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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
RG 6605 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott. Alessio Marfé - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6605 del Ruolo Generale dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 4/04/1991 (atto n. 86, P. I, anno 1991, ufficio 3). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati figli attualmente maggiorenni, economicamente autosufficienti e con proprio nucleo familiare.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 473 bis 51 cpc.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il
Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la Sig.ra si obbliga a corrispondere al Sig. , attesa la disparità delle Pt_1 CP_1 condizioni economiche, la somma mensile di Euro 150,00, a titolo di contributo economico al mantenimento;
le parti hanno definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro, per cui dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che non hanno più nulla a che pretendere
l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione connessa e/o consequenziale all'intercorso rapporto di coniugio;
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, come pattuito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, prendendo atto delle condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Giudice rel. Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott. Alessio Marfé - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6605 del Ruolo Generale dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 4/04/1991 (atto n. 86, P. I, anno 1991, ufficio 3). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati figli attualmente maggiorenni, economicamente autosufficienti e con proprio nucleo familiare.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 473 bis 51 cpc.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il
Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la Sig.ra si obbliga a corrispondere al Sig. , attesa la disparità delle Pt_1 CP_1 condizioni economiche, la somma mensile di Euro 150,00, a titolo di contributo economico al mantenimento;
le parti hanno definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro, per cui dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che non hanno più nulla a che pretendere
l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione connessa e/o consequenziale all'intercorso rapporto di coniugio;
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, come pattuito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, prendendo atto delle condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Giudice rel. Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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