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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/07/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 245/ 2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PER I MINORENNI
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
Dott.ssa Ester MORONI Consigliere on.
Dott. Luigi Giovanni SERMENATO Consigliere on.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile n. 245/2024 V.G., promossa in sede di reclamo da nata l'[...] in [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto BOSIO in Torino, via Principi d'Acaja n. 6, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, madre del minore:
, nato in [...] il [...]; Persona_1 avverso il decreto del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta emesso in data 06.06.2024;
acquisito il parere del PG, in data 15.07.2024, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo;
OSSERVA
Con ricorso al Tribunale per i Minorenni depositato in data 05.04.2023 la signora chiedeva l'autorizzazione alla permanenza in Italia Parte_1 ai sensi dell'art. 31 T.U. immigrazione, in qualità del suo stato di madre del minore nato in [...] il [...]. Persona_1
La signora dichiarava: che il padre di era in Parte_1 Per_1
Spagna; che erano separati da otto anni;
che lo stesso non voleva sentire il Per_1 padre;
che aveva un altro figlio maggiorenne che viveva con il padre e che faceva da tramite per comunicare per che non percepiva alcun mantenimento da Per_1 parte dell'ex compagno.
Dichiarava, altresì: di essere arrivata in Italia il 24.04.2022, mentre era Per_1 arrivato il 22.11.2022 dal Perù; di essersi trasferita in Italia perché aveva subito minacce nel suo lavoro di sorvegliante comunale;
di chiedere il permesso di soggiorno per la prima volta;
di abitare in Corso Giulio Cesare n. 24 con un'amica con cui divide l'affitto; di non essersi mai allontanata dall'Italia; di fare le pulizie negli appartamenti quattro volte la settimana e di fare la badante nel fine settimana;
di voler comprare una casa in Perù e di tornare a vivere in Perù; che frequentava la terza media e che parlava sia lo spagnolo che l'italiano; di Per_1 avere un figlio maggiore in Perù, una sorella a Lima, i genitori e altre sorelle;
di avere il secondogenito in Spagna e di essere sola a Torino con di non aver Per_1 mai avuto problemi con la giustizia.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale minorile rigettava l'istanza ex art. 31 TUI in quanto era trascorso un lasso di tempo troppo breve per poter affermare che il minore si fosse radicato sul territorio italiano al punto da non poter tollerare un eventuale rientro presso il paese d'origine, nonché per l'assenza di un concreto pregiudizio, tale da derogare alle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per gli stranieri.
Avverso il provvedimento proponeva tempestivo reclamo la signora Parte_1 la quale lamentava la scelta del Primo Giudice che, in virtù del solo dato
[...] temporale, aveva respinto la domanda della stessa di essere autorizzata alla permanenza nel territorio italiano. Si doleva che da quanto era emerso in corso di istruttoria si era comunque ritenuto che i figli non avrebbero subito alcun grave disagio psico-fisico dall'allontanamento improvviso dall'Italia, nonché dagli stessi legami costruiti. Segnalava, inoltre, che non era stato tenuto in considerazione né il parere favorevole espresso dal PM, né la totale integrazione della stessa e dei minori nel tessuto sociale di Torino;
in particolare, la signora Parte_1 aveva diversi familiari nella città e diverse amicizie nel contesto
[...] scolastico, mentre il minore frequentava con assiduità la scuola primaria e tutte le attività connesse. Inoltre, il nucleo familiare abitava in una casa condotta in locazione. Il Tribunale, pertanto, aveva violato il diritto del minore straniero all'unità familiare riconosciuto dal T.U. immigrazione, nonché la garanzia del superiore interesse del minore.
In data 06.11.2024 la Corte d'Appello di Torino rinviava l'udienza al fine di acquisire relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, così da poter verificare la condizione attuale della madre del minore, dell'ambiente di vita, familiare, abitativo, lavorativo del nucleo, con riferimento anche alle condizioni scolastiche del minore. In data 15.01.2025 la Corte, rilevato che la suddetta relazione non era pervenuta, rinviava ulteriormente la causa all'udienza del 12.03.2025 al fine di acquisire tale relazione aggiornata, sollecitando i Servizi al deposito della stessa. All'udienza del 12.03.2025 la Corte, dato atto della mancata acquisizione della suddetta relazione, sollecitava ancora i SS territorialmente competenti al fine di poterla acquisire e rinviava la causa all'udienza del 02.07.2025.
In data 06/06/2025, i Servizi Sociali della Città di Torino depositavano la predetta relazione da cui emerge la volontà della madre di ritirare la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 31 Testo Unico Immigrazione “in quanto prossima alle nozze con un uomo italiano ( , Perù 07.02.1970)”, Persona_2 da celebrare il 24/06/2025.
In effetti, per l'udienza del 02.07.2025, la signora Parte_1 ha provveduto a depositare in cancelleria la dichiarazione di rinuncia al reclamo.
Alla luce di tali osservazioni, conclusivamente, questa Corte dichiara l'estinzione del procedimento.
Si dà atto che le spese di questo grado di giudizio sono irripetibili, in assenza di contraddittori non istituzionali.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, Sezione per la Famiglia,
Visti gli artt. 739, 31 c. 3 D.lgs. n. 286/1998 e 306 c.p.c.,
Dichiara l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia della parte reclamante.
Spese irripetibili in assenza di contraddittori non istituzionali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 02/07/2025.
Il Cons. est.
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PER I MINORENNI
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
Dott.ssa Ester MORONI Consigliere on.
Dott. Luigi Giovanni SERMENATO Consigliere on.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile n. 245/2024 V.G., promossa in sede di reclamo da nata l'[...] in [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto BOSIO in Torino, via Principi d'Acaja n. 6, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, madre del minore:
, nato in [...] il [...]; Persona_1 avverso il decreto del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta emesso in data 06.06.2024;
acquisito il parere del PG, in data 15.07.2024, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo;
OSSERVA
Con ricorso al Tribunale per i Minorenni depositato in data 05.04.2023 la signora chiedeva l'autorizzazione alla permanenza in Italia Parte_1 ai sensi dell'art. 31 T.U. immigrazione, in qualità del suo stato di madre del minore nato in [...] il [...]. Persona_1
La signora dichiarava: che il padre di era in Parte_1 Per_1
Spagna; che erano separati da otto anni;
che lo stesso non voleva sentire il Per_1 padre;
che aveva un altro figlio maggiorenne che viveva con il padre e che faceva da tramite per comunicare per che non percepiva alcun mantenimento da Per_1 parte dell'ex compagno.
Dichiarava, altresì: di essere arrivata in Italia il 24.04.2022, mentre era Per_1 arrivato il 22.11.2022 dal Perù; di essersi trasferita in Italia perché aveva subito minacce nel suo lavoro di sorvegliante comunale;
di chiedere il permesso di soggiorno per la prima volta;
di abitare in Corso Giulio Cesare n. 24 con un'amica con cui divide l'affitto; di non essersi mai allontanata dall'Italia; di fare le pulizie negli appartamenti quattro volte la settimana e di fare la badante nel fine settimana;
di voler comprare una casa in Perù e di tornare a vivere in Perù; che frequentava la terza media e che parlava sia lo spagnolo che l'italiano; di Per_1 avere un figlio maggiore in Perù, una sorella a Lima, i genitori e altre sorelle;
di avere il secondogenito in Spagna e di essere sola a Torino con di non aver Per_1 mai avuto problemi con la giustizia.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale minorile rigettava l'istanza ex art. 31 TUI in quanto era trascorso un lasso di tempo troppo breve per poter affermare che il minore si fosse radicato sul territorio italiano al punto da non poter tollerare un eventuale rientro presso il paese d'origine, nonché per l'assenza di un concreto pregiudizio, tale da derogare alle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per gli stranieri.
Avverso il provvedimento proponeva tempestivo reclamo la signora Parte_1 la quale lamentava la scelta del Primo Giudice che, in virtù del solo dato
[...] temporale, aveva respinto la domanda della stessa di essere autorizzata alla permanenza nel territorio italiano. Si doleva che da quanto era emerso in corso di istruttoria si era comunque ritenuto che i figli non avrebbero subito alcun grave disagio psico-fisico dall'allontanamento improvviso dall'Italia, nonché dagli stessi legami costruiti. Segnalava, inoltre, che non era stato tenuto in considerazione né il parere favorevole espresso dal PM, né la totale integrazione della stessa e dei minori nel tessuto sociale di Torino;
in particolare, la signora Parte_1 aveva diversi familiari nella città e diverse amicizie nel contesto
[...] scolastico, mentre il minore frequentava con assiduità la scuola primaria e tutte le attività connesse. Inoltre, il nucleo familiare abitava in una casa condotta in locazione. Il Tribunale, pertanto, aveva violato il diritto del minore straniero all'unità familiare riconosciuto dal T.U. immigrazione, nonché la garanzia del superiore interesse del minore.
In data 06.11.2024 la Corte d'Appello di Torino rinviava l'udienza al fine di acquisire relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, così da poter verificare la condizione attuale della madre del minore, dell'ambiente di vita, familiare, abitativo, lavorativo del nucleo, con riferimento anche alle condizioni scolastiche del minore. In data 15.01.2025 la Corte, rilevato che la suddetta relazione non era pervenuta, rinviava ulteriormente la causa all'udienza del 12.03.2025 al fine di acquisire tale relazione aggiornata, sollecitando i Servizi al deposito della stessa. All'udienza del 12.03.2025 la Corte, dato atto della mancata acquisizione della suddetta relazione, sollecitava ancora i SS territorialmente competenti al fine di poterla acquisire e rinviava la causa all'udienza del 02.07.2025.
In data 06/06/2025, i Servizi Sociali della Città di Torino depositavano la predetta relazione da cui emerge la volontà della madre di ritirare la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 31 Testo Unico Immigrazione “in quanto prossima alle nozze con un uomo italiano ( , Perù 07.02.1970)”, Persona_2 da celebrare il 24/06/2025.
In effetti, per l'udienza del 02.07.2025, la signora Parte_1 ha provveduto a depositare in cancelleria la dichiarazione di rinuncia al reclamo.
Alla luce di tali osservazioni, conclusivamente, questa Corte dichiara l'estinzione del procedimento.
Si dà atto che le spese di questo grado di giudizio sono irripetibili, in assenza di contraddittori non istituzionali.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, Sezione per la Famiglia,
Visti gli artt. 739, 31 c. 3 D.lgs. n. 286/1998 e 306 c.p.c.,
Dichiara l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia della parte reclamante.
Spese irripetibili in assenza di contraddittori non istituzionali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 02/07/2025.
Il Cons. est.
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE