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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 139/2022 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 137/2024 RG
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 139/2022 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Di Renzo e Giuseppe Parte_1
Vaccaro, elettivamente domiciliato come in atti appellante
contro
: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi CP_1
Fadel, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 27.09.2022, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da , teso Parte_1 all'accertamento dell'illegittimità del recesso dal contratto di agenzia, intimato da con nota CP_1
del 25.7.2017, in quanto privo di giusta causa, con conseguente richiesta di condanna della società preponente al pagamento della somma di € 18.357,22 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ed € 40.000,00 quale risarcimento morale per il danno subito.
1.1. Il ricorrente aveva dedotto di aver stipulato, in data 19.02.2007, con la società (già CP_1
un contratto di agenzia per lo svolgimento dell'incarico Controparte_2
di agente di commercio con esclusiva per il territorio della regione Molise, per la conclusione di contratti di vendita di “Fertilizzanti e Concimi, Ammendanti, Correttivi, concimi organici concimi organo minerali concimi liquidi concimi minerali”. Il rapporto si era interrotto in seguito al recesso per giusta causa, intimato dalla preponente con lettera raccomandata del 25.7.2017, motivato dal mancato rispetto di alcuni degli impegni assunti all'atto della sottoscrizione del contratto di agenzia
(“obbligo di prestare assistenza e collaborazione per ottenere il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dai clienti;
obbligo dell'agente di accertarsi con la diligenza del buon commerciante circa la solvibilità dei clienti contattati non trasmettendo ordini di clienti di cui conosceva la precaria situazione finanziaria;
obbligo di informazione di cui all'art. 1746, comma 1,
c.c.”). In particolare, l'inadempimento degli obblighi contrattuali, da cui sarebbe derivato un ingente danno economico alla società preponente, era contestato con riferimento alla posizione dei clienti e . Parte_2 Parte_3
1.2. Si costituiva la società preponente, chiedendo il rigetto del ricorso. rilevava la correttezza CP_1
del proprio operato in virtù della grave inadempienza del il quale, a suo dire, “pur Parte_1
conoscendo lo stato di insolvenza delle società “Azienda Agricola Savini S.r.l.” e “Azienda Agricola
San Giorgio S.r.l.”, induceva la parte convenuta ad effettuare le forniture richieste, rassicurando sulla solvibilità delle società medesime, omettendo così di evidenziare le criticità finanziarie in relazione alle quali le stesse versavano” (cfr. memoria di costituzione in primo grado – pag. 5).
1.3. Il Tribunale di Larino rigettava il ricorso, ritenendo che il avesse violato l'obbligo di Parte_1 informazione e di diligenza previsto dalla clausola 10.1 del contratto, secondo cui l'agente deve accertarsi con la diligenza del buon commerciante della solvibilità dei clienti, omettendo di trasmettere ordini di clienti di cui dovrebbe conoscere la precaria situazione finanziaria.
2 Conseguentemente era ritenuta infondata la domanda di pagamento della indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., in quanto il recesso era sorretto da giusta causa. Il giudice di prime cure riteneva, altresì, infondata la domanda di risarcimento del danno morale, per non avere il adeguatamente provato che la preponente, comunicando ai clienti la risoluzione del Parte_1
rapporto di agenzia, gli avesse cagionato un danno all'immagine.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello che ne chiede l'integrale riforma. Parte_1
2.1.Con il primo motivo l'appellante denuncia erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza sul punto della valutazione del recesso per giusta causa dal mandato di agenzia di cui trattasi.
Deduce, quindi, che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla base di una scarna produzione documentale offerta dalla , consistente nelle due sentenze di fallimento pronunciate CP_1
nei confronti della del 27.09.2019, e della del Parte_3 Parte_2
21.10.2019, dopo che erano passati, quindi, cinque anni dalle forniture effettuate. Dette forniture, protrattesi nel corso degli anni, oltre ad essere state sempre onorate dalle due clienti, sarebbero state sempre subordinate alla preventiva approvazione del direttore commerciale della giusta CP_2 dicitura sulle proposte di commissione “Salvo accettazione della ditta fornitrice”. Si aggiunge che, in realtà, nel periodo 2014-2017 le forniture alle menzionate società venivano gestite, concordate e autorizzate dal direttore commerciale della preponente, tale , “il quale si recava Persona_1
personalmente più volte presso le predette aziende al fine di concordare modalità, condizione e pagamenti delle commesse. Inoltre, è doveroso evidenziare che la direzione commerciale della CP_2
prima di autorizzare qualsiasi fornitura verificava la situazione finanziaria e lo storico dei
[...] pagamenti dei clienti, tutto ciò al fine di garantire il futuro saldo delle commesse” (cfr. atto di appello
– pag. 5). Il si sarebbe, come al solito, adoperato per sollecitare telefonicamente il ragioniere Parte_1
al fine di velocizzare il recupero delle somme ancora dovute dalla e dalla CP_3 Parte_2
Società Agricola San Giorgio.
Quanto al fallimento delle due società clienti, lo stesso sarebbe stato dichiarato in data 27 settembre
2019 quello della , il 21 ottobre 2019 quello della , 5 Parte_3 Parte_2
anni dopo la prima commessa effettuata nel 2014. Tanto a dimostrazione del fatto che i rapporti tra le due clienti e l'appellata non erano occasionali ma risalenti nel tempo. E così, allorquando si prospettò la fornitura del 2017 per € 170.000,00 fu personalmente il direttore commerciale, dr , a Per_1 concludere l'accordo con le due società, ragion per cui nessun addebito potrebbe essere mosso al
, il quale, nonostante non avesse avuto un ruolo attivo nella conclusione del contratto, si Parte_1
3 sarebbe prodigato comunque per recuperare le somme dovute dalle clienti. Il recesso sarebbe, quindi, ingiusto e, comunque, sproporzionato rispetto ai fatti addebitati, non risultando la condotta così grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, anche in considerazione del fatto che nel corso del rapporto di agenzia, iniziato nel 2007, il non aveva dato adito ad alcun rilievo Parte_1
2.2 Con il secondo motivo si ribadisce, in conseguenza della ritenuta illegittimità del recesso, la richiesta di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, come disciplinata dalla legge e dalla contrattazione collettiva (AEC, Accordo Economico Collettivo), composta da indennità di risoluzione del rapporto
(Firr), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. L'indennità di fine rapporto asseritamente spettante al e così composta viene quantificata, sulla base della ctp allegata Parte_1
al ricorso di primo grado, in € 18.357,22.
L'appellante chiede, quindi, che, in riforma della sentenza, sia accertata l'illegittimità del recesso e per l'effetto, condannarsi la al pagamento della indennità di cessazione del rapporto di agenzia, CP_1 quantificata in € 18.357,22, oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese.
In via istruttoria si reitera la richiesta di prova orale come formulata in primo grado, oltre che quella di ctu.
3 Si è costituita la avversando il proposto appello e chiedendone il rigetto, con conferma CP_1
della sentenza impugnata.
L'appellata evidenzia la correttezza della decisione del Giudice facendo leva sulle due sentenze di fallimento delle menzionate due clienti. In esse si descriverebbe un quadro di grave insolvenza delle debitrici che non poteva non essere noto al Si ribadisce che il danno subito per il fallimento Parte_1 delle due aziende clienti è da attribuirsi alla inadempienza contrattuale dell'agente anche per il mancato saldo della commessa relativa all'anno 2017 per la quale sarebbe stato corrisposto solo l'importo di €40.000,00 su un totale di €170.000,00. A detta dell'appellata, l'inadempimento del sarebbe ancor più evidente dato che lo stesso conosceva da tempo le due aziende clienti e Parte_1
la loro situazione finanziaria, ragion per cui avrebbe dovuto astenersi dal proporre affari di vendita con esse.
Quanto alla richiesta indennità di cessazione, si evidenzia che il avrebbe cumulato Parte_1
l'indennità collettiva e l'indennità suppletiva di clientela con l'indennità meritocratica ex art. Pt_4
1751 c.c. E, invece, le indennità di risoluzione, quelle collettive e quella meritocratica ex art. 1751
c.c., sarebbero tra loro alternative e non potrebbero essere cumulate. La domanda sarebbe quindi, indeterminata, non essendo dato sapere a quale indennità la stessa si riferisca.
4 Si deduce, ad ogni buon conto, che non sarebbero state prodotte le fatture di pagamento delle provvigioni, sulla base delle quali le indennità devono essere quantificate, né sarebbe stata provata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione della indennità secondo le previsioni dell'art. 1751 c.c.
Si sarebbe, infine, verificata la decadenza, non essendo stata proposta la domanda entro l'anno dalla cessazione del rapporto.
Quanto ai documenti prodotti in primo grado e numerati da numero 1 a numero 8, si ribadisce che nel fascicolo telematico sono presenti due documenti aventi numero 7, di cui uno contenente atti di cui non si comprenderebbe la rilevanza e neppure richiamati nel ricorso introduttivo. Di tali documenti si chiede l'espunzione.
L'appellata conclude, quindi, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, contestando le richieste istruttorie formulate dall'appellante e articolando, nel caso di ammissione delle stesse, prova diretta per testi e prova contraria con il dr e il ragioniere Persona_1 CP_4
.
[...]
4. Con ordinanza del 13.03.2023 si disponeva ctu al fine di quantificare l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia spettante all'appellante. Dichiarata, con ordinanza del 05.07.2024, la nullità della ctu come espletata dalla dr.ssa su tempestiva eccezione da parte di se ne Persona_2 CP_1
disponeva la rinnovazione a mezzo della stessa dr.ssa Per_2
All'esito, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c. la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
5. Ritiene il Collegio che l'appello è fondato, dovendosi conseguentemente riformare la sentenza gravata, nei limiti di seguito precisati.
Dal tenore delle censure in cui si articola l'odierno gravame si ritiene di dover circoscrivere l'interesse dell'appellante ad impugnare i soli capi di sentenza che, riconoscendo la sussistenza della giusta causa addotta dalla Società preponente a base del recesso dal contratto di agenzia, gli hanno negato il diritto a percepire l'indennità di cessazione del rapporto. Nessuna censura è, infatti, mossa dall'appellante alla statuizione della sentenza di primo grado contenente il rigetto della domanda di condanna della al risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito dal per avere la CP_1 Parte_1
società informato i clienti del recesso allo stesso intimato. Su tale statuizione si è, dunque, formato il giudicato.
5 6. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure,
non sussistono elementi che sorreggono la giusta causa posta a base del recesso della Società appellata.
Giova, in primo luogo, richiamare le disposizioni normative che regolano il contratto di agenzia, utili ai fini della decisione.
L'art. 1750, secondo comma, c.c. dispone che “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”, mentre l'art. 1751, secondo comma, c.c. prevede che “L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia”.
Nel rapporto tra le parti in causa il diritto di recesso era espressamente previsto e riconosciuto dal contratto dalle stesse stipulato (cfr. all. 1 del fascicolo di parte del ricorrente) che all'art. 14
(“Risoluzione del rapporto per giusta causa”), dispone: “14.1) Ciascuna parte può risolvere il presente contratto senza preavviso e con effetto immediato in presenza di un grave motivo costituente giusta causa di risoluzione del rapporto, dandone comunicazione all'altra parte mediante utilizzo di un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere, telefax); 14.2) Le parti concordano che costituisce giusta causa di risoluzione anticipata ogni adempimento al presente contratto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto in un clima di reciproca fiducia, come riconosciuto dall'art. 1456 Codice Civile. Le parti espressamente dichiarano di considerare in particolare come giusta causa di risoluzione anticipata la verifica di una delle seguenti infrazioni: - trattenere somme riscosse per conto della ditta Mandante;
-mancato raggiungimento del budget di vendita di cui al punto 4; -svolgimento diretto o indiretto di attività concorrenti;
-gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico; -la dichiarazione di fallimento o un notorio stato di insolvenza o un'imputazione penale per reati non colposi;
-modifiche rilevanti nella compagine societaria dell'agente, in particolare mancanza e/o variazione del referente di cui al punto 6; -l'inattività
6 dell'agente prolungata oltre un massimo di 30 giorni (non dovuta a malattia o infortunio)tempestivamente comunicata;
-violazione di qualsiasi obbligazione nascente dagli artt. 3
– 6 – 14 – 15 – 17; 14.3) Inoltre, saranno considerati come costituenti giusta causa di risoluzione anticipata: il fallimento, il concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti, o incapacità dell'agente, condanne civili o penali dell'agente o altre situazioni che possano ostacolarne l'attività.”
Nel caso di specie, il recesso del preponente è avvenuto per presunte “gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico” da parte dell'agente. Nella comunicazione della risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa del 25/7/2017 (v. all. 3 – copia risoluzione – atto introduttivo di primo grado), infatti, si legge che “in particolare non sono stati rispettati i seguenti impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di agenzia:
-Paragrafo 7.2: obbligo di prestare assistenza e collaborazione per ottenere il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dai clienti medesimi arrecando un ingente danno all'Azienda (vedasi insoluti clienti ). Parte_5
-Paragrafo 10.1: obbligo dell'agente di accertarsi con la diligenza del buon commerciante circa la solvibilità dei clienti contattati non trasmettendo ordini di clienti di cui conosceva la precaria situazione finanziaria.
-Violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art.1746, comma 1, c.c.”.
7. È opportuno ribadire il principio ormai consolidato secondo cui “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cass, sez. L, sentenza n. 29290 del 12.11.2019 in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti).
7 8. Ebbene ritiene il collegio che non sia stata fornita la prova del denunciato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Parte_1
In particolare, non è emerso che il non abbia usato la diligenza del buon commerciante nei Parte_1
rapporti con le due clienti dichiarate fallite nel 2019, omettendo di rilevare e segnalare la non solvibilità della e della Parte_3 Parte_2
All'uopo basterà osservare che la e lo stesso Giudice di primo grado individuano CP_1
l'inadempimento dell'agente nel semplice fatto che le due clienti procacciate dal siano Parte_1
state dichiarate fallite nel corso del 2019 (il 27.09.2019 la e il 21.10.2019 Parte_3
la , su ricorsi proposti nel corso dello stesso anno, come si evince dal n. R.G. Parte_2
Ciò fanno senza, tuttavia, considerare che le forniture di cui si lamenta il parziale – e grave- inadempimento da parte delle debitrici erano state effettuate dalla in un periodo che, stando solo CP_1
alle fatture prodotte dalla società preponente risalgono al 2015 (luglio – ottobre) e, dunque, a quattro anni prima della dichiarazione di fallimento, in epoca in cui il non aveva motivi per Parte_1
dubitare della precaria situazione finanziaria delle clienti. E, del resto, la stessa appellata non indica alcun oggettivo indice da cui il avrebbe potuto desumere l'insolvenza o anche solo la Parte_1
precaria situazione economico- finanziaria della e della Parte_3 Parte_2
Si aggiunga che il allega, senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte della Parte_1 appellata, che il rapporto tra quest'ultima e le due clienti risaliva addirittura al 2014, a riprova del fatto che non erano state rilevate anomalie nei pagamenti e che la stessa società preponente non aveva avuto motivi per negare le forniture alle due imprese segnalate dal (“Orbene, al riguardo Parte_1
è bene precisare che le forniture effettuate nel corso degli anni ai clienti e Parte_2 [...]
, oltre ad essere sempre state saldate grazie alla collaborazione e perseveranza del signor Parte_3
tuttavia erano sempre subordinate alla preventiva approvazione del direttore della Parte_1
società (giusta dicitura sulle proposte di commissione: Controparte_2
“Salvo accettazione da parte della ditta fornitrice”). Invero relativamente alle forniture eseguite nel periodo 2014-2017 alla ed alla società Agricola San Giorgio per un importo Parte_6 complessivo pari ad € 170.000,00 (di cui circa 40.000,00 saldate), le stesse venivano gestite, concordate ed autorizzate direttamente dal direttore commerciale della Controparte_2
, dott. Inoltre, è doveroso evidenziare che la direzione
[...] Persona_3
commerciale della , prima di autorizzare qualsiasi CP_2 Controparte_2
8 fornitura verificava la situazione finanziaria e lo storico dei pagamenti dei clienti, tutto ciò al fine di garantire il futuro saldo delle commesse…”; v. ricorso di I grado).
Le affermazioni dell'appellante trovano, del resto, riscontro, nel contratto di agenzia, laddove la clausola 2, prevede, al punto 2.3) che “L'agente trasmette alla Mandante le richieste o gli ordini ricevuti che quest'ultima è libera di accettare o rifiutare. L'agente non ha il potere di concludere contratti in nome e per conto della Mandante, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultima nei confronti di terzi” e al punto 2.4): “L'agente procede alla trattativa con i clienti attenendosi strettamente alle condizioni contrattuali (quali, in particolare, termini e condizioni di vendita e pagamento, di consegna. sconti eventuali) comunicategli dalla Mandante”.
9. Può conclusivamente affermarsi che non sia stato provato dalla società preponente, su cui gravava il relativo onere, che il abbia tenuto le condotte contestate, integranti un inadempimento Parte_1
talmente grave da impedire la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.
Al spetta, dunque, l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Parte_1
Nessuna decadenza è intervenuta, ex art. 1751, co. 6, c.c. avendo l'agente, con nota del 20.12.2017,
e, dunque, entro l'anno dall'intimato recesso, comunicato l'intenzione di far valere i propri diritti (all.
5 al fascicolo dell'originario ricorrente. Oltre a contestare la legittimità del recesso, di cui si denuncia l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia “a tutti gli effetti di legge e di contratto”, la lettera si chiude con la riserva di “ogni più ampia azione intesa a tutelare i giusti e buoni diritti del mio rappresentato”).
Tanto premesso, vanno, tuttavia, fatte alcune precisazioni.
L'Accordo Economico Collettivo del 30.07.2014 (“Disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione”; all. 9 del fascicolo di I grado dell'odierno appellante) prevede all'art. 10, dando così attuazione alle previsioni dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, che l'indennità in parola sia costituita dalla indennità di risoluzione del rapporto (Firr), riconosciuta all'agente anche in assenza di incrementi della clientela e/o del giro di affari, da calcolarsi sulla base delle provvigioni, l'indennità suppletiva di clientela, riconosciuta all'agente anche in assenza di incrementi della clientela e/o del giro di affari, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente fino alla data di cessazione del rapporto e l'indennità meritocratica, da riconoscere solo quando, alla cessazione del contratto, l'agente abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.
9 Il collegio ritiene che al non spetti l'indennità meritocratica. Non è stato, infatti, allegato, Parte_1 né tantomeno provato, dall'agente, ai fini del riconoscimento della cd meritocratica, che la preponente ricavi ancora sostanziali vantaggi dagli affari con i nuovi clienti procurati dal o con quelli Parte_1
già esistenti con i quali siano stati sensibilmente sviluppati gli affari (art. 1751, co. 1, I parte, c.c.).
Il ricorrente si è limitato ad affermare di avere svolto attività su mandato della preponente in una certa zona e di avere sempre operato correttamente. Il profilo della permanenza dei vantaggi è del tutto pretermesso, ricavandosi dalla ctp allegata al ricorso che vi è stato un mero incremento di clientela, dato questo effettivamente evincibile dal valore delle provvigioni corrisposte dalla preponente nel corso di tutto il rapporto e non contestato dalla . CP_1
Considerato che l'indennità di risoluzione del rapporto (Firr), accantonata dalla preponente nell'apposito fondo costituito presso la , è da questa corrisposta direttamente Controparte_5 all'agente, a questi l'appellata è tenuta a corrispondere la sola indennità suppletiva di clientela, calcolata dal ctu, dr.ssa in € 6.125,41, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al Per_2
soddisfo.
Il ctu ha specificatamente indicato, a pag 2 e segg. della relazione, i criteri cui si è attenuta per il calcolo delle indennità, così rispondendo ai rilievi del ctp di CP_1
10. Quanto alle spese, l'esito complessivo del giudizio, con il parziale accoglimento delle domande del suggerisce di compensarle per un terzo per entrambi i gradi di giudizio, quantificandosi Parte_1
la restante frazione, al cui pagamento parte appellata è tenuta in favore dell'appellante, in complessivi
€ 2.600,00 (€ 2.100,00 per il secondo grado, € 1.800,00 per il primo grado), oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sugli onorari come sopra determinati, IVA e CAP come per legge.
Vanno, infine, poste a carico delle parti, per un terzo quanto a , per i restanti Parte_1 due terzi quanto a le spese della disposta ctu, che si liquidano complessivamente in € CP_1
510,00, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 27.09.2022 dal Tribunale di Larino - Giudice del lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 10.11.2022 da
[...]
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
10 dichiara l'illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia intimato da a CP_1
con nota del 25.07.2017, per difetto di giusta causa;
Parte_1 condanna, per l'effetto, a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 indennità suppletiva di clientela, la somma di € 6.125,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, fermo restando quanto allo stesso spettante a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (Firr).
Compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e determina la restante frazione, al cui pagamento parte appellata è tenuta in favore dell'appellante, in complessivi € 2.600,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sugli onorari come sopra determinati, IVA e CAP come per legge.
Pone a carico delle parti, per un terzo quanto a , per i restanti due terzi Parte_1 quanto a le spese della ctu, che liquida complessivamente in € 510,00, oltre IVA e oneri CP_1
previdenziali, se dovuti.
Campobasso, 15.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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