Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott.ssa Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
-- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3362 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 (), rappresentata e difesa dall'avv.
Paola Gatto, come da mandato in atti;
E
Controparte_1 (c.f.: C.F. 2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Caione, come da mandato in atti;
-RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 4 novembre 2024, le parti hanno precisato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29.7.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 1°.
5.1996 in Lecce, in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati cinque figli e, cioè: PE 1 il 23.8.1996, PE 2 il 22.7.1998, PE 3 il 23.10.2002, PE 4 1'8.9.2006 e PE 5 il 1°.9.2008; che l'ultimo domicilio coniugale era stato stabilito in Surbo, in un immobile di cui i coniugi erano comproprietari;
che il rapporto coniugale era in crisi a causa di incomunicabilità e contrasti ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso e che ciascuno dei coniugi godeva di propria indipendenza economica;
che i coniugi vivevano già separati, in quanto la Pt 1 si era trasferita insieme alle figlie ER e ER, non
f) I figli minori ID e BR vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
g) I figli minori resteranno collocati, ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione familiare sita in Surbo alla via Einaudi 134, che sarà assegnata al padre. La sig.ra PErone, unitamente alle figlie AT e ON, previo accordo del marito, ha già lasciato la casa familiare trasferendosi in altro alloggio di proprietà del padre sito in Surbo alla via Volturno, 38.
h) In merito all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, considerata l'età adolescenziale per BR e quasi vicina alla maggiore età per
ID, i genitori concordano di esercitare tale diritto liberamente tenendo conto delle esigenze dei figli e soprattutto dei loro desideri.
i) Il signor LI si farà carico in maniera esclusiva del mantenimento dei figli minori ID e BR con lui collocati mentre la signora PErone si farà carico in maniera esclusiva del mantenimento di ON e AT, non economicamente autosufficienti e con essa conviventi, fatta salva, all'occorrenza, l'erogazione di eventuali somme di denaro da parte del padre.
j) I coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per tutti i figli;
a tal proposito si riportano al protocollo adottato dal Tribunale di Lecce in materia.
k) L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla sig.ra PErone che lo destinerà interamente e direttamente ai figli.
1) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
m) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale e di non avere nulla da chiedere o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo neppure a titolo di mantenimento.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 4.11.2024, davanti alla G.O., nel corso della quale hanno precisato le rispettive posizioni economiche e lavorative;
all'esito, quindi, hanno dichiarato: “le parti concordemente stabiliscono, a parziale modifica del punto di cui alla lettera i), che la sig.ra Pt 1 corrisponderà al sig. CP_1 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore PE 5 la somma mensile di euro 150,00, mentre il sig. CP 1 corrisponderà alla sig.ra
Pt 1 quale contributo per il mantenimento della figlia ER la somma di euro 150,00 mensile.".
Hanno precisato, altresì, che l'unico figlio ancora minorenne è PE_5, sicché solo a quest'ultimo devono riferirsi le condizioni, sopra riportate, in tema di affidamento, collocamento e permanenza presso ciascun genitore.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, così come parzialmente modificate e precisate all'udienza del 4.11.2024, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte 1 e
Controparte 1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 e CP 1
[...] che hanno contratto matrimonio il 1°.
5.1996 in Lecce, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Surbo al n. 19 Parte II Serie B anno 1996, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore