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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4331/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4331
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso diverso.
TRA
(C.F. ) nata l'[...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rapp.ta e difesa, dall'avv. Antonio
Scarpato (C.F. ) – PEC C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il
[...] Email_2
suo studio in Scafati (SA) in Via Dante Alighieri n. 102;
-intimante-
1 E
(p. iva ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Boscoreale (NA) in Via Parrelle n. 363, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Negri (C.F. CP_1 [...]
- PEC ed elettivamente domici- C.F._3 Email_3
liata presso il suo studio in Scafati (SA) in Via Passanti n. 217/E;
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi Questo Tribunale, l' in persona Controparte_1
del l.r.p.t., per sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità, relativo all'immo-
bile sito in Boscoreale (NA) in Via Parrelle n. 363, nonché pronunciarsi decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, a suo carico per i canoni non pagati, oltre interessi, spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antista-
tario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimata, opponendosi alla convalida ed all'emissione dell'O.P.R., chiedendo l'accertamento dell'esistenza di un controcre-
dito di € 5.392,00 in suo favore, nonchè la rideterminazione secondo equità dei canoni di locazione dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e favore delle spese del giudizio.
L'intimata precisava che, anche nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
27.06.2022, l'importo richiesto come controcredito, non si riferiva alla rateazione
2 pattuita fra le parti, in seguito ad intervenuto accordo transattivo del 30.07.2020,
bensì ad un maggior canone corrisposto alla locatrice nel periodo dal 2010 al 2014.
A riprova di quanto dedotto, precisava che, in data 30.07.2020, le parti sottoscrive-
vano un accordo transattivo col quale la n.q., si impegnava ad estinguere CP_1
la morosità maturata in complessivi € 17.400,00, prevedendo “il pagamento di €
7.000,00 all'atto della sottoscrizione dell'accordo predetto ed i restanti €
10.400,00 da pagarsi mensilmente, in uno al canone pattuito e modificato per il
periodo marzo-dicembre 2020, ed in aggiunta ad esso, con esplicita distinzione di
causale (canone di locazione + acconti sulla residua morosità pregressa), per com-
plessive dodici rate con scadenza entro il giorno 5 di ogni mese ed a partire da
settembre 2020 e sino al mese di agosto 2021, le prime 11 rate con importo di €
900,00 mentre l'ultima di € 500,00. I pagamenti dovevano avvenire presso il domi-
cilio della sig.ra , che doveva rilasciarne apposita ricevuta”. Parte_1
L'intimata, a fronte dell'importo complessivo di € 17.400,00, aveva corrisposto solo € 11.500,00 di cui € 7.000,00 al momento della sottoscrizione della transazione nonché € 4.500,00 con rate mensili di € 900,00 ciascuna, restando debitrice del re-
siduo importo di € 5.900,00 a titolo di canoni per il periodo novembre 2019 agosto
2020.
Inoltre, relativamente ai canoni di locazione ordinari dovuti dalla Controparte_2
nel periodo successivo all'atto di transazione a far data dal mese di settembre 2020,
la stessa si era resa morosa di ulteriori € 8.100,00 di cui € 7.200,00 relativi ai canoni da luglio 2021 a marzo 2022 (9 canoni mensili da € 800,00 cad.) saldo canone di aprile 2022 per € 50,00, saldo canone maggio 2022 per euro 50,00, canone mese di giugno 2022 per € 800,00. Il tutto per un totale di euro 14.000,00.
3 Falliti i tentativi di bonario componimento richiesti dalle parti, il Tribunale conce-
deva l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., per la data del 01.09.2022,
dell'immobile sito in Boscoreale (NA) alla Via Parrelle n.363, in danno dell'
[...]
fissando la data per l'esecuzione la data Controparte_3
del 01.10.2022 ed ordinando il mutamento del rito con fissazione di udienza al
05.06.2023.
Successivamente, in data 17.11.2022 veniva effettuato il rilascio dell'immobile condotto in locazione dall' , in favore Controparte_1
dell'intimante.
Alla data del rilascio, la morosità si era incrementata di € 4.000,00 relativi al pe-
riodo luglio – novembre 2022 per un totale complessivo di euro 18.000,00 così
suddivisi: 1. € 5.900,00 a titoli di canoni per il periodo da novembre 2019 all'agosto
2020; 2. € 8.100,00 a titoli di canoni da luglio 2021 a giugno 2022; 3. € 4.000,00 a titoli di canoni per il periodo da luglio 2022 al novembre 2022.
In data 05.06.2023 il Tribunale disponeva prima l'effettuazione del T.M.O. e, suc-
cessivamente, la comparizione personale delle parti, purtroppo infruttuosa.
Il giudizio, infine, veniva rinviato per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione, essendo maturo per la sua decisione.
In primis, si rileva la procedibilità della domanda per il regolare esperimento del
T.M.O. ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, seppur con esito negativo.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, come tale, merita parziale accoglimento.
4 Parte intimante ha dedotto una morosità, nel pagamento dei canoni di locazione fino alla data di rilascio dell'immobile, pari a complessivi euro 18.000,00.
Detto importo non è stato contestato nel suo ammontare ma, parte intimata, ha chiesto la sua riduzione, sia per aver corrisposto canoni in eccesso, durante l'arco del periodo locativo, sia una rideterminazione del canone durante l'emergenza covid.
Sicuramente si evince dagli atti di giudizio che l'intimata ha cercato di adempiere al pagamento degli importi dovuti, sottoscrivendo la transazione del 30.07.2020 che prevedeva una dilazione del pagamento. Detta transazione, però è stata solo parzialmente onorata con un residuo debito di euro 5.900,00 (su euro 17.400,00), al quale si sono aggiunte le mensilità successive fino al rilascio.
Orbene, riguardo i rilievi dell'intimata si osserva che la somma pari ad euro
5.392,00 richiesta in compensazione del maggior credito vantato dall'intimante,
risulta corretta in quanto si riferisce a canoni versati dall'intimata in eccesso rispetto a quanto dovuto, precisamente dall'anno 2010 all'anno 2014, compreso, così come provati in atti.
Detti importi non costituiscono parte della rateazione del debito di cui alla detta transazione e non hanno avuto, da parte intimante, una causale giustificativa per cui sono da considerarsi un indebito pagamento che l'intimata ha il diritto di ripetere,
avendoli peraltro richiesti tempestivamente.
Riguardo, invece, la richiesta rideterminazione del canone durante il periodo covid,
la stessa non può essere accolta in assenza di specifiche clausole contrattuali,
essendo il giudicante impossibilitato ad incidere sull'autonomia negoziale delle parti, sostituendosi ad essa.
5 Pertanto va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento dell'intimata, con conferma della già pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.. Nulla a provvedere in ordine al rilascio dell'immobile, già avvenuto in corso di giudizio.
Inoltre, il debito residuo dell'intimata va quantificato nel residuo importo di euro
12.261,00 (euro 17.653,00 canoni fino al 17.11.2022 – 5.392,00 canoni versati in eccesso nel periodo 2010-2014), oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Consegue che l'intimata va condannata al pagamento nei confronti dell'intimante del residuo importo di euro 12.261,00 oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda, nonché la diligente condotta sia processuale, che sostanziale dell'intimata, nonché le oggettive difficoltà do-
vute al periodo covid, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza,
deduzione, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
- conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.,
- dichiara la risoluzione del rapporto locativo inter partes, avente ad oggetto l'immobile sito in Boscoreale (NA) in Via Parrelle n. 363 per inadempi-
mento della conduttrice;
- condanna l'intimata al pagamento nei confronti dell'intimante dell'importo di €.
12.261,00 oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
6 - compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 15.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4331
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso diverso.
TRA
(C.F. ) nata l'[...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rapp.ta e difesa, dall'avv. Antonio
Scarpato (C.F. ) – PEC C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il
[...] Email_2
suo studio in Scafati (SA) in Via Dante Alighieri n. 102;
-intimante-
1 E
(p. iva ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Boscoreale (NA) in Via Parrelle n. 363, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Negri (C.F. CP_1 [...]
- PEC ed elettivamente domici- C.F._3 Email_3
liata presso il suo studio in Scafati (SA) in Via Passanti n. 217/E;
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi Questo Tribunale, l' in persona Controparte_1
del l.r.p.t., per sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità, relativo all'immo-
bile sito in Boscoreale (NA) in Via Parrelle n. 363, nonché pronunciarsi decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, a suo carico per i canoni non pagati, oltre interessi, spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antista-
tario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimata, opponendosi alla convalida ed all'emissione dell'O.P.R., chiedendo l'accertamento dell'esistenza di un controcre-
dito di € 5.392,00 in suo favore, nonchè la rideterminazione secondo equità dei canoni di locazione dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e favore delle spese del giudizio.
L'intimata precisava che, anche nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
27.06.2022, l'importo richiesto come controcredito, non si riferiva alla rateazione
2 pattuita fra le parti, in seguito ad intervenuto accordo transattivo del 30.07.2020,
bensì ad un maggior canone corrisposto alla locatrice nel periodo dal 2010 al 2014.
A riprova di quanto dedotto, precisava che, in data 30.07.2020, le parti sottoscrive-
vano un accordo transattivo col quale la n.q., si impegnava ad estinguere CP_1
la morosità maturata in complessivi € 17.400,00, prevedendo “il pagamento di €
7.000,00 all'atto della sottoscrizione dell'accordo predetto ed i restanti €
10.400,00 da pagarsi mensilmente, in uno al canone pattuito e modificato per il
periodo marzo-dicembre 2020, ed in aggiunta ad esso, con esplicita distinzione di
causale (canone di locazione + acconti sulla residua morosità pregressa), per com-
plessive dodici rate con scadenza entro il giorno 5 di ogni mese ed a partire da
settembre 2020 e sino al mese di agosto 2021, le prime 11 rate con importo di €
900,00 mentre l'ultima di € 500,00. I pagamenti dovevano avvenire presso il domi-
cilio della sig.ra , che doveva rilasciarne apposita ricevuta”. Parte_1
L'intimata, a fronte dell'importo complessivo di € 17.400,00, aveva corrisposto solo € 11.500,00 di cui € 7.000,00 al momento della sottoscrizione della transazione nonché € 4.500,00 con rate mensili di € 900,00 ciascuna, restando debitrice del re-
siduo importo di € 5.900,00 a titolo di canoni per il periodo novembre 2019 agosto
2020.
Inoltre, relativamente ai canoni di locazione ordinari dovuti dalla Controparte_2
nel periodo successivo all'atto di transazione a far data dal mese di settembre 2020,
la stessa si era resa morosa di ulteriori € 8.100,00 di cui € 7.200,00 relativi ai canoni da luglio 2021 a marzo 2022 (9 canoni mensili da € 800,00 cad.) saldo canone di aprile 2022 per € 50,00, saldo canone maggio 2022 per euro 50,00, canone mese di giugno 2022 per € 800,00. Il tutto per un totale di euro 14.000,00.
3 Falliti i tentativi di bonario componimento richiesti dalle parti, il Tribunale conce-
deva l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., per la data del 01.09.2022,
dell'immobile sito in Boscoreale (NA) alla Via Parrelle n.363, in danno dell'
[...]
fissando la data per l'esecuzione la data Controparte_3
del 01.10.2022 ed ordinando il mutamento del rito con fissazione di udienza al
05.06.2023.
Successivamente, in data 17.11.2022 veniva effettuato il rilascio dell'immobile condotto in locazione dall' , in favore Controparte_1
dell'intimante.
Alla data del rilascio, la morosità si era incrementata di € 4.000,00 relativi al pe-
riodo luglio – novembre 2022 per un totale complessivo di euro 18.000,00 così
suddivisi: 1. € 5.900,00 a titoli di canoni per il periodo da novembre 2019 all'agosto
2020; 2. € 8.100,00 a titoli di canoni da luglio 2021 a giugno 2022; 3. € 4.000,00 a titoli di canoni per il periodo da luglio 2022 al novembre 2022.
In data 05.06.2023 il Tribunale disponeva prima l'effettuazione del T.M.O. e, suc-
cessivamente, la comparizione personale delle parti, purtroppo infruttuosa.
Il giudizio, infine, veniva rinviato per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione, essendo maturo per la sua decisione.
In primis, si rileva la procedibilità della domanda per il regolare esperimento del
T.M.O. ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, seppur con esito negativo.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, come tale, merita parziale accoglimento.
4 Parte intimante ha dedotto una morosità, nel pagamento dei canoni di locazione fino alla data di rilascio dell'immobile, pari a complessivi euro 18.000,00.
Detto importo non è stato contestato nel suo ammontare ma, parte intimata, ha chiesto la sua riduzione, sia per aver corrisposto canoni in eccesso, durante l'arco del periodo locativo, sia una rideterminazione del canone durante l'emergenza covid.
Sicuramente si evince dagli atti di giudizio che l'intimata ha cercato di adempiere al pagamento degli importi dovuti, sottoscrivendo la transazione del 30.07.2020 che prevedeva una dilazione del pagamento. Detta transazione, però è stata solo parzialmente onorata con un residuo debito di euro 5.900,00 (su euro 17.400,00), al quale si sono aggiunte le mensilità successive fino al rilascio.
Orbene, riguardo i rilievi dell'intimata si osserva che la somma pari ad euro
5.392,00 richiesta in compensazione del maggior credito vantato dall'intimante,
risulta corretta in quanto si riferisce a canoni versati dall'intimata in eccesso rispetto a quanto dovuto, precisamente dall'anno 2010 all'anno 2014, compreso, così come provati in atti.
Detti importi non costituiscono parte della rateazione del debito di cui alla detta transazione e non hanno avuto, da parte intimante, una causale giustificativa per cui sono da considerarsi un indebito pagamento che l'intimata ha il diritto di ripetere,
avendoli peraltro richiesti tempestivamente.
Riguardo, invece, la richiesta rideterminazione del canone durante il periodo covid,
la stessa non può essere accolta in assenza di specifiche clausole contrattuali,
essendo il giudicante impossibilitato ad incidere sull'autonomia negoziale delle parti, sostituendosi ad essa.
5 Pertanto va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento dell'intimata, con conferma della già pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.. Nulla a provvedere in ordine al rilascio dell'immobile, già avvenuto in corso di giudizio.
Inoltre, il debito residuo dell'intimata va quantificato nel residuo importo di euro
12.261,00 (euro 17.653,00 canoni fino al 17.11.2022 – 5.392,00 canoni versati in eccesso nel periodo 2010-2014), oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Consegue che l'intimata va condannata al pagamento nei confronti dell'intimante del residuo importo di euro 12.261,00 oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda, nonché la diligente condotta sia processuale, che sostanziale dell'intimata, nonché le oggettive difficoltà do-
vute al periodo covid, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza,
deduzione, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
- conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.,
- dichiara la risoluzione del rapporto locativo inter partes, avente ad oggetto l'immobile sito in Boscoreale (NA) in Via Parrelle n. 363 per inadempi-
mento della conduttrice;
- condanna l'intimata al pagamento nei confronti dell'intimante dell'importo di €.
12.261,00 oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
6 - compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 15.05.2025
Il G.O.P.
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