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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14843/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice RA AN, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 11/11/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14843/2021 proposta da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Camillo Larato, giusta Parte_1 mandato in atti;
-parte attrice- contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
Vitangelo Laterza, giusta mandato in atti;
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. A norma dell'articolo 281-sexies c.p.c. le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono concisamente esposte come di seguito, senza narrazione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti per manifesta superfluità (Cass. Civ. 11 maggio 2012, n. 7268).
II. Con atto di citazione del 24/11/2021, ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio i convenuti chiedendo di condannare e in via Controparte_1 CP_2 solidale ovvero ognuno per la propria quota, al risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali subiti in seguito ai fatti in causa, nella somma equitativa da stabilirsi secondo i parametri indicati in narrativa, che sin d'ora si indica in € 20.000,00 e/o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa.
III. Si costituivano con comparsa di risposta del 22/02/2022 i convenuti, i quali nell'impugnare e contestare l'avversa domanda, preliminarmente eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, contestavano tutto quanto ex adverso dedotto. Concludevano chiedendo di rigettare la richiesta di risarcimento danni perché infondata sia in fatto che in diritto. N.R.G. 14843/2021
IV. Il giudice, con decreto del 24/10/2025, ha assegnato alle parti termine sino all' 11/11/2025 per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
V. Con note di trattazione depositate il 10/11/2025 parte attrice ha dato atto che, nelle more, il presente giudizio è stato oggetto di transazione mediante la sottoscrizione di verbale di conciliazione giudiziale del 02/10/2025 in altro giudizio recante N.R.G. 10924/2021 del
Tribunale di Bari, che ha transatto oltre che il presente giudizio anche altro portante il N.R.G.
12734/2021.
Nel caso di specie, l'attore ha dichiarato di rinunciare al pagamento di tutti i danni domandanti nel presente giudizio, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dai convenuti con espressa rinuncia ad ogni altro diritto dipendente dai fatti oggetto della presente controversia.
VI. Parte attrice, pertanto, ha chiesto che venga pronunciata declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.
VII. la causa è stata assunta in decisione senza concessione di termini.
§§§§§
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale si sostanzia in un evento processuale elidente l'interesse, giuridicamente rilevante, alla decisione con conseguente applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Più precisamente, la “cessazione della materia del contendere” è una causa di estinzione del giudizio che si verifica quando, nel corso dello stesso, vengano meno le ragioni oggettive di contrasto tra le parti. Ciò avviene quando un evento o un atto sopravvenuto risolve integralmente la controversia, rendendo inutile la prosecuzione del processo e la decisione del giudice nel merito.
Nella fattispecie de qua, l'interesse delle parti è venuto meno a seguito di bonario componimento della lite giusta verbale di conciliazione in atti.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio
N.R.G. 14843/2021 introdotto come in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- Spese compensate.
Così deciso in Bari, 17 novembre 2025. Il Giudice
RA AN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice RA AN, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 11/11/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14843/2021 proposta da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Camillo Larato, giusta Parte_1 mandato in atti;
-parte attrice- contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
Vitangelo Laterza, giusta mandato in atti;
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. A norma dell'articolo 281-sexies c.p.c. le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono concisamente esposte come di seguito, senza narrazione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti per manifesta superfluità (Cass. Civ. 11 maggio 2012, n. 7268).
II. Con atto di citazione del 24/11/2021, ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio i convenuti chiedendo di condannare e in via Controparte_1 CP_2 solidale ovvero ognuno per la propria quota, al risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali subiti in seguito ai fatti in causa, nella somma equitativa da stabilirsi secondo i parametri indicati in narrativa, che sin d'ora si indica in € 20.000,00 e/o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa.
III. Si costituivano con comparsa di risposta del 22/02/2022 i convenuti, i quali nell'impugnare e contestare l'avversa domanda, preliminarmente eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, contestavano tutto quanto ex adverso dedotto. Concludevano chiedendo di rigettare la richiesta di risarcimento danni perché infondata sia in fatto che in diritto. N.R.G. 14843/2021
IV. Il giudice, con decreto del 24/10/2025, ha assegnato alle parti termine sino all' 11/11/2025 per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
V. Con note di trattazione depositate il 10/11/2025 parte attrice ha dato atto che, nelle more, il presente giudizio è stato oggetto di transazione mediante la sottoscrizione di verbale di conciliazione giudiziale del 02/10/2025 in altro giudizio recante N.R.G. 10924/2021 del
Tribunale di Bari, che ha transatto oltre che il presente giudizio anche altro portante il N.R.G.
12734/2021.
Nel caso di specie, l'attore ha dichiarato di rinunciare al pagamento di tutti i danni domandanti nel presente giudizio, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dai convenuti con espressa rinuncia ad ogni altro diritto dipendente dai fatti oggetto della presente controversia.
VI. Parte attrice, pertanto, ha chiesto che venga pronunciata declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.
VII. la causa è stata assunta in decisione senza concessione di termini.
§§§§§
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale si sostanzia in un evento processuale elidente l'interesse, giuridicamente rilevante, alla decisione con conseguente applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Più precisamente, la “cessazione della materia del contendere” è una causa di estinzione del giudizio che si verifica quando, nel corso dello stesso, vengano meno le ragioni oggettive di contrasto tra le parti. Ciò avviene quando un evento o un atto sopravvenuto risolve integralmente la controversia, rendendo inutile la prosecuzione del processo e la decisione del giudice nel merito.
Nella fattispecie de qua, l'interesse delle parti è venuto meno a seguito di bonario componimento della lite giusta verbale di conciliazione in atti.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio
N.R.G. 14843/2021 introdotto come in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- Spese compensate.
Così deciso in Bari, 17 novembre 2025. Il Giudice
RA AN