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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est. ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1856/24 R.G. ; promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
(CF Parte_2 P.IVA_2
(CF Parte_3 P.IVA_3
(CF Pt_4 P.IVA_4
(CF Parte_5 P.IVA_5
(CF ) Parte_6 P.IVA_6
Rappresentate e difese dall'Avv. Thomas Cesaro ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bovolone (VR), Piazzale Mulino n.4; appellanti;
contro
: ( CF ora (CF ), CP_1 P.IVA_7 CP_2 P.IVA_8 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Romanato e Giancarlo Stracuzzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Piazza Simoni n. 3; appellata;
In punto a: appello avverso sentenza del Tribunale di Verona ex art. 281 sexies CPC, nel procedimento Rgn. 4097/2022. Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“Nel merito: accertata l'esistenza di una servitù di passaggio, sia pedonale che carraia con qualunque mezzo anche di grossa portata a carico dei fondi di proprietà CP_1 siti in San NI Lupatoto (VR), meglio distinti al NCT Ufficio del Territorio di Verona del Comune di San NI Lupatoto, Foglio 2, mappali nn. 192 e 195 ed in favore dei fondi delle società Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
Parte_3 Controparte_3 così come risultante dalla documentazione già in atti contenente altresì le prove già assunte nei precedenti giudizi cautelare e di merito (RG n. 4246/18), utilizzabili per evidente connessione logico-giuridica (cfr. cass. Civ. n. 146789/2021), riformare la sentenza di primo grado, confermando il diritto di passo carraio delle odierne attrici e, conseguentemente, rigettando le richieste tutte svolte da CP_1
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori, come per legge di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
In via istruttoria:
- nella denegata ipotesi in cui non ritenga già integrata la prova, Vorrà il Giudice, rimettere in istruttoria il presente giudizio, disponendo per l'ammissione dei mezzi istruttori già indicati nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2, 3, formulando, espressamente, a tal fine, con la presente memoria, istanza di rimessione in istruttoria” Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“Nel merito Dichiarare inammissibile e comunque rigettare Avverso appello;
conseguentemente confermare la sentenza impugnata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In estremo subordine ed in via istruttoria
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di rimessione in istruttoria ex adverso avanzata, si chiede vengano ammessi anche i propri capitoli di prova formulati con memoria ex. 183 n.2 c.p.c. dimessa in data 09.01.2023 e abilitazione alla prova contraria richiesta con memoria ex art. 183 n. 3 dimessa in data 30.01.2023.” Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La società C2 RL (oggi , quale proprietaria dei fondi siti in San CP_2
NI PA, distinti all'NCT di Verona foglio 2 mapp nn. 192 e 195, ha conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona le Società Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Pt_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
, a loro volta proprietarie dei fondi finitimi distinti al NCT di Verona, foglio
[...]
2, mapp 486 subb 5,8,9,14,20,26,39,40,47,48 affinché il Tribunale accertasse ex art. 949 l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio pedonale e carraia a carico dei fondi di proprietà C2 e a favore dei fondi delle Società convenute. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni.
2. Si costituivano in giudizio le società convenute, le quali chiedevano in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sui fondi di parte attrice, per possesso ultraventennale. Richiamavano il precedente giudizio possessorio nel quale parte attrice era risultata soccombente, per avere parzialmente ostruito il passaggio praticato dalle parti convenute, ove il Tribunale, in seguito al deposito di documentazione e all'audizione di informatori aveva ritenuto esistente il passaggio dei veicoli diretti o provenienti dai fondi delle parti convenute.
3. Il Tribunale rilevava che la domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria dell'intervenuta usucapione del diritto di servitù era stata rinunciata, dopo che le convenute l'avevano tardivamente proposta con comparsa di costituzione depositata due giorni prima della celebrazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c., quando erano già maturate le decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. e che del pari doveva considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione, sollevata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in conseguenza delle difese svolte dalla controparte in prima udienza. Pertanto così statuiva:
“1. accerta e dichiara l'inesistenza di una servitù di passaggio gravante sul fondo in proprietà dell'attrice, censito al NCEU del Comune di San NI Lupatoto (VR), foglio 2, mappali 192 e 195, a favore dei fondi delle convenute, distinti al NCEU dello stesso Comune, foglio 2, mappale 486, sub 5, 8, 9, 14, 20, 26, 39, 40, 47, 48; 2. ordina alle parti convenute la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà dell'attrice;
3. rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice;
4. dichiara compensate le spese di lite per la quota di ½ e condanna le parti convenute, in solido, a rifondere all'attrice la residua quota di ½, che liquida in € 5.430,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese, IVA e CPA”.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Verona hanno proposto appello le convenute soccombenti in primo grado deducendo tre motivi di impugnazione e precisamente:
“1) Omessa e/o insufficiente e/o errata e/o incongrua e/o contraddittoria motivazione della decisione. Omessa assunzione di decisive risultanze istruttorie;
2) Omessa e/o insufficiente e/o errata e/o contraddittoria motivazione della decisione, Omesso esame dei fatti, di dati rilevanti e di decisive risultanze istruttorie;
3) Omesso esame. Errata ed incongrua valutazione delle domande proposte, delle successive domande istruttorie e dei documenti di causa. Carente e/o insufficiente e/o incongrua e contraddittoria motivazione”. In sostanza, le appellanti deducono di non aver mai chiesto un accertamento riconvenzionale dell'intervenuta usucapione, ma di avere solamente dispiegato un'eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare la domanda avversaria, la cui proposizione è stata erroneamente ritenuta tardiva dal tribunale.
5. Si è costituita in giudizio (già C2 RL), la quale ha chiesto la reiezione CP_2 dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
6. I primi due motivi di appello, strettamente connessi, sono infondati. Come correttamente rilevato dal tribunale, è vero che il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, ma in tal caso è necessario che quest'ultima, configurandosi quale eccezione in senso stretto, sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura e che quindi la costituzione del convenuto sia avvenuta nel termine utile per la proposizione di eccezioni in senso stretto (v. la richiamata Cass. n. 18322/2023 la quale ha affermato che “a fronte della domanda inizialmente proposta riferita ad un'azione negatoria di servitù, la formulazione dell'eccezione riconvenzionale di servitù, in quanto paralizzatrice della domanda principale, avrebbe dovuto – per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente l'eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti – essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata”). Ne discende che nel caso in esame l'eccezione riconvenzionale di usucapione della servitù è stata tardivamente formulata, onde la statuizione resa sul punto dal primo giudice sfugge a censura.
7. Il terzo motivo di appello, con cui le appellanti si dolgono della mancata ammissione delle istanze istruttorie, rimane assorbito dal rigetto degli altri due motivi di gravame.
8. Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in base al DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione. Condanna le parti appellanti a rifondere a parte appellata le spese del grado di appello che liquida in € 5.800,00, oltre il 15% di spese generali, il 4% di CPA e l'IVA di legge. Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 23 settembre 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est. ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1856/24 R.G. ; promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
(CF Parte_2 P.IVA_2
(CF Parte_3 P.IVA_3
(CF Pt_4 P.IVA_4
(CF Parte_5 P.IVA_5
(CF ) Parte_6 P.IVA_6
Rappresentate e difese dall'Avv. Thomas Cesaro ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bovolone (VR), Piazzale Mulino n.4; appellanti;
contro
: ( CF ora (CF ), CP_1 P.IVA_7 CP_2 P.IVA_8 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Romanato e Giancarlo Stracuzzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Piazza Simoni n. 3; appellata;
In punto a: appello avverso sentenza del Tribunale di Verona ex art. 281 sexies CPC, nel procedimento Rgn. 4097/2022. Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“Nel merito: accertata l'esistenza di una servitù di passaggio, sia pedonale che carraia con qualunque mezzo anche di grossa portata a carico dei fondi di proprietà CP_1 siti in San NI Lupatoto (VR), meglio distinti al NCT Ufficio del Territorio di Verona del Comune di San NI Lupatoto, Foglio 2, mappali nn. 192 e 195 ed in favore dei fondi delle società Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
Parte_3 Controparte_3 così come risultante dalla documentazione già in atti contenente altresì le prove già assunte nei precedenti giudizi cautelare e di merito (RG n. 4246/18), utilizzabili per evidente connessione logico-giuridica (cfr. cass. Civ. n. 146789/2021), riformare la sentenza di primo grado, confermando il diritto di passo carraio delle odierne attrici e, conseguentemente, rigettando le richieste tutte svolte da CP_1
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori, come per legge di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
In via istruttoria:
- nella denegata ipotesi in cui non ritenga già integrata la prova, Vorrà il Giudice, rimettere in istruttoria il presente giudizio, disponendo per l'ammissione dei mezzi istruttori già indicati nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2, 3, formulando, espressamente, a tal fine, con la presente memoria, istanza di rimessione in istruttoria” Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“Nel merito Dichiarare inammissibile e comunque rigettare Avverso appello;
conseguentemente confermare la sentenza impugnata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In estremo subordine ed in via istruttoria
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di rimessione in istruttoria ex adverso avanzata, si chiede vengano ammessi anche i propri capitoli di prova formulati con memoria ex. 183 n.2 c.p.c. dimessa in data 09.01.2023 e abilitazione alla prova contraria richiesta con memoria ex art. 183 n. 3 dimessa in data 30.01.2023.” Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La società C2 RL (oggi , quale proprietaria dei fondi siti in San CP_2
NI PA, distinti all'NCT di Verona foglio 2 mapp nn. 192 e 195, ha conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona le Società Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Pt_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
, a loro volta proprietarie dei fondi finitimi distinti al NCT di Verona, foglio
[...]
2, mapp 486 subb 5,8,9,14,20,26,39,40,47,48 affinché il Tribunale accertasse ex art. 949 l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio pedonale e carraia a carico dei fondi di proprietà C2 e a favore dei fondi delle Società convenute. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni.
2. Si costituivano in giudizio le società convenute, le quali chiedevano in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sui fondi di parte attrice, per possesso ultraventennale. Richiamavano il precedente giudizio possessorio nel quale parte attrice era risultata soccombente, per avere parzialmente ostruito il passaggio praticato dalle parti convenute, ove il Tribunale, in seguito al deposito di documentazione e all'audizione di informatori aveva ritenuto esistente il passaggio dei veicoli diretti o provenienti dai fondi delle parti convenute.
3. Il Tribunale rilevava che la domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria dell'intervenuta usucapione del diritto di servitù era stata rinunciata, dopo che le convenute l'avevano tardivamente proposta con comparsa di costituzione depositata due giorni prima della celebrazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c., quando erano già maturate le decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. e che del pari doveva considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione, sollevata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in conseguenza delle difese svolte dalla controparte in prima udienza. Pertanto così statuiva:
“1. accerta e dichiara l'inesistenza di una servitù di passaggio gravante sul fondo in proprietà dell'attrice, censito al NCEU del Comune di San NI Lupatoto (VR), foglio 2, mappali 192 e 195, a favore dei fondi delle convenute, distinti al NCEU dello stesso Comune, foglio 2, mappale 486, sub 5, 8, 9, 14, 20, 26, 39, 40, 47, 48; 2. ordina alle parti convenute la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà dell'attrice;
3. rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice;
4. dichiara compensate le spese di lite per la quota di ½ e condanna le parti convenute, in solido, a rifondere all'attrice la residua quota di ½, che liquida in € 5.430,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese, IVA e CPA”.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Verona hanno proposto appello le convenute soccombenti in primo grado deducendo tre motivi di impugnazione e precisamente:
“1) Omessa e/o insufficiente e/o errata e/o incongrua e/o contraddittoria motivazione della decisione. Omessa assunzione di decisive risultanze istruttorie;
2) Omessa e/o insufficiente e/o errata e/o contraddittoria motivazione della decisione, Omesso esame dei fatti, di dati rilevanti e di decisive risultanze istruttorie;
3) Omesso esame. Errata ed incongrua valutazione delle domande proposte, delle successive domande istruttorie e dei documenti di causa. Carente e/o insufficiente e/o incongrua e contraddittoria motivazione”. In sostanza, le appellanti deducono di non aver mai chiesto un accertamento riconvenzionale dell'intervenuta usucapione, ma di avere solamente dispiegato un'eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare la domanda avversaria, la cui proposizione è stata erroneamente ritenuta tardiva dal tribunale.
5. Si è costituita in giudizio (già C2 RL), la quale ha chiesto la reiezione CP_2 dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
6. I primi due motivi di appello, strettamente connessi, sono infondati. Come correttamente rilevato dal tribunale, è vero che il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, ma in tal caso è necessario che quest'ultima, configurandosi quale eccezione in senso stretto, sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura e che quindi la costituzione del convenuto sia avvenuta nel termine utile per la proposizione di eccezioni in senso stretto (v. la richiamata Cass. n. 18322/2023 la quale ha affermato che “a fronte della domanda inizialmente proposta riferita ad un'azione negatoria di servitù, la formulazione dell'eccezione riconvenzionale di servitù, in quanto paralizzatrice della domanda principale, avrebbe dovuto – per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente l'eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti – essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata”). Ne discende che nel caso in esame l'eccezione riconvenzionale di usucapione della servitù è stata tardivamente formulata, onde la statuizione resa sul punto dal primo giudice sfugge a censura.
7. Il terzo motivo di appello, con cui le appellanti si dolgono della mancata ammissione delle istanze istruttorie, rimane assorbito dal rigetto degli altri due motivi di gravame.
8. Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in base al DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione. Condanna le parti appellanti a rifondere a parte appellata le spese del grado di appello che liquida in € 5.800,00, oltre il 15% di spese generali, il 4% di CPA e l'IVA di legge. Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 23 settembre 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi