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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 11/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 174/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione;
TRA
( C.F..: ) , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta determina di incarico e per procura su foglio separato in calce all'atto di opposizione, dall'avv. Ferdinando Scotto e presso il suo studio in Napoli alla via F. Caracciolo n.15 elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
E
, (cod. fisc.: ), rapp.to e difeso dagli avvocati Controparte_1 C.F._1
Francesco Senese ed Ombretta Pilato, presso il cui studio legale in Ischia alla Via
Michele Mazzella n° 60/m, elettivamente domicilia come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA
DECISIONE ()
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti Con atto di citazione notificato in data 26.2.2018, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data 06.02.2018 con il quale parte opposta chiedeva il pagamento di complessivi euro 17.732,51 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulla sorta capitale già corrisposta di euro
91.641,87, oltre interessi legali sino a saldo.
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva: Parte_1
- la inesistenza di valido titolo esecutivo – inesigibilita' del credito del professionista – sulla nullita' del precetto in particolare_ rilevava la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto opposto per inconfigurabilità, e comunque inesigibilità, del credito asseritamente vantato dall'ing. CP_1
- in via assolutamente gradata, deduceva un ulteriore profilo di nullità e/o invalidità dell'atto di precetto opposto avendo parte convenuta computato erroneamente l'ammontare della somma richiesta a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, in violazione dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. 192/2012, in quanto la corretta quantificazione dell'ammontare degli interessi moratori maturati sulla fattura 05/2011 andava al più parametrata all'aliquota del 7% sulla sorta capitale per un ammontare, quindi, di euro 16.552,66 avendo, invece, intimato il pagamento di una somma maggiore, calcolata con erronea ed illegittima applicazione dell'8% (per un ammontare di Euro 17.248,13) .
Ciò dedotto, il concludeva, in accoglimento della Parte_1
proposta opposizione, affinché il giudice adito così provvedesse: “Accertare e dichiarare, in accoglimento la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 06.02.2018, ovvero di ogni atto conseguente e/o successivo, dichiarando, altresì, l'improcedibilità, l'inammissibilità, nullità e/o inefficacia dell'esecuzione promossa dall'ing. perché recante intimazione di pagamento Controparte_1
proposta in violazione del limite massimo di spesa previsto convenzionalmente;
Accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto
conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. notificato il 06.02.2018, ovvero di ogni atto conseguente e/o successivo, dichiarando, altresì, l'improcedibilità, l'inammissibilità, nullità e/o inefficacia dell'esecuzione promossa perché recante intimazione di pagamento proposta in violazione dell'art.
3, comma 1, D.Lgs. 192/2012 ovvero mediante calcolo degli interessi moratori con, erronea, applicazione della maggiorazione dell'8%, in luogo del 7%, sulla sorta capitale;
Dichiarare, in ogni caso, la inesistenza del diritto di agire in executivitis dell'ing. in danno del;
Dichiarare che Controparte_1 Parte_1
nulla è dovuto per i titoli e le causali azionate con l'atto di precetto del 06.02.2018, in favore dell'ing. e da parte del;
vinte spese, CP_1 Parte_1
diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Parte convenuta si costituiva in giudizio con deposito della comparsa di costituzione e risposta in data 13.6.2018 eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità di un'opposizione all'esecuzione basata su fatti che avrebbero potuto o dovuto portarsi alla cognizione del giudice dell'opposizione entrando nel merito del titolo esecutivo divenuto definitivamente esecutivo a seguito del rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
mentre non contestava la circostanza dell'erroneo calcolo degli interessi moratori dovuti, ad eccezione del periodo a cavallo dell'introduzione del D.Lgs. 192/2012 che aveva aumentato la maggiorazione dal 7% all'8% per le transazioni concluse entro il 31.12.2012.
Pertanto, parte convenuta concludeva come di seguito: “rigettarsi
l'opposizione proposta essendo a carattere meramente dilatoria e strumentale, condannando l ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c. Parte_2
a quella somma ritenuta di giustizia anche per il rilevante danno patito dall'opposto…..; Rideterminare l'importo dell'atto di precetto nella somma di euro
16.552,66 dovuti quali interessi moratori riconosciuti nel titolo esecutivo;
Condannare l al pagamento degli ulteriori interessi Parte_2
legali maturati sulla somma di euro 16.552,66 a far data dal 04.10.2013; Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone”. Alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta;
la causa veniva assegnata in decisione con i termini di legge con provvedimento assunto il 22.10.2024 e comunicato il 23.10.2024, data da cui sono decorsi i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
L'opposizione è in parte fondata e deve essere parzialmente accolta nei limiti della motivazione che segue.
Va evidenziato che in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa indipendentemente dalla mera intestazione e della formulazione letterale adottata dalle parti, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sulla base di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (Cass. Civ. 10493/99; 2574/99).
Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an dell'esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, mentre nell'opposizione agli atti esecutivi investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva, contestando la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo
(v., fra le altre, Cass. n. 13381/2017, 4987/2022). La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata o meno (cfr. Cassazione 496 del 2001).
Analizzando le censure sollevate con l'atto introduttivo va evidenziato come la presente domanda debba essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art
615 c.p.c. poiché la parte istante contesta il se dell'esecuzione e non il quomodo della stessa .
Il primo motivo di doglianza è inammissibile.
Parte istante in sostanza deduce l'inesigibilità del credito del professionista opponendo, alla pretesa creditoria del convenuto, la convenzione del 05.12.2008 stipulata per la prestazione d'opera professionale, per cui qualsiasi ulteriore importo maggiore rispetto a quanto cristallizzato dalle parti nella convenzione richiamata non poteva essere corrisposto dall'amministrazione, comprese le somme a titolo di interessi moratori maturati su importi eccedenti rispetto a quanto convenuto.
L'opposizione all'esecuzione è finalizzata a contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
Come rilevato da costante giurisprudenza, nel caso di opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, come quello che ci occupa, il debitore non può far valere quelle contestazioni di merito che potevano e dovevano farsi valere nel giudizio che ha condotto alla formazione del titolo esecutivo, potendo al più valere solo ragioni inerenti l'esistenza e\o l'efficacia del titolo esecutivo o dedurre questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo stesso
(cfr. Cass. civ. Sez. n. 3277/2015; Cass. Civ. 22090/2021).
L'opposizione può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non si può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza;
sicché nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, si può contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio.
Per quanto sopra, va osservato che l'esecuzione ha avuto origine dal decreto ingiuntivo n.74/13 emesso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dichiarato esecutivo in data 22.10.2014 e confermato nel giudizio di opposizione con la sentenza 777/2015, ovvero un titolo giudiziale avverso il quale l'opponente non ha di fatto prospettato circostanze e rilievi formali sulla sua esistenza e\o efficacia né tanto meno ha dedotto fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo.
Ne deriva pertanto l'inammissibilità della censura. Proseguendo l'esame, in merito all'ulteriore doglianza di nullità dell'atto di precetto per errata quantificazione dell'ammontare degli interessi moratori maturati sulla fattura 05/2011, in violazione all'art 3, comma 1, D.lgs 192/2012, trattandosi di una contestazione sul quantum del credito intimato, occorre rilevare quanto segue.
Gli interessi moratori, per natura, traggono origine da un ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, ossia di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro.
Una disciplina peculiare è dettata in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali intese come i contratti conclusi tra imprese, compresi i liberi professionisti, e pubbliche amministrazioni, applicabile anche ai contratti d'opera professionale tra professionista ed ente pubblico territoriale ( Cass 28151/19).
Il D. lgs. 231/2002, infatti, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, successivamente modificato dal D.lgs. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla disciplina del c.c., con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti.
L'art. 5 de dlgs 231/2002 definiva così gli interessi moratori:
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Il decreto legislativo 192/2012 ha modificato l'art. 2 del d.lgs. 231/2002 aumentando, tra l'altro, la maggiorazione rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, all'8% .
L'art. 3 del d.lgs 192/2012 tuttavia dispone che: Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato e non contestato che la transazione commerciale in esame risale ad un periodo antecedente all'01.01.2013; ne consegue che è applicabile il tasso degli interessi legali di mora nella misura prevista da d.lgs. 231/2002 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 192/2012.
Ciò determina che la somma dovuta alla parte convenuta ammonta ad euro
16.552,66.
La predetta circostanza dell'erroneo calcolo effettuato sulla maggiorazione dell'8% è stata tra l'altro confermata dalla stessa parte convenuta che conclude per il riconoscimento della somma nell'importo di cui sopra.
E principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”
(cfr. cass. Civ. 27032/2014; Cass. 2160/2013; 5515/2008).
Ne deriva, pertanto, la nullità o inefficacia parziale per la sola somma eccedente rimanendo pienamente legittima l'intimazione di pagamento per la rimanente somma e quindi la rideterminazione dell'importo dovuto in euro
16.552,62, in luogo di quello indicato in precetto di euro 17.248.13.
Pertanto, per le ragioni su menzionate può affermarsi un parziale accoglimento dell'opposizione nei ristretti limiti innanzi esposti.
Quanto alla richiesta di parte convenuta di condanna del Parte_1 al pagamento degli ulteriori interessi maturati sulla somma di euro 16.552.66
[...]
a far data dal 4.10.2013 va detto quanto segue. È pur vero che il giudizio di opposizione all'esecuzione, pur avendo ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, resta pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, ammettendo la possibilità per il convenuto di formulare domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione medesimo (cfr. Cass. Civ. 11449/2003;
3697/2020; 12436/2021). La domanda è tuttavia è inammissibile viste le decadenze e preclusioni, ex art. 167 c.p.c., cui è incorsa l'opposta con la costituzione tardiva nel presente giudizio, ciò che rende superfluo l'esame nel merito.
In virtù del parziale accoglimento delle ragioni dell'opponente, deve essere rigettata anche la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto, vista l'assenza dei presupposti dal secondo comma, ovvero l'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza.
Ogni ulteriore questione prospettata dalle parti rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento estremamente limitato della domanda e trattandosi di un'ipotesi di sostanziale soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2 c.p.c., vanno integralmente compensate tra le parti.
Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr., per ultima, Cass. n. 24645/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Antonia Schiattarella, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata dall'istante e ridetermina in € 16.552,66, Parte_1
anziché € 17.248,13, la somma precettata a titolo di interessi moratori dal
27/06/2011 al 04.10.2013;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ischia in data 10.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonia Schiattarella