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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1677/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice EL Lavoro, in persona ELla dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
Parte_2
[...] Pt_3
Parte_4
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. BARBONI DOMENICO e ELl'avv. NARDONE ANNAMARIA
- RICORRENTI contro
in persona EL Controparte_1 Controparte_2
in persona EL Direttore Controparte_3
Generale pro tempore
in persona EL Dirigente pro tempore Controparte_4
tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6
dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_7 CP_8 CP_9
ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI Oggetto: Carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Parte_5 [...]
, hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere tutti, al Parte_4 Parte_4 momento ELl'instaurazione EL presente giudizio, alle dipendenze EL Controparte_1
in qualità di:
[...]
a) , docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia Parte_1 fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” di
ZA EL RD (BS) (doc. 1 ricorso);
b) , docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia fino al Parte_2 termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di LE (BS)
(doc. 2 ricorso);
c) , docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia fino al Parte_5 termine ELl'anno scolastico) in virtù di due incarichi di supplenza esattamente contemporanei, entrambi a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica: il primo per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di ME (BS) ed il secondo per sei ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “padre ” di BO (BS) (doc. Persona_1
3 ricorso);
d) , docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia fino Parte_4 al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Zammarchi” di
AN (BS) (doc. 4 ricorso);
e) docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia fino Parte_4
al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di GO (BS) (doc. 5 ricorso).
Hanno tutti dichiarato inoltre di avere stipulato con il convenuto, in precedenza, contratti a tempo determinato, così dettagliati:
a) (doc. 6 ricorso): Parte_1
Pag. 2 di 15 - nell'a.s. 2019/2020 dal 24/09/2019 al 30/06/2020 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per dodici ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” di ZA EL RD (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 06/10/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Annibale Calini” di ZO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Annibale Calini” di ZO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Battista Alberti” ELl'IC 1° “Renato Ferrari” di
Montichiari (BS);
b) (doc. 7 ricorso): Parte_2
- nell'a.s. 2019/2020 dal 09/12/2019 al 30/06/2020 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di lingua inglese e di lingua tedesca per dodici ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga” di Prevalle (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 21/10/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di lingua inglese e di lingua tedesca ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” di ZA EL RD (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di lingua inglese ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di LE (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di lingua inglese e di lingua tedesca ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” di ZA EL RD (BS);
c) (doc. 8 ricorso): Parte_5
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di RP (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di RP (BS);
Pag. 3 di 15 - nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di RP (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica per diciannove ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di RP (BS);
d) (doc. 9 ricorso): Parte_4
- nell'a.s. 2019/2020 dal 08/10/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di ME (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 03/10/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze per dodici ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Zammarchi” di AN (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di Piazza Loggia” di DI (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di Piazza Loggia” di DI (BS);
e) (doc. 10 ricorso): Parte_4
- nell'a.s. 2019/2020 dal 24/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di GO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 30/09/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di GO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Fabio Glisenti” di Vestone (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di GO (BS).
Pag. 4 di 15 Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte ELl'amministrazione, durante i citati periodi, ELla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, ELl'importo nominale di euro 500,00
(infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore EL personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno affermato che sono qualificabili come “annuali” sia le supplenze conferite sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico (supplenze su posti vacanti e disponibili) sia le supplenze conferite sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico (supplenze su posti di fatto disponibili fino al termine ELle attività didattiche) sia, infine, le supplenze conferite in ciascun anno scolastico, ai sensi ELl'art. 11, co. 14, legge n. 124/1999, per almeno centoottanta giorni, anche non consecutivi, oppure conferite dal 1° febbraio sino alla conclusione ELle operazioni di scrutinio, in quanto tutte egualmente destinate a sopperire ad esigenze ELl'amministrazione scolastica a carattere permanente e durevole e non già eccezionale e temporaneo.
Hanno precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative ELla normativa di rango primario – d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, nota ministeriale 15 ottobre 2015 n. 15219 e d.p.c.m.
28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati.
Hanno sostenuto l'illegittimità ELla condotta avversaria, per violazione ELla clausola 4 ELl'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione EL personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive.
Hanno dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché dei connessi principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento ELla pubblica amministrazione.
Hanno evidenziato in particolare, per quanto di interesse in questa sede, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dal d.lgs. n. 297/1994 e dagli artt.
29, 63 e 64 CCNL 29.11.2007.
Hanno citato, a sostegno ELla propria tesi, gli interventi sul tema ELla Suprema Corte di Cassazione
(sent. n. 29961 EL 27.10.2023), EL Consiglio di Stato (sent. 1842/2022) e ELla Corte di Giustizia ELl'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21), menzionando altresì ulteriori pronunce, più risalenti nel tempo, dei medesimi giudici di legittimità (Cass. ordinanze nn. 27950/2017, 7112/2018,
3473/2019, Cass. Sez. Lav. sent. 32104/2022) e ELla stessa CGUE (sent. 13.09.2007 causa C-307/05,
Pag. 5 di 15 sent. 15.04.2008 causa C-268/06, sent. 08.09.2011 causa C-177/10, sent. 18.10.2012 cause riunite C-
302/11, C-303/11, C-304/11 e C-305/11, ord. 07.03.2013 causa C-393/11).
Hanno aggiunto che il recente intervento normativo in materia – art. 15 decreto-legge n. 69/2023 – non aveva risolto il problema, avendo riconosciuto il beneficio solo in relazione all'anno 2023 ed ai soli destinatari di supplenze su posto vacante e disponibile.
Hanno invocato, in punto di prescrizione, l'applicabilità ELl'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016, ai sensi EL quale il termine prescrizionale decorre dal 30 ottobre di ciascun anno, ossia dal momento in cui è consentito anche ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica sul portale dedicato.
A tal proposito hanno inoltre precisato di avere inutilmente notificato al convenuto le CP_1
seguenti diffide ad adempiere, rimaste tutte prive di riscontro:
Cont a) , a mezzo di missiva di posta elettronica inviata in data 22.06.2024 all' ELla Parte_1
(da questo protocollata al n. 31425) ed all'UST di (da questo protocollata al n. CP_3 CP_4
5929) (doc. 11 EL ricorso);
Cont b) , a mezzo di missiva di posta elettronica inviata in data 19.06.2024 all' ELla Parte_2 ed all'UST di (doc. 12 EL ricorso); CP_3 CP_4
Cont c) , a mezzo di lettere raccomandate a.r. inviate in data 21.06.2024 all' ELla Parte_5 ed all'UST di (doc. 13 EL ricorso); CP_3 CP_4
d) , a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata in data 14.06.2024 all'UST di Parte_4 CP_4
(doc. 14 EL ricorso); Cont e) a mezzo di lettere raccomandate a.r. inviate in data 25.06.2024 all' ELla Parte_4 ed all'UST di (doc. 15 EL ricorso). CP_3 CP_4
Hanno concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna EL CP_1
alla concessione ELla Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati da ognuna ELle parti ricorrenti, secondo quanto qui di seguito dettagliato:
a) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Parte_1
totale pari ad euro 2.000,00;
b) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_2
pari ad euro 2.000,00;
c) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_5
pari ad euro 2.000,00;
d) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_4
pari ad euro 2.000,00;
Pag. 6 di 15 e) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_4
pari ad euro 2.000,00.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1
chiesto il rigetto EL ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more ELineatosi.
Ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti dai ricorrenti, precisando la collocazione lavorativa degli stessi al momento EL deposito ELla memoria difensiva:
a) , immessa in ruolo a decorrere dal 01.09.2024; Parte_1
b) , assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi scadenza fissata al Parte_2
30.06.2025;
c) , assegnatario di due incarichi di supplenza aventi entrambi scadenza fissata al Parte_5
31.08.2025;
d) , assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al 31.08.2025; Parte_4
e) immesso in ruolo a decorrere dal 01.09.2024. Parte_4
Ha rilevato come la propria condotta fosse conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, sulla base dei quali il beneficio in esame poteva essere riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, il quale ha previsto l'attribuzione EL beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e la recente novella legislativa prevista dai commi 572 ss. ELl'art. 1 ELla legge n. 207/2024 che, parimenti, ha attribuito a decorrere dal 2025 il diritto a percepire la Carta sia ai docenti di ruolo sia ai supplenti, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai titolari di incarichi annuali su posto vacante e disponibile aventi quindi durata sino al 31 agosto di ogni anno scolastico ed ha altresì affidato ad appositi decreti ministeriali, da emanarsi di anno in anno, l'individuazione dei criteri e ELle modalità di assegnazione EL beneficio come pure la determinazione EL suo ammontare.
Ha ampiamente menzionato i principi di diritto affermati, anche in materia di prescrizione EL diritto, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 EL 27.10.2023 emessa nell'ambito EL procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 ELl'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura EL possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto ELla compatibilità finanziaria ELla relativa spesa, oltreché ELle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Pag. 7 di 15 Ha osservato che, in via generale, l'esclusione legislativa dei docenti assegnatari di incarichi di supplenza aventi scadenza diversa dal 31 agosto dal godimento EL bonus non sarebbe motivata da intenti discriminatori, ma troverebbe il proprio fondamento nella necessità di assicurare la formazione e l'aggiornamento al personale docente il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da una maggiore stabilità.
Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento EL beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi EL combinato disposto ELl'art. 1277 c.c. e ELl'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Ha rimarcato che l'eventuale ammissibilità di una domanda risarcitoria, pur se formulata in via subordinata, è condizionata sia dal requisito ELla fuoriuscita ELla parte istante dal sistema scolastico sia dall'allegazione di circostanziati elementi di prova attestanti l'effettiva sussistenza e l'entità ELle spese sostenute o, comunque, dei danni patiti dalla parte ricorrente appunto in conseguenza EL mancato riconoscimento ELla Carta.
3. Con note di trattazione scritta le parti ricorrenti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
4. Pacifici i servizi svolti dalle parti ricorrenti, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
4.1. Come puntualmente osservato dalle parti ricorrenti, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il quale prevede che la stessa, ELl'importo nominale di euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito ELla medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello ELle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. EL 27/10/2023, n. 29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità EL beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. n.
297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento ELle conoscenze allo sviluppo ELle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento ELla
Pag. 8 di 15 preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale EL personale docente, senza distinzioni connesse alla natura EL contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL EL 29.11.2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale EL personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo ELle risorse umane”; che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo ELle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione EL beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento EL personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto ELla normativa nazionale con la clausola n. 4 ELl'Accordo Quadro, posto che, secondo la giurisprudenza ELla S.C. di
Cassazione, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni ELle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza EL 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato EL il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario ELl'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso EL medesimo periodo (punto 42).
4.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di
Pag. 9 di 15 ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che le parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa ELla propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico ELla pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative EL tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione ELl'attribuzione ELla Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento EL beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema ELicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso ELl'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 ELl'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura ELle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data EL 31 dicembre e fino al termine ELl'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata ELl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione EL docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
Pag. 10 di 15 e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini ELl'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano ELla 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Al riguardo occorre sottolineare, in replica alle difese EL , che non costituisce adeguamento CP_1 alla normativa europea l'introduzione ELl'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, il quale prevede l'attribuzione ELla Carta soltanto ai docenti con “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, escludendo quindi i docenti che abbiano comunque prestato la loro attività con una taratura annuale. Viene infatti in tal modo introdotta un'ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che hanno espletato la loro supplenza per tutta la durata ELle attività didattiche cessando la prestazione al 30 giugno e dunque ai danni dei docenti “che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale … risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”.
Pertanto, anche tale disposizione, contrastante con il diritto ELl'Unione, va disapplicata con conseguente riconoscimento in favore ELla ricorrente EL beneficio in parola anche per Parte_2
l'a.s. 2022/2023 nel corso EL quale ha svolto una supplenza fino al termine ELle attività didattiche
(doc. 7 ricorso e doc.
3.2 memoria).
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale ELla didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria ELla cattedra, rispetto alle diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza sia calibrata sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini EL riconoscimento EL beneficio ELla Carta docente.
Pag. 11 di 15 4.3. Applicando i principi enunciati al caso di specie, deve essere riconosciuta la violazione EL diritto europeo da parte EL , consistente nell'omessa disapplicazione ELla normativa Controparte_1
nazionale e nella mancata corresponsione ELla Carta docente, considerato che i ricorrenti hanno effettivamente svolto supplenze ai sensi ELl'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/199, negli anni scolastici qui appresso specificati per ciascuno di essi:
a) , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
b) , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
c) , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_5
d) , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
e) negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Parte_4
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, EL d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione EL diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione ELla
Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse ELle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale ELl'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”.
Analogamente irrilevante è il tema ELla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto EL creditore;
dunque
“essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale ELla Carta docente per il solo
Pag. 12 di 15 fatto EL trascorrere EL biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua EL diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche EL periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione ELla persistenza EL diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento ELl'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva EL beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione EL diritto a fruire EL beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento ELla fine ELla supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio EL diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale, come si evince dalla documentazione versata in atti:
a) è stata assunta a tempo indeterminato dall'amministrazione a decorrere dal Parte_1
01.09.2024 ed è attualmente titolare di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” ELl'IC 2 di ZA EL RD (BS) (doc.
3.1 memoria);
b) ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza contemporanei, Parte_2
entrambi a copertura di un posto di insegnamento comune ed entrambi espletati fino al 30.06.2025
(ossia fino al termine ELle attività didattiche) presso la scuola secondaria di primo grado “Giuseppe
Bertolotti” di AR (BS) (doc.
3.2 memoria): il primo decorrente dal 05.09.2024 per dieci ore settimanali, il secondo decorrente dal 12.09.2024 per sei ore settimanali;
c) ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza contemporanei, Parte_5
entrambi a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica ed entrambi espletati fino al
Pag. 13 di 15 31.08.2025 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) (doc.
3.3 memoria): il primo decorrente dal
01.09.2024 per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di ME (BS), il secondo decorrente dal 02.09.2024 per sei ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado
“padre ” di BO (BS); Persona_1
d) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 01.09.2024 al Parte_4
31.08.2025 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento comune ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo
Zammarchi” di AN (BS) (doc.
3.4 memoria);
e) è stato assunto a tempo indeterminato dall'amministrazione a decorrere dal Parte_4
01.09.2024 ed è attualmente titolare di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado di GO
(BS) (doc.
3.5 memoria).
Pertanto, correttamente hanno tutti esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione ELl'attività difensiva ELle parti, anche ELla serialità EL contenzioso;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in accoglimento EL ricorso, accerta il diritto ELle parti ricorrenti all'assegnazione ELla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente” di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_5
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_4
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore ELle sopra elencate parti ricorrenti;
3 – condanna il a rimborsare alle parti ricorrenti le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Pag. 14 di 15 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 17.04.2025
Il Giudice EL Lavoro
Chiara Desenzani
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice EL Lavoro, in persona ELla dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
Parte_2
[...] Pt_3
Parte_4
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. BARBONI DOMENICO e ELl'avv. NARDONE ANNAMARIA
- RICORRENTI contro
in persona EL Controparte_1 Controparte_2
in persona EL Direttore Controparte_3
Generale pro tempore
in persona EL Dirigente pro tempore Controparte_4
tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6
dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_7 CP_8 CP_9
ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI Oggetto: Carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Parte_5 [...]
, hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere tutti, al Parte_4 Parte_4 momento ELl'instaurazione EL presente giudizio, alle dipendenze EL Controparte_1
in qualità di:
[...]
a) , docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia Parte_1 fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” di
ZA EL RD (BS) (doc. 1 ricorso);
b) , docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia fino al Parte_2 termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di LE (BS)
(doc. 2 ricorso);
c) , docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia fino al Parte_5 termine ELl'anno scolastico) in virtù di due incarichi di supplenza esattamente contemporanei, entrambi a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica: il primo per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di ME (BS) ed il secondo per sei ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “padre ” di BO (BS) (doc. Persona_1
3 ricorso);
d) , docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia fino Parte_4 al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Zammarchi” di
AN (BS) (doc. 4 ricorso);
e) docente a tempo determinato in servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2024 (ossia fino Parte_4
al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di GO (BS) (doc. 5 ricorso).
Hanno tutti dichiarato inoltre di avere stipulato con il convenuto, in precedenza, contratti a tempo determinato, così dettagliati:
a) (doc. 6 ricorso): Parte_1
Pag. 2 di 15 - nell'a.s. 2019/2020 dal 24/09/2019 al 30/06/2020 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per dodici ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” di ZA EL RD (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 06/10/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Annibale Calini” di ZO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Annibale Calini” di ZO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Battista Alberti” ELl'IC 1° “Renato Ferrari” di
Montichiari (BS);
b) (doc. 7 ricorso): Parte_2
- nell'a.s. 2019/2020 dal 09/12/2019 al 30/06/2020 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di lingua inglese e di lingua tedesca per dodici ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga” di Prevalle (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 21/10/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di lingua inglese e di lingua tedesca ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” di ZA EL RD (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di lingua inglese ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di LE (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di lingua inglese e di lingua tedesca ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” di ZA EL RD (BS);
c) (doc. 8 ricorso): Parte_5
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di RP (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di RP (BS);
Pag. 3 di 15 - nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di RP (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica per diciannove ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di RP (BS);
d) (doc. 9 ricorso): Parte_4
- nell'a.s. 2019/2020 dal 08/10/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di ME (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 03/10/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze per dodici ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Zammarchi” di AN (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di Piazza Loggia” di DI (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di Piazza Loggia” di DI (BS);
e) (doc. 10 ricorso): Parte_4
- nell'a.s. 2019/2020 dal 24/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di GO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 30/09/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di GO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine ELle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Fabio Glisenti” di Vestone (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado di GO (BS).
Pag. 4 di 15 Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte ELl'amministrazione, durante i citati periodi, ELla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, ELl'importo nominale di euro 500,00
(infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore EL personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno affermato che sono qualificabili come “annuali” sia le supplenze conferite sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico (supplenze su posti vacanti e disponibili) sia le supplenze conferite sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico (supplenze su posti di fatto disponibili fino al termine ELle attività didattiche) sia, infine, le supplenze conferite in ciascun anno scolastico, ai sensi ELl'art. 11, co. 14, legge n. 124/1999, per almeno centoottanta giorni, anche non consecutivi, oppure conferite dal 1° febbraio sino alla conclusione ELle operazioni di scrutinio, in quanto tutte egualmente destinate a sopperire ad esigenze ELl'amministrazione scolastica a carattere permanente e durevole e non già eccezionale e temporaneo.
Hanno precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative ELla normativa di rango primario – d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, nota ministeriale 15 ottobre 2015 n. 15219 e d.p.c.m.
28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati.
Hanno sostenuto l'illegittimità ELla condotta avversaria, per violazione ELla clausola 4 ELl'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione EL personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive.
Hanno dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché dei connessi principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento ELla pubblica amministrazione.
Hanno evidenziato in particolare, per quanto di interesse in questa sede, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dal d.lgs. n. 297/1994 e dagli artt.
29, 63 e 64 CCNL 29.11.2007.
Hanno citato, a sostegno ELla propria tesi, gli interventi sul tema ELla Suprema Corte di Cassazione
(sent. n. 29961 EL 27.10.2023), EL Consiglio di Stato (sent. 1842/2022) e ELla Corte di Giustizia ELl'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21), menzionando altresì ulteriori pronunce, più risalenti nel tempo, dei medesimi giudici di legittimità (Cass. ordinanze nn. 27950/2017, 7112/2018,
3473/2019, Cass. Sez. Lav. sent. 32104/2022) e ELla stessa CGUE (sent. 13.09.2007 causa C-307/05,
Pag. 5 di 15 sent. 15.04.2008 causa C-268/06, sent. 08.09.2011 causa C-177/10, sent. 18.10.2012 cause riunite C-
302/11, C-303/11, C-304/11 e C-305/11, ord. 07.03.2013 causa C-393/11).
Hanno aggiunto che il recente intervento normativo in materia – art. 15 decreto-legge n. 69/2023 – non aveva risolto il problema, avendo riconosciuto il beneficio solo in relazione all'anno 2023 ed ai soli destinatari di supplenze su posto vacante e disponibile.
Hanno invocato, in punto di prescrizione, l'applicabilità ELl'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016, ai sensi EL quale il termine prescrizionale decorre dal 30 ottobre di ciascun anno, ossia dal momento in cui è consentito anche ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica sul portale dedicato.
A tal proposito hanno inoltre precisato di avere inutilmente notificato al convenuto le CP_1
seguenti diffide ad adempiere, rimaste tutte prive di riscontro:
Cont a) , a mezzo di missiva di posta elettronica inviata in data 22.06.2024 all' ELla Parte_1
(da questo protocollata al n. 31425) ed all'UST di (da questo protocollata al n. CP_3 CP_4
5929) (doc. 11 EL ricorso);
Cont b) , a mezzo di missiva di posta elettronica inviata in data 19.06.2024 all' ELla Parte_2 ed all'UST di (doc. 12 EL ricorso); CP_3 CP_4
Cont c) , a mezzo di lettere raccomandate a.r. inviate in data 21.06.2024 all' ELla Parte_5 ed all'UST di (doc. 13 EL ricorso); CP_3 CP_4
d) , a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata in data 14.06.2024 all'UST di Parte_4 CP_4
(doc. 14 EL ricorso); Cont e) a mezzo di lettere raccomandate a.r. inviate in data 25.06.2024 all' ELla Parte_4 ed all'UST di (doc. 15 EL ricorso). CP_3 CP_4
Hanno concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna EL CP_1
alla concessione ELla Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati da ognuna ELle parti ricorrenti, secondo quanto qui di seguito dettagliato:
a) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Parte_1
totale pari ad euro 2.000,00;
b) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_2
pari ad euro 2.000,00;
c) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_5
pari ad euro 2.000,00;
d) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_4
pari ad euro 2.000,00;
Pag. 6 di 15 e) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_4
pari ad euro 2.000,00.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1
chiesto il rigetto EL ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more ELineatosi.
Ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti dai ricorrenti, precisando la collocazione lavorativa degli stessi al momento EL deposito ELla memoria difensiva:
a) , immessa in ruolo a decorrere dal 01.09.2024; Parte_1
b) , assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi scadenza fissata al Parte_2
30.06.2025;
c) , assegnatario di due incarichi di supplenza aventi entrambi scadenza fissata al Parte_5
31.08.2025;
d) , assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al 31.08.2025; Parte_4
e) immesso in ruolo a decorrere dal 01.09.2024. Parte_4
Ha rilevato come la propria condotta fosse conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, sulla base dei quali il beneficio in esame poteva essere riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, il quale ha previsto l'attribuzione EL beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e la recente novella legislativa prevista dai commi 572 ss. ELl'art. 1 ELla legge n. 207/2024 che, parimenti, ha attribuito a decorrere dal 2025 il diritto a percepire la Carta sia ai docenti di ruolo sia ai supplenti, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai titolari di incarichi annuali su posto vacante e disponibile aventi quindi durata sino al 31 agosto di ogni anno scolastico ed ha altresì affidato ad appositi decreti ministeriali, da emanarsi di anno in anno, l'individuazione dei criteri e ELle modalità di assegnazione EL beneficio come pure la determinazione EL suo ammontare.
Ha ampiamente menzionato i principi di diritto affermati, anche in materia di prescrizione EL diritto, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 EL 27.10.2023 emessa nell'ambito EL procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 ELl'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura EL possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto ELla compatibilità finanziaria ELla relativa spesa, oltreché ELle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Pag. 7 di 15 Ha osservato che, in via generale, l'esclusione legislativa dei docenti assegnatari di incarichi di supplenza aventi scadenza diversa dal 31 agosto dal godimento EL bonus non sarebbe motivata da intenti discriminatori, ma troverebbe il proprio fondamento nella necessità di assicurare la formazione e l'aggiornamento al personale docente il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da una maggiore stabilità.
Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento EL beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi EL combinato disposto ELl'art. 1277 c.c. e ELl'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Ha rimarcato che l'eventuale ammissibilità di una domanda risarcitoria, pur se formulata in via subordinata, è condizionata sia dal requisito ELla fuoriuscita ELla parte istante dal sistema scolastico sia dall'allegazione di circostanziati elementi di prova attestanti l'effettiva sussistenza e l'entità ELle spese sostenute o, comunque, dei danni patiti dalla parte ricorrente appunto in conseguenza EL mancato riconoscimento ELla Carta.
3. Con note di trattazione scritta le parti ricorrenti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
4. Pacifici i servizi svolti dalle parti ricorrenti, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
4.1. Come puntualmente osservato dalle parti ricorrenti, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il quale prevede che la stessa, ELl'importo nominale di euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito ELla medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello ELle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. EL 27/10/2023, n. 29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità EL beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. n.
297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento ELle conoscenze allo sviluppo ELle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento ELla
Pag. 8 di 15 preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale EL personale docente, senza distinzioni connesse alla natura EL contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL EL 29.11.2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale EL personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo ELle risorse umane”; che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo ELle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione EL beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento EL personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto ELla normativa nazionale con la clausola n. 4 ELl'Accordo Quadro, posto che, secondo la giurisprudenza ELla S.C. di
Cassazione, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni ELle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza EL 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato EL il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario ELl'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso EL medesimo periodo (punto 42).
4.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di
Pag. 9 di 15 ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che le parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa ELla propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico ELla pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative EL tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione ELl'attribuzione ELla Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento EL beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema ELicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso ELl'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 ELl'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura ELle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data EL 31 dicembre e fino al termine ELl'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata ELl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione EL docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
Pag. 10 di 15 e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini ELl'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano ELla 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Al riguardo occorre sottolineare, in replica alle difese EL , che non costituisce adeguamento CP_1 alla normativa europea l'introduzione ELl'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, il quale prevede l'attribuzione ELla Carta soltanto ai docenti con “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, escludendo quindi i docenti che abbiano comunque prestato la loro attività con una taratura annuale. Viene infatti in tal modo introdotta un'ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che hanno espletato la loro supplenza per tutta la durata ELle attività didattiche cessando la prestazione al 30 giugno e dunque ai danni dei docenti “che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale … risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”.
Pertanto, anche tale disposizione, contrastante con il diritto ELl'Unione, va disapplicata con conseguente riconoscimento in favore ELla ricorrente EL beneficio in parola anche per Parte_2
l'a.s. 2022/2023 nel corso EL quale ha svolto una supplenza fino al termine ELle attività didattiche
(doc. 7 ricorso e doc.
3.2 memoria).
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale ELla didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria ELla cattedra, rispetto alle diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza sia calibrata sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini EL riconoscimento EL beneficio ELla Carta docente.
Pag. 11 di 15 4.3. Applicando i principi enunciati al caso di specie, deve essere riconosciuta la violazione EL diritto europeo da parte EL , consistente nell'omessa disapplicazione ELla normativa Controparte_1
nazionale e nella mancata corresponsione ELla Carta docente, considerato che i ricorrenti hanno effettivamente svolto supplenze ai sensi ELl'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/199, negli anni scolastici qui appresso specificati per ciascuno di essi:
a) , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
b) , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
c) , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_5
d) , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
e) negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Parte_4
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, EL d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione EL diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione ELla
Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse ELle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale ELl'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”.
Analogamente irrilevante è il tema ELla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto EL creditore;
dunque
“essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale ELla Carta docente per il solo
Pag. 12 di 15 fatto EL trascorrere EL biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua EL diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche EL periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione ELla persistenza EL diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento ELl'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva EL beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione EL diritto a fruire EL beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento ELla fine ELla supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio EL diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale, come si evince dalla documentazione versata in atti:
a) è stata assunta a tempo indeterminato dall'amministrazione a decorrere dal Parte_1
01.09.2024 ed è attualmente titolare di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Trebeschi” ELl'IC 2 di ZA EL RD (BS) (doc.
3.1 memoria);
b) ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza contemporanei, Parte_2
entrambi a copertura di un posto di insegnamento comune ed entrambi espletati fino al 30.06.2025
(ossia fino al termine ELle attività didattiche) presso la scuola secondaria di primo grado “Giuseppe
Bertolotti” di AR (BS) (doc.
3.2 memoria): il primo decorrente dal 05.09.2024 per dieci ore settimanali, il secondo decorrente dal 12.09.2024 per sei ore settimanali;
c) ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza contemporanei, Parte_5
entrambi a copertura di un posto di insegnamento ELla religione cattolica ed entrambi espletati fino al
Pag. 13 di 15 31.08.2025 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) (doc.
3.3 memoria): il primo decorrente dal
01.09.2024 per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di ME (BS), il secondo decorrente dal 02.09.2024 per sei ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado
“padre ” di BO (BS); Persona_1
d) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 01.09.2024 al Parte_4
31.08.2025 (ossia fino al termine ELl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento comune ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo
Zammarchi” di AN (BS) (doc.
3.4 memoria);
e) è stato assunto a tempo indeterminato dall'amministrazione a decorrere dal Parte_4
01.09.2024 ed è attualmente titolare di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado di GO
(BS) (doc.
3.5 memoria).
Pertanto, correttamente hanno tutti esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione ELl'attività difensiva ELle parti, anche ELla serialità EL contenzioso;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in accoglimento EL ricorso, accerta il diritto ELle parti ricorrenti all'assegnazione ELla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente” di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_5
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_4
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore ELle sopra elencate parti ricorrenti;
3 – condanna il a rimborsare alle parti ricorrenti le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Pag. 14 di 15 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 17.04.2025
Il Giudice EL Lavoro
Chiara Desenzani
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