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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.10181 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. MACALUSO PIERO LUCA per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MACALUSO PIERO LUCA per CP_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.6.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “- le parti vivranno separate nel reciproco rispetto;
- l'affidamento di sarà Per_1 condiviso, come per legge;
- il collocamento di sarà paritetico alternato presso Per_1 ciascun genitore, secondo il calendario attualmente vigente, una settimana presso la madre ed una settimana presso il padre, stabiliti a seconda dei turni di lavoro dei genitori e delle esigenze del bambino, mentre sarà residente, solo ai fini anagrafici, Per_1 presso la casa della madre;
- le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio durante i relativi tempi di permanenza presso ciascuno e ripartiranno al 50% le seguenti spese: mensa scolastica, ricariche del cellulare, abbigliamento base del cambio di stagione invernale ed estivo (comprendente al minimo: 1 giubbotto invernale e 2 paia di scarpe invernali + 1 giacchetto di mezza stagione+2 paia di scarpe estive). Ripartiranno altresì al 50% i seguenti costi: - SPESE MEDICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- SPESE MEDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da Istituti pubblici e Università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo fra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e Università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi dì recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno. - Lo sport e le spese ad esso connesse verranno suddivise al 50% tra i genitori. - L'assegno unico familiare erogato dall'Inps verrà incassato al 50% tra i genitori. - Per le vacanze estive (a far data dalla chiusura scolastica), natalizie e pasquali, le trascorrerà con entrambi i Per_1 genitori pariteticamente, sempre a seconda dei loro turni lavorativi e delle esigenze del figlio”
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per il figlio e valutato l'interesse dello stesso, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 2.9.2000, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
1009, Parte 2, Serie A04, Anno 2000);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.10181 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. MACALUSO PIERO LUCA per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MACALUSO PIERO LUCA per CP_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.6.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “- le parti vivranno separate nel reciproco rispetto;
- l'affidamento di sarà Per_1 condiviso, come per legge;
- il collocamento di sarà paritetico alternato presso Per_1 ciascun genitore, secondo il calendario attualmente vigente, una settimana presso la madre ed una settimana presso il padre, stabiliti a seconda dei turni di lavoro dei genitori e delle esigenze del bambino, mentre sarà residente, solo ai fini anagrafici, Per_1 presso la casa della madre;
- le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio durante i relativi tempi di permanenza presso ciascuno e ripartiranno al 50% le seguenti spese: mensa scolastica, ricariche del cellulare, abbigliamento base del cambio di stagione invernale ed estivo (comprendente al minimo: 1 giubbotto invernale e 2 paia di scarpe invernali + 1 giacchetto di mezza stagione+2 paia di scarpe estive). Ripartiranno altresì al 50% i seguenti costi: - SPESE MEDICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- SPESE MEDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da Istituti pubblici e Università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo fra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e Università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi dì recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno. - Lo sport e le spese ad esso connesse verranno suddivise al 50% tra i genitori. - L'assegno unico familiare erogato dall'Inps verrà incassato al 50% tra i genitori. - Per le vacanze estive (a far data dalla chiusura scolastica), natalizie e pasquali, le trascorrerà con entrambi i Per_1 genitori pariteticamente, sempre a seconda dei loro turni lavorativi e delle esigenze del figlio”
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per il figlio e valutato l'interesse dello stesso, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 2.9.2000, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
1009, Parte 2, Serie A04, Anno 2000);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi