Art. 5.
Il penultimo comma dell' articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , e' sostituito dai seguenti:
"A partire dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282 , possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.
Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza stabilisce modalita' e criteri per la formazione dalla graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti non abilitati".
Il penultimo comma dell' articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , e' sostituito dai seguenti:
"A partire dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282 , possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.
Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza stabilisce modalita' e criteri per la formazione dalla graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti non abilitati".