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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1893/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze, Prima Sezione Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull' appello proposto da con il patrocinio dell'Avv. Nicola Parte_1
Giuseppe Alfarano di Firenze
Appellante
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Silvia Fersino
non in proprio ma Controparte_2 nella qualità di mandataria di , Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. Mario De Biase
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 916/2021 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 6 aprile
2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta ed in accoglimento del suesposto motivo di appello, in via principale, annullare e riformare integralmente l'impugnata
Sentenza del Giudice del Tribunale di Firenze Dr.ssa
Francesca Romana Bisegna, in funzione di Giudice monocratico n. 916, pubblicata in data 06/04/2021, ad oggi non notificata, resa tra odierna Parte_1 parte appellante, e
[...]
odierne parti Controparte_4 appellate, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del vincolo apposto sui beni pignorati in data
11.09.2017 ad istanza di Controparte_1 nei confronti di poiché impignorabili Parte_1 ex art. 170 c.c.; e quindi dichiarare inefficace il vincolo suindicato e nulla, inefficace ed inesistente la procedura esecutiva immobiliare, rubricata al n.
460/2017 di R.G.E. dinanzi al Giudice dell'Esecuzione
Immobiliare del Tribunale di Firenze, Dr. Stefania
Bruno, e promossa da Con Controparte_1 vittoria di spese e competenze professionali di primo
e di secondo grado”; per l'appellata ”Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello, accertati i fatti di cui in premessa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, IN VIA PRELIMINARE Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. Pt_1 avverso la sentenza n. 916/2021 emessa nel
[...] giudizio R.G. n. 32/19 dal Giudice del Tribunale di
Firenze Dott.ssa Francesca Romana Bisegna, in funzione di
Giudice monocratico in data 6 aprile 2021 e pubblicata il
06/04/2021 per violazione o falsa applicazione dell'art.
pag. 2/15 342 c.p.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa. -
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 916/2021 emessa Parte_1 nel giudizio R.G. n. 32/19 dal Giudice del Tribunale di
Firenze Dott.ssa Francesca Romana Bisegna, in funzione di
Giudice monocratico in data 6 aprile 2021 e pubblicata il
06/04/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis
c.p.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa. NEL
MERITO - Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, tutte le domande e istanze, proposte dall' appellante Sig. nella presente causa, e per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 916/2021 emessa nel giudizio R.G. n. 32/19 dal Giudice del Tribunale di
Firenze Dott.ssa Francesca Romana Bisegna, in funzione di
Giudice monocratico in data 6 aprile 2021 e pubblicata il
06/04/2021; - Con vittoria di esposti e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali, ed agli accessori di legge. IN
VIA ISTRUTTORIA con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge”;
per l'appellata non in Controparte_2 proprio ma nella qualità di mandataria di Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
[...] disattesa ogni domanda, eccezione e conclusione avversaria: - in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.; - nel merito, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze
n. 916/2021 e/o, comunque, accertare e dichiarare il diritto di di procedere Controparte_3
pag. 3/15 nell'Esecuzione Immobiliare RGE n. 460/2017 del Tribunale di Firenze, o, in ogni caso, di procedere esecutivamente sui beni oggetto del fondo patrimoniale indicato in narrativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, ferma la esclusiva responsabilità dell'Istituto cedente, ai termini di legge
e di contratto. Con vittoria di spese e competenze defensionali di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 quale mandataria di Controparte_4 [...]
deducendo che aveva Controparte_3 CP_1 promosso presso il Tribunale di Firenze la procedura esecutiva immobiliare rge 460/2017 pignorando, tra l'altro, la piena proprietà della quota di ¼ di un immobile sito in Firenze, via Isonzo n. 54; interveniva nella esecuzione che Controparte_5 successivamente cedeva il credito a _6
; che il ricorrente aveva proposto opposizione ex
[...] art. 615, II comma, c.p.c. per fare accertare l' assenza del diritto di procedere esecutivamente su tale immobile, vigendo l' impignorabilità del bene che era ricompreso in un fondo patrimoniale opponibile al ceto creditorio in forza dell'art. 170 c.c. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di sospensione, concedendo i termini per l'avvio del giudizio di merito. A sostegno della domanda la parte attrice-appellante deduceva che il fondo patrimoniale era stato annotato a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162 c.c., già in data
15.11.2012 e che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale era stato trascritto in data 10.10.2012 nei
Registri della Conservatoria Immobiliare di Firenze.
pag. 4/15 Chiariva anche che il debito per cui 1884 CP_1 aveva promosso il pignoramento, era stato contratto da come fideiussore della Semar, per scopi estranei Pt_1 ai bisogni della famiglia, dato che sorgeva da una apertura di credito concessa alla società Semar s.r.l., della quale egli era garante e che tale circostanza era nota al creditore procedente. Concludeva per l'accertamento della illegittimità del pignoramento immobiliare per essere tale bene compreso nel fondo patrimoniale costituito con atto notarile del 4 ottobre
2021 (rep. 21339), e per l'inefficacia e nullità della procedura esecutiva rge 460/2017. Si costituivano la società creditrice procedente Banca di Cambiano 1884 spa e la creditrice intervenuta Controparte_4 quale mandataria di entrambe Controparte_3 chiedendo il rigetto della opposizione. di Cambiano CP_1
1884 spa evidenziava che era stato socio Parte_1 unico e amministratore unico della società Semar S.r.l., oltre che Presidente del Consiglio di amministrazione dal
3.2.2012, mentre la moglie rivestiva la carica di consigliere nello stesso Consiglio di amministrazione e quindi il debito contratto dalla Semar S.r.l., per l'ottenimento del quale l'odierno attore si era costituito garante, non poteva ritenersi contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tacer del fatto che l'opponente era gravato da onere probatorio che non era stato assolto. La causa veniva istruita documentalmente e in assenza di istanze istruttorie trattenuta in decisione, previo scambio delle memorie conclusive di rito. Le parti convenute dichiaravano che analoga procedura tra le stesse parti, pendente presso il tribunale di Prato, era stata decisa con sentenza di rigetto.
LA SENTENZA IMPUGNATA
pag. 5/15 Il giudice di prime cure dichiara infondata l'opposizione, pur valutando che l'opponente Pt_1 aveva documentalmente dimostrato l'anteriorità della costituzione del fondo al pignoramento e anche l'annotazione tempestiva a margine dell'atto di matrimonio. Tuttavia, la prospettazione difensiva basata sull'articolo 170 c.c., non convince il tribunale, che non ritiene che la posizione di garante della società a favore della quale era stata data da personalmente la fideiussione per il Pt_1 debito da questa contratto, possa essere considerata attività estranea ai bisogni della famiglia, dati i ruoli apicali rivestiti da marito e moglie all'interno di questa società. Il Tribunale inizia la sua disamina premettendo la funzione dell'istituto previsto dagli artt. 167 e seguenti c.c. avente ad oggetto la possibilità di creazione di un patrimonio esclusivamente destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari. Cfr pag.4 : “Tale patrimonio autonomo con vincolo di destinazione funge da schermo giuridico nei limiti di quanto previsto dal sopra ritrascritto art. 170 c.c. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità afferma, innanzitutto, che “Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni
(legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione
pag. 6/15 del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Cass. 15862/09). Il tribunale ha poi approfondito spiegando che ciò che rileva ai fini dell'impignorabilità dei beni ricompresi nel fondo patrimoniale familiare, è che l'obbligazione non sia stata contratta per i bisogni della famiglia ed anche che di questo fatto specifico, il creditore era a conoscenza. Grava sul debitore opposto l'onere della prova del fatto costitutivo dell'obbligazione e della conoscenza di tale fatto da parte del creditore.
Invece, il giudice di prime cure non ritiene assolto tale onere, non valutando come sufficiente la prospettazione difensiva del , che sostiene che Pt_1
i bisogni della famiglia erano soddisfatti con lo stipendio della moglie, dipendente della società e con la pensione e le sostanze della madre convivente, senza altre specificazioni, come ad esempio gli esborsi periodici e la loro destinazione alle necessità della vita quotidiana nel contesto familiare. Ritiene l'opponente che queste entrate e alcune rendite da locazione, erano sufficienti per i bisogni della famiglia e quindi il fatto che egli si fosse reso fideiussore di un debito della società, indicava che tale debito era estraneo ai bisogni della famiglia e quindi avulso da quanto con il fondo egli aveva inteso schermare. Approfondiva poi il pag. 7/15 ragionamento, sostenendo che la banca era perfettamente a conoscenza del fatto costitutivo dell'obbligazione, che riguardava lo sconto di fatture della società Semar.
Il tribunale, invece, correda il suo ragionamento contrario a quello dell'opponente, con molteplici precedenti di legittimità. Cfr pag.6: “Difatti, non può individuarsi il criterio discretivo utile ad individuare i debiti estranei ai bisogni della famiglia in relazione alla sola natura della obbligazione, dovendosi esaminare anche i rapporti tra il fatto generatore della obbligazione ed i bisogni della famiglia. A tale riguardo, come già evidenziato dal giudice dell'esecuzione ed eccepito anche dalle convenute, il sig. rispetto al Pt_1 finanziamento generatore del credito azionato non rivestiva la qualità di mero garante, risultando documentalmente provato che egli era, rispetto alla società Semar S.r.l., anche socio unico, amministratore unico sino al 2.2.2012 quindi
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal
3.2.2021, mentre la coniuge del medesimo era componente del Consiglio di Amministrazione della stessa società sempre a far data dal 3.2.2012.
Pertanto, al momento della assunzione della obbligazione di garanzia (15.05.2013) l'odierno opponente era presidente del Consiglio di
Amministrazione della Semar Srl, debitrice principale, dopo esserne stato socio unico ed anche amministratore unico, cosicché la mera natura accessoria della obbligazione assunta in proprio non
pag. 8/15 può di per sé individuare una estraneità del debito ai bisogni della famiglia, ben potendosi presumere che gli utili dell'attività societaria, alla cui produzione il finanziamento deve ritenersi finalizzato in assenza di prova contraria, fossero destinati al mantenimento della famiglia e alla soddisfazione di necessità familiari, vista la posizione rivestita nella compagine societaria dal
.” In particolare, il tribunale opina, Pt_1 relativamente alle entrate della famiglia che è lo stesso opponente a dichiarare che lo stipendio della moglie proveniva interamente dalla società Semar, di cui ella era dipendente e della quale egli era nel tempo, amministratore unico, socio e garante del debito per cui la banca aveva iniziato l'esecuzione.
Questa commistione di ruoli, unita anche al tenore di vita necessario per i bisogni di questa particolare famiglia, fa propendere il tribunale per il fatto che il debito garantito dall'opponente, fosse stato contratto non per gli scopi societari adombrati. Cfr pag.7: “sicché non pare al Tribunale che l'assunzione del debito quale garante di tale società sia da ritenersi del tutto estranea ai bisogni del nucleo familiare neppure alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, proprio in quanto volta a garantire la continuità della società erogatrice dello stipendio.” L'estraneità del debito ai bisogni familiari non è stata provata nemmeno mediante l'allegazione, poi non riproposta in istruttoria, secondo la quale la madre convivente del aveva subito una diminuzione patrimoniale, Pt_1
pag. 9/15 dovuta al fatto che ella aveva contribuito in maniera prevalente al mantenimento della famiglia. Sulla scorta, dunque, del mancato assolvimento dell'onere della prova, il tribunale di Firenze ha respinto l'opposizione e condannato alle spese di lite Pt_1 di entrambe le parti convenute.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze al seguente unico motivo.
L'appellante ha lamentato la violazione dell'articolo
170 del Codice civile per avere il tribunale ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sul debitore circa la conoscenza da parte della banca della destinazione del debito garantito a scopi estranei ai bisogni della famiglia, trattandosi invece di finanziamento chirografario per sconto fatture della
Società Semar e quindi relativo alla sola attività
d'impresa. L'appellante ha inoltre indicato l'errore del tribunale consistente nel non aver valutato il dato del decremento delle sostanze della madre del in costanza di convivenza con la famiglia del Pt_1 figlio, in ragione del fatto che non c'era stato altro mutamento nelle condizioni di vita della genitrice. Ha anche opinato che i beni compresi nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia e che può aversi esecuzione forzata solo per i debiti contratti per le esigenze connesse ai bisogni familiari così conosciute dal creditore, mentre in caso contrario, vige l'impignorabilità del fondo (Cass. Civ. 8201/2020)
pag. 10/15 Parte appellata e si CP_1 CP_2 sono costituite in giudizio resistendo al motivo d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. ha preliminarmente ritenuti CP_1 violati gli artt. 342 bis cpc e 348 cpc, in forza dei quali l'appello è mancante dei minimi requisiti ed è quindi inammissibile oltre che infondato. ha CP_2 osservato altresì che dato che entrambi i coniugi lavoravano per Semar ed erano gli unici soci e che ricoprivano incarichi dirigenziali, non è possibile avallare la tesi per cui i bisogni della famiglia erano diversamente soddisfatti, tantopiù che di tale fatto manca la prova e\o la richiesta di poterlo provare.
All'udienza cartolare del 16 aprile 2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Preliminarmente è necessario procedere alla qualificazione giuridica della azione, prodromica rispetto all'accoglimento o meno della eccezione di inammissibilità. In primo grado l'attore appellante agiva per sentir dichiarare l'illegittimità del vincolo apposto sui beni pignorati in data 11.09.2017, ad istanza di pag. 11/15 nei confronti di Controparte_1 Parte_1 stesso, poiché ritenuti impignorabili ex art. 170 c.c.; di conseguenza sentir dichiarare inefficace il vincolo e nulla, inefficace ed inesistente la procedura esecutiva immobiliare al n. 460/2017 di R.G.E.
L'attore ha qualificato giuridicamente l'azione come opposizione all'esecuzione come si evince dalla parte espositiva dell'atto di citazione di primo grado, ripresa coerentemente in appello. L'esecutato proponeva opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. sostenendo l'impignorabilità degli immobili, ex art. 170 c.c., perché il debito, essendo stato contratto per esigenze legate alla sua attività imprenditoriale, non assolveva allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia. Ciò premesso, va osservato che la sentenza n. 916/2021 del
Tribunale di Firenze non risulta essere stata mai notificata, con conseguente operatività del termine lungo di 6 mesi per impugnare, termine di cui all'art. 327
c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della decisione, avvenuta il 6 aprile 2021.
L'atto di citazione in appello è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata ai procuratori costituiti in primo grado e quindi nel domicilio eletto, in data 3 novembre 2021, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti. Nel caso di specie, la scadenza del termine per proporre appello deve essere individuata nella data del 6 ottobre 2021, posto che alle cause di opposizione al processo esecutivo non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. L'art. 3 della legge 742/1969 esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 1, che prevede la sospensione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, i pag. 12/15 procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario che così recita: “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa (…), ai procedimenti di sfratto e di opposizione all'esecuzione (…)”. La Suprema Corte di cassazione, anche di recente, ha avuto modo di chiarire che la locuzione “opposizione all'esecuzione”, riportata nella norma sopramenzionata, è da intendersi come riferita a tutti i giudizi oppositivi. Segnatamente la
Suprema Corte ha puntualizzato che l'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 “sottrae espressamente alla sospensione feriale “le opposizioni all'esecuzione”, locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva” (Cass. 6028/2018). Attesa la tardività dell'appello, questo deve essere dichiarato inammissibile. Conseguentemente, visto che “la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c.” (Cass. 7024/2022), va disposta la condanna di alle spese di lite del Pt_1 presente grado di giudizio. Tali spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 13/15 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
DICHIARA inammissibile l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza n. 916/2021 del Parte_1
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 6 aprile 2021;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 non in proprio ma nella qualità di mandataria di
[...]
delle spese di lite relative al presente Controparte_3 giudizio di appello che liquida per ciascuna parte in €
1736,00 per compensi (valore indeterminabile così come dichiarato in atto di citazione, escluso il compenso per la sola fase istruttoria, con adozione dei valori minimi per la bassa complessità e riduzione per la pronuncia solo in rito) oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge;
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono a carico di Pt_1
i presupposti per il versamento di un ulteriore
[...] importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 28 febbraio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata
pag. 14/15 all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze, Prima Sezione Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull' appello proposto da con il patrocinio dell'Avv. Nicola Parte_1
Giuseppe Alfarano di Firenze
Appellante
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Silvia Fersino
non in proprio ma Controparte_2 nella qualità di mandataria di , Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. Mario De Biase
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 916/2021 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 6 aprile
2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta ed in accoglimento del suesposto motivo di appello, in via principale, annullare e riformare integralmente l'impugnata
Sentenza del Giudice del Tribunale di Firenze Dr.ssa
Francesca Romana Bisegna, in funzione di Giudice monocratico n. 916, pubblicata in data 06/04/2021, ad oggi non notificata, resa tra odierna Parte_1 parte appellante, e
[...]
odierne parti Controparte_4 appellate, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del vincolo apposto sui beni pignorati in data
11.09.2017 ad istanza di Controparte_1 nei confronti di poiché impignorabili Parte_1 ex art. 170 c.c.; e quindi dichiarare inefficace il vincolo suindicato e nulla, inefficace ed inesistente la procedura esecutiva immobiliare, rubricata al n.
460/2017 di R.G.E. dinanzi al Giudice dell'Esecuzione
Immobiliare del Tribunale di Firenze, Dr. Stefania
Bruno, e promossa da Con Controparte_1 vittoria di spese e competenze professionali di primo
e di secondo grado”; per l'appellata ”Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello, accertati i fatti di cui in premessa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, IN VIA PRELIMINARE Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. Pt_1 avverso la sentenza n. 916/2021 emessa nel
[...] giudizio R.G. n. 32/19 dal Giudice del Tribunale di
Firenze Dott.ssa Francesca Romana Bisegna, in funzione di
Giudice monocratico in data 6 aprile 2021 e pubblicata il
06/04/2021 per violazione o falsa applicazione dell'art.
pag. 2/15 342 c.p.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa. -
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 916/2021 emessa Parte_1 nel giudizio R.G. n. 32/19 dal Giudice del Tribunale di
Firenze Dott.ssa Francesca Romana Bisegna, in funzione di
Giudice monocratico in data 6 aprile 2021 e pubblicata il
06/04/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis
c.p.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa. NEL
MERITO - Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, tutte le domande e istanze, proposte dall' appellante Sig. nella presente causa, e per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 916/2021 emessa nel giudizio R.G. n. 32/19 dal Giudice del Tribunale di
Firenze Dott.ssa Francesca Romana Bisegna, in funzione di
Giudice monocratico in data 6 aprile 2021 e pubblicata il
06/04/2021; - Con vittoria di esposti e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali, ed agli accessori di legge. IN
VIA ISTRUTTORIA con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge”;
per l'appellata non in Controparte_2 proprio ma nella qualità di mandataria di Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
[...] disattesa ogni domanda, eccezione e conclusione avversaria: - in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.; - nel merito, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze
n. 916/2021 e/o, comunque, accertare e dichiarare il diritto di di procedere Controparte_3
pag. 3/15 nell'Esecuzione Immobiliare RGE n. 460/2017 del Tribunale di Firenze, o, in ogni caso, di procedere esecutivamente sui beni oggetto del fondo patrimoniale indicato in narrativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, ferma la esclusiva responsabilità dell'Istituto cedente, ai termini di legge
e di contratto. Con vittoria di spese e competenze defensionali di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 quale mandataria di Controparte_4 [...]
deducendo che aveva Controparte_3 CP_1 promosso presso il Tribunale di Firenze la procedura esecutiva immobiliare rge 460/2017 pignorando, tra l'altro, la piena proprietà della quota di ¼ di un immobile sito in Firenze, via Isonzo n. 54; interveniva nella esecuzione che Controparte_5 successivamente cedeva il credito a _6
; che il ricorrente aveva proposto opposizione ex
[...] art. 615, II comma, c.p.c. per fare accertare l' assenza del diritto di procedere esecutivamente su tale immobile, vigendo l' impignorabilità del bene che era ricompreso in un fondo patrimoniale opponibile al ceto creditorio in forza dell'art. 170 c.c. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di sospensione, concedendo i termini per l'avvio del giudizio di merito. A sostegno della domanda la parte attrice-appellante deduceva che il fondo patrimoniale era stato annotato a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162 c.c., già in data
15.11.2012 e che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale era stato trascritto in data 10.10.2012 nei
Registri della Conservatoria Immobiliare di Firenze.
pag. 4/15 Chiariva anche che il debito per cui 1884 CP_1 aveva promosso il pignoramento, era stato contratto da come fideiussore della Semar, per scopi estranei Pt_1 ai bisogni della famiglia, dato che sorgeva da una apertura di credito concessa alla società Semar s.r.l., della quale egli era garante e che tale circostanza era nota al creditore procedente. Concludeva per l'accertamento della illegittimità del pignoramento immobiliare per essere tale bene compreso nel fondo patrimoniale costituito con atto notarile del 4 ottobre
2021 (rep. 21339), e per l'inefficacia e nullità della procedura esecutiva rge 460/2017. Si costituivano la società creditrice procedente Banca di Cambiano 1884 spa e la creditrice intervenuta Controparte_4 quale mandataria di entrambe Controparte_3 chiedendo il rigetto della opposizione. di Cambiano CP_1
1884 spa evidenziava che era stato socio Parte_1 unico e amministratore unico della società Semar S.r.l., oltre che Presidente del Consiglio di amministrazione dal
3.2.2012, mentre la moglie rivestiva la carica di consigliere nello stesso Consiglio di amministrazione e quindi il debito contratto dalla Semar S.r.l., per l'ottenimento del quale l'odierno attore si era costituito garante, non poteva ritenersi contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tacer del fatto che l'opponente era gravato da onere probatorio che non era stato assolto. La causa veniva istruita documentalmente e in assenza di istanze istruttorie trattenuta in decisione, previo scambio delle memorie conclusive di rito. Le parti convenute dichiaravano che analoga procedura tra le stesse parti, pendente presso il tribunale di Prato, era stata decisa con sentenza di rigetto.
LA SENTENZA IMPUGNATA
pag. 5/15 Il giudice di prime cure dichiara infondata l'opposizione, pur valutando che l'opponente Pt_1 aveva documentalmente dimostrato l'anteriorità della costituzione del fondo al pignoramento e anche l'annotazione tempestiva a margine dell'atto di matrimonio. Tuttavia, la prospettazione difensiva basata sull'articolo 170 c.c., non convince il tribunale, che non ritiene che la posizione di garante della società a favore della quale era stata data da personalmente la fideiussione per il Pt_1 debito da questa contratto, possa essere considerata attività estranea ai bisogni della famiglia, dati i ruoli apicali rivestiti da marito e moglie all'interno di questa società. Il Tribunale inizia la sua disamina premettendo la funzione dell'istituto previsto dagli artt. 167 e seguenti c.c. avente ad oggetto la possibilità di creazione di un patrimonio esclusivamente destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari. Cfr pag.4 : “Tale patrimonio autonomo con vincolo di destinazione funge da schermo giuridico nei limiti di quanto previsto dal sopra ritrascritto art. 170 c.c. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità afferma, innanzitutto, che “Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni
(legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione
pag. 6/15 del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Cass. 15862/09). Il tribunale ha poi approfondito spiegando che ciò che rileva ai fini dell'impignorabilità dei beni ricompresi nel fondo patrimoniale familiare, è che l'obbligazione non sia stata contratta per i bisogni della famiglia ed anche che di questo fatto specifico, il creditore era a conoscenza. Grava sul debitore opposto l'onere della prova del fatto costitutivo dell'obbligazione e della conoscenza di tale fatto da parte del creditore.
Invece, il giudice di prime cure non ritiene assolto tale onere, non valutando come sufficiente la prospettazione difensiva del , che sostiene che Pt_1
i bisogni della famiglia erano soddisfatti con lo stipendio della moglie, dipendente della società e con la pensione e le sostanze della madre convivente, senza altre specificazioni, come ad esempio gli esborsi periodici e la loro destinazione alle necessità della vita quotidiana nel contesto familiare. Ritiene l'opponente che queste entrate e alcune rendite da locazione, erano sufficienti per i bisogni della famiglia e quindi il fatto che egli si fosse reso fideiussore di un debito della società, indicava che tale debito era estraneo ai bisogni della famiglia e quindi avulso da quanto con il fondo egli aveva inteso schermare. Approfondiva poi il pag. 7/15 ragionamento, sostenendo che la banca era perfettamente a conoscenza del fatto costitutivo dell'obbligazione, che riguardava lo sconto di fatture della società Semar.
Il tribunale, invece, correda il suo ragionamento contrario a quello dell'opponente, con molteplici precedenti di legittimità. Cfr pag.6: “Difatti, non può individuarsi il criterio discretivo utile ad individuare i debiti estranei ai bisogni della famiglia in relazione alla sola natura della obbligazione, dovendosi esaminare anche i rapporti tra il fatto generatore della obbligazione ed i bisogni della famiglia. A tale riguardo, come già evidenziato dal giudice dell'esecuzione ed eccepito anche dalle convenute, il sig. rispetto al Pt_1 finanziamento generatore del credito azionato non rivestiva la qualità di mero garante, risultando documentalmente provato che egli era, rispetto alla società Semar S.r.l., anche socio unico, amministratore unico sino al 2.2.2012 quindi
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal
3.2.2021, mentre la coniuge del medesimo era componente del Consiglio di Amministrazione della stessa società sempre a far data dal 3.2.2012.
Pertanto, al momento della assunzione della obbligazione di garanzia (15.05.2013) l'odierno opponente era presidente del Consiglio di
Amministrazione della Semar Srl, debitrice principale, dopo esserne stato socio unico ed anche amministratore unico, cosicché la mera natura accessoria della obbligazione assunta in proprio non
pag. 8/15 può di per sé individuare una estraneità del debito ai bisogni della famiglia, ben potendosi presumere che gli utili dell'attività societaria, alla cui produzione il finanziamento deve ritenersi finalizzato in assenza di prova contraria, fossero destinati al mantenimento della famiglia e alla soddisfazione di necessità familiari, vista la posizione rivestita nella compagine societaria dal
.” In particolare, il tribunale opina, Pt_1 relativamente alle entrate della famiglia che è lo stesso opponente a dichiarare che lo stipendio della moglie proveniva interamente dalla società Semar, di cui ella era dipendente e della quale egli era nel tempo, amministratore unico, socio e garante del debito per cui la banca aveva iniziato l'esecuzione.
Questa commistione di ruoli, unita anche al tenore di vita necessario per i bisogni di questa particolare famiglia, fa propendere il tribunale per il fatto che il debito garantito dall'opponente, fosse stato contratto non per gli scopi societari adombrati. Cfr pag.7: “sicché non pare al Tribunale che l'assunzione del debito quale garante di tale società sia da ritenersi del tutto estranea ai bisogni del nucleo familiare neppure alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, proprio in quanto volta a garantire la continuità della società erogatrice dello stipendio.” L'estraneità del debito ai bisogni familiari non è stata provata nemmeno mediante l'allegazione, poi non riproposta in istruttoria, secondo la quale la madre convivente del aveva subito una diminuzione patrimoniale, Pt_1
pag. 9/15 dovuta al fatto che ella aveva contribuito in maniera prevalente al mantenimento della famiglia. Sulla scorta, dunque, del mancato assolvimento dell'onere della prova, il tribunale di Firenze ha respinto l'opposizione e condannato alle spese di lite Pt_1 di entrambe le parti convenute.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze al seguente unico motivo.
L'appellante ha lamentato la violazione dell'articolo
170 del Codice civile per avere il tribunale ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sul debitore circa la conoscenza da parte della banca della destinazione del debito garantito a scopi estranei ai bisogni della famiglia, trattandosi invece di finanziamento chirografario per sconto fatture della
Società Semar e quindi relativo alla sola attività
d'impresa. L'appellante ha inoltre indicato l'errore del tribunale consistente nel non aver valutato il dato del decremento delle sostanze della madre del in costanza di convivenza con la famiglia del Pt_1 figlio, in ragione del fatto che non c'era stato altro mutamento nelle condizioni di vita della genitrice. Ha anche opinato che i beni compresi nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia e che può aversi esecuzione forzata solo per i debiti contratti per le esigenze connesse ai bisogni familiari così conosciute dal creditore, mentre in caso contrario, vige l'impignorabilità del fondo (Cass. Civ. 8201/2020)
pag. 10/15 Parte appellata e si CP_1 CP_2 sono costituite in giudizio resistendo al motivo d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. ha preliminarmente ritenuti CP_1 violati gli artt. 342 bis cpc e 348 cpc, in forza dei quali l'appello è mancante dei minimi requisiti ed è quindi inammissibile oltre che infondato. ha CP_2 osservato altresì che dato che entrambi i coniugi lavoravano per Semar ed erano gli unici soci e che ricoprivano incarichi dirigenziali, non è possibile avallare la tesi per cui i bisogni della famiglia erano diversamente soddisfatti, tantopiù che di tale fatto manca la prova e\o la richiesta di poterlo provare.
All'udienza cartolare del 16 aprile 2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Preliminarmente è necessario procedere alla qualificazione giuridica della azione, prodromica rispetto all'accoglimento o meno della eccezione di inammissibilità. In primo grado l'attore appellante agiva per sentir dichiarare l'illegittimità del vincolo apposto sui beni pignorati in data 11.09.2017, ad istanza di pag. 11/15 nei confronti di Controparte_1 Parte_1 stesso, poiché ritenuti impignorabili ex art. 170 c.c.; di conseguenza sentir dichiarare inefficace il vincolo e nulla, inefficace ed inesistente la procedura esecutiva immobiliare al n. 460/2017 di R.G.E.
L'attore ha qualificato giuridicamente l'azione come opposizione all'esecuzione come si evince dalla parte espositiva dell'atto di citazione di primo grado, ripresa coerentemente in appello. L'esecutato proponeva opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. sostenendo l'impignorabilità degli immobili, ex art. 170 c.c., perché il debito, essendo stato contratto per esigenze legate alla sua attività imprenditoriale, non assolveva allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia. Ciò premesso, va osservato che la sentenza n. 916/2021 del
Tribunale di Firenze non risulta essere stata mai notificata, con conseguente operatività del termine lungo di 6 mesi per impugnare, termine di cui all'art. 327
c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della decisione, avvenuta il 6 aprile 2021.
L'atto di citazione in appello è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata ai procuratori costituiti in primo grado e quindi nel domicilio eletto, in data 3 novembre 2021, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti. Nel caso di specie, la scadenza del termine per proporre appello deve essere individuata nella data del 6 ottobre 2021, posto che alle cause di opposizione al processo esecutivo non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. L'art. 3 della legge 742/1969 esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 1, che prevede la sospensione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, i pag. 12/15 procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario che così recita: “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa (…), ai procedimenti di sfratto e di opposizione all'esecuzione (…)”. La Suprema Corte di cassazione, anche di recente, ha avuto modo di chiarire che la locuzione “opposizione all'esecuzione”, riportata nella norma sopramenzionata, è da intendersi come riferita a tutti i giudizi oppositivi. Segnatamente la
Suprema Corte ha puntualizzato che l'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 “sottrae espressamente alla sospensione feriale “le opposizioni all'esecuzione”, locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva” (Cass. 6028/2018). Attesa la tardività dell'appello, questo deve essere dichiarato inammissibile. Conseguentemente, visto che “la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c.” (Cass. 7024/2022), va disposta la condanna di alle spese di lite del Pt_1 presente grado di giudizio. Tali spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 13/15 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
DICHIARA inammissibile l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza n. 916/2021 del Parte_1
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 6 aprile 2021;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 non in proprio ma nella qualità di mandataria di
[...]
delle spese di lite relative al presente Controparte_3 giudizio di appello che liquida per ciascuna parte in €
1736,00 per compensi (valore indeterminabile così come dichiarato in atto di citazione, escluso il compenso per la sola fase istruttoria, con adozione dei valori minimi per la bassa complessità e riduzione per la pronuncia solo in rito) oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge;
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono a carico di Pt_1
i presupposti per il versamento di un ulteriore
[...] importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 28 febbraio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata
pag. 14/15 all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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