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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TE Presidente dott. UC LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1736/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PANTINA GIANPAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 16.12.2010. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio è nata una figlia: il 11.06.2009. Per_1
Con ricorso depositato il 28.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto:
- la sig.ra in Beinasco (TO), Via Alessandro Manzoni 21 Parte_1
- il Sig. in Via Pietro Micca n, 3 Beinasco (TO) Parte_2
DISPONE che l'abitazione della casa coniugale, sita in Beinasco (TO), Via Alessandro Manzoni 21, in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre i beni mobili in essa contenuti sono tutti della sig.ra , venga assegnata alla moglie che vi vivrà con la minore Parte_1 Per_2
, nella stessa abitazione sino al raggiungimento della indipendenza economica della minore
[...] Pt_
. Rimangono a carico della le spese ordinarie e di riscaldamento Per_1 Parte_1 dell'immobile, mentre per le spese impreviste e straordinarie relative unicamente alle spese condominiali verranno divise al 50% tra gli ex coniuge.
DISPONE che la potestà genitoriale venga esercitata disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione. La minore Per_2
vivrà con la di lei madre , e di comune accordo verranno stabiliti
[...] Parte_1 appuntamenti e visite con il padre lo stesso dicasi per i periodi festivi (Natale Parte_2
e Pasqua) e del periodo delle vacanze estive dove salvo accordi saranno ad anni alterni prima con la madre e poi con il padre.
DISPONE che, il signor si impegni a versare alla sig.ra , entro Parte_2 Parte_1 il 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/oo), oltre rivalutazione annuale secondo l'indice Istat, a titolo di mantenimento/sostegno nei confronti della figlia minore Per_2
, sino alla dipendenza economia autonoma della stessa e sino ad esaurimento del
[...] finanziamento acceso in comune accordo tra le parti che scadrà a novembre 2026.
DÀ ATTO che il sig. darà l'assegno unico/familiare di euro 140 circa alla Parte_2 sig.ra , salvo che la sig.ra non venga impiegata in un nuovo rapporto di lavoro, Parte_1 Pt_1 in tal caso la stessa chiederà il versamento dell'assegno sopra menzionato sul proprio reddito.
pagina 2 di 3 DISPONE che le parti corrispondano il 50% delle spese mediche/sanitarie e scolastiche della figlia
, concordate preventivamente. Persona_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC LL AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TE Presidente dott. UC LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1736/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PANTINA GIANPAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 16.12.2010. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio è nata una figlia: il 11.06.2009. Per_1
Con ricorso depositato il 28.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto:
- la sig.ra in Beinasco (TO), Via Alessandro Manzoni 21 Parte_1
- il Sig. in Via Pietro Micca n, 3 Beinasco (TO) Parte_2
DISPONE che l'abitazione della casa coniugale, sita in Beinasco (TO), Via Alessandro Manzoni 21, in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre i beni mobili in essa contenuti sono tutti della sig.ra , venga assegnata alla moglie che vi vivrà con la minore Parte_1 Per_2
, nella stessa abitazione sino al raggiungimento della indipendenza economica della minore
[...] Pt_
. Rimangono a carico della le spese ordinarie e di riscaldamento Per_1 Parte_1 dell'immobile, mentre per le spese impreviste e straordinarie relative unicamente alle spese condominiali verranno divise al 50% tra gli ex coniuge.
DISPONE che la potestà genitoriale venga esercitata disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione. La minore Per_2
vivrà con la di lei madre , e di comune accordo verranno stabiliti
[...] Parte_1 appuntamenti e visite con il padre lo stesso dicasi per i periodi festivi (Natale Parte_2
e Pasqua) e del periodo delle vacanze estive dove salvo accordi saranno ad anni alterni prima con la madre e poi con il padre.
DISPONE che, il signor si impegni a versare alla sig.ra , entro Parte_2 Parte_1 il 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/oo), oltre rivalutazione annuale secondo l'indice Istat, a titolo di mantenimento/sostegno nei confronti della figlia minore Per_2
, sino alla dipendenza economia autonoma della stessa e sino ad esaurimento del
[...] finanziamento acceso in comune accordo tra le parti che scadrà a novembre 2026.
DÀ ATTO che il sig. darà l'assegno unico/familiare di euro 140 circa alla Parte_2 sig.ra , salvo che la sig.ra non venga impiegata in un nuovo rapporto di lavoro, Parte_1 Pt_1 in tal caso la stessa chiederà il versamento dell'assegno sopra menzionato sul proprio reddito.
pagina 2 di 3 DISPONE che le parti corrispondano il 50% delle spese mediche/sanitarie e scolastiche della figlia
, concordate preventivamente. Persona_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC LL AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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