Articolo 8 della Legge 6 dicembre 1964, n. 1332
Articolo 7Articolo 9
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20 dicembre 1964
Art. 8.
L'Istituto superiore di sanita', su proposta delle Universita' o di altri enti o istituzioni pubbliche, puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.
L'ospitalita' viene concessa per un periodo che, di regola, non deve superare un anno.
Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio e' determinato annualmente dal Comitato amministrativo dell'Istituto.
L'ospite ha l'obbligo della frequenza e deve uniformarsi alle norme vigenti per il personale dell'Istituto.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1964