte_5
- risarcimento del danno ex art. 2043 nei confronti di per Controparte_3 elusione della garanzia patrimoniale in relazione all'atto di disposizione del 27.6.2014 in favore di e Parte_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
Solo in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di simulazione assoluta degli atti del 3.4.2012 e 30.10.2012, di revoca ex art. 2901 c.c. dei suddetti atti.
In via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità di ricostituire la garanzia patrimoniale per mezzo delle azioni proposte nei confronti degli atti del 3.4.2012 e
30.10.2012, di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti di CP_6
per elusione/dispersione garanzia patrimoniale. Controparte_6
5.1. Atto di conferimento del 22.12.2009: revocazione ex art. 2901 co. 1 c.c.
Il motivo sub 1 di appello, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la revocazione dell'atto di conferimento del 22.12.2009, merita accoglimento, con conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti della banca appellante dell'atto di conferimento di beni immobili posto in essere da P_
e in favore di Parte_2 Controparte_6
In data 22.12.2009 con atto a rogito del Notaio dott.ssa di Persona_2
Lussemburgo del 22.12.2009 e registrato a Lussemburgo il 29.12.2009, successivamente rettificato (con riferimento agli estremi catastali di una delle proprietà oggetto di conferimento) con atto datato 12.2.2010, sempre a rogito Notaio dott.ssa di Lussemburgo, e – fideiussori della Persona_2 P_ Parte_2
(fallita nel 2014) – conferivano nella società di diritto Controparte_10
pag. 21/39 lussemburghese otto unità immobiliari (alcune in comproprietà Controparte_6
e altre in proprietà esclusiva), come puntualmente descritte da pagina 2 a pagina 8 dell'atto di citazione di primo grado, per sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di CP_6
In data 17.1.2007 e avevano sottoscritto fideiussione P_ Parte_2 omnibus fino alla concorrente somma di euro 10.000.000,00 ciascuno in favore della poi di cui erano Controparte_15 Controparte_10 soci (doc.2 parte attrice-appellante). A seguito dell'intimazione al rientro dell'esposizione debitoria, non ottemperata, la appellante ha ottenuto in data CP_1
21.1.2013 nei confronti del debitore principale e dei garanti decreto ingiuntivo (doc. 3).
Premesso che “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901
c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato” (Cass.Sez. 3
Ordinanza n. 10824 del 18/04/2019) e che “prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto
a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni)” (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020), l'atto di conferimento del 22.12.2009 va certamente revocato, tenuto conto che le fideiussioni risalgono al
17.1.2007 e risultano antecedenti all'atto dispositivo anche le aperture di credito in favore del garantito (docc.
3-19 parte attrice appellante).
L'atto di conferimento di beni immobili in una società – nel caso di specie di diritto lussemburghese - è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'"eventus damni", tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti (c.f.r. Cass.Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27290 del 16/09/2022).
Né vale l'argomento, allegato dai convenuti, della addotta solidità patrimoniale/economica/finanziaria della società garantita al momento della stipula dell'atto di conferimento (peraltro smentita dalla relazione di stima sui beni della società
pag. 22/39 effettuata in sede fallimentare, doc. 37 parte attrice-appellante), tenuto conto che il patrimonio da considerare è quello del singolo obbligato (nel caso di specie i fideiussori in virtù, peraltro, di fideiussione omnibus senza beneficio di escussione), mentre resta ininfluente la solvibilità di altri coobbligati (nel caso di specie la società garantita, peraltro fallita nel 2014).
E, infatti, “al fine della revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore,
l'art. 2901 c.c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, sì da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, in ipotesi di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, il suddetto eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (né, pertanto, che i rispettivi patrimoni siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento)”
(Cass. Sez. 3 n. 8315 del 31/03/2017) e ciò anche alla stregua della facoltà del creditore nella solidarietà passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33391 del
11/11/2022).
Rispetto al patrimonio dei disponenti- debitori garanti, è sufficiente evidenziare che i convenuti, su cui gravava il relativo onere, non hanno dimostrato che il patrimonio residuo era comunque idoneo a soddisfare le ragioni della banca.
è rimasta contumace. Parte_2
ha allegato, solo con l'atto di costituzione in grado di appello e con P_ documentazione tardivamente prodotta (A1, A2, A3, A4), dunque inammissibile e, comunque, inidonea allo scopo, disponibilità liquide e credibilità bancaria, che certo non consentono di ritenere provato che il patrimonio fosse ampiamente capiente a soddisfare le ragioni creditorie (come richiesto dalla giurisprudenza, cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019) rispetto ad un atto dispositivo con cui vi è stata la dismissione di proprietà immobiliari per oltre 1 milione di euro (di cui 786.060,00 per le proprietà del solo , come da relazione redatta dal revisore , P_ Testimone_2 doc. 24 attrice-appellante).
Sotto il profilo soggettivo della scientia damni - che, va ricordato, prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla pag. 23/39 consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori – è sufficiente richiamare l'assoluta identità soggettiva tra i disponenti e e la Parte_2 P_ Controparte_6
La lettura dei documenti, e in particolare del documento 24 di parte attrice-appellante, effettuata dal giudice di prime cure non è corretta.
Dal documento 24 (che è stato prodotto in originale e con traduzione asseverata) emerge come e erano presenti all'assemblea generale Parte_3 Persona_8 straordinaria della della non come socie o detentrici del Controparte_6 capitale, ma quali “dipendenti private” (così qualificatasi in atti).
Nello specifico, quale mera scrutinatrice, in qualità Parte_3 Persona_8 di Presidente dell'assemblea e, in tale sua veste, limitandosi ad attestare che la totalità del capitale sociale era “debitamente rappresentato” e non certo che le signore Parte_3
e erano le socie/detentrici del capitale sociale della
[...] Persona_8 [...]
, che è società anonima di diritto lussemburghese. Controparte_6
E che i soci effettivi fossero e è provato dalle dichiarazioni dagli Parte_2 P_ stessi resi nei certificati di sottoscrizione di aumento di capitale (“buletin de souscription”) allegati al verbale (sempre sub doc. 24), in cui testualmente costoro formulano, ciascuno, la seguente dichiarazione: “dichiara con la presente di essere il beneficiario economico reale finale del 50% della società e di Controparte_6 sottoscrivere interamente e irrevocabilmente…nuove azioni” e precisamente 7860 per il e 3705 per la . P_ Parte_2
Dunque, prima della sottoscrizione e detenevano il 50% ciascuno P_ Parte_2 del capitale della società, quindi i due coniugi, detenendo complessivamente il 100% del capitale, erano gli unici soci effettivi della società CP_6
Per effetto della sottoscrizione di azioni nuove (quindi, appunto, ulteriori rispetto a quelle già possedute), effettuata dopo aver reso la suddetta dichiarazione, la suddivisione paritaria del capitale muta, avendo il sottoscritto e liberato 7.860 P_ nuove azioni, mentre la circa la metà (3.705). Parte_2
E l'elenco presenze allegato al verbale di assemblea conferma il contenuto della inequivoca dichiarazione contenuta nei certificati di sottoscrizione e comprovante il possesso del capitale sociale in capo ai (soli) due coniugi, giacchè attesta che il totale del capitale rappresentato è costituito da 310 azioni, ovvero 155 per ciascun azionista, rispetto alle quali le signore e rivestono il ruolo di Parte_3 Parte_9 mandatarie e non certo azioniste, essendo, come precisato a verbale, mere dipendenti (e l'elenco presenze attesta esclusivamente che i partecipanti potevano essere pag. 24/39 alternativamente “azionisti” o “mandatari” - “actionnaires” o “mandataires”).
Dato che collima perfettamente con le procure allegate all'atto di rettifica del 12.2.2010
(doc.25 parte attrice-appellante, si tratta della rettifica notarile degli estremi catastali di uno degli immobili oggetto del conferimento del 22.12.2009) da cui risulta che compare per la rettifica “a nome degli azionisti della società” (sempre Parte_3 qualificata come “dipendente privata”) in virtù di “due procure in forma privata rettificate e consegnate in data 11 febbraio 2010” e allegate all'atto, nelle quali si legge che proprietaria delle 155 azioni della società Parte_2 Controparte_6
[...
e proprietario delle 155 azioni della società P_ Controparte_6
[...
nominano ciascuno come “mandatario speciale con potere di rappresentanza” la signora e/o la signorina Parte_3 Testimone_1
Ciò a conferma della effettiva titolarità in capo a e delle 300 (155 + Parte_2 P_
155) azioni, rappresentanti il totale (così come attestato a pagina 2 del verbale di assemblea straordinaria) del capitale sociale della all'atto del Controparte_6 conferimento del 22.12.2009, così come indicato nell'allegato verbale di presenze e in quella sede rappresentato dalle dipendenti e (azioni poi incrementate Parte_3 Tes_1 con la sottoscrizione dell'aumento di capitale).
Va aggiunto che, anche nella relazione dell'8.12.2009 redatta dal revisore
[...]
su incarico degli azionisti della in funzione dell'aumento Tes_2 Controparte_6 di capitale mediante conferimento di beni immobili, si dà testualmente atto che “il conferimento avviene nel quadro di una ristrutturazione patrimoniale dei beni immobili degli Azionisti” e, per tale ragione, “le azioni vengono emesse al loro valore nominale”
(sempre sub doc. 24).
Del resto, lo stesso non ha mai puntualmente contestato l'identità soggettiva P_ rispetto alla se non in modo assolutamente generico (pag.15 comparsa di CP_6 costituzione I grado).
Conclusivamente, come evidenziato dall'appellante, e , P_ Parte_2 quali soci del 100% del capitale sociale della (costituita in data Controparte_6
23.7.2009, quindi appena cinque mesi prima) nonché unici beneficiari economici della predetta società, hanno sottoscritto l'aumento di capitale mediante conferimento in natura di gran parte del loro patrimonio immobiliare in un'ottica di “ristrutturazione patrimoniale” dei propri beni immobili tramite delibera adottata dall'assemblea straordinaria di in cui gli stessi e hanno partecipato CP_6 P_ Parte_2 rappresentati dalle signore e mere mandatarie. Persona_8 Parte_3
Operazione in danno dei creditori orchestrata, dunque, dai signori e P_ Parte_2
pag. 25/39 attraverso la costituzione di una società a loro riconducibile nella quale confluire gli immobili di proprietà in modo da sottrarli alla garanzia patrimoniale prestata in favore la società di cui erano soci.
5.2. Tutti i beni oggetto del conferimento sono stati dismessi dalla Controparte_6 ttraverso i tre atti di compravendita immobiliare di seguito indicati, posti in essere
[...] tra aprile e ottobre 2012.
Con atto di compravendita del 3.4.2012, stipulato a rogito del Notaio avv.
[...]
di DO (rubricato ai nn. 27.312 Rep. e 6.382 Racc.), la Per_5 [...] ha venduto a cinque degli otto immobili oggetto Controparte_6 Controparte_3 del conferimento del 22.12.2009 e precisamente quelli indicati come proprietà immobiliari n. 1, 2, 4, 5 e 7 nell'atto di citazione di primo grado (doc. 31 parte attrice appellante).
Con contratto di compravendita del 30.10.2012, stipulato a rogito del Notaio avv.
di DO (rubricato ai nn. 28.038 Rep. e 6.845 Racc.), la Persona_5 [...] ha venduto a gli immobili indicati come Controparte_6 Controparte_4 proprietà immobiliari n. 6 e 8 nell'atto di citazione di primo grado (doc. 34 parte attrice appellante).
La proprietà immobiliare indicata come n.3 nell'atto di citazione di primo grado è stata alienata a con atto di compravendita del 25.5.2012. Parte_5
5.2.1. La domanda di simulazione assoluta degli atti dispositivi del 3.4.2012 e
30.10.2012.
Va premesso che presupposto della simulazione assoluta è la volontà delle parti di non attribuire alcun effetto al negozio apparente, lasciando immutata la situazione patrimoniale preesistente, per non avere, in caso di negozio traslativo, inteso l'alienante dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte acquisirlo (Cass. Sez. 3, n. 13345 del
30/06/2015).
Le anomalie delle vicende dispositive evidenziate dall'appellante (i rapporti di interessenza tra le parti, l'anomalia delle modalità pattuite di corresponsione del prezzo,
l'assenza di pagamento) non sono univocamente interpretabili, nel complessivo contesto in cui si collocano, come indicativi della volontà delle parti del contratto di concludere delle compravendite meramente apparenti.
Le modalità con cui sono stati realizzati gli atti dispositivi in sequenza evidenziano la volontà – riconducibile all'originario disegno dei fideiussori/debitori e Parte_2
- di sottrarre i beni alla garanzia della banca creditrice, spogliandosi, appunto, P_ dei beni al fine di evitare aggressioni da parte dei creditori, il che depone per l'effettività
pag. 26/39 e non fittizietà del trasferimento della titolarità dei beni a prescindere dall'operazione negoziale con cui si è inteso effettivamente realizzarla (diversamente modulabile in base ad accordi interni).
Stridono, infatti, irrimediabilmente rispetto ad un trasferimento meramente apparente le seguenti circostanze:
- L'incontestata effettività del trasferimento della titolarità dei beni dai debitori- fideiussori e alla società proprio per porre P_ Parte_2 Controparte_6 al riparo i beni da possibili future aggressioni da parte dei loro creditori.
- Le modalità di dismissione ulteriore dei beni da parte di Controparte_6 avvenuta mediante tre atti dispositivi in sequenza (3.4.2012, 25.5.2012, 30.10.12),
[...] tutti accomunati dall'unico scopo di mettere al riparo i beni da possibili future aggressioni da parte dei loro creditori, di cui uno (quello del 25.5.2012), pur inserito nel medesimo disegno, sicuramente oggetto di un trasferimento reale di proprietà, non essendo contestate la natura effettiva e nemmeno la buona fede del sub acquirente, avendo, infatti, la banca richiesto rispetto a tale atto, la revocatoria cosiddetta risarcitoria;
- I successivi passaggi di proprietà: uno dei presunti simulati acquirenti –
[...]
– ha ulteriormente trasferito uno degli immobili a terzi (atto del 27.6.2014 Controparte_3 in favore di con un atto di cui non è in contestazione l'effettività, Controparte_16 indice della effettiva titolarità del bene da parte di Controparte_3
- La cessazione della a raggiungimento dello scopo di Controparte_6 garantire la non assoggettabilità dei beni alle azioni dei creditori mediante trasferimenti della titolarità degli stessi: dopo aver posto in essere i suddetti atti dispositivi, la
[...]
è stata posta in liquidazione volontaria e, infine, cancellata, il che è Controparte_6 logicamente incompatibile con la fittizietà dei trasferimenti effettuati, essendo venuto meno quello che, in ipotesi di simulazione, dovrebbe essere il simulato cedente ma effettivo titolare.
Il motivo di appello sub 3 è, dunque, infondato e la domanda di simulazione assoluta non può trovare accoglimento né può trovare accoglimento la richiesta di nullità per difetto di forma dei suddetti atti sul presupposto che si tratti di compravendita dissimulante donazione per l'assorbente motivo che la mancata prova del pagamento del prezzo, in assenza di valide spiegazioni alternative, può fondare la presunzione di gratuità dell'atto, ma non necessariamente la prova della liberalità dello stesso la cui sussistenza richiede altresì l'animus donandi.
5.2.2. La domanda di revocazione degli atti dispositivi del 3.4.2012 e 30.10.2012:
pag. 27/39 opponibilità ex art. 2901 co. 4 c.c.
Il motivo di appello sub 2, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda svolta in via subordinata di inefficacia degli atti dispositivi posti in essere da in favore di e Controparte_6 Controparte_3
merita accoglimento. Controparte_4
Premessa l'ammissibilità della proposizione nello stesso giudizio delle domande di simulazione assoluta e di revocatoria, in via alternativa o subordinata (Cass. Sez. 3 ordinanza n. 7121 del 15/03/2024; sez. 2 Ordinanza n. 5825 del 05/03/2024), la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal terzo (nel caso di specie
), si inquadra nell'ambito dell'art. 2901 co. 4 che prevede, Controparte_6 appunto, che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Norma che, secondo la lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità (si veda
Cass.sez.3, n.7051 del 20/03/2017; sez. 3 n.6278 del 20/04/2012) va letta in combinato disposto con l'art. 2652 nr.5 c.c., con la conseguenza che, in caso di trascrizione della domanda successiva alla trascrizione (od iscrizione) dell'atto d'acquisto del terzo, questo non vedrebbe pregiudicati i propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede o a titolo gratuito.
In tal caso, a differenza che nell'ipotesi di trascrizione della domanda precedente la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo in cui l'opponibilità nei confronti del subacquirente discende direttamente dall'art. 2652 nr.5 c.c., nell'ipotesi di cui all'art. 2901 co. 4 c.c., non operando gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, per poter distinguere l'acquisto di buona fede da quello di mala fede ai sensi di tale ultima norma, è necessario un apposito accertamento giudiziale che si concluda, appunto, con la declaratoria di inefficacia dell'atto di acquisto del terzo, qualora si accerti che questo sia stato in mala fede.
Soltanto quando l'efficacia di tale atto sia stata rimossa nei confronti del creditore, questi potrà agire esecutivamente contro il sub-acquirente ex artt. 602 e seg. c.p.c..; prima di tale rimozione, l'azione esecutiva gli è preclusa dalla permanente efficacia dell'atto di acquisto del terzo.
Va da sé che, come correttamente osservato dall'appellante, “il credito tutelando” è quello originario, non richiedendo certo l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., nel caso di successivo atto dispositivo, la sussistenza di un credito nei confronti del disponente- acquirente nel primo atto revocando, trattandosi di un effetto di conseguente inefficacia pag. 28/39 del trasferimento successivo, funzionale a garantire al creditore la possibilità di agire esecutivamente su un bene che, in quanto ulteriormente trasferito dal primo acquirente al terzo, non potrebbe altrimenti essere aggredito per il solo effetto della prima revocatoria.
Riscontrata, per le ragioni espresse sub 5.1., la sussistenza dei presupposti per la revocazione dell'atto di conferimento del 22.12.2009 ed esclusa la sussistenza di una simulazione assoluta degli atti del 3.4.2012 e 30.10.2012 per le ragioni esposte sub
5.2.1, va indagata la natura dell'atto e l'elemento soggettivo in capo ai terzi sub acquirenti e al fine di verificare l'opponibilità Controparte_3 CP_14 anche a costoro dell'inefficacia dell'atto di conferimento del 22.12.2009 da cui originano i loro acquisti.
La conclusione positiva è avvalorata, da un lato, dalle anomale modalità di pagamento del prezzo, di cui non vi è prova dell'effettività della corresponsione, che determina la qualificazione degli atti come a titolo gratuito, dall'altro, dagli stretti rapporti tra le parti, che evidenziano, in ogni caso, la mala fede dei sub acquirenti.
Sotto tale profilo, va evidenziato che, incontestata l'identità soggettiva tra
[...]
e e accertata (per quanto detto sub 5.1.) l'identità CP_10 Parte_10 soggettiva tra e , è evidente che qualsivoglia Controparte_6 Parte_10 collegamento tra i subacquirenti e, indifferentemente, una di tali parti, costituisce indice di un rapporto diretto con i fideiussori debitori . Parte_10
E, per dimostrare la malafede del terzo sub-acquirente, è sufficiente la prova, anche a mezzo presunzioni, della consapevolezza della revocabilità del titolo di acquisto del suo dante causa (Cass.sez.3 n.30475 del 02/11/2023; sez. 3 n.22824 del 21/07/2022; sez. 3
n.18667 del 06/08/2013).
Con riguardo al contratto di compravendita del 3.4.12 stipulato in DO rogito notaio
(doc. 31 parte attrice-appellante) e avente ad oggetto il trasferimento di Per_5 cinque immobili da a va osservato quanto Controparte_6 Controparte_3 segue:
- Il prezzo pattuito è pari ad euro 620.000,00 da corrispondersi senza interessi entro il 31.12.2012 e con rinuncia all'ipoteca legale sui beni (art.2 del contratto di compravendita).
- A riprova del pagamento ha dedotto che il prezzo sarebbe stato Controparte_3 pagato a maggio del 2012 a mezzo di compensazione parziale con il maggior credito dalla stessa vantato nei confronti di come documentato da due scritture private CP_6 del 3.5.2012 e 10.5.2012 attestanti la proposta di compensazione del prezzo da parte di pag. 29/39 e la relativa accettazione da parte di CP_6 CP_3
Ora, in base alla documentazione prodotta da (doc.2 allegato alla comparsa CP_3 di risposta di I grado) la cessione dei crediti presupposto del pagamento per compensazione sarebbe risalente al 2011. Il documento, datato 27.6.2011, dà conto di una cessione da parte di GI RE SA a dei crediti vantati dalla Controparte_3 prima nei confronti di per un ammontare complessivo di euro Controparte_6
1.122.516,53.
Risaltano, in primo luogo, le anomalie caratterizzanti l'atto di cessione dei crediti che, nonostante il significativo importo dei crediti ceduti, non contiene la specificazione nominativa dei soggetti che intervengono all'atto (indispensabile per individuare i poteri di rappresentanza, trattandosi di società) e l'assenza di data certa (a differenza dei due documenti del 2012 attestanti l'avvenuta compensazione, su cui le parti si sono, invece, premurate di far apporre il timbro postale). Manca, inoltre, qualsivoglia specificazione del rapporto da cui originerebbe un credito di tale importo, che rende alquanto dubbia la sua effettiva sussistenza.
Ciò che appare assorbente è, tuttavia, l'illogicità della previsione nel contratto di compravendita di una modalità di pagamento del prezzo dilazionato con le modalità sopra descritte anziché il pagamento per compensazione, quando l'acquirente
[...]
risultava, secondo la prospettazione della convenuta, già al momento del CP_3 trasferimento, creditrice nei confronti della venditrice di un importo superiore al CP_6 valore dei beni ceduti, che avrebbe, dunque, consentito di compensare immediatamente l'importo dovuto, senza necessità di prevedere una dilazione di ben otto mesi (la compensazione sarebbe poi avvenuta appena un mese dopo la sottoscrizione nonostante la dilazione concessa!).
Circostanza ancora più sospetta considerato che pur già debitrice di un CP_6 considerevole importo nei confronti dell'acquirente, non aveva ritenuto di cautelarsi in alcun modo, rinunciando ad interessi e ipoteca sui beni, pur in assenza di saldo prezzo
(e invero anche di acconto).
In ogni caso, anche a voler ritenere la onerosità dell'atto, la mala fede di – nei CP_3 termini sopra descritti – si ricava dagli stretti rapporti intercorrenti tra e CP_3 CP_6
(quest'ultima come visto impersonificata dai debitori ) provati dalla Parte_10 medesimezza della sede e dai rapporti tra le parti:
- Il capitale di è detenuto dalla società lussemburghese GI Controparte_3
RE S.A. che ha sede legale allo stesso indirizzo della (doc.41 parte Controparte_6 attrice appellante).
pag. 30/39 - All'ultima assemblea straordinaria di approvazione del bilancio Controparte_3
è stata rappresentata dal figlio del , (doc.4 appellante). P_ Persona_9
- Nella misura in cui l'atto debba considerarsi a titolo oneroso e, quindi, il pagamento per compensazione effettivo, l'ammontare dei crediti vantati da CP_3 attesta la sussistenza di significative interessenze commerciali tra le società.
- L'anomalia delle concordate modalità di pagamento, senza alcuna garanzia in favore del venditore e dunque decisamente sfavorevoli per la parte venditrice e decisamente vantaggiose per l'acquirente, rendevano palese la necessità primaria di trasferire velocemente i beni per finalità fraudolenti, nello specifico per porli al riparo da aggressioni da parte dei creditori.
Con riferimento al contratto di compravendita del 30.10.12 stipulato a rogito del notaio di DO (doc. 34 attrice appellante) con cui la ha Per_5 Controparte_6 venduto al sig. due unità immobiliari, rilevano le modalità anomale di Controparte_4 pagamento del prezzo (anche in questo caso dilazionato di otto mesi, senza interessi e con rinuncia all'ipoteca legale, art. 2 contratto di compravendita) e la mancanza di una qualsiasi prova delle effettive modalità di corresponsione del prezzo.
Infatti, , costituendosi nel giudizio di primo grado, a fronte Controparte_4 dell'eccezione di mancato pagamento del prezzo formulata dalla banca, ha dichiarato che il prezzo è stato pagato nei termini convenuti, riservandosi di documentarlo in corso di causa (pag.3 comparsa di costituzione di I grado), salvo poi non documentare alcunchè in corso di causa né introdurre elementi di prova a sostegno.
Va, comunque, aggiunto, sotto il profilo soggettivo, l'evidente squilibrio tra la posizione estremamente svantaggiosa del venditore (privo di qualsivoglia garanzia in caso di inadempimento) e quella particolarmente favorevole per l'acquirente (che aveva acquistato immediatamente la proprietà dei beni senza alcun onere economico a suo carico) indicative della necessità primaria di trasferire velocemente i beni per finalità fraudolenti, nello specifico per porli al riparo da aggressioni da parte dei creditori. A ciò si aggiunge il legame di con (e quindi con i Controparte_4 Controparte_10 garanti nonché cedenti ) essendo costui stato il legale della società Parte_10 in una causa intentata in Croazia dalla banca appellante nei confronti di
[...]
(doc.42 parte attrice appellante) il che, per motivi professionali, lo Controparte_10 rendeva anche edotto della situazione debitoria a monte.
I due atti vanno poi letti nel contesto complessivo della vicenda, che rende palese il disegno dismissionario posto in essere dai fideiussori e con finalità Parte_2 P_ di sottrazione fraudolenta dei beni ai creditori, realizzata attraverso una sequenza di pag. 31/39 cessioni funzionali alla fuoriuscita dei beni dal patrimonio attraverso soggetti compiacenti: e costituiscono la in data Parte_2 P_ Controparte_6
23.7.2009, di cui sono gli unici soci e, appena cinque mesi dopo (il 22.12.2009), vi fanno confluire la maggior parte dei loro beni;
a fronte dell'approssimarsi della situazione di insolvibilità del debitore principale (cfr. docc.3, 5, 8, 11,13,16,19, 22, 23 parte attrice appellante) i beni vengono completamente dismessi, per la maggior parte a soggetti legati ai fideiussori da rapporti di fiducia ( e ); la dismissione CP_3 CP_4 delle otto proprietà immobiliari, di un valore complessivo di oltre 1 milione di euro, viene ultimata da in appena 6 mesi;
dopo la dismissione dei beni la si è CP_6 CP_6 posta in liquidazione volontaria.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia nei confronti della banca appellante dei contratti di compravendita stipulati da in data 3.4.2012 e 30.10.2012 con Controparte_6
e . Controparte_3 Controparte_4
5.3. Non può invece disporsi l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle relative trascrizioni né al Giudice tavolare di emettere il relativo decreto, trattandosi di potere non previsto dalla legge.
L'art. 2668 c.c. prevede unicamente il potere di ordinare la cancellazione della trascrizione nei casi previsti e l'art. 2674 c.c. prevede l'onere del Conservatore di ricevere la consegna dei titoli presentati e di curarne la trascrizione.
Analogamente l'art. 71 bis R.D. 499/1929 prevede l'ordine giudiziale unicamente per la cancellazione dell'annotazione o nel caso previsto dall'art. 60 bis.
5.4. La revocatoria c.d. “risarcitoria”: atto di compravendita del 25.5.2012, posto in essere da in favore di e atto di Controparte_6 Parte_5 compravendita del 27.6.2014, posto in essere da in favore di Controparte_3
e Parte_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
La banca attrice ha riproposto in questa sede domanda di condanna di
[...]
e al risarcimento dei danni per lesione della Controparte_6 Controparte_3 garanzia patrimoniale a fronte dei successivi atti dispositivi da costoro posti in essere che hanno definitivamente sottratto gli immobili alla possibilità di azioni esecutive.
Il danno è stato quantificato nell'importo equivalente al corrispettivo ricevuto per la compravendita ovvero euro 310.000,00 per la compravendita del 25.5.2012 (doc.33 parte attrice appellante) ed euro 350.000,00 per la compravendita del 27.6.2014 (doc. 32 parte attrice appellante).
Trattasi di azione revocatoria c.d. risarcitoria, volta a ottenere la condanna al risarcimento del danno dell'acquirente che, dopo avere acquistato un bene dal debitore pag. 32/39 altrui, lo abbia rivenduto a terzi di buona fede, sottraendolo così all'azione revocatoria.
In via generale, è pacifico che è fonte di responsabilità diretta verso il creditore il fatto del terzo acquirente che impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore.
La giurisprudenza (Cass. sez. 1 n.30231 del 25/11/2024; sez. 3 n. 4721 del 19/02/2019) ha chiarito che la fattispecie genetica dell'obbligazione risarcitoria del terzo acquirente, che ha natura extracontrattuale, è complessa.
È necessario, infatti:
a) che l'atto di disposizione patrimoniale originario abbia tutti i requisiti che lo rendano assoggettabile ad un utile esercizio dell'azione revocatoria, e quindi alla dichiarazione della sua inefficacia a favore del creditore e a carico del debitore e del terzo acquirente;
b) che, successivamente alla sua stipulazione, il terzo abbia compiuto gli atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale, al cui ripristino è teso l'esercizio dell'azione revocatoria;
c) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) ovvero da una autonoma posizione di illiceità;
d) che sussista un eventus damni (ad esempio inesistente nella ipotesi di alienazione, tutte le volte che l'inefficacia dell'originario atto di disposizione sia opponibile ai subacquirenti).
Nel caso di specie possano dirsi sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l'utile esercizio dell'azione revocatoria risarcitoria per entrambi gli atti di trasferimento in esame dal momento che:
a) Sia l'atto di conferimento del 22.12.2009 sia il contratto di compravendita del
3.4.2012 sono inefficaci nei confronti nei confronti della banca procedente per le ragioni esposte sub 5.1 e 5.2.2.
b) Gli atti del 25.5.2012, con cui ha successivamente Controparte_6 rivenduto a uno dei compendi immobiliari ricevuti e del 27.6.2014, Parte_5 con cui ha rivenduto a Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e uno dei compendi immobiliari ricevuti sono oggettivamente elusivi Parte_8 del potere del creditore di agire per la conservazione della garanzia patrimoniale, per avere e trasferito i beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla CP_6 CP_3
pag. 33/39 dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere utilmente raggiunti dall'azione conservativa o esecutiva del creditore;
c) Sussiste in capo ai cedenti e una Controparte_6 Controparte_3 posizione di illiceità autonoma o quantomeno concorrente dal momento che: si CP_6 identifica sostanzialmente con i fideiussori e , sicchè era ben Parte_2 P_ consapevole del danno provocato ai creditori;
è risultata avere molteplici CP_3 interessenze con i fideiussori e (direttamente o tramite che Parte_2 P_ CP_6 con essi si identificava) tali da implicare la consapevolezza della natura lesiva dell'atto di disposizione, che determinava la sottrazione definitiva del bene immobile dal suo patrimonio (sufficiente ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. trattandosi di atti compiuti successivamente all'insorgere del credito): in ogni caso, per quanto già evidenziato sub 5.2.2., il profilo soggettivo si caratterizza per un quid pluris, consistente nell'essersi prestata alla realizzazione dell'originario progetto di dismissione CP_3 patrimoniale posto in essere dai fideiussori e . Parte_2 P_
d) Non è in discussione la buona fede dei terzi sub-acquirenti cui pertanto non possono essere opposti gli effetti della revocatoria degli atti di provenienza (art. 2901 co. 4 c.c.).
Il danno subito va commisurato all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva (Cass.sez 1 n.30231 del 25/11/2024; sez. 3 n.
24196 del 08/08/2023), che va quantificata nei termini indicati da parte appellante in misura corrispondente al corrispettivo pagato, in assenza di contestazioni sia in punto valore sia in punto prezzo pagato.
Trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio (ex art. 2043 c.c. così inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità), lo stesso va rivalutato sin dalla data dell'illecito
(rispettivamente 25.5.2012 e 27.6.2014) secondo gli indici ISTAT per un importo pari, rispettivamente, ad euro 381.300,00 ed euro 423.500,00; spettano inoltre all'appellante gli interessi al saggio legale da calcolarsi sull'importo così liquidato, devalutato dalla data dell'illecito e anno per anno rivalutato sino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
Va precisato che, a fronte della cancellazione della , la condanna Controparte_6 va pronunciata nei confronti degli ex soci (ovvero e ) sulla base del P_ Parte_2 principio per cui, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente pag. 34/39 o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del
12/03/2013).
Dunque, nel caso di specie, trattandosi di società di capitali, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio di liquidazione.
6. Il motivo sub 4 afferente le spese (peraltro, condizionato all'accoglimento dell'istanza di correzione proposta da e ) è assorbito dall'integrale P_ Parte_2 riforma della sentenza che porta alla rideterminazione della regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado vanno, infatti, liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dei convenuti, in solido fra loro, tenuto conto del pressochè integrale accoglimento dell'appello e delle domande proposte dalla sin dal primo grado di giudizio. CP_1
Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i valori medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) e tenuto conto delle fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) considerato che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa” (Cass.sez. 3 n. 3697 del 13/02/2020; art. 5 co. 1 DM
55/2014), nel caso di specie pari a 10 milioni di euro.
Il criterio di computo è quello indicato dall'art. 6 DM 55/2014 ovvero partendo dallo scaglione massimo (fino ad euro 520.000,00) e operando, se del caso, progressivi aumenti nella misura percentuale fino al 30% fino al raggiungimento dello scaglione di riferimento. Nel caso di specie si tiene conto dei valori medi (pari a complessivi euro
22.457,00 per il primo grado ed euro 20.119,00 per il grado di appello) con progressivi aumenti nella misura che appare congrua pari al 10% tenuto conto della complessità
pag. 35/39 della causa e della natura esclusivamente documentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di IA, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n.1671/2022 emessa in data 19.10.2022:
1) accerta e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
(già e del Controparte_7 Controparte_1
del negozio di conferimento di cui all'atto a rogito del Controparte_1
Notaio dott.ssa di Lussemburgo del 22.12.2009 e registrato a Persona_2
Lussemburgo il 29.12.2009, come rettificato con atto datato 12.2.2010 sempre a rogito
Notaio dott.ssa di Lussemburgo, con cui i sigg. e Persona_2 P_
hanno conferito nella società di diritto lussemburghese Parte_2 [...]
iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al numero B Controparte_6
147384, codice fiscale con sede in Lussemburgo, Avenue Monterey 32, P.IV_3 codice postale 2163, Lussemburgo, gli immobili di loro proprietà di seguito identificati:
Comune di IA (VE) N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 13 - Mapp. 1627, sub 182, nat.
C/1, cons. 117 mq, Piazzale Luigi Candiani n. 33; N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 14 - Mapp.
1682, sub 5, nat. A/10, cons. 6,5 vani, Via della Torre n. 4; N.C.E.U, Sez. ME, Foglio
14 - Mapp. 2487, sub 12, nat. C/1, cons. 105 mq Via Cesare Cecchini n.20; N.C.E.U,
Sez. ME, Foglio 17 Mapp. 674, sub 17, nat. C/1, cons. 27 mq, Via Podgora n. 72;
Comune di IT ET (TV) N.C.E.U, Sez. C, Foglio 2 - Mapp. 650, sub 7, nat.
C/1, cons. 94 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 8, nat. C/1, cons. 96 mq, Via
Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 1, nat. C/2, cons. 108 mq, Via Andrea Palladio;
-
Mapp. 650, sub 2, nat. C/2, cons. 80 mq, Via Andrea Palladio;
Comune di IA
(VE) – Sezione di Favaro ET N.C.T, Foglio 3 - Mapp. 533, Nat. T, cons. ha
00.80.39; Comune di OR (VE) N.C.E.U, Foglio 42 - Mapp. 534, sub 26, nat. A/3, cons. vani 5,5, Via Andrea Palladio;
Comune di Transacqua (TN), località Toè,
Libro Fondiario di Fiera di Primiero, Comune Catastale 405 di Transacqua, Partita
Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M.
3. Partita Tavolare 1505 II - p.ed. 1144 p.f. 2324/3 -
p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f. 2324/21, Partita Tavolare 2041 II - p.f. 2324/16.
Catasto fabbricati: CC405 p.ed. 603 - P.M. 1+3. CC405 p.ed. 1144 foglio 9. Catasto
Fondiario: Tipo E, part.1144; tipo F part. 2324/3; tipo F part. 2324/17; tipo F part. 2324/20; tipo F part. 2324/21; tipo F part. 2324/16.
E, per l'effetto, e comunque, dichiara l'inefficacia dell'atto di deposito, conferma, ripetizione di sottoscrizione e rettifica del 14.6.2010, registrato a Treviso in pari data al pag. 36/39 n. 2717/1T, a rogito del Notaio dott. di Treviso: Persona_3
1. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data 2.8.2010 ai numeri RP 16243 – RG 26715, RP 16244 – RP 26716 e RP 16245 – RP 26717;
2. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data
29.7.2010 ai numeri RP 17357 – RP 28009;
3. intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero in data 25.8.2010, decreto tavolare n. 880 del 30.8.2010.
2) accerta e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
(già Controparte_7 [...]
del contratto di compravendita del 3.4.2012 stipulato a Controparte_1 rogito del Notaio avv. di DO - rubricato ai nn. 27.312 Rep. e Persona_5
6.382 Racc., tra la e la e trascritto: Controparte_6 Controparte_3 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data 12.4.2012 ai nn.
10449 R.G. – 7495 R.P., con riferimento agli immobili catastalmente censiti come segue: Comune di IA (VE) N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 13 - Mapp. 1627, sub 182, nat. C/1, cons. 117 mq, Piazzale Luigi Candiani n. 33; N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 14 -
Mapp. 1682, sub 5, nat. A/10, cons. 6,5 vani, Via della Torre n. 4; N.C.E.U, Sez. ME,
Foglio 17 Mapp. 674, sub 17, nat. C/1, cons. 27 mq, Via Podgora n. 72; Comune di
IA (VE) – Sezione di Favaro ET N.C.T, Foglio 3 - Mapp. 533, Nat. T, cons. ha 00.80.39; presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 12.04.2012 ai nn.
11426 R.G. – 8390 R.P., con riferimento agli immobili catastalmente censiti come segue: Comune di IT ET (TV) N.C.E.U, Sez. C, Foglio 2 - Mapp. 650, sub 7, nat. C/1, cons. 94 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 8, nat. C/1, cons. 96 mq,
Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 1, nat. C/2, cons. 108 mq, Via Andrea Palladio;
-
Mapp. 650, sub 2, nat. C/2, cons. 80 mq, Via Andrea Palladio.
3) Accerta e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
(già e del Controparte_7 Controparte_1
del contratto di compravendita del 30.10.2012 stipulato Controparte_1
a rogito del Notaio avv. di DO - rubricato ai nn. 28.038 Rep. e Persona_5
6.845 Racc. – tra la ed il sig. , e: Controparte_6 Controparte_4 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data 9.11.2012 ai nn. 30994 R.G. – 21970 R.P., con riferimento agli immobili catastalmente censiti come segue: Comune di OR (VE) N.C.E.U, Foglio 42 - Mapp. 534, sub 26, nat. A/3, cons. vani 5,5, Via Andrea Palladio;
pag. 37/39 intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero in data 3.5.2013, decreto tavolare n. 437/10 del 18.4.2013, con riferimento agli immobili individuati come segue: Comune di Transacqua (TN), località Toè, Libro Fondiario di
Fiera di Primiero, Comune Catastale 405 di Transacqua Comune Catastale 405 di
Transacqua, Partita Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M.
3. Partita Tavolare 1505 II - p.ed.
1144 p.f. 2324/3 - p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f. 2324/21, Partita Tavolare 2041 II -
p.f. 2324/16. Catasto fabbricati: CC405 p.ed. 603 - P.M. 1+3. CC405 p.ed. 1144 foglio
9. Catasto Fondiario: Tipo E, part.1144; tipo F part. 2324/3; tipo F part. 2324/17; tipo F part. 2324/20; tipo F part. 2324/21; tipo F part. 2324/16.
4) condanna e , quali ex soci della società estinta Parte_2 P_ [...]
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, al Controparte_6 pagamento in favore di Controparte_7
(già della somma di euro Controparte_1
381.300,00 oltre agli interessi legali così calcolati:
- sulla somma liquidata devalutata al 25.5.2012 e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza;
- sulla somma liquidata (€ 381.300,00) dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
(già Controparte_7 Controparte_1
della somma di euro 423.500,00 oltre agli interessi legali
[...] così calcolati:
- sulla somma liquidata devalutata al 27.6.2014 e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza;
- sulla somma liquidata (€ 423.500,00) dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
6) NN , , P_ Parte_2 Controparte_6 Controparte_3
e in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
(già e del Controparte_7 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, Controparte_1 euro 35.642,00 per compensi, euro 2.413,67 per spese anticipate, oltre a spese generali nella misura del 15%, IV e CPA come per legge;
7) NN , , P_ Parte_2 Controparte_6 Controparte_3
e in solido tra loro a rifondere a
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
(già e del Controparte_7 Controparte_1
pag. 38/39 le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 euro 39.783,00 per compensi, euro 11.248,71 per spese anticipate, oltre a spese generali nella misura del 15%, IV e CPA come per legge.
Cosi deciso in IA, nella Camera di Consiglio del 7.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 39/39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di IA
SEZIONE SECONDA
R.G. 2181/2022
La Corte d'Appello di IA, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2181 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa da
Parte_1
(C.F.: ) già
[...] P.IV_1 Controparte_1
[...]
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Lillo giusta procura generale alle liti rilasciata in data 10.02.2020, rep. n. 162.197 e racc. n. 47.190 a rogito del Notaio Per_1 di San Vito al Tagliamento prodotta agli atti
[...] contro
(C.F. ) P_ C.F._1
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Polo Pardise, come da procura alle liti in data 22/05/2023 acclusa mediante deposito telematico alla comparsa di costituzione in appello e contro
C.F. ) Controparte_3 P.IV_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Polo Pardise, come da procura alle liti in data 13/09/2022 acclusa mediante deposito telematico della Comparsa di costituzione e risposta di data 13/09/2022 (procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di
Treviso)
e contro
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
e contro
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
e contro in persona degli ex soci Controparte_6 [...]
e P_ Parte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.1671/2022 emessa in data 19.10.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte, in integrale riforma della sentenza n. 1671/2022 emessa in data
18.10.2022 dal Tribunale di Treviso, Giudice Monocratico Dott.ssa Alessandra Pesci, pubblicata il 19.10.2022, notificata in pari data, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: nel merito, in via principale:
1) in accoglimento dei motivi di cui al presente appello, riformarsi l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliersi le domande proposte in primo grado da
[...]
(già Controparte_7 Controparte_1
che di seguito integralmente si riportano: “Nel merito
[...]
a) In via principale: Dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
e del (ora
[...] Controparte_1 [...]
del negozio di conferimento di cui all'atto a rogito Controparte_7 del Notaio dott.ssa di Lussemburgo del 22.12.2009 e registrato a Persona_2
Lussemburgo il 29.12.2009, come rettificato con atto datato 12.2.2010 sempre a rogito
Notaio dott.ssa di Lussemburgo, con cui i sigg. e Persona_2 P_
hanno conferito nella società di diritto lussemburghese Parte_2 [...]
iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al numero B Controparte_6
147384, codice fiscale , con sede in Lussemburgo, Avenue Monterey 32, P.IV_3
pag. 2/39 codice postale 2163, Lussemburgo, gli immobili di loro proprietà indicati in narrativa
e, per l'effetto, e comunque, dell'atto di deposito, conferma, ripetizione di sottoscrizione
e rettifica del 14.6.2010, registrato a Treviso in pari data al n. 2717/1T, a rogito del
Notaio dott. di Treviso: Persona_3
1. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data
2.8.2010 ai numeri RP 16243 – RG 26715, RP 16244 – RP 26716 e RP 16245 – RP
26717;
2. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data
29.7.2010 ai numeri RP 17357 – RP 28009;
3. intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero in data 25.8.2010, decreto tavolare n. 880 del 30.8.2010 relativamente ai seguenti immobili: porzioni immobiliari costituite da porzioni di fabbricato con terreno di pertinenza, site in Comune di Transacqua (TN), località Toè, il tutto identificato all'Ufficio del Libro
Fondiario di Fiera di Primiero come segue:
Comune Catastale 405 di Transacqua
Partita Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M. 3: a piano terra: stalla, ripostiglio e cascina;
a primo piano: fienile, ripostiglio e tetto relativo.
Parti comuni:
- fra le pp.mm. 1, 2 e 3 in parti eguali al piano terra: andito interno e altro andito esterno;
- fra le pp. mm. 1 e 2 a piano terra: andito e cascina;
- fra le pp. mm. 1 e 2 con 1/4 ind. ciascuna e 3 con 2/4 ind. a primo piano: e tetto Per_4 relativo.
Partita Tavolare 1505 II - p.ed. 1144 - p.f. 2324/3 - p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f.
2324/21.
Partita Tavolare 2041 II - p.f. 2324/16.
I suddetti beni alle PP.TT. 164II, 1505 II e 2041 II sono identificati in Catasto come segue:
Catasto Fabbricati
Comune Catastale 405 di: TRANSACQUA
CC 405 particella edificiale 603, PM 1+3, Località Toè, P.T, categ. F/2;
CC 405 particella edificiale 1144 Foglio 9 in Località Toè P.T-1, categ. A/7, cl.1, vani
6, superficie 117 mq., rendita Euro 557,77;
Catasto Fondiario
pag. 3/39 Tipo E - particella 1144 edificio superficie mq. 70;
Tipo F - particella 2324/3 prato cl. 5, superficie mq. 1635, R.D.Euro 1,18 R.A. Euro
1,01;
Tipo F - particella 2324/17 prato cl. 5, superficie mq. 60, R.D.Euro 0,04 R.A. Euro
0,04;
Tipo F - particella 2324/20 prato cl. 5, superficie mq. 187, R.D.Euro 0,14 R.A. Euro
0,12;
Tipo F - particella 2324/21 prato cl. 5, superficie mq. 375, R.D.Euro 0,27 R.A. Euro
0,23;
Tipo F - particella 2324/16 prato cl. 5, superficie mq. 800, R.D.Euro 0,58 R.A. Euro
0,50, dandosi atto che i suddetti dati catastali sono conformi allo stato di fatto o comunque non presentano difformità tali da incidere sulla consistenza e, conseguentemente, sulla rendita delle unità immobiliari;
- per l'unità in Comune di Transacqua, individuata con la particella edificiale 603 non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di costruzione inidonea ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (unità collabente) per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al
Catasto dei Fabbricati, non è prevista l'iscrizione nel medesimo Catasto con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28; ordinando al competente Conservatore di procedere alle relative trascrizioni e autorizzando il Giudice tavolare ad emettere il relativo decreto.
b) Sempre in via principale - Accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 3.4.2012 stipulato a rogito del Notaio avv.
[...]
di DO - rubricato ai nn. 27.312 Rep. e 6.382 Racc., tra la Per_5 [...]
e la e trascritto: Controparte_6 Controparte_3
1) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data 12.4.2012 ai nn.
10449 R.G. – 7495 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata C.F. – P.IV , con sede in DO, Controparte_3 P.IV_2
Via Giulio Alessio n. 12: per l'intero del diritto di piena proprietà
Comune di IA (VE)
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 13
pag. 4/39 - Mapp. 1627, sub 182, nat. C/1, cons. 117 mq, Piazzale Luigi Candiani n. 33;
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 14
- Mapp. 1682, sub 5, nat. A/10, cons. 6,5 vani, Via della Torre n. 4;
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 17
- Mapp. 674, sub 17, nat. C/1, cons. 27 mq, Via Podgora n. 72;
Comune di IA (VE) – Sezione di Favaro ET
N.C.T, Foglio 3
- Mapp. 533, Nat. T, cons. ha 00.80.39;
2) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 12.04.2012 ai nn.
11426 R.G. – 8390 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata C.F. – P.IV , con sede in DO, Controparte_3 P.IV_2
Via Giulio Alessio n. 12: per l'intero del diritto di piena proprietà
Comune di IT ET (TV)
N.C.E.U, Sez. C, Foglio 2
- Mapp. 650, sub 7, nat. C/1, cons. 94 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 8, nat. C/1, cons. 96 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 1, nat. C/2, cons. 108 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 2, nat. C/2, cons. 80 mq, Via Andrea Palladio. ordinando al competente Conservatore di procedere alle relative trascrizioni.
- Accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di compravendita del
30.10.2012 stipulato a rogito del Notaio avv. di DO - rubricato Persona_5 ai nn. 28.038 Rep. e 6.845 Racc. – tra la ed il sig. Controparte_6 [...]
, e: CP_4
1) trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data
9.11.2012 ai nn. 30994 R.G. – 21970 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata nato a [...], Croazia (EE) il 19.06.1953, C.F. Controparte_4
: C.F._2
Comune di OR (VE) per l'intero del diritto di piena proprietà in regime di comunione dei beni:
N.C.E.U, Foglio 42
- Mapp. 534, sub 26, nat. A/3, cons. vani 5,5, Via Andrea Palladio;
ordinando al competente Conservatore di procedere alle relative trascrizioni;
2) intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero
pag. 5/39 in data 3.5.2013, decreto tavolare n. 437/10 del 18.4.2013, su domanda presentata in data 14.11.2012, relativamente ai seguenti beni immobili ad oggi così identificati: porzioni immobiliari costituite da porzioni di fabbricato con terreno di pertinenza, site in Comune di Transacqua (TN), località Toè, il tutto identificato all'Ufficio del Libro
Fondiario di Fiera di Primiero come segue:
Comune Catastale 405 di Transacqua
Partita Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M. 3: a piano terra: stalla, ripostiglio e cascina;
a primo piano: fienile, ripostiglio e tetto relativo.
Parti comuni:
- fra le pp.mm. 1, 2 e 3 in parti eguali al piano terra: andito interno e altro andito esterno;
- fra le pp. mm. 1 e 2 a piano terra: andito e cascina;
- fra le pp. mm. 1 e 2 con 1/4 ind. ciascuna e 3 con 2/4 ind. a primo piano: e tetto Per_4 relativo.
Partita Tavolare 1505 II - p.ed. 1144 - p.f. 2324/3 - p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f.
2324/21 - p.f. 2324/16.
I suddetti beni alle PP.TT. 164II e 1505 II sono identificati in Catasto come segue:
Catasto Fabbricati
Comune Catastale 405 di: TRANSACQUA
CC 405 particella edificiale 603, PM 1+3, Località Toè, P.T, categ. F/2;
CC 405 particella edificiale 1144 Foglio 9 in Località Toè P.T-1, categ. A/7, cl.1, vani
6, superficie 117 mq., rendita Euro 557,77;
Catasto Fondiario
Tipo E - particella 1144 edificio superficie mq. 70;
Tipo F - particella 2324/3 prato cl. 5, superficie mq. 1635, R.D.Euro 1,18 R.A. Euro
1,01;
Tipo F - particella 2324/17 prato cl. 5, superficie mq. 60, R.D.Euro 0,04 R.A. Euro
0,04;
Tipo F - particella 2324/20 prato cl. 5, superficie mq. 187, R.D.Euro 0,14 R.A. Euro
0,12;
Tipo F - particella 2324/21 prato cl. 5, superficie mq. 375, R.D.Euro 0,27 R.A. Euro
0,23;
Tipo F - particella 2324/16 prato cl. 5, superficie mq. 800, R.D.Euro 0,58 R.A. Euro
0,50, dandosi atto che: i) i suddetti dati catastali sono conformi allo stato di fatto o comunque non presentano difformità tali da incidere sulla consistenza e,
pag. 6/39 conseguentemente, sulla rendita delle unità immobiliari, ii) per l'unità in Comune di
Transacqua, individuata con la particella edificiale 603 non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di costruzione inidonea ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (unità collabente) per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al Catasto dei Fabbricati, non è prevista l'iscrizione nel medesimo Catasto con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n.
28; autorizzando il Giudice tavolare ad emettere il relativo decreto.
In ogni caso, condannarsi: la al pagamento in favore della Controparte_6
Banca a titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. della somma di € 310.000,00 pari al corrispettivo della compravendita del 25.5.2012, stipulata con atto a rogito del Notaio dott. di IA - rubricato ai nn. 128194 Rep. e 36210 Racc., Persona_6 ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
nonché la al pagamento in favore della a Controparte_3 CP_1 titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. della somma di € 350.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 27.6.2014, stipulata con atto a rogito del Notaio dott. di IA - rubricato ai nn. 132428 Rep. e 38641 Racc., Persona_6 ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa.
In via subordinata al mancato accoglimento della domanda di nullità per simulazione assoluta: nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere accogliere le domande di simulazione assoluta svolte in via principale sub b) dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_1
(ora :
[...] Controparte_7
a) del contratto di compravendita del 3.4.2012 stipulato a rogito del Notaio avv.
di DO - rubricato ai nn. 27.312 Rep. e 6.382 Racc., tra la Persona_5 CP_6
e la trascritto: presso la Conservatoria dei Controparte_6 Controparte_3
Registri Immobiliari di IA in data 12.4.2012 ai nn. 10449 R.G. – 7495 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata C.F. – P.IV , con sede in DO, Controparte_3 P.IV_2
Via Giulio Alessio n. 12: per l'intero del diritto di piena proprietà
Comune di IA (VE)
pag. 7/39 N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 13
- Mapp. 1627, sub 182, nat. C/1, cons. 117 mq, Piazzale Luigi Candiani n. 33;
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 14
- Mapp. 1682, sub 5, nat. A/10, cons. 6,5 vani, Via della Torre n. 4;
N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 17
- Mapp. 674, sub 17, nat. C/1, cons. 27 mq, Via Podgora n. 72;
Comune di IA (VE) – Sezione di Favaro ET
N.C.T, Foglio 3
- Mapp. 533, Nat. T, cons. ha 00.80.39; presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 12.04.2012 ai nn.
11426 R.G. – 8390 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata C.F. – P.IV , con sede in DO, Controparte_3 P.IV_2
Via Giulio Alessio n. 12: per l'intero del diritto di piena proprietà
Comune di IT ET (TV)
N.C.E.U, Sez. C, Foglio 2
- Mapp. 650, sub 7, nat. C/1, cons. 94 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 8, nat. C/1, cons. 96 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 1, nat. C/2, cons. 108 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 2, nat. C/2, cons. 80 mq, Via Andrea Palladio. ordinando al competente Conservatore di procedere alle relative trascrizioni.
B. del contratto di compravendita del 30.10.2012 stipulato a rogito del Notaio avv.
di DO - rubricato ai nn. 28.038 Rep. e 6.845 Racc. – tra la Persona_5 [...] ed il sig. : Controparte_6 Controparte_4
- trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data
9.11.2012 ai nn. 30994 R.G. – 21970 R.P., ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
A ditta intestata nato a [...], Croazia (EE) il 19.06.1953, C.F. Controparte_4
: C.F._2
Comune di OR (VE) per l'intero del diritto di piena proprietà in regime di comunione dei beni:
N.C.E.U, Foglio 42
Mapp. 534, sub 26, nat. A/3, cons. vani 5,5, Via Andrea Palladio;
- intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero in data 3.5.2013, decreto tavolare n. 437/10 del 18.4.2013, su domanda presentata in data
pag. 8/39 14.11.2012, relativamente ai seguenti beni immobili ad oggi così identificati: porzioni immobiliari costituite da porzioni di fabbricato con terreno di pertinenza, site in Comune di Transacqua (TN), località Toè, il tutto identificato all'Ufficio del Libro
Fondiario di Fiera di Primiero come segue:
Comune Catastale 405 di Transacqua
Partita Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M. 3: a piano terra: stalla, ripostiglio e cascina;
a primo piano: fienile, ripostiglio e tetto relativo.
Parti comuni:
- fra le pp.mm. 1, 2 e 3 in parti eguali al piano terra: andito interno e altro andito esterno;
- fra le pp. mm. 1 e 2 a piano terra: andito e cascina;
- fra le pp. mm. 1 e 2 con 1/4 ind. ciascuna e 3 con 2/4 ind. a primo piano: e tetto Per_4 relativo.
Partita Tavolare 1505 II - p.ed. 1144 - p.f. 2324/3 - p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f.
2324/21 - p.f. 2324/16.
I suddetti beni alle PP.TT. 164II e 1505 II sono identificati in Catasto come segue:
Catasto Fabbricati
Comune Catastale 405 di: TRANSACQUA
CC 405 particella edificiale 603, PM 1+3, Località Toè, P.T, categ. F/2;
CC 405 particella edificiale 1144 Foglio 9 in Località Toè P.T-1, categ. A/7, cl.1, vani
6, superficie 117 mq., rendita Euro 557,77;
Catasto Fondiario
Tipo E - particella 1144 edificio superficie mq. 70;
Tipo F - particella 2324/3 prato cl. 5, superficie mq. 1635, R.D.Euro 1,18 R.A. Euro
1,01;
Tipo F - particella 2324/17 prato cl. 5, superficie mq. 60, R.D.Euro 0,04 R.A. Euro
0,04;
Tipo F - particella 2324/20 prato cl. 5, superficie mq. 187, R.D.Euro 0,14 R.A. Euro
0,12;
Tipo F - particella 2324/21 prato cl. 5, superficie mq. 375, R.D.Euro 0,27 R.A. Euro
0,23;
Tipo F - particella 2324/16 prato cl. 5, superficie mq. 800, R.D.Euro 0,58 R.A. Euro
0,50, dandosi atto che: i) i suddetti dati catastali sono conformi allo stato di fatto o comunque non presentano difformità tali da incidere sulla consistenza e, conseguentemente, sulla rendita delle unità immobiliari, ii) per l'unità in Comune di
pag. 9/39 Transacqua, individuata con la particella edificiale 603 non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di costruzione inidonea ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (unità collabente) per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al Catasto dei Fabbricati, non è prevista l'iscrizione nel medesimo Catasto con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n.
28; autorizzando il Giudice tavolare ad emettere il relativo decreto.
In ogni caso, condannarsi: la al pagamento in favore della Controparte_6
Banca a titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. della somma di € 310.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 25.5.2012, stipulata con atto a rogito del Notaio dott. di IA - rubricato ai nn. 128194 Rep. e 36210 Racc., Persona_6 ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
nonché la al pagamento in favore della a titolo risarcitorio Controparte_3 CP_1 ex art. 2043 cod. civ. della somma di € 350.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 27.6.2014, stipulata con atto a rogito del Notaio dott. Per_6 di IA - rubricato ai nn. 132428 Rep. e 38641 Racc., ovvero della
[...] diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata Nel caso in cui non fosse possibile per la CP_1
e del (ora
[...] Controparte_1 [...]
conseguire il ripristino della garanzia Controparte_7 patrimoniale tramite l'azione di simulazione assoluta ovvero in subordine di inefficacia delle compravendite oggetto di causa, condannarsi la al Controparte_6 pagamento in favore della Banca a titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. delle seguenti somme:
€ 620.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 3.4.2012, ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
€ 310.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 25.5.2012, ovvero della diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
€ 260.000,00= pari al corrispettivo della compravendita del 30.10.2012, ovvero della
pag. 10/39 diversa, maggiore o minore somma che devesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali”.
In ogni caso: con rifusione di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_3
In via preliminare di rito
Dichiararsi inammissibili e/o pronunciarsi l'inammissibilità delle domande tutte
Avversarie.
Con refusione di spese e competenze professionali di causa.
Nel merito respingersi le domande tutte Avversarie, siccome infondate in fatto e diritto, e, comunque, come da Comparsa di costituzione e risposta di data 13/09/2022
(procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di Treviso), che, ad aggio, si traspongono: contrariis reiectis, insta per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti,
d'aversi quivi per richiamate e trascritte, che, in ogni caso, ad aggio, si traspongono:
In rito, accertare e dichiarare, in base al combinato disposto degli articoli 163 bis e
164 c.p.c., il mancato perfezionamento nei termini fissati dal Tribunale della citazione in rinnovazione di e, in ogni caso, la nullità dell'atto di Controparte_6 citazione in rinnovazione di e, per l'effetto, ordinarsi la Controparte_6 cancellazione della causa dal ruolo con la conseguente estinzione del presente procedimento ex articolo 307 c.p.c.
Nel merito, per i motivi tutti di cui alla Comparsa di risposta e costituzione datata 27 maggio 2015, rigettarsi integralmente tutte le domande avanzate da
[...]
in quanto improcedibili, Controparte_8 inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e delle istanze istruttorie nei termini di legge.
Con refusione di spese e competenze professionali di causa.
Appello incidentale tardivo
In modifica e/o riforma, in parte qua, della Sentenza n. 1671/2022, di data 18/10/2022, pubbl. il 19/10/2022, resa dal Tribunale di Treviso, nel contenzioso rubricato n.
13137/2014 R.G. (Repert. n. 3430/2022 del 19/10/2022 – G.I.: dott.ssa Alessandra
Pesci), accertarsi e, conseguentemente, dichiararsi e/o pronunciarsi:
pag. 11/39 - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 e 149 c.p.c. e 8 l.
n. 890/1982 – mancato perfezionamento della notificazione nei confronti della società
; Controparte_6
- violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 e 183 c.p.c. – abnormità della regressione del procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di Treviso e sua conseguente nullità;
- prescrizione dell'azione; con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge.
Con rifusione di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria:
a) si dimette copia conforme telematica del fascicolo di parte depositato nel procedimento rubricato n. 13137/2014 Tribunale di Treviso;
b) si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico di cui al procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di Treviso;
c) ci s'oppone all'ammissione delle istanze istruttorie, siccome inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti ai fini del decidere;
d) riservato ogni mezzo;
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA : P_
In via preliminare di rito
Dichiararsi inammissibili e/o pronunciarsi l'inammissibilità delle domande tutte
Avversarie.
Con refusione di spese e competenze professionali di causa.
Nel merito respingersi le domande tutte Avversarie, siccome infondate in fatto e diritto, e, comunque, come da conclusioni rassegnate nel procedimento rubricato n. 13137/2014
Tribunale di Treviso, così come risultanti dalla sentenza impugnata, che, ad aggio, si traspongono:
In via preliminare: per quanto ut supra dedotto e previa la revoca dell'ordinanza
23.06.2020, in particolare, stante (i) la mancata notifica nei termini indicati dal giudice dell'atto di rinnova-zione del giudizio asseritamente effettuata in data 13.09.2019 e nonché (ii) della mancata notifica – nei termini assegnati dal giudice – dell'atto di citazione in rinnovazione e previa declaratoria dell'irregolarità/nullità/inesistenza della notifica asseritamente effettuata in data 08.02.22, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio. NNrsi l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite con richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario. Nel merito ed in via
pag. 12/39 preliminare: dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano atteso che la giurisdizione spetta al giudice lussemburghese e per l'effetto rigettarsi ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti degli odierni convenuti con vittoria di spese ed onorari di lite con richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario. Nel merito ed in via ulteriormente subordinata: dichiararsi la prescrizione dell'azione revocatoria così come formulata nei confronti degli odierni convenuti e per l'effetto rigettarsi ogni e qualsiasi domanda formulata nei loro confronti con vittoria di spese ed onorari di lite con richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario. Nel merito: rigettarsi ogni e qualsiasi domanda nei confronti degli odierni convenuti con vittoria di spese ed onorari di lite con richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova così come in atti formulati.
Con rifusione di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria:
a) si dimette copia conforme telematica del fascicolo di parte depositato nel procedimento rubricato n. 13137/2014 Tribunale di Treviso;
b) si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico di cui al procedimento rubricato n. 13137/2014 R.G. Tribunale di Treviso;
c) ci s'oppone all'ammissione delle istanze istruttorie, siccome inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti ai fini del decidere;
d) si producono i seguenti documenti:
A1) proroghe aperture credito in c/c;
A2) bonifico 19/01/2010;
A3) quadro RW MARIO LEVORATO UNICO 2011;
A4) estratto c/c 31/12/2010; Persona_7
e) riservato ogni mezzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'allora e del Controparte_1 [...]
citava in giudizio avanti il Tribunale di Treviso Controparte_1 [...]
, , la società , la società P_ Parte_2 Controparte_6
e per la revoca dell'atto di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 conferimento del 22.12.2009 - e comunque dell'atto di deposito, conferma, ripetizione di sottoscrizione e rettifica del 14.6.2010 - con cui e P_ Parte_2 conferivano nella società di diritto lussemburghese otto Controparte_9 proprietà immobiliari nonché per la declaratoria di simulazione assoluta (in via pag. 13/39 principale) o la revoca (in via subordinata) dei successivi atti dispositivi posti in essere dalla in favore della e . Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
Chiedeva altresì la condanna di e al Controparte_6 Controparte_3 risarcimento dei danni per lesione della garanzia patrimoniale ex art. 2043 c.c. in misura corrispondente al prezzo indicato negli atti di compravendita con cui hanno disposto degli immobili in favore di terzi rispettivamente in data 25.5.2012 e 27.6.2014. Solo in via ulteriormente subordinata la condanna ex art. 2043 c.c. della sola
[...]
Controparte_6
Esponeva che:
- era creditrice nei confronti di e , quali garanti della P_ Parte_2
(fallita nel 2014) - già Controparte_10 Controparte_11 CP_12
(doc. 2 parte attrice-appellante) - in forza di fideiussioni omnibus rilasciate in data
[...]
17.1.2007 (quindi anteriormente all'atto dispositivo), per euro 10.000.000,00 ciascuno, come accertato con decreto ingiuntivo definivo nr.146/2013 emesso dal Tribunale di
Treviso, credito mai onorato;
- il patrimonio della stimato in euro 13.196.070,00 non era CP_10 Controparte_10 sufficiente a garantire il credito della banca, ammontante ad oltre 18 milioni di euro, atteso anche l'intervenuto fallimento della società debitrice;
- con l'atto di conferimento i garanti avevano segregato la maggior parte delle proprietà immobiliari;
- e erano, al momento del conferimento, garanti e soci P_ Parte_2 della società debitrice e unici azionisti e beneficiari finali della Controparte_6
- il capitale della società cui la aveva venduto Controparte_3 Controparte_6 con atto del 3.4.2012, cinque unità immobiliari, è interamente detenuto dalla società di diritto lussemburghese GI RE s.a., che ha la sede legale allo stesso indirizzo della il che fa presumere la riconducibilità anche di tale società ai Controparte_6 signori e;
P_ Parte_2
- nessun prezzo era stato pagato per la compravendita, in quanto le parti avevano pattuito il pagamento posticipato senza interessi con rinuncia all'ipoteca sui beni;
- il trasferimento disposto con contratto di compravendita del 30.10.2012, con cui la ha venduto al sig. due unità immobiliari, non Controparte_6 Controparte_4 ha visto la corresponsione di alcun pagamento, in quanto le parti avevano pattuito il pagamento posticipato senza interessi con rinuncia all'ipoteca sui beni;
- è l'avvocato che ha assistito la in una causa Controparte_4 Controparte_10 revocatoria promossa dalla Banca in Croazia.
pag. 14/39 Si costituivano in giudizio , , e P_ Parte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_4
Restavano contumaci e . Controparte_5 Controparte_6
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Treviso, affermata la giurisdizione italiana sulla base dell'art. 7, par. 1 lett. a) del REG. UE 1215/2012 (che ha sostituito il
REG. CE 44/2001), rigettava le domande sulla base del principio della ragione più liquida.
Quella revocatoria, ritenendo insussistente, con riguardo al primo atto di conferimento, il consilium fraudis in assenza di provati rapporti tra e e la P_ Parte_2 [...]
in quanto dal verbale di assemblea straordinaria prodotto sub doc. 24 Controparte_6 dalla stessa banca risulta che, al momento del conferimento, la compagine della CP_6 era composta da e (ciascuna delle quali deteneva Parte_3 Persona_8
155 azioni) e, solo per effetto del conferimento, è divenuto l'azionista P_ di maggioranza, a fronte della sottoscrizione di 7.860 nuove azioni, mentre
[...]
ne ha sottoscritte 3.705 e, con riguardo ai successivi atti dispositivi, Parte_2 mancando “in via determinante, sul piano oggettivo” un credito tutelando nei confronti del soggetto disponente
Quella di simulazione, per insufficienza degli elementi indiziari allegati.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello
[...]
(subentrata a Parte_1 CP_1
e del a seguito di fusione per incorporazione)
[...] Controparte_1 articolato sui seguenti motivi di gravame:
➢ Sussistenza del consilium fraudis rispetto all'atto di conferimento societario del
22.12.2009, in quanto:
- la è stata costituita in data 23.7.2009; Controparte_6
- la deliberazione dell'aumento di capitale è avvenuta il 22.12.2009;
- tra costituzione della società e aumento capitale sono intercorsi solamente 5 mesi;
- e sono soci del 100% del capitale sociale nonché unici P_ Parte_2 beneficiari economici della predetta società sia prima che dopo l'aumento di capitale, come comprovato:
1. dalla presenza delle signore e Parte_3 Testimone_1 agli atti qual mere mandatarie e/o procuratrici, ma mai come socie;
2. Persona_8 dalle dichiarazioni confessorie rese in data 22.12.2009 da e P_ [...]
nei “buletin de souscription”;
3. dalla relazione redatta dal revisore Parte_2 [...]
su incarico degli azionisti della dell'8.12.2009 in Tes_2 Controparte_6 funzione dell'aumento di capitale, in cui si precisa che “il conferimento avviene nel pag. 15/39 quadro di una ristrutturazione patrimoniale dei beni immobili degli Azionisti”;
4. dal fatto che la stima del compendio immobiliare è stata effettuata da un professionista veneziano.
➢ Sussistenza del credito tutelato anche rispetto ai successivi atti dispositivi del
3.4.2012 e 30.10.12.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda svolta in via subordinata di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi successivamente posti in essere da ritenendo non sussistente un Controparte_6
“credito tutelando” nei confronti del soggetto disponente.
Ribadendo che la domanda in via principale era quella di simulazione assoluta degli atti dispositivi posti in essere dalla , non esaminata dal giudice di Controparte_6 prime cure, evidenzia come, in presenza di una sequenza di atti, affinché l'acquisto del terzo subacquirente a titolo oneroso possa dirsi inefficace, occorre la prova della sua malafede in rapporto all'originario evento pregiudizievole per il creditore. Quindi “il credito tutelando” è quello vantato dalla Banca nei confronti dei signori e P_
, debitamente documentato e non contestato dai debitori, Parte_2 non richiedendo certo l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., nel caso di successivo atto dispositivo, la sussistenza di un credito nei confronti del disponente-acquirente nel primo atto revocando (in questo caso . Controparte_6
Conseguentemente, sussistenza dei presupposti per la revoca degli atti dispositivi compiuti da in data 3.4.2012 e 30.10.2012, rispettivamente in Controparte_6 favore di e , evidenziando: Controparte_3 Controparte_4
- rispetto alla prima: la medesimezza della sede sociale della GI RE S.A. (che detiene il capitale di e della l'anomalia della Controparte_3 Controparte_6 modalità di corresponsione del prezzo (differito, senza interessi, senza ipoteca);
l'inconsistenza e anomalia dell'atto di cessione del credito prodotto da a riprova CP_3 dell'intervenuto pagamento, trattandosi di documento privo di data certa, prontamente contestato, in cui si dà conto della compensazione parziale avvenuta nel 2012 con un credito vantato da nei confronti della rispetto ad una cessione del credito CP_3 CP_6 risalente al 2011 eppure singolarmente non prevista sin dall'origine; gli stretti rapporti tra e , come dimostrato dal fatto che la società è attualmente CP_3 P_ amministrata da amico storico di e all'ultima assemblea CP_13 P_ straordinaria di approvazione del bilancio è stata rappresentata dal figlio del , P_
nonché dalla comune difesa legale tramite l'avvocato di fiducia della Persona_9 famiglia;
P_
pag. 16/39 - rispetto al secondo: lo stretto legame tra e , essendo stato il CP_4 CP_10 primo il legale della società in una causa occorsa in Croazia;
le modalità anomale di pagamento del prezzo (senza interessi, dilazionato, con rinuncia a ipoteca); l'assenza di prova del pagamento del prezzo in alcun modo documentato , pur costituito in CP_4 primo grado.
➢ Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di simulazione assoluta svolta in via principale degli atti di disposizione posti in essere da
[...] in quanto gli indizi ivi indicati non sarebbero sufficienti, nemmeno CP_6 complessivamente considerati, a provare l'esistenza di un accordo simulatorio.
Sostiene che gli elementi evidenziati depongono per la simulazione assoluta degli atti dispositivi o, comunque, sicuramente per il mancato pagamento del prezzo, che, pur non essendo stata dedotta la simulazione relativa, avrebbe dovuto portare a rilevare d'ufficio la nullità degli atti per difetto della forma prevista per le donazioni, attesa la natura gratuita dell'atto o, comunque, ad estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo al terzo ex art. 2901 co. 4 c.c.
➢ Erroneità della sentenza per carenza e contraddittorietà della stessa nella parte in cui ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti
, , e;
appello P_ Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 in parte condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di correzione della sentenza proposta dai sigg.ri e al Tribunale di P_ Parte_2
Treviso.
Il motivo si incentra sulle condotte dilatorie poste in essere dai convenuti in violazione dell'art. 88 c.p.c. che avrebbero dovuto giustificare quantomeno la compensazione delle spese.
Ha prodotto l'ordinanza del Tribunale di Treviso di rigetto dell'istanza (proposta dalla banca) di correzione errore materiale quanto all'omessa pronuncia della distrazione delle spese in favore del procuratore di parte convenuta.
➢ In ogni caso: riproposizione di tutte le domande, difese e le eccezioni rimaste assorbite.
L'appellante ripropone, tramite richiamo agli atti di primo grado, tutte le domande, difese ed eccezioni già svolte nel corso del giudizio di primo grado e rimaste assorbite alla luce del decisum del Tribunale di Treviso:
“ In particolare, si intendono qui ribadite, riproposte ed integralmente richiamate – parola per parola – le difese, argomentazioni eccezioni e le contestazioni così come esposte, nessuna esclusa o rinunciata, in tutti gli scritti depositati nel corso del giudizio
pag. 17/39 di primo grado - svolte a sostegno delle domande in via principale di inefficacia ex art.
2901 c.c. dell'atto di conferimento societario del 22.12.2009 e successive rettifiche, di simulazione assoluta degli atti di compravendita stipulati da con Controparte_6 in data 3.4.2012 e con in data 30.10.2012, e in Controparte_3 Parte_4 ogni caso di condanna di e di al risarcimento del Controparte_6 Controparte_3 danno ex art. 2043 c.c., in via subordinata di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di compravendita stipulati da con in data Controparte_6 Controparte_3
3.4.2012 e con in data 30.10.2012, e in ogni caso di condanna di Parte_4 condanna di e di al risarcimento del danno ex art. Controparte_6 Controparte_3
2043 c.c., nonché in via ulteriormente subordinata di condanna di Controparte_6 al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.”.
[...]
3. Si sono costituiti in appello e quest'ultima P_ Controparte_3 proponendo anche appello incidentale, mentre non si sono costituiti , Parte_2
e , dichiarati contumaci con ordinanza 24.5.2023. Controparte_5 Controparte_4
Con la medesima ordinanza questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della società cancellata in liquidazione, Controparte_6 cui vi ottemperava unicamente l'appellante principale Controparte_7
mentre non notificava l'appello incidentale
[...] Controparte_3 nei confronti dei contumaci né depositava note scritte di trattazione per l'udienza del
5.12.2023.
Veniva, dunque, fissata udienza di discussione orale ex 350 bis c.p.c., infine differita al
6.5.2025.
Va detto che con ordinanza 31.1.2023 veniva sospesa ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza.
4. Si procede all'esame dei motivi di appello e delle questioni devolute secondo l'ordine logico-giuridico.
4.1. Preliminarmente sull'inammissibilità dell'appello principale. ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_3
c.p.c.
L'eccezione è infondata. L'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve pag. 18/39 necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» (peraltro nel caso di specie puntualmente delineato) essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
4.2. Preliminarmente sull'inammissibilità dell'appello incidentale.
Con ordinanza in data 24.5.2023 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci e della società cancellata Parte_2 P_ [...]
essendo ormai decorso il termine quinquennale (decorrente dalla Controparte_6 data della cancellazione della in liquidazione, avvenuta il Controparte_6
20.05.2015) previsto dalla legge lussemburghese ai fini della cd. sopravvivenza passiva della società. non ha ottemperato alla notifica dell'appello incidentale agli ex Controparte_3 soci della , signori e e, invero, Controparte_6 Parte_2 P_ non ha notificato l'appello incidentale nemmeno alle parti contumaci , Parte_2
e . Controparte_5 CP_14
L'appello incidentale, dunque, è inammissibile.
4.3. L'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria formulata dalla convenuta
Controparte_3
La convenuta ripropone in questa sede l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria già proposta con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
Si tratta di questione non travolta dall'inammissibilità dell'appello incidentale in quanto non esaminata in primo grado e per il cui riesame è sufficiente, dunque, la riproposizione ex art. 346 c.p.c. (Cass.S.U. n.11799 del 12/05/2017).
L'eccezione si fonda sulla individuazione del dies a quo nella data di stipula dell'atto di conferimento dei beni immobili nella società avvenuta il Controparte_6
22.12.2009.
L'eccezione è infondata.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935
c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e
pag. 19/39 l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)”. (Cass. Sez. 3 n. 4049 del 09/02/2023).
Inoltre “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”
(Cass.Sez. 3 n. 4193 del 18/02/2025 proprio in un caso di azione revocatoria il cui effetto deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale).
Nel caso di specie l'atto di conferimento di beni immobili a rogito Notaio
[...] di Lussemburgo è stato redatto in data 22.12.2009, ma registrato il Per_2
29.12.2009 (cfr. doc. 24 prodotto dalla banca in primo grado), depositato presso il
Registro delle Imprese di Lussemburgo il 12.1.2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Granducato del Lussemburgo il 9.2.2010 e rettificato sempre con atto a rogito
Notaio di Lussemburgo il 12.2.2010 (cfr. doc. 25 parte attrice- Persona_2 appellante).
Il conferimento di immobili è stato registrato e reso noto ai terzi con atto a rogito Notaio di Treviso, rep. 99822, racc. 28136, in data 14.6.2010, registrato in Persona_3 pari data ai nn.2717/1T e trascritto nelle date del 29.7.2010, 2.8.2010 e 25.8.2010 (cfr. doc. 26 di parte attrice-appellante).
L'atto di citazione in primo grado è stato consegnato agli Ufficiali Giudiziari di Treviso per la notifica il 23.12.2014, quindi entro il termine quinquennale di prescrizione.
In ogni caso la notifica si è perfezionata nei confronti di e P_ [...]
in data 24.12.2014 (a mani), il che è in ogni caso sufficiente ad interrompere Parte_2 la prescrizione, in applicazione del principio di diritto per cui nell'azione revocatoria è sufficiente ad interrompere il corso della prescrizione il fatto che l'atto interruttivo, nella specie la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, sia tempestivo nei confronti di uno dei litisconsorti (Cass. sez. 6 n.6390 del 06/03/2020; SU n.9523 del 22/04/2010).
5. L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
pag. 20/39 Premesso che vengono devolute alla cognizione di questa Corte tutte le domande proposte in primo grado, tenuto conto della riproposizione con l'atto di appello anche delle domande ritenute assorbite, vanno preliminarmente chiarite le domande formulate da Parte_1
e l'ordine di proposizione.
[...]
In via principale:
- revoca dell'atto di conferimento del 22.12.2009 posto in essere da e P_
in favore di;
Parte_2 Controparte_6
- simulazione assoluta dei contratti di compravendita del 3.4.2012 e 30.10.2012 posti in essere da in favore di e Controparte_6 Controparte_3 [...]
. CP_14
- risarcimento del danno ex art. 2043 nei confronti di per Controparte_6 elusione della garanzia patrimoniale in relazione all'atto di disposizione del 25.5.2012 in favore di . Parte_5
- risarcimento del danno ex art. 2043 nei confronti di per Controparte_3 elusione della garanzia patrimoniale in relazione all'atto di disposizione del 27.6.2014 in favore di e Parte_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
Solo in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di simulazione assoluta degli atti del 3.4.2012 e 30.10.2012, di revoca ex art. 2901 c.c. dei suddetti atti.
In via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità di ricostituire la garanzia patrimoniale per mezzo delle azioni proposte nei confronti degli atti del 3.4.2012 e
30.10.2012, di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti di CP_6
per elusione/dispersione garanzia patrimoniale. Controparte_6
5.1. Atto di conferimento del 22.12.2009: revocazione ex art. 2901 co. 1 c.c.
Il motivo sub 1 di appello, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la revocazione dell'atto di conferimento del 22.12.2009, merita accoglimento, con conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti della banca appellante dell'atto di conferimento di beni immobili posto in essere da P_
e in favore di Parte_2 Controparte_6
In data 22.12.2009 con atto a rogito del Notaio dott.ssa di Persona_2
Lussemburgo del 22.12.2009 e registrato a Lussemburgo il 29.12.2009, successivamente rettificato (con riferimento agli estremi catastali di una delle proprietà oggetto di conferimento) con atto datato 12.2.2010, sempre a rogito Notaio dott.ssa di Lussemburgo, e – fideiussori della Persona_2 P_ Parte_2
(fallita nel 2014) – conferivano nella società di diritto Controparte_10
pag. 21/39 lussemburghese otto unità immobiliari (alcune in comproprietà Controparte_6
e altre in proprietà esclusiva), come puntualmente descritte da pagina 2 a pagina 8 dell'atto di citazione di primo grado, per sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di CP_6
In data 17.1.2007 e avevano sottoscritto fideiussione P_ Parte_2 omnibus fino alla concorrente somma di euro 10.000.000,00 ciascuno in favore della poi di cui erano Controparte_15 Controparte_10 soci (doc.2 parte attrice-appellante). A seguito dell'intimazione al rientro dell'esposizione debitoria, non ottemperata, la appellante ha ottenuto in data CP_1
21.1.2013 nei confronti del debitore principale e dei garanti decreto ingiuntivo (doc. 3).
Premesso che “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901
c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato” (Cass.Sez. 3
Ordinanza n. 10824 del 18/04/2019) e che “prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto
a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni)” (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020), l'atto di conferimento del 22.12.2009 va certamente revocato, tenuto conto che le fideiussioni risalgono al
17.1.2007 e risultano antecedenti all'atto dispositivo anche le aperture di credito in favore del garantito (docc.
3-19 parte attrice appellante).
L'atto di conferimento di beni immobili in una società – nel caso di specie di diritto lussemburghese - è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'"eventus damni", tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti (c.f.r. Cass.Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27290 del 16/09/2022).
Né vale l'argomento, allegato dai convenuti, della addotta solidità patrimoniale/economica/finanziaria della società garantita al momento della stipula dell'atto di conferimento (peraltro smentita dalla relazione di stima sui beni della società
pag. 22/39 effettuata in sede fallimentare, doc. 37 parte attrice-appellante), tenuto conto che il patrimonio da considerare è quello del singolo obbligato (nel caso di specie i fideiussori in virtù, peraltro, di fideiussione omnibus senza beneficio di escussione), mentre resta ininfluente la solvibilità di altri coobbligati (nel caso di specie la società garantita, peraltro fallita nel 2014).
E, infatti, “al fine della revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore,
l'art. 2901 c.c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, sì da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, in ipotesi di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, il suddetto eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (né, pertanto, che i rispettivi patrimoni siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento)”
(Cass. Sez. 3 n. 8315 del 31/03/2017) e ciò anche alla stregua della facoltà del creditore nella solidarietà passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33391 del
11/11/2022).
Rispetto al patrimonio dei disponenti- debitori garanti, è sufficiente evidenziare che i convenuti, su cui gravava il relativo onere, non hanno dimostrato che il patrimonio residuo era comunque idoneo a soddisfare le ragioni della banca.
è rimasta contumace. Parte_2
ha allegato, solo con l'atto di costituzione in grado di appello e con P_ documentazione tardivamente prodotta (A1, A2, A3, A4), dunque inammissibile e, comunque, inidonea allo scopo, disponibilità liquide e credibilità bancaria, che certo non consentono di ritenere provato che il patrimonio fosse ampiamente capiente a soddisfare le ragioni creditorie (come richiesto dalla giurisprudenza, cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019) rispetto ad un atto dispositivo con cui vi è stata la dismissione di proprietà immobiliari per oltre 1 milione di euro (di cui 786.060,00 per le proprietà del solo , come da relazione redatta dal revisore , P_ Testimone_2 doc. 24 attrice-appellante).
Sotto il profilo soggettivo della scientia damni - che, va ricordato, prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla pag. 23/39 consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori – è sufficiente richiamare l'assoluta identità soggettiva tra i disponenti e e la Parte_2 P_ Controparte_6
La lettura dei documenti, e in particolare del documento 24 di parte attrice-appellante, effettuata dal giudice di prime cure non è corretta.
Dal documento 24 (che è stato prodotto in originale e con traduzione asseverata) emerge come e erano presenti all'assemblea generale Parte_3 Persona_8 straordinaria della della non come socie o detentrici del Controparte_6 capitale, ma quali “dipendenti private” (così qualificatasi in atti).
Nello specifico, quale mera scrutinatrice, in qualità Parte_3 Persona_8 di Presidente dell'assemblea e, in tale sua veste, limitandosi ad attestare che la totalità del capitale sociale era “debitamente rappresentato” e non certo che le signore Parte_3
e erano le socie/detentrici del capitale sociale della
[...] Persona_8 [...]
, che è società anonima di diritto lussemburghese. Controparte_6
E che i soci effettivi fossero e è provato dalle dichiarazioni dagli Parte_2 P_ stessi resi nei certificati di sottoscrizione di aumento di capitale (“buletin de souscription”) allegati al verbale (sempre sub doc. 24), in cui testualmente costoro formulano, ciascuno, la seguente dichiarazione: “dichiara con la presente di essere il beneficiario economico reale finale del 50% della società e di Controparte_6 sottoscrivere interamente e irrevocabilmente…nuove azioni” e precisamente 7860 per il e 3705 per la . P_ Parte_2
Dunque, prima della sottoscrizione e detenevano il 50% ciascuno P_ Parte_2 del capitale della società, quindi i due coniugi, detenendo complessivamente il 100% del capitale, erano gli unici soci effettivi della società CP_6
Per effetto della sottoscrizione di azioni nuove (quindi, appunto, ulteriori rispetto a quelle già possedute), effettuata dopo aver reso la suddetta dichiarazione, la suddivisione paritaria del capitale muta, avendo il sottoscritto e liberato 7.860 P_ nuove azioni, mentre la circa la metà (3.705). Parte_2
E l'elenco presenze allegato al verbale di assemblea conferma il contenuto della inequivoca dichiarazione contenuta nei certificati di sottoscrizione e comprovante il possesso del capitale sociale in capo ai (soli) due coniugi, giacchè attesta che il totale del capitale rappresentato è costituito da 310 azioni, ovvero 155 per ciascun azionista, rispetto alle quali le signore e rivestono il ruolo di Parte_3 Parte_9 mandatarie e non certo azioniste, essendo, come precisato a verbale, mere dipendenti (e l'elenco presenze attesta esclusivamente che i partecipanti potevano essere pag. 24/39 alternativamente “azionisti” o “mandatari” - “actionnaires” o “mandataires”).
Dato che collima perfettamente con le procure allegate all'atto di rettifica del 12.2.2010
(doc.25 parte attrice-appellante, si tratta della rettifica notarile degli estremi catastali di uno degli immobili oggetto del conferimento del 22.12.2009) da cui risulta che compare per la rettifica “a nome degli azionisti della società” (sempre Parte_3 qualificata come “dipendente privata”) in virtù di “due procure in forma privata rettificate e consegnate in data 11 febbraio 2010” e allegate all'atto, nelle quali si legge che proprietaria delle 155 azioni della società Parte_2 Controparte_6
[...
e proprietario delle 155 azioni della società P_ Controparte_6
[...
nominano ciascuno come “mandatario speciale con potere di rappresentanza” la signora e/o la signorina Parte_3 Testimone_1
Ciò a conferma della effettiva titolarità in capo a e delle 300 (155 + Parte_2 P_
155) azioni, rappresentanti il totale (così come attestato a pagina 2 del verbale di assemblea straordinaria) del capitale sociale della all'atto del Controparte_6 conferimento del 22.12.2009, così come indicato nell'allegato verbale di presenze e in quella sede rappresentato dalle dipendenti e (azioni poi incrementate Parte_3 Tes_1 con la sottoscrizione dell'aumento di capitale).
Va aggiunto che, anche nella relazione dell'8.12.2009 redatta dal revisore
[...]
su incarico degli azionisti della in funzione dell'aumento Tes_2 Controparte_6 di capitale mediante conferimento di beni immobili, si dà testualmente atto che “il conferimento avviene nel quadro di una ristrutturazione patrimoniale dei beni immobili degli Azionisti” e, per tale ragione, “le azioni vengono emesse al loro valore nominale”
(sempre sub doc. 24).
Del resto, lo stesso non ha mai puntualmente contestato l'identità soggettiva P_ rispetto alla se non in modo assolutamente generico (pag.15 comparsa di CP_6 costituzione I grado).
Conclusivamente, come evidenziato dall'appellante, e , P_ Parte_2 quali soci del 100% del capitale sociale della (costituita in data Controparte_6
23.7.2009, quindi appena cinque mesi prima) nonché unici beneficiari economici della predetta società, hanno sottoscritto l'aumento di capitale mediante conferimento in natura di gran parte del loro patrimonio immobiliare in un'ottica di “ristrutturazione patrimoniale” dei propri beni immobili tramite delibera adottata dall'assemblea straordinaria di in cui gli stessi e hanno partecipato CP_6 P_ Parte_2 rappresentati dalle signore e mere mandatarie. Persona_8 Parte_3
Operazione in danno dei creditori orchestrata, dunque, dai signori e P_ Parte_2
pag. 25/39 attraverso la costituzione di una società a loro riconducibile nella quale confluire gli immobili di proprietà in modo da sottrarli alla garanzia patrimoniale prestata in favore la società di cui erano soci.
5.2. Tutti i beni oggetto del conferimento sono stati dismessi dalla Controparte_6 ttraverso i tre atti di compravendita immobiliare di seguito indicati, posti in essere
[...] tra aprile e ottobre 2012.
Con atto di compravendita del 3.4.2012, stipulato a rogito del Notaio avv.
[...]
di DO (rubricato ai nn. 27.312 Rep. e 6.382 Racc.), la Per_5 [...] ha venduto a cinque degli otto immobili oggetto Controparte_6 Controparte_3 del conferimento del 22.12.2009 e precisamente quelli indicati come proprietà immobiliari n. 1, 2, 4, 5 e 7 nell'atto di citazione di primo grado (doc. 31 parte attrice appellante).
Con contratto di compravendita del 30.10.2012, stipulato a rogito del Notaio avv.
di DO (rubricato ai nn. 28.038 Rep. e 6.845 Racc.), la Persona_5 [...] ha venduto a gli immobili indicati come Controparte_6 Controparte_4 proprietà immobiliari n. 6 e 8 nell'atto di citazione di primo grado (doc. 34 parte attrice appellante).
La proprietà immobiliare indicata come n.3 nell'atto di citazione di primo grado è stata alienata a con atto di compravendita del 25.5.2012. Parte_5
5.2.1. La domanda di simulazione assoluta degli atti dispositivi del 3.4.2012 e
30.10.2012.
Va premesso che presupposto della simulazione assoluta è la volontà delle parti di non attribuire alcun effetto al negozio apparente, lasciando immutata la situazione patrimoniale preesistente, per non avere, in caso di negozio traslativo, inteso l'alienante dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte acquisirlo (Cass. Sez. 3, n. 13345 del
30/06/2015).
Le anomalie delle vicende dispositive evidenziate dall'appellante (i rapporti di interessenza tra le parti, l'anomalia delle modalità pattuite di corresponsione del prezzo,
l'assenza di pagamento) non sono univocamente interpretabili, nel complessivo contesto in cui si collocano, come indicativi della volontà delle parti del contratto di concludere delle compravendite meramente apparenti.
Le modalità con cui sono stati realizzati gli atti dispositivi in sequenza evidenziano la volontà – riconducibile all'originario disegno dei fideiussori/debitori e Parte_2
- di sottrarre i beni alla garanzia della banca creditrice, spogliandosi, appunto, P_ dei beni al fine di evitare aggressioni da parte dei creditori, il che depone per l'effettività
pag. 26/39 e non fittizietà del trasferimento della titolarità dei beni a prescindere dall'operazione negoziale con cui si è inteso effettivamente realizzarla (diversamente modulabile in base ad accordi interni).
Stridono, infatti, irrimediabilmente rispetto ad un trasferimento meramente apparente le seguenti circostanze:
- L'incontestata effettività del trasferimento della titolarità dei beni dai debitori- fideiussori e alla società proprio per porre P_ Parte_2 Controparte_6 al riparo i beni da possibili future aggressioni da parte dei loro creditori.
- Le modalità di dismissione ulteriore dei beni da parte di Controparte_6 avvenuta mediante tre atti dispositivi in sequenza (3.4.2012, 25.5.2012, 30.10.12),
[...] tutti accomunati dall'unico scopo di mettere al riparo i beni da possibili future aggressioni da parte dei loro creditori, di cui uno (quello del 25.5.2012), pur inserito nel medesimo disegno, sicuramente oggetto di un trasferimento reale di proprietà, non essendo contestate la natura effettiva e nemmeno la buona fede del sub acquirente, avendo, infatti, la banca richiesto rispetto a tale atto, la revocatoria cosiddetta risarcitoria;
- I successivi passaggi di proprietà: uno dei presunti simulati acquirenti –
[...]
– ha ulteriormente trasferito uno degli immobili a terzi (atto del 27.6.2014 Controparte_3 in favore di con un atto di cui non è in contestazione l'effettività, Controparte_16 indice della effettiva titolarità del bene da parte di Controparte_3
- La cessazione della a raggiungimento dello scopo di Controparte_6 garantire la non assoggettabilità dei beni alle azioni dei creditori mediante trasferimenti della titolarità degli stessi: dopo aver posto in essere i suddetti atti dispositivi, la
[...]
è stata posta in liquidazione volontaria e, infine, cancellata, il che è Controparte_6 logicamente incompatibile con la fittizietà dei trasferimenti effettuati, essendo venuto meno quello che, in ipotesi di simulazione, dovrebbe essere il simulato cedente ma effettivo titolare.
Il motivo di appello sub 3 è, dunque, infondato e la domanda di simulazione assoluta non può trovare accoglimento né può trovare accoglimento la richiesta di nullità per difetto di forma dei suddetti atti sul presupposto che si tratti di compravendita dissimulante donazione per l'assorbente motivo che la mancata prova del pagamento del prezzo, in assenza di valide spiegazioni alternative, può fondare la presunzione di gratuità dell'atto, ma non necessariamente la prova della liberalità dello stesso la cui sussistenza richiede altresì l'animus donandi.
5.2.2. La domanda di revocazione degli atti dispositivi del 3.4.2012 e 30.10.2012:
pag. 27/39 opponibilità ex art. 2901 co. 4 c.c.
Il motivo di appello sub 2, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda svolta in via subordinata di inefficacia degli atti dispositivi posti in essere da in favore di e Controparte_6 Controparte_3
merita accoglimento. Controparte_4
Premessa l'ammissibilità della proposizione nello stesso giudizio delle domande di simulazione assoluta e di revocatoria, in via alternativa o subordinata (Cass. Sez. 3 ordinanza n. 7121 del 15/03/2024; sez. 2 Ordinanza n. 5825 del 05/03/2024), la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal terzo (nel caso di specie
), si inquadra nell'ambito dell'art. 2901 co. 4 che prevede, Controparte_6 appunto, che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Norma che, secondo la lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità (si veda
Cass.sez.3, n.7051 del 20/03/2017; sez. 3 n.6278 del 20/04/2012) va letta in combinato disposto con l'art. 2652 nr.5 c.c., con la conseguenza che, in caso di trascrizione della domanda successiva alla trascrizione (od iscrizione) dell'atto d'acquisto del terzo, questo non vedrebbe pregiudicati i propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede o a titolo gratuito.
In tal caso, a differenza che nell'ipotesi di trascrizione della domanda precedente la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo in cui l'opponibilità nei confronti del subacquirente discende direttamente dall'art. 2652 nr.5 c.c., nell'ipotesi di cui all'art. 2901 co. 4 c.c., non operando gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, per poter distinguere l'acquisto di buona fede da quello di mala fede ai sensi di tale ultima norma, è necessario un apposito accertamento giudiziale che si concluda, appunto, con la declaratoria di inefficacia dell'atto di acquisto del terzo, qualora si accerti che questo sia stato in mala fede.
Soltanto quando l'efficacia di tale atto sia stata rimossa nei confronti del creditore, questi potrà agire esecutivamente contro il sub-acquirente ex artt. 602 e seg. c.p.c..; prima di tale rimozione, l'azione esecutiva gli è preclusa dalla permanente efficacia dell'atto di acquisto del terzo.
Va da sé che, come correttamente osservato dall'appellante, “il credito tutelando” è quello originario, non richiedendo certo l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., nel caso di successivo atto dispositivo, la sussistenza di un credito nei confronti del disponente- acquirente nel primo atto revocando, trattandosi di un effetto di conseguente inefficacia pag. 28/39 del trasferimento successivo, funzionale a garantire al creditore la possibilità di agire esecutivamente su un bene che, in quanto ulteriormente trasferito dal primo acquirente al terzo, non potrebbe altrimenti essere aggredito per il solo effetto della prima revocatoria.
Riscontrata, per le ragioni espresse sub 5.1., la sussistenza dei presupposti per la revocazione dell'atto di conferimento del 22.12.2009 ed esclusa la sussistenza di una simulazione assoluta degli atti del 3.4.2012 e 30.10.2012 per le ragioni esposte sub
5.2.1, va indagata la natura dell'atto e l'elemento soggettivo in capo ai terzi sub acquirenti e al fine di verificare l'opponibilità Controparte_3 CP_14 anche a costoro dell'inefficacia dell'atto di conferimento del 22.12.2009 da cui originano i loro acquisti.
La conclusione positiva è avvalorata, da un lato, dalle anomale modalità di pagamento del prezzo, di cui non vi è prova dell'effettività della corresponsione, che determina la qualificazione degli atti come a titolo gratuito, dall'altro, dagli stretti rapporti tra le parti, che evidenziano, in ogni caso, la mala fede dei sub acquirenti.
Sotto tale profilo, va evidenziato che, incontestata l'identità soggettiva tra
[...]
e e accertata (per quanto detto sub 5.1.) l'identità CP_10 Parte_10 soggettiva tra e , è evidente che qualsivoglia Controparte_6 Parte_10 collegamento tra i subacquirenti e, indifferentemente, una di tali parti, costituisce indice di un rapporto diretto con i fideiussori debitori . Parte_10
E, per dimostrare la malafede del terzo sub-acquirente, è sufficiente la prova, anche a mezzo presunzioni, della consapevolezza della revocabilità del titolo di acquisto del suo dante causa (Cass.sez.3 n.30475 del 02/11/2023; sez. 3 n.22824 del 21/07/2022; sez. 3
n.18667 del 06/08/2013).
Con riguardo al contratto di compravendita del 3.4.12 stipulato in DO rogito notaio
(doc. 31 parte attrice-appellante) e avente ad oggetto il trasferimento di Per_5 cinque immobili da a va osservato quanto Controparte_6 Controparte_3 segue:
- Il prezzo pattuito è pari ad euro 620.000,00 da corrispondersi senza interessi entro il 31.12.2012 e con rinuncia all'ipoteca legale sui beni (art.2 del contratto di compravendita).
- A riprova del pagamento ha dedotto che il prezzo sarebbe stato Controparte_3 pagato a maggio del 2012 a mezzo di compensazione parziale con il maggior credito dalla stessa vantato nei confronti di come documentato da due scritture private CP_6 del 3.5.2012 e 10.5.2012 attestanti la proposta di compensazione del prezzo da parte di pag. 29/39 e la relativa accettazione da parte di CP_6 CP_3
Ora, in base alla documentazione prodotta da (doc.2 allegato alla comparsa CP_3 di risposta di I grado) la cessione dei crediti presupposto del pagamento per compensazione sarebbe risalente al 2011. Il documento, datato 27.6.2011, dà conto di una cessione da parte di GI RE SA a dei crediti vantati dalla Controparte_3 prima nei confronti di per un ammontare complessivo di euro Controparte_6
1.122.516,53.
Risaltano, in primo luogo, le anomalie caratterizzanti l'atto di cessione dei crediti che, nonostante il significativo importo dei crediti ceduti, non contiene la specificazione nominativa dei soggetti che intervengono all'atto (indispensabile per individuare i poteri di rappresentanza, trattandosi di società) e l'assenza di data certa (a differenza dei due documenti del 2012 attestanti l'avvenuta compensazione, su cui le parti si sono, invece, premurate di far apporre il timbro postale). Manca, inoltre, qualsivoglia specificazione del rapporto da cui originerebbe un credito di tale importo, che rende alquanto dubbia la sua effettiva sussistenza.
Ciò che appare assorbente è, tuttavia, l'illogicità della previsione nel contratto di compravendita di una modalità di pagamento del prezzo dilazionato con le modalità sopra descritte anziché il pagamento per compensazione, quando l'acquirente
[...]
risultava, secondo la prospettazione della convenuta, già al momento del CP_3 trasferimento, creditrice nei confronti della venditrice di un importo superiore al CP_6 valore dei beni ceduti, che avrebbe, dunque, consentito di compensare immediatamente l'importo dovuto, senza necessità di prevedere una dilazione di ben otto mesi (la compensazione sarebbe poi avvenuta appena un mese dopo la sottoscrizione nonostante la dilazione concessa!).
Circostanza ancora più sospetta considerato che pur già debitrice di un CP_6 considerevole importo nei confronti dell'acquirente, non aveva ritenuto di cautelarsi in alcun modo, rinunciando ad interessi e ipoteca sui beni, pur in assenza di saldo prezzo
(e invero anche di acconto).
In ogni caso, anche a voler ritenere la onerosità dell'atto, la mala fede di – nei CP_3 termini sopra descritti – si ricava dagli stretti rapporti intercorrenti tra e CP_3 CP_6
(quest'ultima come visto impersonificata dai debitori ) provati dalla Parte_10 medesimezza della sede e dai rapporti tra le parti:
- Il capitale di è detenuto dalla società lussemburghese GI Controparte_3
RE S.A. che ha sede legale allo stesso indirizzo della (doc.41 parte Controparte_6 attrice appellante).
pag. 30/39 - All'ultima assemblea straordinaria di approvazione del bilancio Controparte_3
è stata rappresentata dal figlio del , (doc.4 appellante). P_ Persona_9
- Nella misura in cui l'atto debba considerarsi a titolo oneroso e, quindi, il pagamento per compensazione effettivo, l'ammontare dei crediti vantati da CP_3 attesta la sussistenza di significative interessenze commerciali tra le società.
- L'anomalia delle concordate modalità di pagamento, senza alcuna garanzia in favore del venditore e dunque decisamente sfavorevoli per la parte venditrice e decisamente vantaggiose per l'acquirente, rendevano palese la necessità primaria di trasferire velocemente i beni per finalità fraudolenti, nello specifico per porli al riparo da aggressioni da parte dei creditori.
Con riferimento al contratto di compravendita del 30.10.12 stipulato a rogito del notaio di DO (doc. 34 attrice appellante) con cui la ha Per_5 Controparte_6 venduto al sig. due unità immobiliari, rilevano le modalità anomale di Controparte_4 pagamento del prezzo (anche in questo caso dilazionato di otto mesi, senza interessi e con rinuncia all'ipoteca legale, art. 2 contratto di compravendita) e la mancanza di una qualsiasi prova delle effettive modalità di corresponsione del prezzo.
Infatti, , costituendosi nel giudizio di primo grado, a fronte Controparte_4 dell'eccezione di mancato pagamento del prezzo formulata dalla banca, ha dichiarato che il prezzo è stato pagato nei termini convenuti, riservandosi di documentarlo in corso di causa (pag.3 comparsa di costituzione di I grado), salvo poi non documentare alcunchè in corso di causa né introdurre elementi di prova a sostegno.
Va, comunque, aggiunto, sotto il profilo soggettivo, l'evidente squilibrio tra la posizione estremamente svantaggiosa del venditore (privo di qualsivoglia garanzia in caso di inadempimento) e quella particolarmente favorevole per l'acquirente (che aveva acquistato immediatamente la proprietà dei beni senza alcun onere economico a suo carico) indicative della necessità primaria di trasferire velocemente i beni per finalità fraudolenti, nello specifico per porli al riparo da aggressioni da parte dei creditori. A ciò si aggiunge il legame di con (e quindi con i Controparte_4 Controparte_10 garanti nonché cedenti ) essendo costui stato il legale della società Parte_10 in una causa intentata in Croazia dalla banca appellante nei confronti di
[...]
(doc.42 parte attrice appellante) il che, per motivi professionali, lo Controparte_10 rendeva anche edotto della situazione debitoria a monte.
I due atti vanno poi letti nel contesto complessivo della vicenda, che rende palese il disegno dismissionario posto in essere dai fideiussori e con finalità Parte_2 P_ di sottrazione fraudolenta dei beni ai creditori, realizzata attraverso una sequenza di pag. 31/39 cessioni funzionali alla fuoriuscita dei beni dal patrimonio attraverso soggetti compiacenti: e costituiscono la in data Parte_2 P_ Controparte_6
23.7.2009, di cui sono gli unici soci e, appena cinque mesi dopo (il 22.12.2009), vi fanno confluire la maggior parte dei loro beni;
a fronte dell'approssimarsi della situazione di insolvibilità del debitore principale (cfr. docc.3, 5, 8, 11,13,16,19, 22, 23 parte attrice appellante) i beni vengono completamente dismessi, per la maggior parte a soggetti legati ai fideiussori da rapporti di fiducia ( e ); la dismissione CP_3 CP_4 delle otto proprietà immobiliari, di un valore complessivo di oltre 1 milione di euro, viene ultimata da in appena 6 mesi;
dopo la dismissione dei beni la si è CP_6 CP_6 posta in liquidazione volontaria.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia nei confronti della banca appellante dei contratti di compravendita stipulati da in data 3.4.2012 e 30.10.2012 con Controparte_6
e . Controparte_3 Controparte_4
5.3. Non può invece disporsi l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle relative trascrizioni né al Giudice tavolare di emettere il relativo decreto, trattandosi di potere non previsto dalla legge.
L'art. 2668 c.c. prevede unicamente il potere di ordinare la cancellazione della trascrizione nei casi previsti e l'art. 2674 c.c. prevede l'onere del Conservatore di ricevere la consegna dei titoli presentati e di curarne la trascrizione.
Analogamente l'art. 71 bis R.D. 499/1929 prevede l'ordine giudiziale unicamente per la cancellazione dell'annotazione o nel caso previsto dall'art. 60 bis.
5.4. La revocatoria c.d. “risarcitoria”: atto di compravendita del 25.5.2012, posto in essere da in favore di e atto di Controparte_6 Parte_5 compravendita del 27.6.2014, posto in essere da in favore di Controparte_3
e Parte_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
La banca attrice ha riproposto in questa sede domanda di condanna di
[...]
e al risarcimento dei danni per lesione della Controparte_6 Controparte_3 garanzia patrimoniale a fronte dei successivi atti dispositivi da costoro posti in essere che hanno definitivamente sottratto gli immobili alla possibilità di azioni esecutive.
Il danno è stato quantificato nell'importo equivalente al corrispettivo ricevuto per la compravendita ovvero euro 310.000,00 per la compravendita del 25.5.2012 (doc.33 parte attrice appellante) ed euro 350.000,00 per la compravendita del 27.6.2014 (doc. 32 parte attrice appellante).
Trattasi di azione revocatoria c.d. risarcitoria, volta a ottenere la condanna al risarcimento del danno dell'acquirente che, dopo avere acquistato un bene dal debitore pag. 32/39 altrui, lo abbia rivenduto a terzi di buona fede, sottraendolo così all'azione revocatoria.
In via generale, è pacifico che è fonte di responsabilità diretta verso il creditore il fatto del terzo acquirente che impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore.
La giurisprudenza (Cass. sez. 1 n.30231 del 25/11/2024; sez. 3 n. 4721 del 19/02/2019) ha chiarito che la fattispecie genetica dell'obbligazione risarcitoria del terzo acquirente, che ha natura extracontrattuale, è complessa.
È necessario, infatti:
a) che l'atto di disposizione patrimoniale originario abbia tutti i requisiti che lo rendano assoggettabile ad un utile esercizio dell'azione revocatoria, e quindi alla dichiarazione della sua inefficacia a favore del creditore e a carico del debitore e del terzo acquirente;
b) che, successivamente alla sua stipulazione, il terzo abbia compiuto gli atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale, al cui ripristino è teso l'esercizio dell'azione revocatoria;
c) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) ovvero da una autonoma posizione di illiceità;
d) che sussista un eventus damni (ad esempio inesistente nella ipotesi di alienazione, tutte le volte che l'inefficacia dell'originario atto di disposizione sia opponibile ai subacquirenti).
Nel caso di specie possano dirsi sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l'utile esercizio dell'azione revocatoria risarcitoria per entrambi gli atti di trasferimento in esame dal momento che:
a) Sia l'atto di conferimento del 22.12.2009 sia il contratto di compravendita del
3.4.2012 sono inefficaci nei confronti nei confronti della banca procedente per le ragioni esposte sub 5.1 e 5.2.2.
b) Gli atti del 25.5.2012, con cui ha successivamente Controparte_6 rivenduto a uno dei compendi immobiliari ricevuti e del 27.6.2014, Parte_5 con cui ha rivenduto a Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e uno dei compendi immobiliari ricevuti sono oggettivamente elusivi Parte_8 del potere del creditore di agire per la conservazione della garanzia patrimoniale, per avere e trasferito i beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla CP_6 CP_3
pag. 33/39 dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere utilmente raggiunti dall'azione conservativa o esecutiva del creditore;
c) Sussiste in capo ai cedenti e una Controparte_6 Controparte_3 posizione di illiceità autonoma o quantomeno concorrente dal momento che: si CP_6 identifica sostanzialmente con i fideiussori e , sicchè era ben Parte_2 P_ consapevole del danno provocato ai creditori;
è risultata avere molteplici CP_3 interessenze con i fideiussori e (direttamente o tramite che Parte_2 P_ CP_6 con essi si identificava) tali da implicare la consapevolezza della natura lesiva dell'atto di disposizione, che determinava la sottrazione definitiva del bene immobile dal suo patrimonio (sufficiente ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. trattandosi di atti compiuti successivamente all'insorgere del credito): in ogni caso, per quanto già evidenziato sub 5.2.2., il profilo soggettivo si caratterizza per un quid pluris, consistente nell'essersi prestata alla realizzazione dell'originario progetto di dismissione CP_3 patrimoniale posto in essere dai fideiussori e . Parte_2 P_
d) Non è in discussione la buona fede dei terzi sub-acquirenti cui pertanto non possono essere opposti gli effetti della revocatoria degli atti di provenienza (art. 2901 co. 4 c.c.).
Il danno subito va commisurato all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva (Cass.sez 1 n.30231 del 25/11/2024; sez. 3 n.
24196 del 08/08/2023), che va quantificata nei termini indicati da parte appellante in misura corrispondente al corrispettivo pagato, in assenza di contestazioni sia in punto valore sia in punto prezzo pagato.
Trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio (ex art. 2043 c.c. così inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità), lo stesso va rivalutato sin dalla data dell'illecito
(rispettivamente 25.5.2012 e 27.6.2014) secondo gli indici ISTAT per un importo pari, rispettivamente, ad euro 381.300,00 ed euro 423.500,00; spettano inoltre all'appellante gli interessi al saggio legale da calcolarsi sull'importo così liquidato, devalutato dalla data dell'illecito e anno per anno rivalutato sino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
Va precisato che, a fronte della cancellazione della , la condanna Controparte_6 va pronunciata nei confronti degli ex soci (ovvero e ) sulla base del P_ Parte_2 principio per cui, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente pag. 34/39 o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del
12/03/2013).
Dunque, nel caso di specie, trattandosi di società di capitali, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio di liquidazione.
6. Il motivo sub 4 afferente le spese (peraltro, condizionato all'accoglimento dell'istanza di correzione proposta da e ) è assorbito dall'integrale P_ Parte_2 riforma della sentenza che porta alla rideterminazione della regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado vanno, infatti, liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dei convenuti, in solido fra loro, tenuto conto del pressochè integrale accoglimento dell'appello e delle domande proposte dalla sin dal primo grado di giudizio. CP_1
Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i valori medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) e tenuto conto delle fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) considerato che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa” (Cass.sez. 3 n. 3697 del 13/02/2020; art. 5 co. 1 DM
55/2014), nel caso di specie pari a 10 milioni di euro.
Il criterio di computo è quello indicato dall'art. 6 DM 55/2014 ovvero partendo dallo scaglione massimo (fino ad euro 520.000,00) e operando, se del caso, progressivi aumenti nella misura percentuale fino al 30% fino al raggiungimento dello scaglione di riferimento. Nel caso di specie si tiene conto dei valori medi (pari a complessivi euro
22.457,00 per il primo grado ed euro 20.119,00 per il grado di appello) con progressivi aumenti nella misura che appare congrua pari al 10% tenuto conto della complessità
pag. 35/39 della causa e della natura esclusivamente documentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di IA, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n.1671/2022 emessa in data 19.10.2022:
1) accerta e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
(già e del Controparte_7 Controparte_1
del negozio di conferimento di cui all'atto a rogito del Controparte_1
Notaio dott.ssa di Lussemburgo del 22.12.2009 e registrato a Persona_2
Lussemburgo il 29.12.2009, come rettificato con atto datato 12.2.2010 sempre a rogito
Notaio dott.ssa di Lussemburgo, con cui i sigg. e Persona_2 P_
hanno conferito nella società di diritto lussemburghese Parte_2 [...]
iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al numero B Controparte_6
147384, codice fiscale con sede in Lussemburgo, Avenue Monterey 32, P.IV_3 codice postale 2163, Lussemburgo, gli immobili di loro proprietà di seguito identificati:
Comune di IA (VE) N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 13 - Mapp. 1627, sub 182, nat.
C/1, cons. 117 mq, Piazzale Luigi Candiani n. 33; N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 14 - Mapp.
1682, sub 5, nat. A/10, cons. 6,5 vani, Via della Torre n. 4; N.C.E.U, Sez. ME, Foglio
14 - Mapp. 2487, sub 12, nat. C/1, cons. 105 mq Via Cesare Cecchini n.20; N.C.E.U,
Sez. ME, Foglio 17 Mapp. 674, sub 17, nat. C/1, cons. 27 mq, Via Podgora n. 72;
Comune di IT ET (TV) N.C.E.U, Sez. C, Foglio 2 - Mapp. 650, sub 7, nat.
C/1, cons. 94 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 8, nat. C/1, cons. 96 mq, Via
Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 1, nat. C/2, cons. 108 mq, Via Andrea Palladio;
-
Mapp. 650, sub 2, nat. C/2, cons. 80 mq, Via Andrea Palladio;
Comune di IA
(VE) – Sezione di Favaro ET N.C.T, Foglio 3 - Mapp. 533, Nat. T, cons. ha
00.80.39; Comune di OR (VE) N.C.E.U, Foglio 42 - Mapp. 534, sub 26, nat. A/3, cons. vani 5,5, Via Andrea Palladio;
Comune di Transacqua (TN), località Toè,
Libro Fondiario di Fiera di Primiero, Comune Catastale 405 di Transacqua, Partita
Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M.
3. Partita Tavolare 1505 II - p.ed. 1144 p.f. 2324/3 -
p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f. 2324/21, Partita Tavolare 2041 II - p.f. 2324/16.
Catasto fabbricati: CC405 p.ed. 603 - P.M. 1+3. CC405 p.ed. 1144 foglio 9. Catasto
Fondiario: Tipo E, part.1144; tipo F part. 2324/3; tipo F part. 2324/17; tipo F part. 2324/20; tipo F part. 2324/21; tipo F part. 2324/16.
E, per l'effetto, e comunque, dichiara l'inefficacia dell'atto di deposito, conferma, ripetizione di sottoscrizione e rettifica del 14.6.2010, registrato a Treviso in pari data al pag. 36/39 n. 2717/1T, a rogito del Notaio dott. di Treviso: Persona_3
1. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data 2.8.2010 ai numeri RP 16243 – RG 26715, RP 16244 – RP 26716 e RP 16245 – RP 26717;
2. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data
29.7.2010 ai numeri RP 17357 – RP 28009;
3. intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero in data 25.8.2010, decreto tavolare n. 880 del 30.8.2010.
2) accerta e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
(già Controparte_7 [...]
del contratto di compravendita del 3.4.2012 stipulato a Controparte_1 rogito del Notaio avv. di DO - rubricato ai nn. 27.312 Rep. e Persona_5
6.382 Racc., tra la e la e trascritto: Controparte_6 Controparte_3 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data 12.4.2012 ai nn.
10449 R.G. – 7495 R.P., con riferimento agli immobili catastalmente censiti come segue: Comune di IA (VE) N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 13 - Mapp. 1627, sub 182, nat. C/1, cons. 117 mq, Piazzale Luigi Candiani n. 33; N.C.E.U, Sez. ME, Foglio 14 -
Mapp. 1682, sub 5, nat. A/10, cons. 6,5 vani, Via della Torre n. 4; N.C.E.U, Sez. ME,
Foglio 17 Mapp. 674, sub 17, nat. C/1, cons. 27 mq, Via Podgora n. 72; Comune di
IA (VE) – Sezione di Favaro ET N.C.T, Foglio 3 - Mapp. 533, Nat. T, cons. ha 00.80.39; presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 12.04.2012 ai nn.
11426 R.G. – 8390 R.P., con riferimento agli immobili catastalmente censiti come segue: Comune di IT ET (TV) N.C.E.U, Sez. C, Foglio 2 - Mapp. 650, sub 7, nat. C/1, cons. 94 mq, Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 8, nat. C/1, cons. 96 mq,
Via Andrea Palladio;
- Mapp. 650, sub 1, nat. C/2, cons. 108 mq, Via Andrea Palladio;
-
Mapp. 650, sub 2, nat. C/2, cons. 80 mq, Via Andrea Palladio.
3) Accerta e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
(già e del Controparte_7 Controparte_1
del contratto di compravendita del 30.10.2012 stipulato Controparte_1
a rogito del Notaio avv. di DO - rubricato ai nn. 28.038 Rep. e Persona_5
6.845 Racc. – tra la ed il sig. , e: Controparte_6 Controparte_4 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di IA in data 9.11.2012 ai nn. 30994 R.G. – 21970 R.P., con riferimento agli immobili catastalmente censiti come segue: Comune di OR (VE) N.C.E.U, Foglio 42 - Mapp. 534, sub 26, nat. A/3, cons. vani 5,5, Via Andrea Palladio;
pag. 37/39 intavolato presso l'ufficio tavolare di Trento sezione distaccata di Fiera di Primiero in data 3.5.2013, decreto tavolare n. 437/10 del 18.4.2013, con riferimento agli immobili individuati come segue: Comune di Transacqua (TN), località Toè, Libro Fondiario di
Fiera di Primiero, Comune Catastale 405 di Transacqua Comune Catastale 405 di
Transacqua, Partita Tavolare 164 II - p.ed. 603 - P.M.
3. Partita Tavolare 1505 II - p.ed.
1144 p.f. 2324/3 - p.f. 2324/17 - p.f. 2324/20 - p.f. 2324/21, Partita Tavolare 2041 II -
p.f. 2324/16. Catasto fabbricati: CC405 p.ed. 603 - P.M. 1+3. CC405 p.ed. 1144 foglio
9. Catasto Fondiario: Tipo E, part.1144; tipo F part. 2324/3; tipo F part. 2324/17; tipo F part. 2324/20; tipo F part. 2324/21; tipo F part. 2324/16.
4) condanna e , quali ex soci della società estinta Parte_2 P_ [...]
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, al Controparte_6 pagamento in favore di Controparte_7
(già della somma di euro Controparte_1
381.300,00 oltre agli interessi legali così calcolati:
- sulla somma liquidata devalutata al 25.5.2012 e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza;
- sulla somma liquidata (€ 381.300,00) dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
(già Controparte_7 Controparte_1
della somma di euro 423.500,00 oltre agli interessi legali
[...] così calcolati:
- sulla somma liquidata devalutata al 27.6.2014 e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza;
- sulla somma liquidata (€ 423.500,00) dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
6) NN , , P_ Parte_2 Controparte_6 Controparte_3
e in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
(già e del Controparte_7 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, Controparte_1 euro 35.642,00 per compensi, euro 2.413,67 per spese anticipate, oltre a spese generali nella misura del 15%, IV e CPA come per legge;
7) NN , , P_ Parte_2 Controparte_6 Controparte_3
e in solido tra loro a rifondere a
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
(già e del Controparte_7 Controparte_1
pag. 38/39 le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 euro 39.783,00 per compensi, euro 11.248,71 per spese anticipate, oltre a spese generali nella misura del 15%, IV e CPA come per legge.
Cosi deciso in IA, nella Camera di Consiglio del 7.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 39/39