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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14262/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Treviglio (BG) il 10 aprile 1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Quadri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Melzo (MI) il 14 aprile 1981 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Quadri presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Truccazzano (MI) il 28 giugno 2014
(anno 2014 atto n. 8 parte II serie A)
In regime di comunione dei beni.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli: ( c.f.: )nato a [...] il [...] Per_1 C.F._3 cittadinanza italiana, ( c.f.: )nata a [...] il [...] cittadinanza Pt_3 C.F._4 italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 Pt_3 prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione. I minori staranno con il padre a fine settimana alternati dalle ore 14,00 del sabato fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola , o durante le vacanze estive al CRE o alla casa materna ed il martedì ed il giovedì di ogni settimana con pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina successiva (o durante le vacanze estive al
CRE o alla casa materna) .
I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, e dunque staranno con i genitori ad anni alterni il giorno di Natale e quello di
Santo Stefano con suddivisione di metà del periodo residuo con alternanza annuale . Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i minori trascorreranno presso ciascun genitore un periodo di tre giorni con alternanza annuale fra i genitori dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive staranno presso ciascun genitore per due settimane, non consecutive fino a che non avrà Pt_3
compiuto 6 anni di età e poi, dal 6° anno di età di , le due settimane saranno consecutive, in un Pt_3
periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Tutte le ulteriori vacanze scolastiche saranno suddivise equamente tra i genitori con accordi presi, di volta in volta, dalle parti. I genitori, durante il tempo in cui i figli si trovano presso ciascuno di essi, dovranno promuovere e favorire il più possibile i contatti, anche telefonici (almeno uno al giorno), con l'altro, comunicando tempestivamente sia i numeri di utenze cellulari, sia gli indirizzi e quant'altro possa sempre consentire una comoda ed immediata reperibilità
pagina 2 di 6 2) La casa coniugale sita a Truccazzano via Barone Leonino, 4 in comproprietà tra i coniugi rimarrà assegnata alla sig.ra con l'arredo esistente;
il sig. ha già lasciato la casa coniugale Parte_1 Parte_2
trasferendosi temporaneamente presso i genitori.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 la somma mensile di € 500,00 (250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a. mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN:[...] anticipatamente entro il giorno 5 a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita per le famiglie di operai ed impiegati (prima rivalutazione dicembre 2025). A partire dal mese successivo in cui il sig. lascerà l'abitazione dei suoi genitori e si trasferirà in un Parte_2 appartamento in locazione il contributo al mantenimento dei minori sarà ridotto ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio). L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
4) .Il sig. sosterrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal
medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite
scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
pagina 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di
musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore dovrà inviare all'altro genitore a mezzo raccomandata o email con prova dell'avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Deducibilità fiscale
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese
scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori,
vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali
somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle
spese extra concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 comma III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Truccazzano il 28 giugno 2014 n. 8 parte II serie A
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Truccazzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Dott
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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