Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 78/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Paderni del Foro di Reggio Emilia
Opponente
Contro
(c.f. Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Basile e dall'avv Valeria Giroldi
Opposto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
“1.in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n.
39520240001723228000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui pagina 1 di 2
2.in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nullo dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione; CP_1
3.Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 39520240001723228000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
4.Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 39520240001723228000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5.condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6.condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”.
Si è costituito l' che ha dedotto che la pretesa creditoria azionata con l'avviso di CP_1 addebito ha formato oggetto di sgravio totale a seguito di procedimento di autotutela.
All'odierna udienza i procuratori hanno dato atto della cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale tenuto conto del valore della causa decisa alla prima udienza di comparizione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa n. 78 / 2025 :
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna l' a rimborsare al ricorrente euro 43,00 per esborsi e euro CP_1
2.000,00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 07/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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