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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2126/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 2126/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione in data 19.7.2024 e promosso da:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Bruni, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via G. Banti n. 34, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. , P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, nonché , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesa dall'Avv. Marcello
Cardi e dall'Avv. Marcello Rodinò di Miglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al viale Bruno Buozzi n. 51, giusta procura alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTE
OGGETTO: 146231 - Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Previa reiezione di ogni avversa eccezione e, in particolare dell' eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
e di intervenuta prescrizione:
[...]
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità del contratto di investimento inter partes per le ragioni tutte di cui in premessa e, per l'effetto, condannare le convenute in solido alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 53.805,75 a suo tempo investita, con interessi e rivalutazione dalla data del versamento sino alla restituzione;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute al contratto di investimento inter partes per le ragioni tutte di cui in premessa e, per l'effetto, condannare le convenute in solido alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 29.684,45, pari alla differenza tra la somma originariamente investita di € 53.805,75 e quella di € 24.121,30 riaccreditata sul conto corrente dell'attore in data 13\7-17\7\2006 con interessi e rivalutazione dalla data del versamento sino alla restituzione. Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ove il Giudicante ritenesse di non poter accogliere - allo stato degli atti - la domanda attorea, accogliersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n.2 depositata in atti e, segnatamente:
1. ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del modulo di riscatto totale della polizza
03000365769 del 28 giugno 2006 con timbro di ricezione del 3 luglio 2006 di
[...] da depositarsi in originale in udienza 2. rigettarsi ogni avversa istanza Controparte_1 istruttoria e segnatamente quella di prova testimoniale articolata ex adverso nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 in quanto vertente su valutazioni non richiedibile al teste e contrastante in parte con il contenuto di documenti ed in ogni caso, nella denegata ipotesi di sua ammissione, si chiede prova contraria.”
PARTE CONVENUTA: “Nel rispetto del termine concesso le esponenti si riportano a quanto dedotto nei propri scritti difensivi e verbali di causa, precisando le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
Controparte_2
- in via principale, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto all'Attore escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.). Si chiede, inoltre, volersi concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 10.12.2021 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale le società e Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo Controparte_2
in fatto:
- di aver stipulati in data 30.4.1995 con la la polizza assicurativa n. Controparte_4
336802 c.d. “Oro Capitale Garantito”, con un capitale versato di € 41.316,56, che costituiva una tipica polizza vita, con garanzia di restituzione del capitale originario;
- di aver deciso in data 3.10.2000, dietro pressante invito e consiglio del consulente Per_1
finanziario della convenuta intermediaria, di riscattare la suddetta polizza per sottoscrivere la polizza assicurativa n. 03000365769 c.d. “Oro Fund”, con un capitale versato di € 53.805,75;
- che la polizza c.d. “Oro Fund”, nonostante quanto illustrato dal non era una semplice Per_1
polizza vita, bensì uno strumento finanziario di tipo2 unit linked, il cui rendimento era legato all'andamento dei mercati azionari o delle quote dei fondi in cui veniva investito il capitale sottoscritto, senza alcuna garanzia, pertanto, di restituzione del capitale iniziale;
- che il prodotto in oggetto era stato sottoscritto dal cliente in difetto di qualsivoglia informativa precontrattuale;
- che il prodotto c.d. “Oro Fund” era di breve durata, tanto che il il 5.11.2003, aveva Per_1
convinto il a svincolare il capitale investito in tale prodotto per sottoscriverne un altro Parte_1
ancora più rischioso, consistente in quote del fondo di investimento c.d. “RO LO”, collocato sul mercato da altra società appartenente al medesimo gruppo , ossia la CP_1
CP_1 Controparte_3
- che la sottoscrizione di tale ultimo strumento finanziario era avvenuto presso il luogo di lavoro del , presso cui il si recava in data 5.11.2003; Parte_1 Per_1
- che nella documentazione contrattuale era stato espressamente dichiarato che la
[...]
quale soggetto collocatore, agiva in conflitto di interessi in quanto facente Controparte_1
parte del medesimo gruppo di appartenenza della società CP_1 CP_2 [...]
CP_5
- che in data 14.9.2005 la aveva comunicato al che il Controparte_4 Parte_1
controvalore della sua polizza c.d. “Oro Fund” presentava una riduzione del 55% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti;
- che l'attore aveva appreso con stupore tale notizia, atteso che il capitale a valere sulla polizza
Oro Fund era stato disinvestito nel 2003 per poi essere interamente riversato sul fondo di investimento “RO LO”;
- che il aveva proceduto, pertanto, alla chiusura di ogni rapporto in essere con la Parte_1
estinguendo il proprio conto corrente e ritirando le somme residue. Controparte_1
L'attore sosteneva di aver ritenuto validamente concluso tra le parti il contratto di investimento sul fondo c.d. “RO LO”, in quanto regolarmente sottoscritto e di aver interrotto il decorso della prescrizione inviando alla due distinti reclami, con cui erano stati rilevati CP_1
diversi profili di invalidità del contratto, tanto con riferimento al diritto di recesso, che al diritto a ricevere un'informativa precontrattuale esaustiva, in cui era stata chiesta la ripetizione delle somme perse, oltre agli interessi Precisava che la in qualità di soggetto collocatore e per conto della Controparte_1
con nota del 13.12.2013 aveva dato riscontro alla Controparte_6
prima missiva, ammettendo di non aver mai dato seguito all'investimento sottoscritto dal e tentando in mala fede di attribuire allo stesso la scelta di non procedere al Parte_1
perfezionamento del relativo investimento, declinando, in ogni caso, ogni responsabilità.
Aggiungeva, infine, di aver adito l'Arbitrato Bancario Finanziario, ma che il ricorso era stato respinto.
Tanto premesso in fatto, parte attrice deduceva in diritto:
- l'applicazione della normativa relativa alla stipula dei contratti fuori dai locali commerciali atteso che il contratto di investimento in quote del fondo c.d. “RO LO” era stato stipulato presso la sede di lavoro dell'attore il 5.11.2003;
- l'inadempimento della in relazione al suindicato contratto, con conseguente CP_1 responsabilità della stessa ex art. 1218 c.c. in ordine al risarcimento del danno di € 53.805,75 subito dal , oltre a rivalutazione e interessi;
Parte_1
- la nullità del contratto per mancata indicazione del diritto di recesso ex art. 30 TUF, con conseguente obbligo in capo alla di restituire le somme indebitamente ricevute;
CP_1
- l'inadeguatezza dell'operazione ex artt. 28 e 29 del regolamento n. 11522/1998 CP_7
nonché la violazione dei doveri di diligenza ed informazione ex art. 21 TUF.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di investimento inter partes e, per l'effetto, di condannare le convenute, in solido tra loro, alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 53.805,75, oltre interessi e rivalutazione dalla data del versamento al saldo;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute al contratto di investimento inter partes e, per l'effetto, di condannare le convenute, in solido tra loro, alla ripetizione della somma di €
29.684,45, pari alla differenza tra l'importo originariamente investito di € 53.805,75 e quello, pari ad € 24.121,30, riaccreditato sul conto corrente dell'attore, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del versamento al saldo.
2.- Con comparsa depositata in data 22.2.2022 si costituivano in giudizio le società
[...]
e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2
rappresentanti pro tempore, precisando in fatto:
- che la perava da anni nel campo dell'intermediazione finanziaria, Controparte_1
effettuando attività di collocamento presso i risparmiatori di prodotti finanziari, assicurativi e bancari per conto delle società Controparte_2 Controparte_8
, e
[...] Controparte_4 Controparte_9 - che tale attività era stata realizzata mediante una rete di consulenti finanziari legati alla CP_1
in forza di un contratto di agenzia, senza esclusiva e senza rappresentanza;
- che i consulenti finanziari, per quanto attiene alla promozione dei servizi finanziari, erano obbligati ad operare per un unico soggetto abilitato, autorizzato ai servizi di investimento, così come previsto ex art. 31 TUF;
- che i consulenti finanziari non potevano incassare alcuna somma di denaro proveniente dai soggetti investitori;
- che il , nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2007, aveva effettuato diversi Parte_1
investimenti in fondi obbligazionari di diritto italiano, in fondi assicurativi ed in polizze previdenziali, così maturando una buona conoscenza ed esperienza del funzionamento del mondo degli investimenti;
- che il , in data 6.6.2001, all'atto della sottoscrizione della richiesta di apertura del Parte_1
rapporto n. 1093340, aveva dichiarato espressamente: 1) di aver ricevuto, visionato ed accettato tutte le norme che regolavano i servizi bancari e finanziari prestati dalla convenuta, compresi, in particolare, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
2) con riguardo ai propri obiettivi di investimento, di voler fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, di avere esperienza in strumenti finanziari, di aver investito in altri strumenti finanziari, di avere un obiettivo di investimento a medio termine ed una propensione al rischio media;
- che il 5.11.2003, all'atto della sottoscrizione del modulo di sottoscrizione n. 8445058, il non aveva sottoscritto alcuna richiesta di disinvestimento o risoluzione anticipata Parte_1 della polizza c.d. “Oro Fund” n. 2630311, né aveva mai ricevuto la comunicazione di conferma del disinvestimento della predetta polizza, né aveva mai ricevuto alcun accredito del controvalore dell'asserito disinvestimento sul proprio conto corrente;
- che dal documento indicato dalla controparte come un valido contratto di investimento emergeva che la modalità di pagamento prescelta consisteva nel controvalore del rimborso di quote di altro fondo e che era comunque necessario allegare la richiesta di rimborso del prodotto che si intendeva disinvestire;
- che tale documento, seppure invalido, conteneva la clausola di recesso di cui controparte deduceva la carenza;
- che il non si era avveduto della circostanza che non gli era mai stata inviata Parte_1
comunicazione di conferma dell'avvenuta esecuzione della sottoscrizione delle quote del fondo o altra comunicazione afferente all'andamento dell'investimento, mentre aveva continuato a ricevere la documentazione informativa riguardante la polizza c.d. “Oro Fund”, elementi tali da dimostrare la sussistenza di quest'ultimo prodotto finanziario anche successivamente al
5.1.2003.
Tanto premesso, la convenuta eccepiva:
- il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
- la prescrizione delle avverse pretese;
- l'infondatezza delle domande di controparte;
- la sussistenza dei presupposti per la riduzione di quanto eventualmente dovuto all'attore escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- la non configurabilità di alcuna violazione dell'art. 21 TUF, poiché il consulente finanziario aveva consigliato al investimenti speculativi compatibili con le sue aspettative di Parte_1
guadagno.
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari, la causa veniva istruita in via documentale e trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4.- La ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva. L'eccezione è priva di pregio.
Ed invero, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla fondatezza della pretesa attorea, ma alla prospettazione attorea, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza. La legittimazione ad agire serve, dunque, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio: “ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui
l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (Cass. civ. s.u. n. 2951 del 16 febbraio 2016).
La legittimazione ad agire, dunque, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non appartiene nei confronti del soggetto convenuto.
Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione della domanda emerge che la Controparte_1
ha preso parte alla vicenda controversa in qualità di collocatrice, la
[...] [...]
vi ha partecipato in qualità di ente gestore del fondo di investimento Controparte_2
c.d. “RO LO”, così rappresentando il soggetto giuridico nei confronti del quale il ha indirizzato la propria richiesta di investimento. Parte_1
5.- Parte attrice ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità del contratto di investimento del 5 novembre 2013 con condanna delle convenute in solido alla restituzione della somma di
€ 53.805,75 a suo tempo investita, oltre accessori.
Il documento sottoscritto dall'attore è costituito da un modulo in cui il manifesta la Parte_1 volontà di procedere all'investimento in un fondo di investimento azionario denominato
“RO LO”.
Il motivo di nullità allegato è dato dalla asserita mancata previsione del diritto di recesso di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n .58/1998 applicabile ratione temporis, in quanto il contratto sarebbe stato stipulato al di fuori dei locali commerciali.
In via subordinata l'attore ha chiesto di accertare il danno subito in conseguenza dell'inadempimento delle convenute in ragione della non adeguatezza dell'investimento ex artt.
28 e 29 del regolamento n. 11522/1998 nonché la violazione dei doveri di diligenza ed CP_7
informazione ex art. 21 TUF.
Parte convenuta sul punto ha eccepito:
1) La prescrizione di ogni richiesta di controparte;
2) La infondatezza del motivo di nullità;
3) Il mancato perfezionamento dell'investimento per mancato versamento del corrispettivo per procedere all'investimento.
Le eccezioni delle convenute solo nel loro complesso fondate.
In primo luogo va precisato che dai documenti versati in atti è pacifico che l'investimento nel fondo RO LO non è mai stato eseguito: dal modulo risulta la richiesta di investimento e che il pagamento sarebbe avvenuto mediante il controvalore del rimborso di altro fondo, indicato poi nella polizza Oro Fund, ma non risulta documentata alcuna richiesta di rimborso di tale polizza, richiesta che, secondo le indicazioni espresse della modulistica prodotta, avrebbe dovuto essere allegata alla richiesta di investimento. L'attore non ha allegato, né provato di aver versato il corrispettivo dovuto o mediante la dismissione della polizza o con altra modalità di pagamento.
Il modulo sottoscritto mediante intermediario della convenuta, dunque, non ha avuto CP_1
alcuna esecuzione, ma per inerzia dell'attore, che non ha provveduto ad alcun richiesta di rimborso né al versamento di alcun importo per consentire di procedere all'investimento.
Non risulta di conseguenza alcuna pratica di investimento avviata, nè alcuna conferma
Cont dell'investimento da parte della , prevista dopo 7 giorni dal regolamento del corrispettivo.
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, infatti, questi non poteva riporre alcun ragionevole affidamento nel perfezionamento dell'operazione controversa, atteso che secondo Cont quanto pattuito tra le parti in data 5.11.2003 “conformemente alle disposizioni di legge, la invierà una conferma di avvenuto investimento, entro 7 giorni lavorativi dalla data di
Cont regolamento dei corrispettivi” e la non ha inviato alcuna conferma del buon esito dell'operazione di acquisto delle quote, né altra comunicazione afferente all'andamento del fondo c.d. “RO LO”, avendo, al contrario, inviato la documentazione afferente alla polizza già in essere “Oro Fund”.
Ne consegue che l'attore non ha titolo per richiedere alcuna restituzione di somme che non ha Cont mai investito nel fondo, in quanto mai corrisposte alla , al di là di ogni considerazione in ordine alla prescrizione o alla sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 30 TUF.
Peraltro, dal modulo appare evidente che la facoltà di recesso è espressa a pag. 2 in termini non equivoci, per cui non sussiste alcuna nullità sotto tale profilo del contratto sottoscritto il
5.11.2003.
Va dato conto, poi, che ogni pretesa restitutoria o risarcitoria è prescritta nei confronti della
Banca convenuta, unico soggetto con cui il ha avuto in concreto rapporti quale Parte_1 intermediario incaricato del collocamento e rispetto alla quale non è stato prodotto alcun atto interruttivo antecedente al ricorso dinanzi all'ABF risalente al 2019.
Difetta alcuna ipotesi di obbligo solidale fatto valere in giudizio, atteso che distinta è la posizione dell'intermediario, tenuto ai relativi specifici obblighi di condotta, dalla posizione della società che gestisce il fondo, rispetto alla quale l'attore non ha lamentato alcuna specifica violazione di obblighi di condotta, tenuto conto che l'investimento non è stato in concreto Cont avviato. Gli atti interruttivi inviati alla sola non valgono, dunque, ad interrompere la prescrizione in favore della convenuta. CP_1
In ogni caso va considerato che in alcun modo si può ipotizzare un danno da inadeguatezza di un investimento che non è mai venuto in essere e per un importo che non è mai stato versato.
Si deve dare atto, inoltre, che parte attrice, dopo aver lamentato la nullità del contratto del
5.11.2003 e la violazione degli obblighi dell'intermediario per la inadeguatezza dell'investimento al proprio profilo di investitore, solo con la memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c. ha, tardivamente e in modo del tutto contraddittorio, modificato la sua prospettazione e lamentato “la mancata esecuzione” dell'investimento, per mancata trasmissione del documento unitamente al disinvestimento della polizza Oro Fund o della predisposizione di tale richiesta di disinvestimento.
L'argomento è tardivo, contrastante con le domande proposte in giudizio e del tutto infondato:
è onere del cliente investitore fornire la provvista per procedere ad un investimento, dunque, anche richiedere il riscatto di altro investimento, che solo occasionalmente nel caso concreto era gestito dallo stesso intermediario.
L'attore non poteva non essere a conoscenza di non aver sottoscritto alcuna richiesta di disinvestimento, al pari di quanto sottoscritto il 3.10.2000, data in cui aveva manifestato alla la propria volontà di risolvere anticipatamente il contratto polizza Oro Controparte_4
n. 336802, riscattandone interamente il valore. Il , con tale modulo, aveva richiesto Parte_1
contestualmente di utilizzare la somma derivante dal riscatto della suddetta polizza per sottoscrivere, sempre con la la diversa polizza c.d. “Oro Fund” di cui Controparte_4
alla proposta n. 2630311.
Nel caso di specie l'attore solo in data 28.6.2006 ha effettivamente chiesto il riscatto totale della polizza n. 365769 Oro Fund.
Le violazioni prospettate dall'attore, dunque, non possono assumere rilevanza neanche sotto il profilo meramente risarcitorio: stante il mancato versamento di somme non è configurabile alcun indebito oggettivo ripetibile da parte dell'attore, né alcun danno risarcibile, non avendo l'investitore rinunciato ad alcuna somma onde perseguire il nuovo investimento. La pretesa risarcitoria attorea è, dunque, sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima delle convenute e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale e ogni doglianza nei confronti della
Banca intermediaria è, peraltro, per quanto detto, prescritta.
Sulla base delle suddette ragioni, le domande attoree vanno respinte, non essendo configurabile la responsabilità delle convenute sotto nessuno dei profili prospettati dall'attore.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza dell'attore nei confronti delle convenute, secondo il valore dichiarato di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2126/2022 tra , e Parte_1 CP_1 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte da avverso le società Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
2) CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore delle Parte_1
convenute, che liquida, nella complessiva misura di € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, li 31.03.2025
Il Giudice
Enrica Ciocca
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 2126/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione in data 19.7.2024 e promosso da:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Bruni, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via G. Banti n. 34, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. , P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, nonché , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesa dall'Avv. Marcello
Cardi e dall'Avv. Marcello Rodinò di Miglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al viale Bruno Buozzi n. 51, giusta procura alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTE
OGGETTO: 146231 - Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Previa reiezione di ogni avversa eccezione e, in particolare dell' eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
e di intervenuta prescrizione:
[...]
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità del contratto di investimento inter partes per le ragioni tutte di cui in premessa e, per l'effetto, condannare le convenute in solido alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 53.805,75 a suo tempo investita, con interessi e rivalutazione dalla data del versamento sino alla restituzione;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute al contratto di investimento inter partes per le ragioni tutte di cui in premessa e, per l'effetto, condannare le convenute in solido alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 29.684,45, pari alla differenza tra la somma originariamente investita di € 53.805,75 e quella di € 24.121,30 riaccreditata sul conto corrente dell'attore in data 13\7-17\7\2006 con interessi e rivalutazione dalla data del versamento sino alla restituzione. Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ove il Giudicante ritenesse di non poter accogliere - allo stato degli atti - la domanda attorea, accogliersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n.2 depositata in atti e, segnatamente:
1. ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del modulo di riscatto totale della polizza
03000365769 del 28 giugno 2006 con timbro di ricezione del 3 luglio 2006 di
[...] da depositarsi in originale in udienza 2. rigettarsi ogni avversa istanza Controparte_1 istruttoria e segnatamente quella di prova testimoniale articolata ex adverso nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 in quanto vertente su valutazioni non richiedibile al teste e contrastante in parte con il contenuto di documenti ed in ogni caso, nella denegata ipotesi di sua ammissione, si chiede prova contraria.”
PARTE CONVENUTA: “Nel rispetto del termine concesso le esponenti si riportano a quanto dedotto nei propri scritti difensivi e verbali di causa, precisando le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
Controparte_2
- in via principale, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto all'Attore escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.). Si chiede, inoltre, volersi concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 10.12.2021 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale le società e Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo Controparte_2
in fatto:
- di aver stipulati in data 30.4.1995 con la la polizza assicurativa n. Controparte_4
336802 c.d. “Oro Capitale Garantito”, con un capitale versato di € 41.316,56, che costituiva una tipica polizza vita, con garanzia di restituzione del capitale originario;
- di aver deciso in data 3.10.2000, dietro pressante invito e consiglio del consulente Per_1
finanziario della convenuta intermediaria, di riscattare la suddetta polizza per sottoscrivere la polizza assicurativa n. 03000365769 c.d. “Oro Fund”, con un capitale versato di € 53.805,75;
- che la polizza c.d. “Oro Fund”, nonostante quanto illustrato dal non era una semplice Per_1
polizza vita, bensì uno strumento finanziario di tipo2 unit linked, il cui rendimento era legato all'andamento dei mercati azionari o delle quote dei fondi in cui veniva investito il capitale sottoscritto, senza alcuna garanzia, pertanto, di restituzione del capitale iniziale;
- che il prodotto in oggetto era stato sottoscritto dal cliente in difetto di qualsivoglia informativa precontrattuale;
- che il prodotto c.d. “Oro Fund” era di breve durata, tanto che il il 5.11.2003, aveva Per_1
convinto il a svincolare il capitale investito in tale prodotto per sottoscriverne un altro Parte_1
ancora più rischioso, consistente in quote del fondo di investimento c.d. “RO LO”, collocato sul mercato da altra società appartenente al medesimo gruppo , ossia la CP_1
CP_1 Controparte_3
- che la sottoscrizione di tale ultimo strumento finanziario era avvenuto presso il luogo di lavoro del , presso cui il si recava in data 5.11.2003; Parte_1 Per_1
- che nella documentazione contrattuale era stato espressamente dichiarato che la
[...]
quale soggetto collocatore, agiva in conflitto di interessi in quanto facente Controparte_1
parte del medesimo gruppo di appartenenza della società CP_1 CP_2 [...]
CP_5
- che in data 14.9.2005 la aveva comunicato al che il Controparte_4 Parte_1
controvalore della sua polizza c.d. “Oro Fund” presentava una riduzione del 55% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti;
- che l'attore aveva appreso con stupore tale notizia, atteso che il capitale a valere sulla polizza
Oro Fund era stato disinvestito nel 2003 per poi essere interamente riversato sul fondo di investimento “RO LO”;
- che il aveva proceduto, pertanto, alla chiusura di ogni rapporto in essere con la Parte_1
estinguendo il proprio conto corrente e ritirando le somme residue. Controparte_1
L'attore sosteneva di aver ritenuto validamente concluso tra le parti il contratto di investimento sul fondo c.d. “RO LO”, in quanto regolarmente sottoscritto e di aver interrotto il decorso della prescrizione inviando alla due distinti reclami, con cui erano stati rilevati CP_1
diversi profili di invalidità del contratto, tanto con riferimento al diritto di recesso, che al diritto a ricevere un'informativa precontrattuale esaustiva, in cui era stata chiesta la ripetizione delle somme perse, oltre agli interessi Precisava che la in qualità di soggetto collocatore e per conto della Controparte_1
con nota del 13.12.2013 aveva dato riscontro alla Controparte_6
prima missiva, ammettendo di non aver mai dato seguito all'investimento sottoscritto dal e tentando in mala fede di attribuire allo stesso la scelta di non procedere al Parte_1
perfezionamento del relativo investimento, declinando, in ogni caso, ogni responsabilità.
Aggiungeva, infine, di aver adito l'Arbitrato Bancario Finanziario, ma che il ricorso era stato respinto.
Tanto premesso in fatto, parte attrice deduceva in diritto:
- l'applicazione della normativa relativa alla stipula dei contratti fuori dai locali commerciali atteso che il contratto di investimento in quote del fondo c.d. “RO LO” era stato stipulato presso la sede di lavoro dell'attore il 5.11.2003;
- l'inadempimento della in relazione al suindicato contratto, con conseguente CP_1 responsabilità della stessa ex art. 1218 c.c. in ordine al risarcimento del danno di € 53.805,75 subito dal , oltre a rivalutazione e interessi;
Parte_1
- la nullità del contratto per mancata indicazione del diritto di recesso ex art. 30 TUF, con conseguente obbligo in capo alla di restituire le somme indebitamente ricevute;
CP_1
- l'inadeguatezza dell'operazione ex artt. 28 e 29 del regolamento n. 11522/1998 CP_7
nonché la violazione dei doveri di diligenza ed informazione ex art. 21 TUF.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di investimento inter partes e, per l'effetto, di condannare le convenute, in solido tra loro, alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 53.805,75, oltre interessi e rivalutazione dalla data del versamento al saldo;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute al contratto di investimento inter partes e, per l'effetto, di condannare le convenute, in solido tra loro, alla ripetizione della somma di €
29.684,45, pari alla differenza tra l'importo originariamente investito di € 53.805,75 e quello, pari ad € 24.121,30, riaccreditato sul conto corrente dell'attore, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del versamento al saldo.
2.- Con comparsa depositata in data 22.2.2022 si costituivano in giudizio le società
[...]
e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2
rappresentanti pro tempore, precisando in fatto:
- che la perava da anni nel campo dell'intermediazione finanziaria, Controparte_1
effettuando attività di collocamento presso i risparmiatori di prodotti finanziari, assicurativi e bancari per conto delle società Controparte_2 Controparte_8
, e
[...] Controparte_4 Controparte_9 - che tale attività era stata realizzata mediante una rete di consulenti finanziari legati alla CP_1
in forza di un contratto di agenzia, senza esclusiva e senza rappresentanza;
- che i consulenti finanziari, per quanto attiene alla promozione dei servizi finanziari, erano obbligati ad operare per un unico soggetto abilitato, autorizzato ai servizi di investimento, così come previsto ex art. 31 TUF;
- che i consulenti finanziari non potevano incassare alcuna somma di denaro proveniente dai soggetti investitori;
- che il , nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2007, aveva effettuato diversi Parte_1
investimenti in fondi obbligazionari di diritto italiano, in fondi assicurativi ed in polizze previdenziali, così maturando una buona conoscenza ed esperienza del funzionamento del mondo degli investimenti;
- che il , in data 6.6.2001, all'atto della sottoscrizione della richiesta di apertura del Parte_1
rapporto n. 1093340, aveva dichiarato espressamente: 1) di aver ricevuto, visionato ed accettato tutte le norme che regolavano i servizi bancari e finanziari prestati dalla convenuta, compresi, in particolare, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
2) con riguardo ai propri obiettivi di investimento, di voler fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, di avere esperienza in strumenti finanziari, di aver investito in altri strumenti finanziari, di avere un obiettivo di investimento a medio termine ed una propensione al rischio media;
- che il 5.11.2003, all'atto della sottoscrizione del modulo di sottoscrizione n. 8445058, il non aveva sottoscritto alcuna richiesta di disinvestimento o risoluzione anticipata Parte_1 della polizza c.d. “Oro Fund” n. 2630311, né aveva mai ricevuto la comunicazione di conferma del disinvestimento della predetta polizza, né aveva mai ricevuto alcun accredito del controvalore dell'asserito disinvestimento sul proprio conto corrente;
- che dal documento indicato dalla controparte come un valido contratto di investimento emergeva che la modalità di pagamento prescelta consisteva nel controvalore del rimborso di quote di altro fondo e che era comunque necessario allegare la richiesta di rimborso del prodotto che si intendeva disinvestire;
- che tale documento, seppure invalido, conteneva la clausola di recesso di cui controparte deduceva la carenza;
- che il non si era avveduto della circostanza che non gli era mai stata inviata Parte_1
comunicazione di conferma dell'avvenuta esecuzione della sottoscrizione delle quote del fondo o altra comunicazione afferente all'andamento dell'investimento, mentre aveva continuato a ricevere la documentazione informativa riguardante la polizza c.d. “Oro Fund”, elementi tali da dimostrare la sussistenza di quest'ultimo prodotto finanziario anche successivamente al
5.1.2003.
Tanto premesso, la convenuta eccepiva:
- il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
- la prescrizione delle avverse pretese;
- l'infondatezza delle domande di controparte;
- la sussistenza dei presupposti per la riduzione di quanto eventualmente dovuto all'attore escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- la non configurabilità di alcuna violazione dell'art. 21 TUF, poiché il consulente finanziario aveva consigliato al investimenti speculativi compatibili con le sue aspettative di Parte_1
guadagno.
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari, la causa veniva istruita in via documentale e trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4.- La ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva. L'eccezione è priva di pregio.
Ed invero, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla fondatezza della pretesa attorea, ma alla prospettazione attorea, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza. La legittimazione ad agire serve, dunque, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio: “ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui
l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (Cass. civ. s.u. n. 2951 del 16 febbraio 2016).
La legittimazione ad agire, dunque, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non appartiene nei confronti del soggetto convenuto.
Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione della domanda emerge che la Controparte_1
ha preso parte alla vicenda controversa in qualità di collocatrice, la
[...] [...]
vi ha partecipato in qualità di ente gestore del fondo di investimento Controparte_2
c.d. “RO LO”, così rappresentando il soggetto giuridico nei confronti del quale il ha indirizzato la propria richiesta di investimento. Parte_1
5.- Parte attrice ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità del contratto di investimento del 5 novembre 2013 con condanna delle convenute in solido alla restituzione della somma di
€ 53.805,75 a suo tempo investita, oltre accessori.
Il documento sottoscritto dall'attore è costituito da un modulo in cui il manifesta la Parte_1 volontà di procedere all'investimento in un fondo di investimento azionario denominato
“RO LO”.
Il motivo di nullità allegato è dato dalla asserita mancata previsione del diritto di recesso di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n .58/1998 applicabile ratione temporis, in quanto il contratto sarebbe stato stipulato al di fuori dei locali commerciali.
In via subordinata l'attore ha chiesto di accertare il danno subito in conseguenza dell'inadempimento delle convenute in ragione della non adeguatezza dell'investimento ex artt.
28 e 29 del regolamento n. 11522/1998 nonché la violazione dei doveri di diligenza ed CP_7
informazione ex art. 21 TUF.
Parte convenuta sul punto ha eccepito:
1) La prescrizione di ogni richiesta di controparte;
2) La infondatezza del motivo di nullità;
3) Il mancato perfezionamento dell'investimento per mancato versamento del corrispettivo per procedere all'investimento.
Le eccezioni delle convenute solo nel loro complesso fondate.
In primo luogo va precisato che dai documenti versati in atti è pacifico che l'investimento nel fondo RO LO non è mai stato eseguito: dal modulo risulta la richiesta di investimento e che il pagamento sarebbe avvenuto mediante il controvalore del rimborso di altro fondo, indicato poi nella polizza Oro Fund, ma non risulta documentata alcuna richiesta di rimborso di tale polizza, richiesta che, secondo le indicazioni espresse della modulistica prodotta, avrebbe dovuto essere allegata alla richiesta di investimento. L'attore non ha allegato, né provato di aver versato il corrispettivo dovuto o mediante la dismissione della polizza o con altra modalità di pagamento.
Il modulo sottoscritto mediante intermediario della convenuta, dunque, non ha avuto CP_1
alcuna esecuzione, ma per inerzia dell'attore, che non ha provveduto ad alcun richiesta di rimborso né al versamento di alcun importo per consentire di procedere all'investimento.
Non risulta di conseguenza alcuna pratica di investimento avviata, nè alcuna conferma
Cont dell'investimento da parte della , prevista dopo 7 giorni dal regolamento del corrispettivo.
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, infatti, questi non poteva riporre alcun ragionevole affidamento nel perfezionamento dell'operazione controversa, atteso che secondo Cont quanto pattuito tra le parti in data 5.11.2003 “conformemente alle disposizioni di legge, la invierà una conferma di avvenuto investimento, entro 7 giorni lavorativi dalla data di
Cont regolamento dei corrispettivi” e la non ha inviato alcuna conferma del buon esito dell'operazione di acquisto delle quote, né altra comunicazione afferente all'andamento del fondo c.d. “RO LO”, avendo, al contrario, inviato la documentazione afferente alla polizza già in essere “Oro Fund”.
Ne consegue che l'attore non ha titolo per richiedere alcuna restituzione di somme che non ha Cont mai investito nel fondo, in quanto mai corrisposte alla , al di là di ogni considerazione in ordine alla prescrizione o alla sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 30 TUF.
Peraltro, dal modulo appare evidente che la facoltà di recesso è espressa a pag. 2 in termini non equivoci, per cui non sussiste alcuna nullità sotto tale profilo del contratto sottoscritto il
5.11.2003.
Va dato conto, poi, che ogni pretesa restitutoria o risarcitoria è prescritta nei confronti della
Banca convenuta, unico soggetto con cui il ha avuto in concreto rapporti quale Parte_1 intermediario incaricato del collocamento e rispetto alla quale non è stato prodotto alcun atto interruttivo antecedente al ricorso dinanzi all'ABF risalente al 2019.
Difetta alcuna ipotesi di obbligo solidale fatto valere in giudizio, atteso che distinta è la posizione dell'intermediario, tenuto ai relativi specifici obblighi di condotta, dalla posizione della società che gestisce il fondo, rispetto alla quale l'attore non ha lamentato alcuna specifica violazione di obblighi di condotta, tenuto conto che l'investimento non è stato in concreto Cont avviato. Gli atti interruttivi inviati alla sola non valgono, dunque, ad interrompere la prescrizione in favore della convenuta. CP_1
In ogni caso va considerato che in alcun modo si può ipotizzare un danno da inadeguatezza di un investimento che non è mai venuto in essere e per un importo che non è mai stato versato.
Si deve dare atto, inoltre, che parte attrice, dopo aver lamentato la nullità del contratto del
5.11.2003 e la violazione degli obblighi dell'intermediario per la inadeguatezza dell'investimento al proprio profilo di investitore, solo con la memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c. ha, tardivamente e in modo del tutto contraddittorio, modificato la sua prospettazione e lamentato “la mancata esecuzione” dell'investimento, per mancata trasmissione del documento unitamente al disinvestimento della polizza Oro Fund o della predisposizione di tale richiesta di disinvestimento.
L'argomento è tardivo, contrastante con le domande proposte in giudizio e del tutto infondato:
è onere del cliente investitore fornire la provvista per procedere ad un investimento, dunque, anche richiedere il riscatto di altro investimento, che solo occasionalmente nel caso concreto era gestito dallo stesso intermediario.
L'attore non poteva non essere a conoscenza di non aver sottoscritto alcuna richiesta di disinvestimento, al pari di quanto sottoscritto il 3.10.2000, data in cui aveva manifestato alla la propria volontà di risolvere anticipatamente il contratto polizza Oro Controparte_4
n. 336802, riscattandone interamente il valore. Il , con tale modulo, aveva richiesto Parte_1
contestualmente di utilizzare la somma derivante dal riscatto della suddetta polizza per sottoscrivere, sempre con la la diversa polizza c.d. “Oro Fund” di cui Controparte_4
alla proposta n. 2630311.
Nel caso di specie l'attore solo in data 28.6.2006 ha effettivamente chiesto il riscatto totale della polizza n. 365769 Oro Fund.
Le violazioni prospettate dall'attore, dunque, non possono assumere rilevanza neanche sotto il profilo meramente risarcitorio: stante il mancato versamento di somme non è configurabile alcun indebito oggettivo ripetibile da parte dell'attore, né alcun danno risarcibile, non avendo l'investitore rinunciato ad alcuna somma onde perseguire il nuovo investimento. La pretesa risarcitoria attorea è, dunque, sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima delle convenute e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale e ogni doglianza nei confronti della
Banca intermediaria è, peraltro, per quanto detto, prescritta.
Sulla base delle suddette ragioni, le domande attoree vanno respinte, non essendo configurabile la responsabilità delle convenute sotto nessuno dei profili prospettati dall'attore.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza dell'attore nei confronti delle convenute, secondo il valore dichiarato di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2126/2022 tra , e Parte_1 CP_1 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte da avverso le società Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
2) CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore delle Parte_1
convenute, che liquida, nella complessiva misura di € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, li 31.03.2025
Il Giudice
Enrica Ciocca
Enrica Ciocca