Articolo 4 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 3Articolo 5
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17 febbraio 1970
Art. 4.
Dopo l' articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni; nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' inserito il seguente articolo 6-bis:
"Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovra' predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o piu' nuclei familiari".
Entrata in vigore il 17 febbraio 1970
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