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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Olbia, via Parte_1 C.F._1
Cavour, n. 28, presso e nello studio dell'avv. Donatella Corronciu (C.F.: ) che C.F._2 la rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE contro
in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Sassari, via E. Costa, n. 78, presso e nello studio dell'avv. P.IVA_1
Giorgio Soletta (C.F.: ), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: art. 2051 c.c., risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: «A) Accertare il nesso di causalità tra il sinistro occorso alla sig.ra
[...]
e lesioni da lei patite a causa dell'infortunio del 09.02.2020, dichiarando l'esclusiva Parte_1
responsabilità del fatto al ex art. 2051 c.c.; Controparte_2
B) Accertare e dichiarare che per l'effetto del suddetto infortunio la sig.ra presenta Parte_1
nella propria persona un grado di invalidità permanente pari almeno al 5%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
pagina 1 di 7 C) Condannare il in persona del Sindaco pro tempore con sede in Pattada Controparte_2
(SS) alla via Roma n. 10 Codice Fiscale alla corresponsione del risarcimento dei danni P.IVA_1
per lesione della integrità fisica della sig.ra nella misura del 5% che risulta essere Parte_1
pari ad Euro 9.475,18 o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa»; per parte convenuta: «contrariis reiectis;
rigettare ogni contraria domanda anche di natura istruttoria
e quindi e comunque assolvere il di da ogni avversa pretesa;
-con vittoria di spese, CP_2 CP_2
diritti ed onorari».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, che “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato (che prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione ed i provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_2
.
[...]
Ha rappresentato che in data 9.2.2020, intorno alle 11.10, si trovava a e transitava in via CP_2
Giovanni XXIII, insieme alla sig.ra e che, giunta all'incrocio con via Cernaia, Parte_2
era inciampata, cadendo rovinosamente a terra a causa del dissesto del manto stradale.
Ha precisato che tale dissesto, non segnalato e non visibile, si trovava in prossimità di un tombino fognario, e si sostanziava in un dislivello di 4 cm tra il suddetto tombino e il manto stradale.
pagina 2 di 7 Ha lamentato di aver subito a causa ed in conseguenza del sinistro delle lesioni personali e, precisamente, la frattura del malleolo pereonale destro, da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica, come attestato dalla relazione medico – legale allegata all'atto introduttivo.
Ha dedotto che la responsabilità dell'evento era da ascriversi esclusivamente all Controparte_1
convenuta, che avrebbe dovuto curare adeguatamente la manutenzione della strada,
[...]
precisando di non aver posto in essere nessun comportamento volto a contribuire alla messa in fallo del proprio piede destro con la conseguente caduta (come distrazione, imprudenza, etc).
Ha rilevato che il contegno da lei assunto non poteva quindi ritenersi inconsueto o eccezionale, che nessun difetto di diligenza le poteva essere rimproverato e che alcun concorso di colpa tra la sua condotta e quella omissiva del poteva configurarsi nella fattispecie de qua. CP_2
Ha, quindi, rappresentato di aver richiesto il risarcimento del danno al e che la Controparte_2
compagnia assicuratrice dell'amministrazione comunale le aveva proposto di transigere la controversia prevedendo una liquidazione pari ad € 2.150,00 (maggiorata del 15% per le spese legali), proposta non accettata in quanto non erano stati specificati i parametri utilizzati per il calcolo di tale somma.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.8.2021 si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza delle domande ex adverso formulate, rappresentando in Controparte_2
primo luogo che, essendo il chiusino di ghisa su cui era inciampata l'attrice di proprietà di Pt_3
gestore del servizio idrico, era quest'ultimo l'ente su cui gravava il dovere di custodia e non
[...] sull'amministrazione comunale.
Nel merito ha dedotto che non vi era alcun dissesto nel manto stradale e che, comunque, il sinistro era avvenuto in pieno giorno e quindi in condizioni di visibilità ottimale.
Ha anche rilevato che l'attrice risiedeva ad un centinaio di metri dal luogo ove era avvenuto il sinistro e che per questo motivo la stessa aveva o avrebbe dovuto avere una perfetta conoscenza dello stato dei luoghi.
Ha evidenziato, inoltre, che il tombino in questione si trovava non a margine della carreggiata, ma in prossimità del margine, con la conseguenza che parte attrice avrebbe senz'altro evitato il sinistro se avesse camminato lungo il margine della carreggiata, come avrebbe -in effetti- dovuto, non essendo presente il marciapiede.
Ha infine contestato la quantificazione del danno, sostenendo che le conseguenze dannose dell'incidente sarebbero comunque state di minore gravità rispetto a quanto rappresentato in citazione.
Ha concluso come in epigrafe.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni, espletamento di interrogatorio formale dell'attrice e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 3.12.2024 ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del convenuto né ex art. 2051 c.c. né ex art. CP_2
2043 c.c.
Come è noto, ai sensi della specifica disciplina di cui al 2051 c.c. il custode del bene è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata manutenzione dello stesso. Sul proprietario, infatti, grava il dovere di vigilanza e manutenzione del bene, dalla cui violazione sorge la responsabilità per i danni riconducibili eziologicamente a tale inadempimento.
L'attore caduto sul marciapiede a causa di un dissesto potrà ottenere il risarcimento provando il danno, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia.
Si determina in questo caso un'inversione dell'onere della prova: sarà il convenuto, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene che lo ha provocato.
Come precisato dalla Suprema Corte “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2477/2018). Ancora, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno”(Cassazione civile, Sez. VI-3, Ordinanza n. 30775/2017).
Ha a riguardo precisato di recente la giurisprudenza che, se è vero che sussiste una responsabilità della
PA verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
pagina 4 di 7 In proposito è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 23919/2013).
Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato di cui alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. la
Cassazione ha precisato che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v.
Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018,
n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482)” (Cassazione Civile, Sezione III,
Sentenza n. 17443/2019).
In sostanza quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Ciò premesso, dall'istruttoria svolta è emerso che in data 9.2.2020, intorno alle ore 10.20, l'attrice stava passeggiando in percorrendo il tratto discendente di via Giovanni XXIII e che, giunta in CP_2 prossimità dell'incrocio con via Cernaia, è inciampata mettendo il piede nel tombino “che non ha visto”.
pagina 5 di 7 La dinamica del sinistro è stata così confermata dalla teste che stava Parte_2
passeggiando con lei.
Orbene, dalle stesse allegazioni e produzioni di parte attrice, nonché dalle affermazioni dei testimoni escussi che hanno riconosciuto lo stato dei luoghi come rappresentato nelle fotografie che sono state loro rammostrate, è emerso che, nonostante l'ampio spazio a disposizione, l'attrice ha comunque scelto di percorrere la via proprio in prossimità del dislivello del manto stradale ove insiste il tombino fognario per cui è causa.
La pertanto, ha sicuramente tenuto una condotta incauta, non rispettosa delle norme di comune Pt_1 prudenza che avrebbero suggerito di evitare di passare proprio sul chiusino sconnesso dall'asfalto, prediligendo altro percorso lungo la carreggiata, semplicemente spostandosi dal punto in cui era presente il dislivello, considerata anche la larghezza della carreggiata.
Si osserva, inoltre, che dalle fotografie allegate agli atti che riproducono pacificamente i luoghi di causa, emerge che il tombino (e il manto stradale rialzato) ove l'attrice ha posto il piede, cadendo poi rovinosamente a terra, era percepibile ictu oculi, considerando anche che il sinistro si è verificato nell'ora diurna in condizioni di perfetta visibilità (sia l'attrice che la teste, sig.ra hanno Pt_2
confermato che il sinistro si è verificato al mattino e che non pioveva: v. verbali di udienza del
23.5.2023 e del 17.10.2023), di talché deve escludersi che lo stesso non potesse non essere visto e percepito da un attento utente della strada.
A ciò si aggiunga che i testi escussi hanno dichiarato che l'attrice abita in in via Aldo Moro, n. CP_2
42, ovvero a poche centinaia di metri dal luogo ove si è verificato il sinistro e che sebbene l'abitazione dell'attrice sia raggiungibile da differenti vie rispetto a quella percorsa in data 09.02.2020, quest'ultima, la via Giovanni XXIII, è quella più comoda (teste figlia dell'attrice, Testimone_1
cfr. verbale di udienza del 17.10.23) e quella pertanto sicuramente percorsa numerose volte dalla stessa attrice.
In sostanza, considerato che la carreggiata è inerte e priva di intrinseca pericolosità ed il dislivello tra l'asfalto ed il tombino erano ben visibili, il verificarsi del danno poteva essere evitato tenendo un comportamento correlato alla situazione di rischio profilata, dovendosi invece ritenere che parte attrice non abbia posto in essere le cautele necessarie ad evitare il danno, normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, ed ha pertanto tenuto un comportamento imprudente tale da incidere causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il dislivello del manto stradale per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., non ravvisandosi in esso pagina 6 di 7 quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ., Sent. n. 1571/04).
Deve quindi confermarsi l'ordinanza con cui non è stata ammessa la Ctu medico-legale dedotta dall'attrice, atteso che il sinistro risulta essersi verificato per colpa esclusiva della stessa attrice, per i motivi sopra esposti.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore minimo per la fase studio e introduttiva, il valore medio per la fase istruttoria e decisionale, con la riduzione del 10 % per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda attorea.
2. – Condanna l'attrice al pagamento in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.807,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Olbia, via Parte_1 C.F._1
Cavour, n. 28, presso e nello studio dell'avv. Donatella Corronciu (C.F.: ) che C.F._2 la rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE contro
in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Sassari, via E. Costa, n. 78, presso e nello studio dell'avv. P.IVA_1
Giorgio Soletta (C.F.: ), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: art. 2051 c.c., risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: «A) Accertare il nesso di causalità tra il sinistro occorso alla sig.ra
[...]
e lesioni da lei patite a causa dell'infortunio del 09.02.2020, dichiarando l'esclusiva Parte_1
responsabilità del fatto al ex art. 2051 c.c.; Controparte_2
B) Accertare e dichiarare che per l'effetto del suddetto infortunio la sig.ra presenta Parte_1
nella propria persona un grado di invalidità permanente pari almeno al 5%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
pagina 1 di 7 C) Condannare il in persona del Sindaco pro tempore con sede in Pattada Controparte_2
(SS) alla via Roma n. 10 Codice Fiscale alla corresponsione del risarcimento dei danni P.IVA_1
per lesione della integrità fisica della sig.ra nella misura del 5% che risulta essere Parte_1
pari ad Euro 9.475,18 o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa»; per parte convenuta: «contrariis reiectis;
rigettare ogni contraria domanda anche di natura istruttoria
e quindi e comunque assolvere il di da ogni avversa pretesa;
-con vittoria di spese, CP_2 CP_2
diritti ed onorari».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, che “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato (che prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione ed i provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_2
.
[...]
Ha rappresentato che in data 9.2.2020, intorno alle 11.10, si trovava a e transitava in via CP_2
Giovanni XXIII, insieme alla sig.ra e che, giunta all'incrocio con via Cernaia, Parte_2
era inciampata, cadendo rovinosamente a terra a causa del dissesto del manto stradale.
Ha precisato che tale dissesto, non segnalato e non visibile, si trovava in prossimità di un tombino fognario, e si sostanziava in un dislivello di 4 cm tra il suddetto tombino e il manto stradale.
pagina 2 di 7 Ha lamentato di aver subito a causa ed in conseguenza del sinistro delle lesioni personali e, precisamente, la frattura del malleolo pereonale destro, da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica, come attestato dalla relazione medico – legale allegata all'atto introduttivo.
Ha dedotto che la responsabilità dell'evento era da ascriversi esclusivamente all Controparte_1
convenuta, che avrebbe dovuto curare adeguatamente la manutenzione della strada,
[...]
precisando di non aver posto in essere nessun comportamento volto a contribuire alla messa in fallo del proprio piede destro con la conseguente caduta (come distrazione, imprudenza, etc).
Ha rilevato che il contegno da lei assunto non poteva quindi ritenersi inconsueto o eccezionale, che nessun difetto di diligenza le poteva essere rimproverato e che alcun concorso di colpa tra la sua condotta e quella omissiva del poteva configurarsi nella fattispecie de qua. CP_2
Ha, quindi, rappresentato di aver richiesto il risarcimento del danno al e che la Controparte_2
compagnia assicuratrice dell'amministrazione comunale le aveva proposto di transigere la controversia prevedendo una liquidazione pari ad € 2.150,00 (maggiorata del 15% per le spese legali), proposta non accettata in quanto non erano stati specificati i parametri utilizzati per il calcolo di tale somma.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.8.2021 si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza delle domande ex adverso formulate, rappresentando in Controparte_2
primo luogo che, essendo il chiusino di ghisa su cui era inciampata l'attrice di proprietà di Pt_3
gestore del servizio idrico, era quest'ultimo l'ente su cui gravava il dovere di custodia e non
[...] sull'amministrazione comunale.
Nel merito ha dedotto che non vi era alcun dissesto nel manto stradale e che, comunque, il sinistro era avvenuto in pieno giorno e quindi in condizioni di visibilità ottimale.
Ha anche rilevato che l'attrice risiedeva ad un centinaio di metri dal luogo ove era avvenuto il sinistro e che per questo motivo la stessa aveva o avrebbe dovuto avere una perfetta conoscenza dello stato dei luoghi.
Ha evidenziato, inoltre, che il tombino in questione si trovava non a margine della carreggiata, ma in prossimità del margine, con la conseguenza che parte attrice avrebbe senz'altro evitato il sinistro se avesse camminato lungo il margine della carreggiata, come avrebbe -in effetti- dovuto, non essendo presente il marciapiede.
Ha infine contestato la quantificazione del danno, sostenendo che le conseguenze dannose dell'incidente sarebbero comunque state di minore gravità rispetto a quanto rappresentato in citazione.
Ha concluso come in epigrafe.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni, espletamento di interrogatorio formale dell'attrice e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 3.12.2024 ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del convenuto né ex art. 2051 c.c. né ex art. CP_2
2043 c.c.
Come è noto, ai sensi della specifica disciplina di cui al 2051 c.c. il custode del bene è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata manutenzione dello stesso. Sul proprietario, infatti, grava il dovere di vigilanza e manutenzione del bene, dalla cui violazione sorge la responsabilità per i danni riconducibili eziologicamente a tale inadempimento.
L'attore caduto sul marciapiede a causa di un dissesto potrà ottenere il risarcimento provando il danno, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia.
Si determina in questo caso un'inversione dell'onere della prova: sarà il convenuto, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene che lo ha provocato.
Come precisato dalla Suprema Corte “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2477/2018). Ancora, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno”(Cassazione civile, Sez. VI-3, Ordinanza n. 30775/2017).
Ha a riguardo precisato di recente la giurisprudenza che, se è vero che sussiste una responsabilità della
PA verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
pagina 4 di 7 In proposito è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 23919/2013).
Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato di cui alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. la
Cassazione ha precisato che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v.
Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018,
n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482)” (Cassazione Civile, Sezione III,
Sentenza n. 17443/2019).
In sostanza quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Ciò premesso, dall'istruttoria svolta è emerso che in data 9.2.2020, intorno alle ore 10.20, l'attrice stava passeggiando in percorrendo il tratto discendente di via Giovanni XXIII e che, giunta in CP_2 prossimità dell'incrocio con via Cernaia, è inciampata mettendo il piede nel tombino “che non ha visto”.
pagina 5 di 7 La dinamica del sinistro è stata così confermata dalla teste che stava Parte_2
passeggiando con lei.
Orbene, dalle stesse allegazioni e produzioni di parte attrice, nonché dalle affermazioni dei testimoni escussi che hanno riconosciuto lo stato dei luoghi come rappresentato nelle fotografie che sono state loro rammostrate, è emerso che, nonostante l'ampio spazio a disposizione, l'attrice ha comunque scelto di percorrere la via proprio in prossimità del dislivello del manto stradale ove insiste il tombino fognario per cui è causa.
La pertanto, ha sicuramente tenuto una condotta incauta, non rispettosa delle norme di comune Pt_1 prudenza che avrebbero suggerito di evitare di passare proprio sul chiusino sconnesso dall'asfalto, prediligendo altro percorso lungo la carreggiata, semplicemente spostandosi dal punto in cui era presente il dislivello, considerata anche la larghezza della carreggiata.
Si osserva, inoltre, che dalle fotografie allegate agli atti che riproducono pacificamente i luoghi di causa, emerge che il tombino (e il manto stradale rialzato) ove l'attrice ha posto il piede, cadendo poi rovinosamente a terra, era percepibile ictu oculi, considerando anche che il sinistro si è verificato nell'ora diurna in condizioni di perfetta visibilità (sia l'attrice che la teste, sig.ra hanno Pt_2
confermato che il sinistro si è verificato al mattino e che non pioveva: v. verbali di udienza del
23.5.2023 e del 17.10.2023), di talché deve escludersi che lo stesso non potesse non essere visto e percepito da un attento utente della strada.
A ciò si aggiunga che i testi escussi hanno dichiarato che l'attrice abita in in via Aldo Moro, n. CP_2
42, ovvero a poche centinaia di metri dal luogo ove si è verificato il sinistro e che sebbene l'abitazione dell'attrice sia raggiungibile da differenti vie rispetto a quella percorsa in data 09.02.2020, quest'ultima, la via Giovanni XXIII, è quella più comoda (teste figlia dell'attrice, Testimone_1
cfr. verbale di udienza del 17.10.23) e quella pertanto sicuramente percorsa numerose volte dalla stessa attrice.
In sostanza, considerato che la carreggiata è inerte e priva di intrinseca pericolosità ed il dislivello tra l'asfalto ed il tombino erano ben visibili, il verificarsi del danno poteva essere evitato tenendo un comportamento correlato alla situazione di rischio profilata, dovendosi invece ritenere che parte attrice non abbia posto in essere le cautele necessarie ad evitare il danno, normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, ed ha pertanto tenuto un comportamento imprudente tale da incidere causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il dislivello del manto stradale per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., non ravvisandosi in esso pagina 6 di 7 quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ., Sent. n. 1571/04).
Deve quindi confermarsi l'ordinanza con cui non è stata ammessa la Ctu medico-legale dedotta dall'attrice, atteso che il sinistro risulta essersi verificato per colpa esclusiva della stessa attrice, per i motivi sopra esposti.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore minimo per la fase studio e introduttiva, il valore medio per la fase istruttoria e decisionale, con la riduzione del 10 % per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda attorea.
2. – Condanna l'attrice al pagamento in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.807,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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