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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3419/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3419/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Firenze Parte_1 C.F._1
n. 144 presso lo studio dell'avv. GIORGETTI DOMENICO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Controparte_1 C.F._2
Viale Regina Elena n. 20 presso lo studio dell'Avv. ELENA FANTONI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Filiazione naturale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1
affinchè venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:- NEL MERITO accertare e dichiarare che
ha intrattenuto una relazione sentimentale con il geometra nato il 16 Parte_1 Controparte_1
Novembre 1963 a Turrivalignani (PE), c.f.: , e che da tale relazione, in data C.F._2
12.12.2015, è nata in [...] la bambina di nome e, per l'effetto, dichiarare che Per_1 [...]
è il padre biologico della minore registrata a nome di;
- sempre per l'effetto, CP_1 Persona_2 ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pescara, quale comune di residenza della madre, di fare la prescritta annotazione del relativo atto di nascita;
- disporre l'affidamento in via esclusiva di
alla madre con collocamento stabile presso l'abitazione di quest'ultima Persona_2 Parte_1 atteso che il padre naturale risulta assente ed indifferente ai bisogni della figlia;
- inoltre, in conseguenza dell'accertamento della paternità, porre a carico di un assegno di Controparte_1 contribuzione al mantenimento in favore della minore nella somma che sarà ritenuta Persona_2 giusta anche in via equitativa dal Tribunale – e, comunque non inferiore all'importo di €. 300,00= che ha corrisposto per mesi il convenuto, in funzione della capacità patrimoniale dell'onerato, con decorrenza dalla data di nascita, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie;
il tutto come per legge ovvero in armonia con quanto stabilito nel protocollo in materia di “diritto di famiglia” di
Pescara.”
2. Si costituiva in giudizio il sig. , dichiarando di voler riconoscere la figlia Controparte_1 Per_2
, nonché di aver regolarmente versato l'importo di € 300,00 mensili sin dalla nascita della
[...] bambina;
nelle more del processo, tuttavia, lamentando un peggioramento della propria situazione economica, il sig. manifestava la possibilità dello stesso di versare la minor somma pari ad € CP_1
150,00 al mese.
3. Con sentenza non definitiva n. 24/2025 questo Tribunale dichiarava padre Controparte_1 biologico di nata il [...] nel territorio della Repubblica Moldova, disponendo la Persona_2 prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
4. All'udienza del 6 marzo 2025, la ricorrente, preso atto degli accertamenti di polizia tributaria depositata in atti, si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento, mentre il resistente pagina 2 di 5 contestava le deduzioni avverse e insisteva per le conclusioni già rassegnate. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 30.10.2025 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. La domanda di affidamento esclusivo della figlia minore avanzata dalla ricorrente Persona_2 merita di essere accolta secondo le statuizioni che seguono.
6. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale
7. Dall'istruttoria è emerso che la minore è sempre stata accudita in via esclusiva dalla madre, la quale ha provveduto in modo continuativo alla sua cura, educazione e assistenza materiale. È, altresì, emerso che il resistente non ha mai manifestato una reale volontà di instaurare un rapporto affettivo con la minore, né ha dimostrato disponibilità a frequentarla o a partecipare in modo attivo alla sua crescita, limitandosi ad un atteggiamento meramente passivo e defilato rispetto ai propri doveri genitoriali.
Peraltro, la domanda non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del resistente, il quale ha anzi aderito alla proposta di affidamento esclusivo in capo alla madre.
8. Tale assetto risulta conforme alla situazione consolidatasi nel tempo ed evidenzia l'assenza delle condizioni minime per un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, sicché l'affidamento condiviso risulterebbe in concreto contrario all'interesse della minore. Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 337-quater c.c., dovendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre. La circostanza che tale affidamento risulta pienamente conforme al superiore interesse della minore, risulta riscontrata anche dagli scritti del Curatore speciale, depositati agli atti.
9. Quanto al mantenimento dei figli occorre ricordare che incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole in proporzione ai propri redditi, alla valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario e alle esigenze dei figli.
Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori.
pagina 3 di 5 10. Nel caso di specie, dagli accertamenti reddituali e patrimoniali effettuati dalla GdF su ordine del
GI, il resistente risulta titolare di diritti di proprietà su più unità immobiliari e su terreni agricoli, beni suscettibili di sfruttamento economico con conseguente potenzialità reddituale che deve essere valorizzata nella quantificazione dell'assegno. Nello specifico, il è risultato essere titolare CP_1 dei diritti di per 1/1 di tre unità immobiliari (v.all.3 relazione della GdF): - in Comune di Parte_2
Turrivalignani alla C.da Ramiera piano S1-1 al fg. 6, p.lla 89, sub 6, Cat. A/7, cl. U, consistenza 8,5 vani con rendita di €. 724,33 - in Comune di Turrivalignani alla C.da Ramiera n.1, piano T, al fg. 6,
p.lla 89, sub 9, Cat. F/1, consistenza 872 mq nonché titolare di DIRITTI DI PROPRIETÀ per ½ DI: - in Comune di Turrivalignani alla C.da Ramiera n.1, piano T, al fg. 6, p.lla 345, Cat. F/1, consistenza
812 mq ed infine titolare di DIRITTI DI PROPRIETÀ per ½ di n. 7 terreni (sempre in Comune di
Turrivalignani) ad uso seminativo per una consistenza complessiva di circa 7.410 ettari Circostanza peraltro taciuta nel processo sino alla verifica eseguita dalla GdF, la quale ha anche riscontrato un reddito imponibile .
11. È emerso, altresì, che a fronte del totale disinteresse maturato a mano a mano dal padre con l'andare avanti negli anni, la ricorrente ha sostenuto integralmente, tutte le spese necessarie al suo mantenimento, facendosi carico in via esclusiva non solo delle spese ordinarie e straordinarie, ma anche dell'accudimento quotidiano e delle esigenze educative e sanitarie della figlia. I contributi economici versati dal resistente nel tempo sono risultati discontinui e non proporzionati alle reali esigenze della minore, né idonei a integrare un regolare adempimento dell'obbligazione genitoriale.
12. Tenuto conto delle esigenze della minore, delle condizioni reddituali e patrimoniali del padre e del contributo esclusivo sino ad oggi assicurato dalla madre, appare equa confermare la determinazione dell'assegno nella misura di euro 300,00 mensili, conclusioni alle quali anche il padre aderiva in seno al verbale di udienza del 16 ottobre 2025.
13. Ne consegue l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente, quale genitore affidatario e collocatario, la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'AUF al 100% e oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Pescara, così come concordato tra le parti a verbale di udienza del 16 ottobre 2025.
14. Ritiene il Collegio, inoltre, sempre in considerazione del superiore interesse del minore, che, non essendovi alcuna consuetudine di vita tra padre e figlia, ed essendo del tutto assenti i rapporti tra gli stessi, in ragione del disinteresse del padre, non risulta possibile alcuna regolamentazione del diritto di visita, tra l'altro neanche richiesto dal resistente pagina 4 di 5 15. Atteso l'esito della controversia le spese vanno dichiarate compensate tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 esercente la potestà genitoriale su , nei confronti di e con l'intervento Persona_2 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre , quale genitore Persona_2 Parte_1 collocatario, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per la minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
b) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della minore la somma di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia, disciplinate come da protocollo famiglia del
Tribunale di Pescara;
AUF percepito al 100% dalla madre.
c) compensa le spese di giudizio e pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Pescara, 26 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3419/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Firenze Parte_1 C.F._1
n. 144 presso lo studio dell'avv. GIORGETTI DOMENICO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Controparte_1 C.F._2
Viale Regina Elena n. 20 presso lo studio dell'Avv. ELENA FANTONI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Filiazione naturale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1
affinchè venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:- NEL MERITO accertare e dichiarare che
ha intrattenuto una relazione sentimentale con il geometra nato il 16 Parte_1 Controparte_1
Novembre 1963 a Turrivalignani (PE), c.f.: , e che da tale relazione, in data C.F._2
12.12.2015, è nata in [...] la bambina di nome e, per l'effetto, dichiarare che Per_1 [...]
è il padre biologico della minore registrata a nome di;
- sempre per l'effetto, CP_1 Persona_2 ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pescara, quale comune di residenza della madre, di fare la prescritta annotazione del relativo atto di nascita;
- disporre l'affidamento in via esclusiva di
alla madre con collocamento stabile presso l'abitazione di quest'ultima Persona_2 Parte_1 atteso che il padre naturale risulta assente ed indifferente ai bisogni della figlia;
- inoltre, in conseguenza dell'accertamento della paternità, porre a carico di un assegno di Controparte_1 contribuzione al mantenimento in favore della minore nella somma che sarà ritenuta Persona_2 giusta anche in via equitativa dal Tribunale – e, comunque non inferiore all'importo di €. 300,00= che ha corrisposto per mesi il convenuto, in funzione della capacità patrimoniale dell'onerato, con decorrenza dalla data di nascita, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie;
il tutto come per legge ovvero in armonia con quanto stabilito nel protocollo in materia di “diritto di famiglia” di
Pescara.”
2. Si costituiva in giudizio il sig. , dichiarando di voler riconoscere la figlia Controparte_1 Per_2
, nonché di aver regolarmente versato l'importo di € 300,00 mensili sin dalla nascita della
[...] bambina;
nelle more del processo, tuttavia, lamentando un peggioramento della propria situazione economica, il sig. manifestava la possibilità dello stesso di versare la minor somma pari ad € CP_1
150,00 al mese.
3. Con sentenza non definitiva n. 24/2025 questo Tribunale dichiarava padre Controparte_1 biologico di nata il [...] nel territorio della Repubblica Moldova, disponendo la Persona_2 prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
4. All'udienza del 6 marzo 2025, la ricorrente, preso atto degli accertamenti di polizia tributaria depositata in atti, si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento, mentre il resistente pagina 2 di 5 contestava le deduzioni avverse e insisteva per le conclusioni già rassegnate. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 30.10.2025 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. La domanda di affidamento esclusivo della figlia minore avanzata dalla ricorrente Persona_2 merita di essere accolta secondo le statuizioni che seguono.
6. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale
7. Dall'istruttoria è emerso che la minore è sempre stata accudita in via esclusiva dalla madre, la quale ha provveduto in modo continuativo alla sua cura, educazione e assistenza materiale. È, altresì, emerso che il resistente non ha mai manifestato una reale volontà di instaurare un rapporto affettivo con la minore, né ha dimostrato disponibilità a frequentarla o a partecipare in modo attivo alla sua crescita, limitandosi ad un atteggiamento meramente passivo e defilato rispetto ai propri doveri genitoriali.
Peraltro, la domanda non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del resistente, il quale ha anzi aderito alla proposta di affidamento esclusivo in capo alla madre.
8. Tale assetto risulta conforme alla situazione consolidatasi nel tempo ed evidenzia l'assenza delle condizioni minime per un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, sicché l'affidamento condiviso risulterebbe in concreto contrario all'interesse della minore. Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 337-quater c.c., dovendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre. La circostanza che tale affidamento risulta pienamente conforme al superiore interesse della minore, risulta riscontrata anche dagli scritti del Curatore speciale, depositati agli atti.
9. Quanto al mantenimento dei figli occorre ricordare che incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole in proporzione ai propri redditi, alla valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario e alle esigenze dei figli.
Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori.
pagina 3 di 5 10. Nel caso di specie, dagli accertamenti reddituali e patrimoniali effettuati dalla GdF su ordine del
GI, il resistente risulta titolare di diritti di proprietà su più unità immobiliari e su terreni agricoli, beni suscettibili di sfruttamento economico con conseguente potenzialità reddituale che deve essere valorizzata nella quantificazione dell'assegno. Nello specifico, il è risultato essere titolare CP_1 dei diritti di per 1/1 di tre unità immobiliari (v.all.3 relazione della GdF): - in Comune di Parte_2
Turrivalignani alla C.da Ramiera piano S1-1 al fg. 6, p.lla 89, sub 6, Cat. A/7, cl. U, consistenza 8,5 vani con rendita di €. 724,33 - in Comune di Turrivalignani alla C.da Ramiera n.1, piano T, al fg. 6,
p.lla 89, sub 9, Cat. F/1, consistenza 872 mq nonché titolare di DIRITTI DI PROPRIETÀ per ½ DI: - in Comune di Turrivalignani alla C.da Ramiera n.1, piano T, al fg. 6, p.lla 345, Cat. F/1, consistenza
812 mq ed infine titolare di DIRITTI DI PROPRIETÀ per ½ di n. 7 terreni (sempre in Comune di
Turrivalignani) ad uso seminativo per una consistenza complessiva di circa 7.410 ettari Circostanza peraltro taciuta nel processo sino alla verifica eseguita dalla GdF, la quale ha anche riscontrato un reddito imponibile .
11. È emerso, altresì, che a fronte del totale disinteresse maturato a mano a mano dal padre con l'andare avanti negli anni, la ricorrente ha sostenuto integralmente, tutte le spese necessarie al suo mantenimento, facendosi carico in via esclusiva non solo delle spese ordinarie e straordinarie, ma anche dell'accudimento quotidiano e delle esigenze educative e sanitarie della figlia. I contributi economici versati dal resistente nel tempo sono risultati discontinui e non proporzionati alle reali esigenze della minore, né idonei a integrare un regolare adempimento dell'obbligazione genitoriale.
12. Tenuto conto delle esigenze della minore, delle condizioni reddituali e patrimoniali del padre e del contributo esclusivo sino ad oggi assicurato dalla madre, appare equa confermare la determinazione dell'assegno nella misura di euro 300,00 mensili, conclusioni alle quali anche il padre aderiva in seno al verbale di udienza del 16 ottobre 2025.
13. Ne consegue l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente, quale genitore affidatario e collocatario, la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'AUF al 100% e oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Pescara, così come concordato tra le parti a verbale di udienza del 16 ottobre 2025.
14. Ritiene il Collegio, inoltre, sempre in considerazione del superiore interesse del minore, che, non essendovi alcuna consuetudine di vita tra padre e figlia, ed essendo del tutto assenti i rapporti tra gli stessi, in ragione del disinteresse del padre, non risulta possibile alcuna regolamentazione del diritto di visita, tra l'altro neanche richiesto dal resistente pagina 4 di 5 15. Atteso l'esito della controversia le spese vanno dichiarate compensate tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 esercente la potestà genitoriale su , nei confronti di e con l'intervento Persona_2 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre , quale genitore Persona_2 Parte_1 collocatario, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per la minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
b) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della minore la somma di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia, disciplinate come da protocollo famiglia del
Tribunale di Pescara;
AUF percepito al 100% dalla madre.
c) compensa le spese di giudizio e pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Pescara, 26 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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