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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
AR SA SP Presidente
LA RU Consigliere relatore
Grazia AR Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione nella causa iscritta al n. 55 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da: con sede in Cagliari, loc. Sa Illetta, P.IVA e Parte_1
C.C.I.A. , nella persona del procuratore speciale, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Cagliari Via A. Diaz n. 29 presso lo studio dell'Avv.
EP CI e dell'Avv. Gianluca Pappalardo che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto nel giudizio di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
AVV. , nato a [...] l'[...], cod. fisc. Controparte_1
, ivi residente, elettivamente domiciliato in Settimo C.F._1
San Pietro, Via Olivetti sn ( C/ Trand s.r.l.), presso lo studio dell'Avv.
TI IR e rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Incorpora, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
All'udienza del 28 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa deduzione e conclusione respinta, in accoglimento del presente gravame:
- Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 2192/2021 pronunciata dal Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice P. Piana, relativa al giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 9608/2018, pubblicata il 15 luglio 2021 per le ragioni suesposte.
- In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione):
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE D'APPELLO ADITA, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, ritenere e dichiarare, per le ragioni suesposte, in via preliminare la inammissibilità dell'odierno atto di appello in quanto proposto tardivamente;
sempre in via preliminare la improponibilità e/o improcedibilità dell'odierno atto di appello in ogni sua parte ai sensi dell'art. 618 c.p.c.; in via gradata l'improponibilità e/o inammissibilità ed improcedibilità della parte di appello con la quale si è richiesta la riforma del capo di sentenza che ha deciso sui motivi di opposizione agli atti esecutivi;
in via ancora più gradata, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di interesse;
ancor più gradatamente, per le motivazioni di cui sopra, ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'odierno atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
;in via ancora più gradata nel merito, ritenere e dichiarare la totale infondatezza dell'atto di appello e, per l'effetto, rigettarlo integralmente.
Con vittoria di spese e compensi.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato presso il Tribunale di
Catania con R.G. n. 5711/2016 dall'avv. contro le Controparte_1 società e è stato definito con Parte_1 Controparte_2
l'ordinanza emessa il 18 ottobre 2016 e depositata il 20 ottobre 2016, confermata in sede di reclamo al collegio con ordinanza del 16 dicembre
2016, nel cui dispositivo è statuito:
2 “– ordina per le causali di cui in motivazione a entro il Parte_1 termine di giorni 7 dalla notificazione del presente provvedimento, di liberare la linea e comunicare al ricorrente e a il Controparte_2 codice di migrazione relativo all'utenza telefonica 095.8810045, e ordina a
di attivare, entro il successivo termine di giorni 10, la Controparte_2 medesima linea telefonica (servizio Voce e Adsl), sì come afferente allo studio legale del ricorrente;
- visto l'art. 614 bis c.p.c., fissa nella somma di € 50,00 quanto eventualmente dovuto da per ogni giorno di ritardo Pt_1 nell'inadempimento dell'obbligo di cui al capo che precede e nella stessa somma quanto eventualmente dovuto da per ogni giorno di ritardo CP_2 nell'attivazione della linea;
- condanna le società resistenti al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.200,00 per compensi avvocato
e in € 300,00 per spese vive, nonché rimborso forfettario per spese generali
(in misura del 15%), c.p.a. ed IVA come per legge”.
Con atto di precetto notificato il 13 ottobre 2018 l'avv. CP_1
ha intimato a il pagamento di euro 35.186,78
[...] Parte_1 in attuazione del disposto dell'ordinanza de qua.
Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2018 Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto.
[...]
Istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 2192/2021 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 luglio 2021, il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. dichiara inammissibile l'opposizione,
b. condanna a rifondere delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali così liquidate:
€ 1.620,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.147,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.767,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.534,00 complessivi;
3 € 830,10 per spese generali 15%;
€ 6.628,10 complessivi, oltre a CPA 4% e IVA e di legge”.
Il Tribunale:
- ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'opposto in quanto da proporsi davanti al giudice della cautela,
Tribunale di Catania, competente per l'attuazione delle misure cautelari;
- ha qualificato quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. le doglianze dell'opponente relative a due vizi di forma del precetto ovvero: a) il fatto che l'ordinanza cautelare notificata col precetto non avesse la certificazione di esecutività apposta dal cancelliere;
b) il fatto che nel precetto non fosse indicata la data di notifica dell'ordinanza;
- ha ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto proposta quando era scaduto il termine di 20 giorni dalla notifica del precetto stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
- ha ritenuto inammissibile nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, riservato unicamente alla verifica dei requisiti formali degli atti di esecuzione e degli atti presupposti, la doglianza con la quale l'opponente contestava di essersi resa inadempiente agli obblighi contrattuali di dar corso alla procedura di migrazione verso altro gestore;
- anche a voler ritenere che con tale doglianza l'opponente avesse proposto un'opposizione all'esecuzione, ha ritenuto la stessa comunque inammissibile in quanto nel procedimento de quo non potevano essere addotti argomenti già trattati (limiti del dedotto) o comunque suscettibili di essere trattati (limiti del deducibile) nel processo in cui il titolo si è formato né argomenti fondati su fatti verificatisi prima della formazione del titolo ma solo argomenti fondati su fatti estintivi della pretesa creditoria verificatisi successivamente;
- ha liquidato le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
Con atto di citazione notificato l'11 febbraio 2022 la società
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 2192/2021 Parte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitosi in giudizio l'avv. , il quale ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello sotto diversi profili e, comunque nel
4 merito, la sua infondatezza, all'udienza del 28 marzo 2025 la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Primo motivo di appello: sulla violazione dei vizi di forma ex art. 617
c.p.c. dell'atto di precetto dell'appellato.
Con il primo motivo di impugnazione la società Parte_1 ha censurato la sentenza laddove aveva ritenuto inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per il mancato rispetto del termine perentorio di 20 giorni posto dall'art. 617 c.p.c. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, detto termine era stato rispettato in quanto l'atto di precetto era stato da essa ricevuto il 17 ottobre 2018 e l'atto di opposizione a precetto era stato notificato il 6 novembre 2018.
Riconosciuta la tempestività della notifica dell'atto di opposizione, ha ribadito, nel merito, l'eccezione di illegittimità dell'atto di precetto opposto per i vizi di forma già fatti valere davanti al Tribunale.
Secondo motivo di appello: erronea valutazione delle difese e contestazioni della Incompleta e lacunosa ricostruzione Parte_1 delle circostanze fattuali;
travisamento dei fatti;
omessa e/o apparente valutazione delle risultanze istruttorie.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove aveva dichiarato inammissibili le doglianze da essa sollevate e relative alla contestazione del suo inadempimento agli obblighi contrattuali di dar corso alla procedura di migrazione verso altro gestore, doglianze il cui esame il giudice dell'esecuzione, investito con l'opposizione all'esecuzione, aveva rimesso al giudice dell'opposizione al precetto. Non corrispondeva poi al vero l'affermazione che detta opposizione fosse fondata su argomenti già trattati nel processo in cui si era formato il titolo in quanto, in realtà, con i documenti prodotti, anche successivi all'ordinanza cautelare del Tribunale di Catania, essa voleva provare che, nonostante detta ordinanza, essa opponente non aveva potuto adempiere al suo obbligo perché l'opposto aveva impedito ai suoi tecnici di poter accedere al suo impianto telefonico, condotta riconducibile al secondo comma dell'art. 1227
c.c., talché emergeva con tutta evidenza la necessità di una riforma della
5 sentenza con eliminazione o forte riduzione della penale applicata dall'appellato per la ritardata attivazione della sua linea telefonica.
*****
Le domande proposte dalla società devono Parte_1 essere ricondotte al paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi, laddove ha lamentato vizi di forma dell'atto di precetto e al paradigma dell'opposizione all'esecuzione, laddove ha contestato che la mancata esecuzione del titolo fosse ascrivibile alla sua condotta, dovendo essere essa imputata alla condotta della controparte.
“Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (così Cass., n. 3166/2020).
Di conseguenza:
- l'appello avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere dichiarato inammissibile alla luce dell'art. 618
c.p.c. ai sensi del quale non è impugnabile la sentenza che definisce detta opposizione;
- l'appello avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione è inammissibile in quanto tardivo;
infatti, essendo la sentenza stata pubblicata il 15 luglio 2021, il termine lungo di durata semestrale
(giusta la formulazione dell'art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie) per proporre appello era il 17 gennaio 2022, non operando la sospensione del periodo feriale, mentre l'impugnazione è stata notificata l'11 febbraio 2022, quando detto termine era oramai scaduto.
Sull'inoperatività della sospensione feriale si richiamano:
Cass., n. 21568/2017: “La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del
r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello
6 stesso codice. Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art.
615 per contestare il diritto della controparte ad agire "in executivis" nelle forme di cui agli artt 612 e segg. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge.”;
- In motivazione Cass., n. 6028/2018: “ La sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione agli atti esecutivi, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli a rtt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi
(all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva. L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass.
08/04/2014, n. 8:137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 10/04/2017, n.
9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 1983; Cass.
20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n.
1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827)”.
Devono, in conclusione, essere accolte le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'avv. , alle Controparte_1 quali nulla, peraltro, ha contrapposto la società che non Parte_1 ha depositato neppure atti difensivi finali.
7 Le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione euro 26.001,00 - euro
52.000,00 ai sensi dell'art.17 c.p.c., seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate applicando i valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed il valore minimo per la fase decisionale, essendo state depositate solo comparse conclusionali ripetitive delle difese sviluppate nella comparsa di costituzione. Nessun compenso viene riconosciuto per la fase di trattazione/istruttoria non tenutasi.
Si applica la riduzione ex art. 4 DM n. 55/2014 stante la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in euro 2.605,50 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 10 dicembre 2025
Il Presidente
AR SA SP
Il Consigliere relatore
LA RU
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